PDF - Senato della Repubblica
PDF - Senato della Repubblica PDF - Senato della Repubblica
Senato della Repubblica – 94 – XV LEGISLATURA 281ª Seduta Assemblea - Allegato A 26 febbraio 2008 b) uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nell’urna, una per la Camera dei deputati ed una per il Senato della Repubblica, in uso presso l’ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate presso il medesimo ufficio; c) procede, per l’elezione del Senato della Repubblica e per l’elezione della Camera dei deputati, allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all’estero e delle schede votate per la medesima elezione presso l’ufficio elettorale di sezione; d) procede, per l’elezione del Senato della Repubblica e per l’elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle schede votate all’estero. 16. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all’estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza si applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto dal comma 15. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero e dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificata dall’articolo 1 del presente decreto, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. 17. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto. 2.1 Manzione Respinto EMENDAMENTO Al comma 1, lettera c), alla parola: «professori» premettere le seguenti: «cittadini italiani dipendenti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite o dalle relative agenzie, nonché i». Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: «unitamente ad essa rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti il servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi
Senato della Repubblica – 95 – XV LEGISLATURA 281ª Seduta Assemblea - Allegato A 26 febbraio 2008 e la presenza, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, all’estero da almeno tre mesi» con le seguenti: «unitamente ad essa rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti: a) nel caso dei cittadini italiani dipendenti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite o dalle relative agenzie, il loro rapporto di lavoro al servizio dell’organizzazione internazionale; b) nel caso dei professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, il servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e la presenza, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, all’estero da almeno tre mesi». ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI Articolo 3. (Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE) 1. In occasione delle elezioni politiche nell’anno 2008, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall’Italia nell’ambito dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell’interno l’elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione. Articolo 4. (Esonero dalle sottoscrizioni delle liste) 1. Per le elezioni politiche nell’anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell’articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell’articolo 9 del testo unico
- Page 68 and 69: Senato della Repubblica - 44 - XV L
- Page 70 and 71: Senato della Repubblica - 46 - XV L
- Page 72 and 73: Senato della Repubblica - 48 - XV L
- Page 74 and 75: Senato della Repubblica - 50 - XV L
- Page 76 and 77: Senato della Repubblica - 52 - XV L
- Page 78 and 79: Senato della Repubblica - 54 - XV L
- Page 80 and 81: Senato della Repubblica - 56 - XV L
- Page 82 and 83: Senato della Repubblica - 58 - XV L
- Page 84 and 85: Senato della Repubblica - 60 - XV L
- Page 86 and 87: Senato della Repubblica - 62 - XV L
- Page 88 and 89: Senato della Repubblica - 64 - XV L
- Page 90 and 91: Senato della Repubblica - 66 - XV L
- Page 92 and 93: Senato della Repubblica - 68 - XV L
- Page 94 and 95: Senato della Repubblica - 70 - XV L
- Page 96 and 97: Senato della Repubblica - 72 - XV L
- Page 98 and 99: Senato della Repubblica - 74 - XV L
- Page 100 and 101: Senato della Repubblica - 76 - XV L
- Page 102 and 103: Senato della Repubblica - 78 - XV L
- Page 104 and 105: Senato della Repubblica - 80 - XV L
- Page 106 and 107: Senato della Repubblica - 82 - XV L
- Page 108 and 109: Senato della Repubblica - 84 - XV L
- Page 110 and 111: Senato della Repubblica - 86 - XV L
- Page 112 and 113: Senato della Repubblica - 88 - XV L
- Page 114 and 115: Senato della Repubblica - 90 - XV L
- Page 116 and 117: Senato della Repubblica - 92 - XV L
- Page 120 and 121: Senato della Repubblica - 96 - XV L
- Page 122 and 123: Senato della Repubblica - 98 - XV L
- Page 124 and 125: Senato della Repubblica - 100 - XV
- Page 126 and 127: Senato della Repubblica - 102 - XV
- Page 128 and 129: Senato della Repubblica - 104 - XV
- Page 130 and 131: Senato della Repubblica - 106 - XV
- Page 132 and 133: Senato della Repubblica - 108 - XV
- Page 134 and 135: Senato della Repubblica - 110 - XV
- Page 136 and 137: Senato della Repubblica - 112 - XV
- Page 138 and 139: Senato della Repubblica - 114 - XV
- Page 140 and 141: Senato della Repubblica - 116 - XV
- Page 142 and 143: Senato della Repubblica - 118 - XV
- Page 144 and 145: Senato della Repubblica - 120 - XV
- Page 146 and 147: Senato della Repubblica - 122 - XV
- Page 148 and 149: Senato della Repubblica - 124 - XV
- Page 150 and 151: Senato della Repubblica - 126 - XV
- Page 152 and 153: Senato della Repubblica - 128 - XV
- Page 154 and 155: Senato della Repubblica - 130 - XV
- Page 156 and 157: Senato della Repubblica - 132 - XV
- Page 158 and 159: Senato della Repubblica - 134 - XV
- Page 160 and 161: Senato della Repubblica - 136 - XV
- Page 162 and 163: Senato della Repubblica - 138 - XV
- Page 164 and 165: Senato della Repubblica - 140 - XV
- Page 166 and 167: Senato della Repubblica - 142 - XV
<strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> – 94 –<br />
XV LEGISLATURA<br />
281ª Seduta Assemblea - Allegato A<br />
26 febbraio 2008<br />
b) uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria<br />
firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nell’urna, una per la Camera<br />
dei deputati ed una per il <strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong>, in uso presso<br />
l’ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate presso<br />
il medesimo ufficio;<br />
c) procede, per l’elezione del <strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> e per l’elezione<br />
<strong>della</strong> Camera dei deputati, allo scrutinio congiunto delle schede votate<br />
dagli elettori temporaneamente all’estero e delle schede votate per la<br />
medesima elezione presso l’ufficio elettorale di sezione;<br />
d) procede, per l’elezione del <strong>Senato</strong> <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> e per l’elezione<br />
<strong>della</strong> Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato<br />
dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle<br />
schede votate all’estero.<br />
16. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente<br />
all’estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza<br />
si applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede votate<br />
nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto dal comma<br />
15. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elettori<br />
temporaneamente all’estero e dello svolgimento delle operazioni preliminari<br />
allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni<br />
di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificata dall’articolo<br />
1 del presente decreto, e al relativo regolamento di attuazione di cui al<br />
decreto del Presidente <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> 2 aprile 2003, n. 104.<br />
17. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento<br />
di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e<br />
consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire<br />
il rispetto dei princìpi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del<br />
voto.<br />
2.1<br />
Manzione<br />
Respinto<br />
EMENDAMENTO<br />
Al comma 1, lettera c), alla parola: «professori» premettere le seguenti:<br />
«cittadini italiani dipendenti dall’Organizzazione delle Nazioni<br />
Unite o dalle relative agenzie, nonché i».<br />
Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: «unitamente ad<br />
essa rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto<br />
del Presidente <strong>della</strong> <strong>Repubblica</strong> 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione<br />
sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti il servizio presso istituti universitari<br />
e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi