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F. TERRANOVA, Osservazioni su Gai 2.108 pp. 281 - Università di ...

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La perentorietà dell’affermazione, riferita in D. 28.1.20 pr., se decidessimo<br />

<strong>di</strong> credere a PT. 2.10.10, sarebbe, quin<strong>di</strong>, volta a preservare<br />

l’interesse dello stesso testatore, salvaguardando il principio <strong>di</strong> conservazione<br />

dell’atto. La ragione – oltre a quelle più <strong>su</strong> già accennate – per<br />

la quale il medesimo orientamento giurisprudenziale, improntato alla<br />

tutela del c.d. favor testamenti, viene attestato da <strong>Gai</strong>o con la cautela,<br />

cui più volte abbiamo accennato, potrebbe ravvisarsi nell’impiego da<br />

parte del giurista <strong>di</strong> «un a<strong>pp</strong>roccio ...<strong>di</strong> stampo cautelare», che emergerebbe<br />

non solo dal contenuto ma anche dal «tono delle affermazioni<br />

gaiane». 99 La contrad<strong>di</strong>ttorietà <strong>su</strong> cui all’inizio della nostra indagine<br />

ci siamo interrogati troverebbe, quin<strong>di</strong>, una <strong>su</strong>a plausibile spiegazione<br />

anche nel particolare stile espositivo adoperato da <strong>Gai</strong>o, e ripreso nel<br />

manuale imperiale, volto a un inten<strong>di</strong>mento pratico «<strong>di</strong> tipo strumental-cautelare»:<br />

100 avvertire i testatori che l’esercizio della facoltà, un<br />

tempo loro pacificamente riconosciuta, <strong>di</strong> chiamare come testimoni i<br />

propri futuri ere<strong>di</strong> avrebbe potuto, data la <strong>su</strong>ssistenza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong>o fra<br />

i prudentes, volgersi a loro sfavore e rivelarsi improduttivo, rischiando<br />

<strong>di</strong> invalidare l’intero atto testamentario.<br />

Bisogna, infine, sottolineare che la spiegazione <strong>di</strong> Teofilo è verosimilmente<br />

valida per l’epoca in cui si afferma la nuncupatio testamenti<br />

(c.d. <strong>di</strong> rinvio). Non sa<strong>pp</strong>iamo, però, fino a che punto la stessa possa<br />

valere per l’età risalente. 101 La questione ci indurrebbe, com’è evidente,<br />

a interrogarci <strong>su</strong>ll’esistenza, ab origine, <strong>di</strong> una nuncupatio oralmente<br />

compiuta dal testatore, esistenza che, com’è noto, è ammessa dalla<br />

99 Così G. FALCONE, A<strong>pp</strong>unti <strong>su</strong>l IV commentario delle Istituzioni <strong>di</strong> <strong>Gai</strong>o, Torino<br />

2003, 81, 83.<br />

100 Così G. FALCONE, A<strong>pp</strong>unti <strong>su</strong>l IV commentario, cit., 173 s. Tale inten<strong>di</strong>mento non<br />

a<strong>pp</strong>artiene precipuamente soltanto al giurista <strong>di</strong> età antoniniana, ma connota, più in generale,<br />

l’attività dei iurisperiti, specie repubblicani. Così ID., op. cit., 81 nt. 169.<br />

101 Ipotizzando, però, che la spiegazione addotta da Teofilo non valga anche per l’età<br />

risalente creerebbe, a nostro modo <strong>di</strong> vedere, qualche perplessità immaginare che il testatore<br />

potesse istituire solennemente, me<strong>di</strong>ante nuncupatio orale, quale erede, un soggetto<br />

presente allo stesso atto in funzione <strong>di</strong> testis e al quale il primo si sarebbe, infine, rivolto<br />

per invitarlo a rendergli testimonianza <strong>di</strong> quanto aveva solennemente <strong>di</strong>sposto nel testamento.<br />

Come si concilia, infatti, la presenza al compimento dell’atto <strong>di</strong> chi si trova, sostanzialmente,<br />

investito contemporaneamente <strong>di</strong> due <strong>di</strong>versi ruoli: quello <strong>di</strong> testis (terzo) e<br />

quello <strong>di</strong> heres (soggetto interessato al compimento dell’intero negotium, a tal punto da essere<br />

qualificato in I. 2.10.10 come pars)?<br />

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