F. TERRANOVA, Osservazioni su Gai 2.108 pp. 281 - Università di ...
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<strong>di</strong> portati a ritenere che i testes, quando impiegati in funzione strumentale<br />
– lungi dal rivestire un ruolo <strong>su</strong>per partes, e quin<strong>di</strong> neutrale –<br />
venivano chiamati (rogati) per assistere le parti, in virtù della lealtà che<br />
ad esse li legava, perfezionando con la loro presenza non solo la struttura<br />
dell’atto, 44 ma anche il ruolo <strong>di</strong> ciascuna pars all’interno dello stesso,<br />
il cui interesse essi andavano a fortificare e accrescere.<br />
La ragione per cui i domestici testes delle parti non possano essere<br />
considerati testimoni idonei non risiede, quin<strong>di</strong>, nel <strong>di</strong>fetto in essi del<br />
requisito dell’oggettività, ma nel fatto che la loro partecipazione alla<br />
struttura dell’atto si concreta in un intervento, per così <strong>di</strong>re, in re propria,<br />
vale a <strong>di</strong>re in un affare rientrante nella sfera del proprio interesse.<br />
45 Questo rischio non è, invece, implicito nell’essere testes amici <strong>di</strong><br />
una delle parti poiché, in virtù dello stesso vincolo <strong>di</strong> amicitia, è ragionevole<br />
pensare che i testimoni avrebbero, in questo caso, svolto il<br />
loro ruolo mirando solo ed esclusivamente a rafforzare quanto più<br />
possibile l’interesse nell’affare della parte amica. 46 È interessante in<br />
proposito<br />
D. 22.5.10 (Pomp. 1 ad Sab.): Nullus idoneus testis in re <strong>su</strong>a intellegitur.<br />
47<br />
44 I testimoni erano infatti chiamati ad ascoltare i verba che le parti pronunziavano.<br />
La loro presenza attiva è, inoltre, confermata dall’ipotesi che essi rispondessero alla richiesta<br />
<strong>di</strong> testimonianza, pronunziata dal testatore nella nuncupatio testamenti (cfr. <strong>Gai</strong> 2.104;<br />
Tit. Ulp. 20.9; Isid., Etym., 5.24.12), con verba del seguente tenore: ‘In hanc rem ita, uti<br />
<strong>di</strong>xisti, testimonium tibi perhibeo’. Così M. VOIGT, Die XII Tafeln. Geschichte und System<br />
des Zivil- und Kriminalrechts wie -Prozesses der XII Tafeln nebst deren Fragmenten, I, Leipzig<br />
1883 (ristampa Aalen 1966), 162 ss., spec. 165, 216.<br />
45 Inoltre possiamo verosimilmente <strong>su</strong><strong>pp</strong>orre che anche le loro eventuali attestazioni<br />
future, in sede proces<strong>su</strong>ale, si sarebbero potute risolvere in una testimonianza, per così <strong>di</strong>re,<br />
in causa propria, ossia in cui il testimone «ha un interesse proprio, cioè può <strong>di</strong>rettamente<br />
sperare dei vantaggi o temere dei danni» dall’esito della stessa. Così F. GLÜCK, Commentario<br />
alle Pandette, Libro XXII, cit., 569, con letteratura. Cfr. <strong>su</strong>l punto D. 49.4.1.11 (Ulp.<br />
1 de a<strong>pp</strong>ellat.): ...Propriam causam ab aliena quemadmodum <strong>di</strong>scernimus? Et palam est eam<br />
esse propriam causam, cuius emolumentum vel damnum ad aliquem <strong>su</strong>o nomine pertinet.<br />
46 I domestici testes avrebbero, invece, avuto un interesse personale all’atto, coincidente<br />
o <strong>di</strong>scordante con quello delle partes del t.p.a.e.l.<br />
47 Per l’ambito proces<strong>su</strong>ale, viene in considerazione Cic., pro S. Rosc. Am., 36.103 (A.<br />
KLOTZ, Lipsiae 1968, 40): ...si <strong>su</strong>a res ageretur, testimonium non <strong>di</strong>ceret rell. Sul punto v.<br />
anche CTh. 2.2.1.<br />
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