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F. TERRANOVA, Osservazioni su Gai 2.108 pp. 281 - Università di ...

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3.1. Una volta inquadrato il contesto espositivo <strong>di</strong> <strong>Gai</strong> <strong>2.108</strong>, ci<br />

sia consentito svolgere qualche considerazione in merito al significato<br />

<strong>di</strong> testis e a cosa debba intendersi per terzietà dei testimoni; punto che,<br />

come vedremo, si rivelerà particolarmente utile ai fini dell’interpretazione<br />

del passo da cui muove la nostra indagine.<br />

Siamo convinti che l’estraneità dei testimoni all’atto sia un requisito<br />

non interpretabile in termini <strong>di</strong> imparzialità degli stessi. 40 È,<br />

anzi, ragionevole pensare che i testes fossero scelti dalle parti all’interno<br />

della cerchia degli amici, considerando, fra l’altro, la notevole importanza<br />

che rivestiva a Roma l’amicitia come valore giuri<strong>di</strong>co, oltre<br />

mente a negare che il pater (et frater ergo) possa fungere da testis nel testamento del filius<br />

familias post missionem ed ex peculio castrense. È chiaro, infatti, che dallo svolgimento dello<br />

stesso potrebbe derivare al pater uno svantaggio patrimoniale, ed è in ragione <strong>di</strong> ciò che<br />

questi non può essere considerato ‘terzo’, estraneo all’atto. Quanto evidenziato ci consente<br />

anche <strong>di</strong> spiegare l’uso da parte <strong>di</strong> <strong>Gai</strong>o della particella avversativa sed [<strong>su</strong> cui si interrogano<br />

anche M. DAVID - H.L.W. NELSON, <strong>Gai</strong> Institutionum commentarii IV, Kommentar<br />

(2. Lieferung), cit., 318-319]. All’inizio del § 106 il giurista aveva trattato dell’inidoneità<br />

del pater del familiae emptor e del frater eius a fungere da testimoni nel t.p.a.e.l. <strong>di</strong><br />

cui quello è pars. La ragione dell’esclusione – come abbiamo rilevato – si basava <strong>su</strong>l fatto<br />

che, in origine, la c.d. mancipatio familiae era un vero e proprio atto d’acquisto, ragion per<br />

cui i soggetti in questione avrebbero tratto dal medesimo un evidente vantaggio. Il sed avversativo<br />

introduce, quin<strong>di</strong>, un mutamento della causa <strong>di</strong> esclusione dall’essere adhibiti<br />

come testimoni del pater del testatore e <strong>di</strong> colui che è sottoposto alla medesima potestà <strong>di</strong><br />

quest’ultimo, la quale risiede, a <strong>di</strong>fferenza del caso esaminato all’inizio del § 106, nello<br />

svantaggio che dal compimento dell’atto potrebbe derivare ai soggetti in questione.<br />

Due sono i motivi per cui ci siamo <strong>di</strong>lungati a esporre questa questione. Quanto rilevato<br />

da un lato conferma l’ipotesi che, in origine, le ragioni dell’inidoneità a essere testimoni<br />

erano <strong>di</strong>verse per ciascuna categoria <strong>di</strong> familiari, dall’altro costituisce, in<strong>di</strong>rettamente,<br />

un utile in<strong>di</strong>zio del possibile significato <strong>di</strong> testis (esposto infra, al § 3.1). Da ultimo,<br />

è interessante notare come nei Tituli ex corpore Ulpiani non si faccia alcun cenno al<br />

caso <strong>di</strong> inidoneità testé citato, verosimilmente perché non era o<strong>pp</strong>ortuno inserire una<br />

questione controversa in un prontuario giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> regulae, a scopo precipuamente pratico,<br />

e non <strong>di</strong>dattico come erano, invece, i manuali <strong>di</strong> Institutiones. Sulla <strong>di</strong>fferenza fra libri<br />

<strong>di</strong> Regulae e Institutiones, cfr., per tutti, F. MERCOGLIANO, «Tituli ex corpore Ulpiani».<br />

Storia <strong>di</strong> un testo, Napoli 1997, 101, con ulteriore letteratura (v. nt. 3). Per la stessa ragione,<br />

a nostro modo <strong>di</strong> vedere (cfr. infra, p. 317), viene omessa nei Tituli ex corpore Ulpiani<br />

la questione dell’idoneità, o meno, <strong>di</strong> un soggetto a fungere da testis in un testamento<br />

in cui lo stesso è istituito erede. A conferma, secondo noi, del fatto che l’affermarsi<br />

dell’o<strong>pp</strong>osto orientamento, che avversava la facoltà, precedentemente consentita dal <strong>di</strong>ritto,<br />

<strong>di</strong> adhibere come testimone il proprio erede, non era verosimilmente con<strong>di</strong>viso da<br />

tutti i prudentes.<br />

40 Cfr., fra tutti, L. LOSCHIAVO, Figure <strong>di</strong> testimoni, cit., 12.<br />

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