tar calabria catanzaro 183 demolizione atto dovuto.pdf
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Alla Pubblica Udienza del 25 gennaio 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Il ricorso è infondato e va respinto.<br />
Giusta il rapporto del Comando di Polizia Municipale di Cotronei prot. 276 del 17.10.199, con<br />
ordinanza n. 81/99, il Responsabile del 2° settore “Area Tecnica” del Comune intimato ha ordinato<br />
alla ricorrente la <strong>demolizione</strong> delle seguenti opere in quanto abusivamente realizzate:”<br />
sopraelevazione del proprio fabbricato sito in via Largo Margherita, mediante costruzione dei muri<br />
perimetrali in m<strong>atto</strong>ni forati del 2° piano f.t. di mansarda ad una falda con manto di copertura in<br />
travi in legno e tavolato con posa di tegole tipo coppo; realizzazione di corpo avanzato posto al 1°<br />
p.f.t. di mq. 14 circa mediante costruzione di un muro in m<strong>atto</strong>ni forati alto mt. 2,60 circa<br />
racchiudendo 3 muri esistenti con relativo getto del solaio in c.a.; sopraelevazione di cm. 40 di un<br />
piccolo ripostiglio con relativo getto di solaio in cls su una superficie di mq. 8 circa”.<br />
E’ indubbio, in quanto non espressamente contestato dalla ricorrente, che le descritte opere sono<br />
state realizzate senza il prescritto titolo abilitativo e, dunque, devono considerarsi abusive.<br />
A fronte della esposta situazione, risultano infondate le censure relative alla mancata<br />
comunicazione di avvio del procedimento, alla mancata indicazione dell’interesse pubblico, in<br />
relazione a quello privato e al difetto di motivazione.<br />
Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di precisare (questa Sezione, 4 luglio 2012, n. 691),<br />
non può non evidenziarsi che la più recente giurisprudenza, alla quale il Collegio ritiene di aderire,<br />
ha evidenziato che l'ordine di <strong>demolizione</strong> di una costruzione o di un'opera abusiva, come tutti i<br />
provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è <strong>atto</strong> <strong>dovuto</strong> e rigorosamente vincolato, affrancato<br />
dalla ponderazione discrezionale dell'opposto interesse privato al mantenimento dell'opera abusiva,<br />
in quanto la repressione dell'abuso corrisponde ipso facto all'interesse pubblico al ripristino dello<br />
stato dei luoghi illecitamente alterato, con la conseguenza che non è richiesta una specifica<br />
valutazione di detto interesse, né una particolare motivazione sulla sussistenza del medesimo<br />
interesse, concreto ed attuale, alla <strong>demolizione</strong>, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun<br />
affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di f<strong>atto</strong> abusiva, che il tempo trascorso<br />
dalla realizzazione giammai può legittimare (a titolo esemplificativo, tra le molte, si indicano anche<br />
Consiglio di Stato, sez. IV., 16 aprile 2012, n. 2185; TAR Sardegna, sez. II, 23 luglio 2012, n. 747;<br />
TAR Lazio, Roma, sez. I, 10 febbraio 2012, n. 1358; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 18 aprile 2012, n.<br />
702; TAR Umbria, sez. I, 30 maggio 2012, n. 197; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 19 aprile<br />
2012, n. 1825).<br />
Del pari infondata è la censura relativa alla mancata preventiva valutazione della sanabilità delle<br />
opere abusive: è, infatti, evidente che l’Amministrazione Comunale dovrà valu<strong>tar</strong>e la sanabilità<br />
delle opere solo a seguito di una istanza in sanatoria presentata dall’interessato, giammai potendo<br />
agire d’ufficio in tal senso, non costituendo detto esame un’attività prodromica all’assunzione di un<br />
ordine di <strong>demolizione</strong> –che, al contrario, costituisce <strong>atto</strong> <strong>dovuto</strong> -a fronte dell’accertamento di un<br />
abuso edilizio.<br />
Infondata, infine, risulta anche la censura relativa alla pretesa illegittimità del provvedimento<br />
impugnato in quanto le opere abusive non potrebbero essere demolite senza compromettere la<br />
stabilità dell’intero fabbricato.<br />
Invero, da un lato, parte ricorrente non fornisce nemmeno un principio di prova in ordine a detta<br />
asserita impossibilità, né essa risulta in qualche modo desumibile dall’ordine contestato; dall’altro,<br />
gli aspetti e le problematiche relative alla effettiva esecuzione dell’ordine di cui si tratta potranno<br />
essere concretamente valutati in sede di <strong>demolizione</strong> dell’abuso, allorquando potrò anche essere<br />
verificata la eventuale incidenza della ordinata <strong>demolizione</strong> in riferimento alla staticità complessiva<br />
del fabbricato in questione, non oggetto dell’ordinanza comunale.<br />
In definitiva, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.<br />
Non si procede a pronuncia sulle spese attesa la mancata costituzione in giudizio<br />
dell’Amministrazione intimata.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)