07.04.2013 Views

tar calabria catanzaro 183 demolizione atto dovuto.pdf

tar calabria catanzaro 183 demolizione atto dovuto.pdf

tar calabria catanzaro 183 demolizione atto dovuto.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Alla Pubblica Udienza del 25 gennaio 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />

Il ricorso è infondato e va respinto.<br />

Giusta il rapporto del Comando di Polizia Municipale di Cotronei prot. 276 del 17.10.199, con<br />

ordinanza n. 81/99, il Responsabile del 2° settore “Area Tecnica” del Comune intimato ha ordinato<br />

alla ricorrente la <strong>demolizione</strong> delle seguenti opere in quanto abusivamente realizzate:”<br />

sopraelevazione del proprio fabbricato sito in via Largo Margherita, mediante costruzione dei muri<br />

perimetrali in m<strong>atto</strong>ni forati del 2° piano f.t. di mansarda ad una falda con manto di copertura in<br />

travi in legno e tavolato con posa di tegole tipo coppo; realizzazione di corpo avanzato posto al 1°<br />

p.f.t. di mq. 14 circa mediante costruzione di un muro in m<strong>atto</strong>ni forati alto mt. 2,60 circa<br />

racchiudendo 3 muri esistenti con relativo getto del solaio in c.a.; sopraelevazione di cm. 40 di un<br />

piccolo ripostiglio con relativo getto di solaio in cls su una superficie di mq. 8 circa”.<br />

E’ indubbio, in quanto non espressamente contestato dalla ricorrente, che le descritte opere sono<br />

state realizzate senza il prescritto titolo abilitativo e, dunque, devono considerarsi abusive.<br />

A fronte della esposta situazione, risultano infondate le censure relative alla mancata<br />

comunicazione di avvio del procedimento, alla mancata indicazione dell’interesse pubblico, in<br />

relazione a quello privato e al difetto di motivazione.<br />

Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di precisare (questa Sezione, 4 luglio 2012, n. 691),<br />

non può non evidenziarsi che la più recente giurisprudenza, alla quale il Collegio ritiene di aderire,<br />

ha evidenziato che l'ordine di <strong>demolizione</strong> di una costruzione o di un'opera abusiva, come tutti i<br />

provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è <strong>atto</strong> <strong>dovuto</strong> e rigorosamente vincolato, affrancato<br />

dalla ponderazione discrezionale dell'opposto interesse privato al mantenimento dell'opera abusiva,<br />

in quanto la repressione dell'abuso corrisponde ipso facto all'interesse pubblico al ripristino dello<br />

stato dei luoghi illecitamente alterato, con la conseguenza che non è richiesta una specifica<br />

valutazione di detto interesse, né una particolare motivazione sulla sussistenza del medesimo<br />

interesse, concreto ed attuale, alla <strong>demolizione</strong>, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun<br />

affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di f<strong>atto</strong> abusiva, che il tempo trascorso<br />

dalla realizzazione giammai può legittimare (a titolo esemplificativo, tra le molte, si indicano anche<br />

Consiglio di Stato, sez. IV., 16 aprile 2012, n. 2185; TAR Sardegna, sez. II, 23 luglio 2012, n. 747;<br />

TAR Lazio, Roma, sez. I, 10 febbraio 2012, n. 1358; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 18 aprile 2012, n.<br />

702; TAR Umbria, sez. I, 30 maggio 2012, n. 197; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 19 aprile<br />

2012, n. 1825).<br />

Del pari infondata è la censura relativa alla mancata preventiva valutazione della sanabilità delle<br />

opere abusive: è, infatti, evidente che l’Amministrazione Comunale dovrà valu<strong>tar</strong>e la sanabilità<br />

delle opere solo a seguito di una istanza in sanatoria presentata dall’interessato, giammai potendo<br />

agire d’ufficio in tal senso, non costituendo detto esame un’attività prodromica all’assunzione di un<br />

ordine di <strong>demolizione</strong> –che, al contrario, costituisce <strong>atto</strong> <strong>dovuto</strong> -a fronte dell’accertamento di un<br />

abuso edilizio.<br />

Infondata, infine, risulta anche la censura relativa alla pretesa illegittimità del provvedimento<br />

impugnato in quanto le opere abusive non potrebbero essere demolite senza compromettere la<br />

stabilità dell’intero fabbricato.<br />

Invero, da un lato, parte ricorrente non fornisce nemmeno un principio di prova in ordine a detta<br />

asserita impossibilità, né essa risulta in qualche modo desumibile dall’ordine contestato; dall’altro,<br />

gli aspetti e le problematiche relative alla effettiva esecuzione dell’ordine di cui si tratta potranno<br />

essere concretamente valutati in sede di <strong>demolizione</strong> dell’abuso, allorquando potrò anche essere<br />

verificata la eventuale incidenza della ordinata <strong>demolizione</strong> in riferimento alla staticità complessiva<br />

del fabbricato in questione, non oggetto dell’ordinanza comunale.<br />

In definitiva, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.<br />

Non si procede a pronuncia sulle spese attesa la mancata costituzione in giudizio<br />

dell’Amministrazione intimata.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!