tar calabria catanzaro 183 demolizione atto dovuto.pdf
tar calabria catanzaro 183 demolizione atto dovuto.pdf
tar calabria catanzaro 183 demolizione atto dovuto.pdf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ha pronunciato la presente<br />
Sent. n. <strong>183</strong>/2013<br />
R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
(Sezione Prima)<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 1988 del 1999, proposto da:<br />
Fabiano Saveria, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Torchia, con domicilio eletto presso il<br />
medesimo in Catanzaro, via A. De Gasperi, 48;<br />
contro<br />
Comune di Cotronei, Responsabile Area Tecnica del Comune di Cotronei;<br />
per l'annullamento, previa sospensione<br />
dell’ordinanza di <strong>demolizione</strong> n. 81/99, emessa dal Comune di Cotronei, nonché ogni altro <strong>atto</strong><br />
presupposto, prodromico e consequenziale, compreso il rapporto del Comando di Polizia<br />
Municipale prot. n. 276 del 17.10.1999<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2013 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti<br />
i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in f<strong>atto</strong> e diritto quanto segue.<br />
FATTO e DIRITTO<br />
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di <strong>demolizione</strong>, in epigrafe meglio specificata, con la quale,<br />
visto il rapporto del Comando di Polizia Municipale di Cotronei del 17.10.1999, è stata ordinata la<br />
<strong>demolizione</strong> delle opere abusive ivi individuate.<br />
La ricorrente, che ha formulato anche istanza di sospensione cautelare, ha denunciato i seguenti<br />
vizi:” Violazione artt. 7-8 L.241/90 – Violazione legge 47/85 – Eccesso di potere per difetto dei<br />
presupposti – Eccesso di potere per omessa istruttoria e carenza di motivazione e perciò violazione<br />
art. 3 L. 241/90”.<br />
In particolare, è stata rilevata la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo alla<br />
disposta <strong>demolizione</strong>, con violazione del diritto di partecipazione e conseguente illegittimità del<br />
provvedimento finale, atteso che la ricorrente avrebbe potuto chiarire la propria posizione; il<br />
Comune, inoltre, avrebbe illegittimamente comminato la <strong>demolizione</strong> delle opere, senza prima aver<br />
vagliato la sanabilità delle stesse; difetterebbe, inoltre, idonea motivazione, atteso il lungo lasso di<br />
tempo trascorso e la mancanza di indicazione del pubblico interesse sotteso al provvedimento;<br />
infine, la <strong>demolizione</strong> delle opere in questione non potrebbe essere effettuata senza compromettere<br />
la stabilità del fabbricato stesso.<br />
Non si è costituito in giudizio il Comune di Cotronei<br />
Con ordinanza n. 919/99 è stata respinta la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento<br />
impugnato.
Alla Pubblica Udienza del 25 gennaio 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Il ricorso è infondato e va respinto.<br />
Giusta il rapporto del Comando di Polizia Municipale di Cotronei prot. 276 del 17.10.199, con<br />
ordinanza n. 81/99, il Responsabile del 2° settore “Area Tecnica” del Comune intimato ha ordinato<br />
alla ricorrente la <strong>demolizione</strong> delle seguenti opere in quanto abusivamente realizzate:”<br />
sopraelevazione del proprio fabbricato sito in via Largo Margherita, mediante costruzione dei muri<br />
perimetrali in m<strong>atto</strong>ni forati del 2° piano f.t. di mansarda ad una falda con manto di copertura in<br />
travi in legno e tavolato con posa di tegole tipo coppo; realizzazione di corpo avanzato posto al 1°<br />
p.f.t. di mq. 14 circa mediante costruzione di un muro in m<strong>atto</strong>ni forati alto mt. 2,60 circa<br />
racchiudendo 3 muri esistenti con relativo getto del solaio in c.a.; sopraelevazione di cm. 40 di un<br />
piccolo ripostiglio con relativo getto di solaio in cls su una superficie di mq. 8 circa”.<br />
E’ indubbio, in quanto non espressamente contestato dalla ricorrente, che le descritte opere sono<br />
state realizzate senza il prescritto titolo abilitativo e, dunque, devono considerarsi abusive.<br />
A fronte della esposta situazione, risultano infondate le censure relative alla mancata<br />
comunicazione di avvio del procedimento, alla mancata indicazione dell’interesse pubblico, in<br />
relazione a quello privato e al difetto di motivazione.<br />
Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di precisare (questa Sezione, 4 luglio 2012, n. 691),<br />
non può non evidenziarsi che la più recente giurisprudenza, alla quale il Collegio ritiene di aderire,<br />
ha evidenziato che l'ordine di <strong>demolizione</strong> di una costruzione o di un'opera abusiva, come tutti i<br />
provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è <strong>atto</strong> <strong>dovuto</strong> e rigorosamente vincolato, affrancato<br />
dalla ponderazione discrezionale dell'opposto interesse privato al mantenimento dell'opera abusiva,<br />
in quanto la repressione dell'abuso corrisponde ipso facto all'interesse pubblico al ripristino dello<br />
stato dei luoghi illecitamente alterato, con la conseguenza che non è richiesta una specifica<br />
valutazione di detto interesse, né una particolare motivazione sulla sussistenza del medesimo<br />
interesse, concreto ed attuale, alla <strong>demolizione</strong>, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun<br />
affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di f<strong>atto</strong> abusiva, che il tempo trascorso<br />
dalla realizzazione giammai può legittimare (a titolo esemplificativo, tra le molte, si indicano anche<br />
Consiglio di Stato, sez. IV., 16 aprile 2012, n. 2185; TAR Sardegna, sez. II, 23 luglio 2012, n. 747;<br />
TAR Lazio, Roma, sez. I, 10 febbraio 2012, n. 1358; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 18 aprile 2012, n.<br />
702; TAR Umbria, sez. I, 30 maggio 2012, n. 197; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 19 aprile<br />
2012, n. 1825).<br />
Del pari infondata è la censura relativa alla mancata preventiva valutazione della sanabilità delle<br />
opere abusive: è, infatti, evidente che l’Amministrazione Comunale dovrà valu<strong>tar</strong>e la sanabilità<br />
delle opere solo a seguito di una istanza in sanatoria presentata dall’interessato, giammai potendo<br />
agire d’ufficio in tal senso, non costituendo detto esame un’attività prodromica all’assunzione di un<br />
ordine di <strong>demolizione</strong> –che, al contrario, costituisce <strong>atto</strong> <strong>dovuto</strong> -a fronte dell’accertamento di un<br />
abuso edilizio.<br />
Infondata, infine, risulta anche la censura relativa alla pretesa illegittimità del provvedimento<br />
impugnato in quanto le opere abusive non potrebbero essere demolite senza compromettere la<br />
stabilità dell’intero fabbricato.<br />
Invero, da un lato, parte ricorrente non fornisce nemmeno un principio di prova in ordine a detta<br />
asserita impossibilità, né essa risulta in qualche modo desumibile dall’ordine contestato; dall’altro,<br />
gli aspetti e le problematiche relative alla effettiva esecuzione dell’ordine di cui si tratta potranno<br />
essere concretamente valutati in sede di <strong>demolizione</strong> dell’abuso, allorquando potrò anche essere<br />
verificata la eventuale incidenza della ordinata <strong>demolizione</strong> in riferimento alla staticità complessiva<br />
del fabbricato in questione, non oggetto dell’ordinanza comunale.<br />
In definitiva, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.<br />
Non si procede a pronuncia sulle spese attesa la mancata costituzione in giudizio<br />
dell’Amministrazione intimata.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2013 con l'intervento dei<br />
magistrati:<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />
Anna Corrado, Referendario<br />
Alessio Falferi, Referendario, Estensore<br />
L'ESTENSORE<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22/02/2013<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
IL PRESIDENTE