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Pubblicazione mensile - Anno XVIII, n. 1 gennaio 2012 Tariffa R.O.C.: Poste <strong>Italia</strong>ne s.p.a. - Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (conv.in L. 27/02/2004 n° 46) art. I, comma I, DCB Milano<br />

ISSN 1722-8387<br />

STUDIUM IURIS<br />

rivista per la formazione nelle professioni giuridiche<br />

• Ampliato l’ambito di applicazione<br />

dei privilegi per i crediti tributari<br />

• Cattive nuove in materia di ergastolo<br />

• De profundis per i reati di inottemperanza<br />

all’ordine del questore<br />

• La residenza abituale del minore<br />

secondo il Regolamento Bruxelles II<br />

• Incostituzionale il divieto di contrarre<br />

matrimonio per gli stranieri irregolari<br />

COORDINATORE E DIRETTORE RESPONSABILE<br />

Alessio Zaccaria<br />

COMITATO DI DIREZIONE<br />

Sergio Bartole<br />

Giorgio Cian<br />

Sebastiano Ciccarello<br />

Giorgio Conetti<br />

Guido Corso<br />

Luigi Costato<br />

Giovannangelo De Francesco<br />

Giovanni De Cristofaro<br />

Maria Vita De Giorgi<br />

Giovanni Gabrielli<br />

Fausto Giunta<br />

RESPONSABILE DELLA REDAZIONE<br />

Paolo Veronesi<br />

Giorgio Marasà<br />

Antonio Masi<br />

Pietro Masi<br />

Francesco Palazzo<br />

Andrea Pugiotto<br />

Antonio Serra<br />

Giorgio Spangher<br />

Ferruccio Tommaseo<br />

Francesco Viganò<br />

Enzo Vullo<br />

Alessio Zaccaria<br />

1<br />

2012


COMITATO DI DIREZIONE<br />

SERGIO BARTOLE<br />

GIORGIO CIAN<br />

SEBASTIANO CICCARELLO<br />

GIORGIO CONETTI<br />

GUIDO CORSO<br />

LUIGI COSTATO<br />

GIOVANNI GIOVANNANGELO DE CRISTOFARO DE FRANCESCO<br />

MARIA GIOVANNI VITADE DE CRISTOFARO<br />

GIORGI<br />

GIOVANNI MARIA VITAGABRIELLI DE GIORGI<br />

FAUSTO GIOVANNI GIUNTA GABRIELLI<br />

GIORGIO FAUSTO GIUNTA<br />

MARASÀ<br />

coordinatore e direttore responsabile<br />

Alessio Zaccaria<br />

redazione<br />

Paolo Veronesi<br />

Francesca Buraschi Silvia Callegari<br />

Francesco Oliviero Riccardo Villani<br />

GIORGIO MARASÀ<br />

ANTONIO MASI<br />

PIETRO MASI<br />

FRANCESCO PALAZZO<br />

ANDREA PUGIOTTO<br />

ANTONIO SERRA<br />

GIORGIO SPANGHER<br />

FERRUCCIO TOMMASEO<br />

FRANCESCO VIGANÒ<br />

ENZO VULLO<br />

ALESSIO ZACCARIA


PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA<br />

Copyright 2012 <strong>Wolters</strong> <strong>Kluwer</strong> <strong>Italia</strong> Srl<br />

A norma della legge sul diritto d’autore e del codice civile è vietata la riproduzione di<br />

questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di<br />

fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.<br />

Editore: <strong>Wolters</strong> <strong>Kluwer</strong> <strong>Italia</strong> Srl - Centro Direzionale Milanofiori -<br />

Strada 1, Pal. F6 - 20090 Assago<br />

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 1480 del 18 ottobre 1995<br />

Direttore Responsabile: Alessio Zaccaria<br />

Composizione: Bertoncello Artigrafiche - Cittadella (PD)<br />

Stampa: Geca Industrie Grafiche - Via Magellano, 11 - 20090 Cesano Boscone (MI)<br />

Stampato in <strong>Italia</strong> - Printed in Italy


INDICE DEL FASCICOLO 1/2012<br />

ATTUALITÀ E SAGGI<br />

Matteo Ceolin e Federico Crivellari, Ampliato l’ambito di applicazione dei privilegi per i<br />

crediti tributari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1<br />

Andrea Pugiotto, Cattive nuove in materia di ergastolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />

Guido Savio, Legge Bossi-Fini: de profundis per i reati di inottemperanza all’ordine del questore<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

Costanza Honorati, Problemi applicativi del Regolamento Bruxelles II: la nozione di residenza<br />

abituale del minore (Prima parte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />

TEMI<br />

Concorso per uditore giudiziario-Prova scritta di diritto penale, di Jacopo Meini e Manuela<br />

Verdone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />

Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati-Atto giudiziario su quesito proposto in materia di<br />

diritto civile, di Riccardo Villani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br />

Concorso per notaio-Prova teorico-pratica riguardante un atto tra vivi, di Nunzia Paola Visconti<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57<br />

I Temi del prossimo numero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66<br />

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI<br />

a cura di Giovanni De Cristofaro e Guido Casaroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />

Cassazione civile, Sezioni unite<br />

In primo piano, Cass. civ., sez. un., 5 luglio 2011, n. 14650, (Patto commissorio), di<br />

Francesco Oliviero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />

Le massime (giugno 2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71<br />

Cassazione penale, Sezioni unite<br />

In primo piano, Cass. pen., sez. un., 22 settembre 2011, n. 34476, (Responsabilità delle<br />

persone giuridiche), di Alessandra Palma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74<br />

Le massime (maggio 2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78<br />

V


Indice Studium Iuris, 1/2012<br />

Cassazione civile, Sezioni semplici<br />

In primo piano, Cass. civ., sez. I, 15 settembre 2011, n. 18853, (Violazione del dovere<br />

di fedeltà e responsabilità non patrimoniale), di Virgilio Mecca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80<br />

Le schede, Cass. civ., sez. II, 31 agosto 2011, n. 17896, (Simulazione e riduzione), di<br />

Sara Gualandi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83<br />

Le massime (giugno 2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84<br />

Cassazione penale, Sezioni semplici<br />

In primo piano, Cass. pen., sez. I, 1° giugno 2011, n. 22105, (Legge penale), di Alessandra<br />

Palma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98<br />

Le massime (maggio 2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100<br />

Consiglio di Stato<br />

Le schede, Cons. St., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5193, (Localizzazione di impianti),<br />

di Guerino Fares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109<br />

Le schede, Cons. St., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5207, (Affidamento di incarichi alle<br />

Università), di Guerino Fares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111<br />

GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA<br />

a cura di Giulio Carpaneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114<br />

NOVITÀ LEGISLATIVE<br />

a cura di Simona Droghetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123<br />

NOTIZIARIO E VARIE<br />

Paolo Veronesi, “Questo matrimonio s’ha da fare”: incostituzionale il divieto di contrarre<br />

matrimonio in <strong>Italia</strong> per gli stranieri irregolari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125<br />

Alessandro M. Basso, Allontanamento del figlio maggiorenne dalla casa dei genitori . . 127<br />

INDICE DELLE NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128<br />

VI


Attualità e saggi<br />

AMPLIATO L’AMBITO DI APPLICAZIONE DEI PRIVILEGI PER I CREDITI TRIBUTARI<br />

di Matteo Ceolin e Federico Crivellari<br />

D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,<br />

dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, recante:<br />

« Disposizioni urgenti per la stabilizzazione<br />

finanziaria » (Suppl. ord. n. 178 alla G.U. del 25<br />

luglio 2011, n. 171).<br />

Art. 23. Norme in materia tributaria. (omissis)<br />

Al comma 1 dell’articolo 2752 del codice civile,<br />

le parole: “per l’imposta sul reddito delle<br />

persone fisiche, per l’imposta sul reddito delle<br />

persone giuridiche, per l’imposta regionale sulle<br />

attività produttive e per l’imposta locale sui redditi,<br />

diversi da quelli indicati nel primo comma<br />

dell’articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi<br />

nell’anno in cui il concessionario del servizio di<br />

riscossione procede o interviene nell’esecuzione<br />

e nell’anno precedente” sono sostituite dalle seguenti:<br />

“per le imposte e le sanzioni dovute secondo<br />

le norme in materia di imposta sul reddito delle persone<br />

fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche,<br />

imposta sul reddito delle società, imposta regionale<br />

sulle attività produttive ed imposta locale sui<br />

redditi”. La disposizione si osserva anche per i<br />

crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore<br />

del presente decreto.<br />

Art. 38. L’articolo 2771 del codice civile è abrogato.<br />

Art. 39. Nel terzo comma dell’articolo 2776 del<br />

codice civile, dopo le parole: “I crediti dello Stato<br />

indicati” sono inserite le seguenti: “dal primo e”. La<br />

disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente<br />

alla data di entrata in vigore del presente<br />

decreto.<br />

NOTA DI COMMENTO<br />

Le disposizioni proposte, modificando alcune<br />

previsioni del codice civile, ampliano l’àmbito di<br />

applicazione dei privilegi già esistenti per i crediti<br />

tributari, consentendo così di conseguire più celermente<br />

il soddisfacimento dei crediti erariali.<br />

Tali modifiche hanno immediate e significative<br />

conseguenze anche su tutte le procedere fallimen-<br />

1<br />

tari in cui non sia stato ancora reso esecutivo il riparto<br />

finale.<br />

La prima modifica riguarda il comma 1 dell’art.<br />

2752 c.c., che ha esteso il privilegio generale sui<br />

beni mobili del debitore ai crediti dello Stato derivanti<br />

non soltanto dalle imposte dovute, ma anche<br />

dalle relative sanzioni. Tale privilegio è stato<br />

inoltre esteso ai crediti dello Stato per l’IRES (imposta<br />

sul reddito delle società), oltre a quelli per<br />

l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per<br />

l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per<br />

l’imposta regionale sulle attività produttive e per<br />

l’imposta locale sui redditi.<br />

Deve osservarsi che il privilegio non viene più<br />

condizionato al fatto che i tributi siano stati<br />

iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il<br />

concessionario del servizio di riscossione procede<br />

o interviene nell’esecuzione e nell’anno<br />

precedente.<br />

Oltre a ciò, la norma non si riferisce più ai crediti<br />

“diversi da quelli indicati nel primo comma dell’articolo<br />

2771”, cioè non si riferisce più ai crediti<br />

diversi da quelli che erano garantiti da privilegio<br />

speciale immobiliare, stante l’abrogazione di tale<br />

norma. Conseguentemente, deve ritenersi che anche<br />

i crediti dello Stato per le imposte sui redditi<br />

immobiliari siano soggetti alla disciplina dell’art.<br />

2752 c.c. e siano pertanto garantiti da privilegio<br />

generale sui beni mobili del debitore.<br />

Le novità introdotte dalla modifica dell’art.<br />

2752 c.c. si devono osservare anche per i crediti<br />

sorti anteriormente all’entrata in vigore del d.l. 6<br />

luglio 2011, n. 98.<br />

La seconda modifica, come già accennato, riguarda<br />

<strong>qui</strong>ndi l’abolizione dell’art. 2771 c.c., che<br />

attribuiva il privilegio speciale immobiliare ai crediti<br />

dello Stato per le imposte sui redditi imputabili<br />

ai redditi immobiliari.<br />

Come detto sopra, stante l’abrogazione dell’art.<br />

2771 c.c., deve ritenersi che i crediti dello Stato per<br />

le imposte sui redditi immobiliari siano ora sog-


Ambito di applicazione dei privilegi per i crediti tributari Studium Iuris, 1/2012<br />

getti alla disciplina dell’art. 2752 c.c. e siano pertanto<br />

garantiti da privilegio generale sui beni mobili<br />

del debitore.<br />

Tale abrogazione comporta però soprattutto<br />

importanti riflessi nell’ordine dei privilegi, in<br />

quanto l’art. 2780 c.c., nello stabilire l’ordine dei<br />

privilegi immobiliari, pone al primo posto “i crediti<br />

per le imposte sui redditi immobiliari, indicati<br />

dall’art. 2771”. Conseguentemente, quando sul<br />

prezzo dello stesso immobile concorrano più crediti<br />

privilegiati, la prelazione dovrà spettare in<br />

primo luogo ai crediti per i contributi indicati dall’art.<br />

2775 c.c.<br />

La terza ed ultima modifica ha per oggetto il<br />

comma 3 dell’art. 2776 c.c., con l’estensione del<br />

privilegio sussidiario sugli immobili anche ai cre-<br />

2<br />

diti per imposte indicati dal comma 1 dell’art.<br />

2752 c.c.<br />

Pertanto, anche i crediti dello Stato per l’imposta<br />

sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta<br />

sul reddito delle persone giuridiche, per l’imposta<br />

sul reddito delle società, per l’imposta regionale<br />

sulle attività produttive e per l’imposta locale sui<br />

redditi, in caso di infruttuosa esecuzione sui beni<br />

mobili del debitore, sono collocati sussidiariamente<br />

sul prezzo dei beni immobili con preferenza<br />

rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti<br />

indicati dal comma 2 (e dal comma 1) dello<br />

stesso art. 2776 c.c.<br />

Anche la modifica all’art. 2776 c.c. si applica ai<br />

crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore del<br />

d.l. 6 luglio 2011, n. 98.


CATTIVE NUOVE IN MATERIA DI ERGASTOLO *<br />

di Andrea Pugiotto<br />

Sommario:1. Il ddl A.S. n. 2567: il rischio di un « fine pena: mai » (più che di un « fine processo: mai »). – 2. Giudizio<br />

abbreviato e reati puniti con l’ergastolo: lo scenario che si prefigura. – 3. Le criticità costituzionali della novella: [1] irragionevolezza<br />

e [2] violazione del principio di eguaglianza tra condannati. – 4. Altre criticità costituzionali: [3] violazione<br />

di obblighi internazionali e [4] lesione dell’affidamento delle parti processuali nella sicurezza giuridica. – 5.<br />

Un giro di vite (anche) per gli ergastolani nell’accesso ai benefici dell’ordinamento penitenziario. – 6 Dubbi di costituzionalità:<br />

[1] un ergastolo illegittimo perchè tendenzialmente perpetuo. – 7. Segue: [2] un ergastolo sempre più<br />

lungo che elude il paradigma costituzionale della risocializzazione del reo. – 8. Ancora dubbi di costituzionalità: un<br />

meccanisimo di accesso ai benefici penitenziari [3] irrazionalmente rigido e [4] tale da rendere l’ergastolo un trattamento<br />

contrario al senso di umanità. – 9. Alla radice del problema: l’ergastolo come pena perpetua (da abolire).<br />

1. Il ddl A.S. n. 2567: il rischio di un « fine pena:<br />

mai » (più che di un « fine processo: mai »)<br />

Quando le forche andavano meno di moda che<br />

adesso, prefigurare l’abolizione dell’ergastolo significava<br />

porsi un realistico obiettivo di ritrovata<br />

civiltà giuridica. Oggi, invece, sembra configurare<br />

un orizzonte smarrito, oscurato da una doxa dominante<br />

(tra le forze politiche non meno che tra<br />

l’opinione pubblica) tutta chiacchiere e distintivo.<br />

Poco stupisce, dunque, che il legislatore esprima<br />

scelte normative orientate alla conservazione e, se<br />

possibile, all’inasprimento del carcere a vita.<br />

Ultimo esempio di tale tendenza è il ddl A.S. n.<br />

2567, approvato a Palazzo Madama il 29 luglio<br />

scorso, ora tornato all’esame della Camera, che incide<br />

profondamente sul regime giuridico dell’ergastolo.<br />

E lo fa agendo su due versanti. Da un lato,<br />

il condannato all’ergastolo non avrà più la possibilità<br />

– avvalendosi del cd. giudizio abbreviato – di<br />

(*) Lo scritto è aggiornato al 14 novembre 2011.<br />

1 Art. 1, commi 1, 6 e 7.<br />

2 Art. 1, comma 8.<br />

3 Cfr. art. 1, commi 2-5.<br />

4 Il riferimento è alle seguenti proposte legislative: A.C. n.<br />

657, D’Antona e altri (tra i quali il già ministro-ombra della Giustizia,<br />

Tenaglia) presentata il 30 aprile 2008; A.S. n. 2613, Maritati<br />

e altri (tra i quali i senatori Lumia, Carofiglio, Casson e<br />

D’Ambrosio) comunicata il 15 marzo 2011.<br />

3<br />

ottenere la conversione del carcere a vita in 30 anni<br />

di reclusione (ovvero dell’ergastolo con isolamento<br />

diurno in semplice ergastolo) 1 . Dall’altro<br />

lato, l’accesso per l’ergastolano alle misure alternative<br />

alla detenzione al carcere, previste dalla legge<br />

sull’ordinamento penitenziario, diventerà possibile<br />

solo dopo aver scontato almeno 26 anni di reclusione<br />

2 .<br />

Si tratta di aspetti della novella in esame rimasti<br />

pericolosamente in ombra rispetto a quella sua<br />

parte che, incidendo sul regime dell’ac<strong>qui</strong>sizione<br />

delle prove nel procedimento penale, è salita con<br />

clamore agli onori della cronaca, inducendo a ribattezzare<br />

polemicamente il provvedimento in discussione<br />

come “processo lungo” 3 . In realtà, siamo<br />

davanti ad una matrioska legislativa che, dentro<br />

l’ipotetico rischio del « fine processo: mai », cela la<br />

ben più concreta probabilità del « fine pena: mai ».<br />

Il segmento legislativo mirante ad innovare il regime<br />

probatorio è infatti destinato – anche per la sua<br />

nota occasio legis – ad incontrare la ferma contrarietà<br />

delle opposizioni parlamentari (dell’epoca).<br />

Altrettanto non può dirsi, invece, per i due segmenti<br />

normativi in tema di ergastolo: accanto ai<br />

gruppi (all’epoca) di maggioranza ad entrambi favorevoli<br />

(PdL, Lega Nord), si devono infatti registrare<br />

il consenso parlamentare dell’IdV e la presenza<br />

di proposte di legge provenienti da autorevoli<br />

deputati e senatori del PD 4 , egualmente orien-


Cattive nuove in materia di ergastolo Studium Iuris, 1/2012<br />

tate ad escludere per i delitti più gravi l’applicazione<br />

della riduzione di pena conseguente alla scelta<br />

del rito abbreviato.<br />

Diventa allora necessario ed urgente - almeno<br />

per chi continua, nonostante tutto, a ritenere l’ergastolo<br />

una sanzione estranea al disegno costituzionale<br />

della pena e della sua esecuzione – marcare<br />

con una biro rossa quanto sta accadendo nelle<br />

Aule parlamentari. E segnare, con una matita blu, i<br />

non pochi profili di illegittimità delle novità che si<br />

vorrebbero introdurre, destinate – se in Parlamento<br />

non vi si porrà rimedio – ad essere oggetto di<br />

eccezioni d’incostituzionalità più che fondate.<br />

2. Giudizio abbreviato e reati puniti con l’ergastolo:<br />

lo scenario che si prefigura<br />

La genesi parlamentare della deliberazione ora<br />

approdata al ddl A.S. n. 2567 va fatta risalire ad<br />

una duplice proposta legislativa: l’una, di matrice<br />

leghista, poi assunta a testo base 5 ; l’altra, assorbita<br />

nella precedente, proveniente dalle fila dei deputati<br />

democratici, a prima firma della on. D’Antona 6 .<br />

La ratio del provvedimento emerge con chiarezza<br />

sia dalle relazioni illustrative dei progetti legislativi<br />

iniziali che dalla successiva discussione parlamentare.<br />

L’obiettivo dichiarato è quello di escludere<br />

espressamente l’applicabilità di un qualunque<br />

sconto di pena nei procedimenti abbreviati che si<br />

concludono con la condanna all’ergastolo.<br />

A sostegno della novella vengono addotti tre ordini<br />

di motivi.<br />

Il primo – del tutto prevedibile – fa leva sul comune<br />

sentire dell’opinione pubblica, sul rispetto<br />

per le vittime del reato e sul desiderio di giustizia<br />

dei loro familiari: non rinunciando all’evocazione<br />

suggestiva di noti casi di cronaca nera, si sostiene<br />

l’inaccettabilità di uno sconto sanzionatorio automatico,<br />

prodromo ad ulteriori successive riduzioni<br />

capaci di abbassare oltremisura la punizione<br />

per reati efferati, con conseguente perdita di ogni<br />

certezza della pena. Detto diversamente, « questo<br />

provvedimento manda un messaggio chiaro al<br />

Paese: ci sono reati per i quali non è possibile giocare<br />

con le regole processuali per sfuggire alla giusta<br />

sanzione » 7 .<br />

Si contesta, in secondo luogo, che una mera opzione<br />

processuale a favore di un rito speciale rimessa<br />

insindacabilmente all’imputato, possa poi<br />

produrre l’automatismo di una diminuzione della<br />

pena anche per reati puniti con il carcere a vita<br />

proprio perché più gravi degli altri. Si tratterebbe<br />

di una evidente alterazione dei principi di legalità,<br />

proporzionalità e inderogabilità delle pene.<br />

4<br />

Da ultimo, si denuncia la metamorfosi del giudizio<br />

abbreviato: non più strumento originariamente<br />

introdotto dal nuovo codice di rito penale<br />

per produrre effetti deflattivi sul piano giudiziario,<br />

quanto mero escamotage processuale utilizzato per<br />

beneficiare in via potestativa di immeritati sconti<br />

di pena, quando il materiale investigativo raccolto<br />

dal pubblico ministero non offre all’imputato alcuno<br />

spazio difensivo.<br />

Si decide così di intervenire sull’attuale dinamica<br />

del cd. giudizio abbreviato. Si tratta – come è<br />

noto – di un rito alternativo al procedimento penale<br />

ordinario, in virtù del quale il processo viene<br />

definito, di regola, nel corso dell’udienza preliminare<br />

8 ed in camera di consiglio 9 . La richiesta di essere<br />

giudicato immediatamente è formulata dall’imputato,<br />

che così rinuncia alle garanzie proprie<br />

della fase dibattimentale per accedere ad un rito<br />

premiale: in caso di condanna, la pena, determinata<br />

tenendo conto di tutte le circostanze, è infatti diminuita<br />

di un terzo. Se la condanna è all’ergastolo,<br />

la pena viene sostituita con quella della reclusione<br />

di anni trenta; se è alla pena del carcere a vita con<br />

isolamento diurno (irrogabile nei casi di concorso<br />

di reati o di reato continuato), la si sostituisce con<br />

la pena dell’ergastolo.<br />

Qualora il ddl A.S. n. 2567 venisse approvato, il<br />

vigente assetto procedurale sarebbe mantenuto,<br />

fatta salva la fase di riduzione della pena, esclusa<br />

nelle ipotesi di condanna all’ergastolo (con o senza<br />

isolamento diurno). L’accesso al rito abbreviato,<br />

infatti, rimarrebbe consentito (anche) per i reati<br />

punibili con il carcere a vita 10 . Sarebbe però preclusa<br />

espressamente qualunque diminuzione di<br />

pena quando il procedimento si conclude con tale<br />

condanna 11 .<br />

5 Cfr. A.C. n. 668, Lussana e altri, presentata il 30 aprile 2008,<br />

dal titolo Modifica all’articolo 442 del codice di procedura penale.<br />

Inapplicabilità del giudizi abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo.<br />

6 Cfr. A.C. n. 657 – citata supra, nota 4 – dal titolo Modifiche<br />

al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato.<br />

7 On. Di Pietro, Camera, seduta n. 436, 17 febbraio 2011.<br />

8 Ovvero (a seguito di quanto deciso dalla Corte costituzionale<br />

con sentenza n. 169/2003) prima dell’apertura del dibattimento,<br />

qualora l’imputato riproponga la richiesta di giudizio<br />

abbreviato subordinata ad un’integrazione probatoria, già respinta<br />

dal giudice dell’udienza preliminare (art. 438 c.p.p.).<br />

9 Salvo che il giudice disponga lo svolgimento in udienza<br />

pubblica, su richiesta di tutti gli imputati (art. 441, comma 3,<br />

c.p.p.).<br />

10 Cfr. il comma 1 dell’art. 1, che interviene solo ad integrare<br />

(e non a mutare) i presupposti per l’accesso al giudizio abbreviato<br />

indicati all’art. 438 c.p.p.<br />

11 A tal fine il ddl A.S. n. 2567 opera come una tenaglia. Da


Studium Iuris, 1/2012 Attualità e saggi<br />

3. Le criticità costituzionali della novella: [1]<br />

irragionevolezza e [2] violazione del principio<br />

di eguaglianza tra condannati<br />

Lo scenario normativo che si viene così a delineare<br />

presenta numerose criticità sul piano costituzionale.<br />

Ordiniamole in fila indiana.<br />

[1] La novella appare irragionevole nella parte in<br />

cui spezza il rapporto sinallagmatico tra l’accesso<br />

al giudizio abbreviato e la riduzione (necessariamente<br />

automatica) della pena irrogata.<br />

Tale nesso strutturale è stato, infatti, apertamente<br />

riconosciuto dalla Corte costituzionale<br />

quale tratto irriducibile del rito speciale in esame:<br />

« La caratteristica del giudizio abbreviato risiede<br />

proprio nell’incentivo, offerto all’imputato, di una<br />

riduzione della pena, in funzione di un più rapido<br />

svolgimento del processo, a deflazione del dibattimento.<br />

Con il mettere in discussione la possibilità<br />

di operare tale riduzione per una certa categoria di<br />

delitti, viene necessariamente messa in discussione<br />

anche la possibilità di avvalersi di quel procedimento<br />

speciale. Non è, <strong>qui</strong>ndi, consentito scindere<br />

i due aspetti » 12 .<br />

Si tratta di un’irrazionalità legislativa, che ridon-<br />

un lato, si elimina qualsiasi riferimento all’ergastolo ai fini dell’applicabilità<br />

dello sconto di pena connessa all’accesso al rito<br />

abbreviato, abrogando il secondo e terzo periodo del comma 2<br />

del vigente art. 442 c.p.p. (cfr. il comma 6 dell’art. 1). Dall’altro,<br />

si aggiunge a tale disposizione il seguente comma 2-bis:<br />

« Quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irrogata<br />

la pena dell’ergastolo, non si fa luogo alla diminuzione di<br />

pena prevista al comma precedente » (cfr. il comma 7 dell’art.<br />

1). 12 Sentenza n. 176/1991.<br />

13 Esprimendo il proprio parere sulla alla proposta di legge<br />

A.C. n. 668, Lussana e altri, la Commissione formulava la seguente<br />

osservazione: « Valuti la Commissione di merito l’opportunità<br />

di integrare la proposta di legge introducendo una<br />

modifica all’art. 438 c.p.p. volta ad escludere espressamente<br />

l’applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti dalla<br />

legge con l’ergastolo », in ragione del fatto che la sentenza costituzionale<br />

n. 176/1991 « ha collegato in modo necessario l’accesso<br />

al rito abbreviato con la riduzione della pena ».<br />

14 Cfr. C.S.M., Risoluzione sulle ricadute del sistema giudiziario<br />

della disciplina proposta nel ddl n. 668/B, approvata il 7 settembre<br />

2011 (che richiama le decisioni costituzionali nn.<br />

115/2001, 326/2001 e 140/2010).<br />

15 Questa era l’opzione presente nel testo base dell’iter legislativo<br />

alla Camera: la proposta di legge A.C. n. 668 (Lussana e<br />

altri), infatti, abrogava il solo comma 2 dell’art. 442 c.p.p. (nella<br />

parte in cui prevede la riduzione a trenta anni in caso di reato<br />

punito con l’ergastolo, e alla pena dell’ergastolo senza isolamento<br />

nel caso di ergastolo con isolamento diurno), senza intervenire<br />

sui presupposti di accesso al giudizio abbreviato (art.<br />

438 c.p.p.).<br />

5<br />

da in violazione costituzionale, di cui il legislatore<br />

era peraltro già stato avvisato: sia il parere della I<br />

Commissione Affari costituzionali della Camera 13 ,<br />

sia la risoluzione del Consiglio Superiore della<br />

Magistratura 14 , avevano per tempo suonato il<br />

campanello d’allarme durante la prima lettura a<br />

Montecitorio. Una volta riconosciuto l’accesso al<br />

giudizio abbreviato, dunque, il legislatore è libero<br />

di determinare l’entità della riduzione della pena,<br />

ma non può escludere qualunque sconto di pena.<br />

Cade in errore, <strong>qui</strong>ndi, chi pensa ad una libera<br />

scelta di politica criminale, condivisibile o meno,<br />

che non presenterebbe rischi di incostituzionalità.<br />

La verità è che anche la discrezionalità legislativa<br />

deve rispondere all’imperativo della ragionevolezza:<br />

essa potrà manifestarsi nella rimozione o nella<br />

ridefinizione complessiva del giudizio abbreviato<br />

e della sua logica premiale, ma non potrà intervenire<br />

settorialmente nei confronti di una sola e specifica<br />

categoria di reati, per quanto gravi.<br />

[2] La formulazione del ddl A.S. n. 2567 scarta<br />

opportunamente la soluzione normativa che, operando<br />

a valle, intendeva implicitamente precludere<br />

a monte l’accesso al giudizio abbreviato per i<br />

reati puniti con l’ergastolo 15 . In tal modo, infatti, si<br />

finiva per rimettere nelle sole mani del pubblico<br />

ministero la chiave d’ingresso al rito speciale, sulla<br />

base dell’imputazione da lui formulata: ne sarebbe<br />

così conseguito un inasprimento di pena indiscriminato<br />

e addirittura precedente alla sua concreta<br />

inflizione. Da <strong>qui</strong> l’opzione, compiuta già alla<br />

Camera e confermata al Senato, di riaprire le porte<br />

del giudizio abbreviato a tutti i reati, salvo poi precludere<br />

in caso di condanna all’ergastolo ogni riduzione<br />

di pena.<br />

Così facendo, però, l’eguale trattamento riservato<br />

in entrata agli imputati si traduce, in uscita, in<br />

una discriminazione tra condannati, poiché solamente<br />

gli ergastolani verrebbero esclusi da qualsiasi<br />

misura premiale. La scissione tra abbreviazione<br />

del rito e diminuzione della pena appare, pertanto,<br />

costituzionalmente illegittima (anche) in relazione<br />

al principio di eguaglianza, che opera nei<br />

confronti di tutti i soggetti riconducibili ad un’identica<br />

categoria, condannati compresi.<br />

Il rilievo vale a fortiori, se solo si considera che lo<br />

sconto di pena correlato al giudizio abbreviato prescinde<br />

dal fatto di reato: il beneficio della riduzione,<br />

infatti, è il necessario incentivo ad una opzione<br />

processuale rimessa alla discrezionalità dell’imputato.<br />

Siamo in presenza di un meccanismo automatico<br />

premiale sottratto ex ante al pubblico ministero<br />

ed ex post al giudice, che configura per l’im-


Cattive nuove in materia di ergastolo Studium Iuris, 1/2012<br />

putato (in caso di condanna) un vero e proprio diritto<br />

potestativo. Non rilevano, <strong>qui</strong>ndi, le differenze<br />

sostanziali tra le fattispecie di reato: la riduzione<br />

della pena (non a caso prefissata nella misura di<br />

un terzo per tutte le pene temporanee e precostituita<br />

nell’ipotesi di condanna alla pena perpetua)<br />

è ac<strong>qui</strong>sita in partenza in forza della sola opzione<br />

processuale compiuta dall’imputato, indipendentemente<br />

dalla gravità dell’accusa e della successiva<br />

condanna.<br />

Né vale obiettare che, già in passato, la Corte costituzionale<br />

ebbe a dichiarare illegittimo il ricorso<br />

al giudizio abbreviato per i reati punibili con la<br />

massima pena 16 . Quella sentenza, infatti, accertò<br />

un eccesso di delega: stabilendo che « alla pena dell’ergastolo<br />

è sostituita quella della reclusione di anni<br />

trenta », l’art. 442, comma 2, c.p.p. esondava rispetto<br />

alla legge di delegazione per l’emanazione<br />

del nuovo codice di rito penale, la cui direttiva circoscriveva<br />

l’applicazione del beneficio conseguente<br />

alla scelta del rito abbreviato ai soli reati<br />

sanzionati con pena pecuniaria o con pena detentiva<br />

temporanea. Un vizio formale, dunque, estraneo<br />

al merito della scelta normativa. Un giudicato<br />

costituzionale, pertanto, che non precludeva affatto<br />

la possibilità per il legislatore successivo di reintrodurre<br />

l’accesso al giudizio abbreviato anche per<br />

i reati puniti con l’ergastolo, come poi accaduto nel<br />

1999 con la cd. legge Carotti 17 .<br />

4. Altre criticità costituzionali: [3] violazione<br />

di obblighi internazionali e [4] lesione dell’affidamento<br />

delle parti processuali nella<br />

sicurezza giuridica<br />

Non mancano ulteriori due punti di attrito tra la<br />

Costituzione e il ddl A.S. n. 2567, con riferimento<br />

alla ipotizzata riforma del giudizio abbreviato a<br />

danno degli ergastolani. Entrambi hanno a che fare<br />

con ostacoli di diritto intertemporale, superabili<br />

solo – a ritenerla possibile - attraverso un’interpretazione<br />

conforme alla CEDU e alla Costituzione.<br />

In caso contrario, l’illegittimità della novella<br />

appare pressoché certa.<br />

[3] L’applicazione ai procedimenti in corso della<br />

novella in esame configurerebbe una violazione di<br />

obblighi internazionali pattizi gravanti sul legislatore<br />

interno, ex art. 117, comma 1, Cost. Il rilievo 18<br />

richiede un’articolata argomentazione, scandita<br />

da concatenati passaggi argomentativi.<br />

Le disposizioni legislative che ridimensionano<br />

la pena prevista per il rito abbreviato hanno natura<br />

processuale (e non sostanziale). In tal senso si è<br />

6<br />

orientata la giurisprudenza prevalente di Cassazione<br />

19 . Egualmente si è regolato in passato il legislatore:<br />

intervenendo in materia, ha infatti ritenuto<br />

necessario ricorrere a specifiche norme di diritto<br />

intertemporale derogatorie della loro altrimenti<br />

immediata applicabilità ai processi pendenti 20 o,<br />

addirittura, ha ritenuto legittimo intervenire con<br />

norme necessariamente retroattive (precluse in<br />

materia penale sostanziale) introdotte mediante<br />

interpretazione autentica legislativa 21 .<br />

In quanto processuali, le disposizioni della novella<br />

sarebbero allora applicabili anche nei procedimenti<br />

abbreviati in corso al momento dell’entrata<br />

in vigore della riforma legislativa, secondo il<br />

principio generale del tempus regit actum. Tanto più<br />

che l’atto normativo in esame non contempla alcunché<br />

sul piano di un’opportuna disciplina transitoria<br />

ad hoc, con riferimento all’àmbito di applicazione<br />

della esclusa riduzione di pena per i reati<br />

punti con l’ergastolo ammessi al giudizio abbreviato<br />

22 .<br />

Se questa ricostruzione è corretta, inevitabile<br />

è la collisione con quanto stabilito dalla CEDU.<br />

Infatti, l’orientamento della Grande Camera della<br />

Corte di Strasburgo 23 è – all’opposto – nel<br />

senso di ricondurre simili misure legislative nell’àmbito<br />

del diritto penale sostanziale, riparato<br />

sotto l’ombrello-aperto dall’art. 7 CEDU – del<br />

principio di irretroattività della legge penale più<br />

sfavorevole.<br />

Siamo dunque in presenza di una violazione<br />

dell’art. 117, comma 1, Cost., parametro di legittimità<br />

della legge nazionale che una consolidata<br />

16 Cfr. sentenza n. 171/1991<br />

17 Legge n. 479 del 1999, successivamente fatta oggetto di<br />

interpretazione autentica con Legge n. 4 del 2001 (di conversione<br />

del D.l. n. 341 del 2000).<br />

18 Segnalato nel Dossier n. 283, marzo 2011, dell’Ufficio Studi<br />

Senato – Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla<br />

giustizia e sulla cultura (p. 17 ss.).<br />

19 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 27 maggio 1991, n. 5581; Cass.<br />

pen., sez. II, 5 febbraio 1993, n. 1078; Cass. pen., sez. IV, 1°<br />

marzo 1994, n. 4327; Cass. pen., sez. I, 22 settembre 1995, n.<br />

9812; Cass. pen., sez. I, 29 maggio 1997, n. 5027; Cass. pen.,<br />

sez. V, 8 giugno 1999, n. 7200.<br />

20 Cfr. art. 4-ter, commi 2 ss., d.l. n. 82 del 2000, conv. in legge<br />

n. 144 del 2000.<br />

21 Cfr. art. 7, commi 1 e 2, d.l. n 341 del 2000, conv. in legge<br />

n. 4 del 2001.<br />

22 In passato - proprio per evitare la conseguenza dell’applicabilità<br />

nei giudizi abbreviati pendenti di una normativa che<br />

modificava in senso sfavorevole le disposizioni concernenti la<br />

diminuzione di pena connessa a tale rito - si ricorse ad apposita<br />

disciplina transitoria (cfr. art. 8, d.l. n. 341 del 2000).<br />

23 Cfr. Corte EDU, 17 settembre 2009, Affaire Scoppola c. <strong>Italia</strong>,<br />

n. 2, ric. n. 10249/03.


Studium Iuris, 1/2012 Attualità e saggi<br />

giurisprudenza costituzionale 24 considera integrato<br />

e reso attivo dalla CEDU, così come interpretata<br />

dalla Corte di Strasburgo, cui la medesima<br />

Convenzione (ex art. 32, paragrafo 1) affida il compito<br />

di interpretare le proprie disposizioni.<br />

[4] L’immediata applicazione del ddl A.S. n.<br />

2567 ai giudizi abbreviati pendenti configura, inoltre,<br />

la violazione del principio di affidamento delle<br />

parti processuali nella sicurezza giuridica, anch’esso<br />

limite costituzionale alla retroattività legislativa.<br />

Se è vero, infatti, che al legislatore ordinario,<br />

fuori dalla materia penale, non è inibito introdurre<br />

norme con efficacia ex tunc, è tuttavia necessario –<br />

come sempre ripete il Giudice delle leggi – che la<br />

retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano<br />

della ragionevolezza e non si ponga in contrasto<br />

con altri valori e interessi costituzionalmente<br />

protetti. « Tra questi la giurisprudenza costituzionale<br />

annovera, come è noto, l’affidamento del cittadino<br />

nella sicurezza giuridica che, quale essenziale<br />

elemento dello Stato di diritto, non può essere<br />

leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino<br />

in un regolamento irrazionale di situazioni<br />

sostanziali fondate su leggi precedenti » 25 .<br />

Il principio di affidamento pretende dal legisla-<br />

24 Cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 348/2007, 349/2007,<br />

80/2011.<br />

25 Sentenza n. 416/1999.<br />

26 Per una ricognizione dei possibili agganci costituzionali al<br />

principio del legittimo affidamento cfr. A. Pugiotto, Retroattività<br />

legislativa e affidamento delle parti processuali nella sicurezza<br />

giuridica, in R. Bin - G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi (a<br />

cura di), Rogatorie internazionali e dintorni. La legge n. 367 del<br />

2001 tra giudici e Corte costituzionale, Giappichelli, Torino<br />

2002, p. 246-250. In tema, da ultimo, vedi ora P. Carnevale,<br />

La tutela del legittimo affidamento . . . cerca casa, in G. cost. 2011, p.<br />

16 ss.<br />

27 Cfr. ex plurimis, la sentenza n. 525/2000, dove si parla della<br />

« tutela dell’affidamento legittimamente posto sulla certezza<br />

dell’ordinamento giuridico » come di un principio che « deve<br />

valere anche in materia processuale, dove si traduce nell’esigenza<br />

che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri<br />

con effetti per loro pregiudizievoli, nonché nel legittimo affidamento<br />

delle parti stesse nello svolgimento del giudizio secondo<br />

le regole vigenti all’epoca del compimento degli atti processuali<br />

».<br />

28 Il riferimento è ancora a Corte EDU, 17 settembre 2009,<br />

Affaire Scoppola c. <strong>Italia</strong>, n. 2, ric. n. 10249/03.<br />

29 Specialmente se si guarda all’art. 1, comma 8, della novella<br />

nella sua integralità: a seguito delle modifiche apportate all’art.<br />

58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, la preclusione<br />

all’accesso a tutti i benefici penitenziari (con la sola eccezione<br />

della liberazione anticipata) è estesa ai condannati per<br />

i delitti di strage, sequestro di persona, omicidio (in presenza di<br />

determinate aggravanti), richiedendo che gli stessi abbiano<br />

espiato almeno i tre quarti della pena irrogata.<br />

7<br />

tore coerenza di comportamenti rispetto alla disciplina<br />

vigente, alla sua durata nel tempo, all’interpretazione<br />

che su di essa si è sedimentata, perché i<br />

singoli regolano la propria condotta sulla ragionevole<br />

aspettativa che quel quadro normativo resti<br />

come punto di riferimento certo, non modificabile<br />

ora per allora. Così inteso, si tratta di un principio<br />

generale, limitativo della funzione legislativa, dotato<br />

di autonomia concettuale, meritevole di tutela<br />

costituzionale, cui la Consulta fa spesso richiamo.<br />

Assumerlo a parametro di legittimità – attraverso<br />

una delle tante disposizioni costituzionali che lo<br />

concretizzano o lo riassumono 26 – è certamente<br />

possibile. Anche in materia processuale 27 .<br />

In questo contesto, è possibile allora affermare<br />

che l’applicazione in corsa, nei giudizi abbreviati<br />

pendenti, della negata riduzione della pena dell’ergastolo<br />

lede senza alcun dubbio le esigenze di tutela<br />

dell’affidamento dell’imputato: egli, infatti, si vede<br />

mutare il quadro normativo sul presupposto del<br />

quale ha esercitato il suo diritto di difesa, rinunciando<br />

alle più ampie garanzie del dibattimento ordinario<br />

in favore di un rito semplificato della cui finalità<br />

premiale, però, non potrà più beneficiare.<br />

Di più. Seguendo un’impostazione argomentativa<br />

simile a quella sopra illustrata, anche la Corte<br />

di Strasburgo ha ricavato un analogo divieto di retroattività<br />

legislativa dall’art. 6 CEDU 28 . Il mancato<br />

rispetto del principio dell’affidamento delle parti<br />

processuali nella sicurezza giuridica, pertanto,<br />

configura – ancora una volta secondo la logica del<br />

cd. parametro interposto – la violazione di un obbligo<br />

internazionale pattizio, imposto dall’art. 117,<br />

comma 1, Cost.<br />

5. Un giro di vite (anche) per gli ergastolani<br />

nell’accesso ai benefici dell’ordinamento<br />

penitenziario<br />

Il ddl. A.S. n. 2567 – come segnalato in apertura-inasprisce<br />

ulteriormente il regime giuridico<br />

dell’ergastolo, incidendo direttamente sulla possibilità<br />

di beneficiare delle misure alternative al carcere<br />

previste dall’ordinamento penitenziario: con<br />

la sola eccezione della liberazione anticipata, esse<br />

restano accessibili all’ergastolano solo dopo aver<br />

espiato « almeno ventisei anni » di reclusione (art.<br />

1, comma 8). Un giro di vite terribile 29 .<br />

Quale sia la ratio legislativa capace di giustificare<br />

un simile inferocimento non è dato sapere. La<br />

disposizione non era presente nel testo base assunto<br />

come punto di partenza dell’iter legislativo<br />

alla Camera: dunque, la sua relazione introduttiva<br />

non aiuta. Né risulta inclusa nel testo approvato in


Cattive nuove in materia di ergastolo Studium Iuris, 1/2012<br />

prima lettura dai deputati il 17 febbraio 2011 (A.C.<br />

n. 638/B), poi trasmesso al Senato: neppure il relativo<br />

dibattito parlamentare, <strong>qui</strong>ndi, soccorre. La sua<br />

genesi è riconducibile all’emendamento 2.0.200<br />

presentato dal relatore a Palazzo Madama, sen.<br />

Centaro, la cui discussione viene però preclusa a<br />

seguito della presentazione del maxiemendamento<br />

(che lo recepisce) sul quale il Governo pone la<br />

questione di fiducia 30 . Il dato procedurale va sottolineato<br />

con forza per le sue conseguenze: siamo<br />

in presenza di una possibile novazione ordinamentale<br />

dalle gravissime ricadute sul percorso di<br />

risocializzazione del reo, eppure mai istruita né discussa<br />

nelle Aule parlamentari 31 .<br />

Per quanto putativa, l’intenzione del legislatore<br />

non è difficile da cogliere. Filtra dalle dichiarazioni di<br />

voto dei senatori di maggioranza: introdurre « un<br />

severo sbarramento alla concessione dei benefici<br />

penitenziari per i condannati per delitti gravissimi<br />

[...], nessun permesso premio, nulla di nulla sino a<br />

che il condannato non avrà espiato in carcere almeno<br />

tre quarti della condanna inflitta, o almeno 26<br />

anni, in caso di condanna all’ergastolo » 32 . Si mira,<br />

in sostanza, ad ostacolare l’applicazione della cd.<br />

legge Gozzini, « interpretata troppo di frequente<br />

con superficiale disinvoltura e buonismo da alcuni<br />

magistrati, all’origine di gravi delitti perpetrati proprio<br />

da pericolosi criminali, che avrebbero dovuto<br />

rimanere più tempo nelle patrie galere » 33 . Il disco<br />

(rotto) ripete il consueto motivo: « Signori criminali,<br />

se volete uccidere, sappiate che potete andare in<br />

galera e rimanerci per tutta la vita: questo è il messaggio<br />

che abbiamo mandato » 34 .<br />

6 Dubbi di costituzionalità: [1] un ergastolo<br />

illegittimo perchè tendenzialmente perpetuo<br />

Pure di fronte all’inaudito, ragionare giuridicamente<br />

si deve. Specialmente se l’argomentazione<br />

costituzionale permette di prospettare robusti<br />

dubbi di legittimità nei confronti (anche) di questo<br />

segmento normativo del ddl A.S. n. 2567.<br />

[1] Precludendo a chi è condannato al carcere a<br />

vita di poter accedere a misure alternative alla reclusione<br />

prima di 26 anni, la pena dell’ergastolo<br />

recupera la sua (tendenziale) perpetuità. Con ciò,<br />

però, perdendo quell’e<strong>qui</strong>librio precario che, fino<br />

ad oggi, riusciva a mantenerlo in piedi sul filo sottile<br />

teso sopra il vuoto dell’incostituzionalità.<br />

Anche <strong>qui</strong> siamo davanti ad un rapporto sinallagmatico,<br />

questa volta tra legittimazione costituzionale<br />

dell’ergastolo e accesso ai benefici previsti<br />

8<br />

nell’ordinamento penitenziario. È stato infatti il<br />

Giudice delle leggi - con un’argomentazione simile<br />

ad un arabesco – a valutare l’ergastolo non incompatibile<br />

con la Costituzione nella misura in<br />

cui non è più ergastolo, cioè non è più pena perpetua<br />

35 . Tale era stato fino al 1962. Da allora, grazie<br />

ad alcuni interventi legislativi, la sua natura di pena<br />

senza fine può essere mitigata dalla possibilità<br />

per l’ergastolano di ottenere taluni benefici penitenziari:<br />

i permessi premio (in caso di buona condotta<br />

e dopo 10 anni di reclusione), la semilibertà<br />

(in caso di buona condotta e dopo 20 anni di reclusione),<br />

la liberazione condizionale (in caso di<br />

buona condotta e dopo aver scontato 26 anni di<br />

reclusione). Nell’ipotesi di ravvedimento tali soglie<br />

temporali possono abbassarsi (rispettivamente<br />

a 8, 16 e 21 anni). Così come il loro raggiungimento<br />

può essere accelerato grazie al meccanismo<br />

degli sconti di pena (45 giorni ogni semestre di detenzione)<br />

per condotta regolare 36 .<br />

Questo quadro normativo ora potrebbe mutare.<br />

La sua scansione diacronica ne verrebbe stravolta,<br />

in ragione dello spostamento in avanti dei<br />

suoi orizzonti temporali, incrementati di (almeno)<br />

sei anni per poter accedere alla semilibertà e di (almeno)<br />

sedici anni per poter beneficiare di un permesso<br />

premio.<br />

È <strong>qui</strong> che si radica il primo dubbio di costituzionalità.<br />

La legittimità dell’ergastolo è subordinata al<br />

fatto che il carcere a vita sia limitato e interrotto da<br />

benefici penitenziari spalmati entro i tempi ragionevoli<br />

di un possibile percorso rieducativo. Viceversa,<br />

la novella in esame accorpa tutte le misure<br />

alternative (fatta salva la liberazione anticipata)<br />

comprimendole in un orizzonte temporale sempre<br />

più lontano.<br />

30 Emendamento del Governo 1.100, seduta n. 590, 28 luglio<br />

2011, Allegato A.<br />

31 Fatto salvo il rilievo di tecnica redazionale del sen. Li Gotti,<br />

che segnala una clamorosa topica nella formulazione dell’art.<br />

1, comma 8, laddove – richiamando l’art. 422 c.p. - si collega<br />

la morte del sequestrato al reato di strage (cfr. seduta n.<br />

591, 28 luglio 2011).<br />

32 Così il sen. Mazzatorta, seduta n. 592, 29 luglio 2011. In<br />

senso analogo l’intervento del sen. Divina, seduta n. 591, 28<br />

luglio 2011, che rivendica la forte impronta leghista della misura<br />

introdotta.<br />

33 Così il relatore, sen. Centaro, seduta n. 592, 29 luglio<br />

2011.<br />

34 Le parole sono prese a prestito dall’intervento dell’on. Di<br />

Pietro, Camera, seduta n. 436, 17 febbraio 2011.<br />

35 Cfr. la notissima sentenza n. 264/1974.<br />

36 Meccanismo premiale cui possono accedere anche gli ergastolani,<br />

secondo quanto deciso dalla Corte costituzionale<br />

con sentenza n. 274/1983.


Studium Iuris, 1/2012 Attualità e saggi<br />

Solo un sofisma può (tentare di) argomentare<br />

che una reclusione a vita non è più tale perché – dopo<br />

più di un quarto di secolo – l’ergastolano forse<br />

potrà, per la prima volta, uscire di galera grazie ad<br />

un permesso premio da consumarsi in giornata.<br />

Nella realtà, quel carcere a vita si rivelerebbe, per<br />

molti ergastolani, un carcere a morte. Tanto più che<br />

l’accesso ad un qualsiasi beneficio penitenziario è<br />

solo possibile, ma mai automatico, subordinato<br />

com’è a presupposti – sostanziali e procedurali –<br />

tali da renderlo una circostanza del tutto eventuale,<br />

nell’an come nel quando: l’avverbio « almeno » [ventisei<br />

anni di reclusione per l’ergastolano, prima di<br />

essere ammesso alla misura alternativa], scolpito<br />

nel comma 8 dell’art. 1 del ddl A.S. n. 2657, certifica<br />

esattamente questa aleatorietà.<br />

Più di quanto già oggi non sia, rischiamo domani<br />

di avere una condanna a vita davvero definitiva,<br />

un’interdizione davvero perpetua: detto altrimenti,<br />

un eterno riposo.<br />

7. Segue: [2] un ergastolo sempre più lungo che<br />

elude il paradigma costituzionale della risocializzazione<br />

del reo<br />

La pena perpetua della reclusione, assicurata<br />

dal nuovo regime temporale per la concessione<br />

dei benefici penitenziari all’ergastolano, è un eterno<br />

riposo che schiaccia con la sua pietra tombale<br />

ogni realistica possibilità di risocializzazione del<br />

condannato al carcere a vita (rectius: a morte).<br />

È <strong>qui</strong> che fa breccia un secondo dubbio di costituzionalità.<br />

[2] A far data almeno dalla sentenza n. 313/1990,<br />

l’evoluzione ormai compiutasi nella giurisprudenza<br />

della Corte costituzionale è nel senso di una presa<br />

di distanza dall’originaria concezione polifunzionale<br />

della pena, a favore di una valorizzazione in<br />

massimo grado della finalità di risocializzazione<br />

del reo. Oggi, tutti i soggetti che entrano nella dinamica<br />

della sanzione penale partecipano di questo<br />

medesimo vincolo teleologico: il legislatore<br />

(nella fase della astratta previsione normativa), il<br />

giudice di cognizione (nella fase della commisurazione<br />

della pena), il giudice dell’esecuzione e quello<br />

di sorveglianza al pari della polizia penitenziaria<br />

(nella fase della sua applicazione), finanche il Pre-<br />

37 Parafrasando la bella espressione testuale di E. Bettinelli,<br />

La Costituzione della Repubblica italiana. Un classico giuridico,<br />

BUR, Milano 2006, p. 90 (« Nessuna persona è perduta per la<br />

Repubblica: neppure la più indegna »).<br />

9<br />

sidente della Repubblica (nell’esercizio del suo<br />

potere di fare grazia).<br />

Unitamente al « senso di umanità », la finalità rieducativa<br />

traccia dunque – in ragione dell’art. 27,<br />

comma 3, Cost. – l’orizzonte costituzionale della<br />

pena cui tutte le condanne limitative della libertà<br />

personale « devono tendere »: dove l’accento cade<br />

non più sul tendere ma sul devono.<br />

Questo orientamento del Giudice delle leggi è<br />

stato messo in sicurezza con la scelta legislativa costituzionale<br />

di abolire la pena di morte dall’ordinamento,<br />

incondizionatamente, senza se e senza ma:<br />

ne esce così risolta la contraddizione interna all’originario<br />

art. 27 Cost., tra il finalismo rieducativo della<br />

pena (comma 3) e la previsione della pena capitale<br />

nelle ipotesi delle leggi militari di guerra (comma<br />

4). Con la pena di morte è caduta l’unica eccezione<br />

costituzionalmente prevista al principio secolarizzato<br />

del finalismo rieducativo penale, che recupera<br />

così la propria natura di autentico paradigma costituzionale:<br />

per la Repubblica italiana nessuna persona<br />

è mai persa per sempre 37 .A tale paradigma vanno<br />

dunque commisurate tutte le misure incidenti<br />

sulla libertà personale del condannato e sulle modalità<br />

della sua reclusione. Compreso l’ergastolo.<br />

Ora, è evidente a chiunque che, alzando l’asticella<br />

della loro possibilità di accedere ai benefici<br />

penitenziari, la questione (costituzionalmente<br />

non eludibile) della risocializzazione neppure si<br />

porrà per gli ergastolani più anziani di età. Quanto<br />

a quelli che, per avventura, beneficiassero di un<br />

trattamento extramurario, sarebbero persone impreparate<br />

ad affrontare nuovamente la vita fuori<br />

dal carcere, dopo decenni trascorsi ininterrottamente<br />

dietro le sbarre.<br />

Il problema di una violazione dell’art. 27, comma<br />

3, Cost. si pone comunque, anche ad ammettere<br />

che il novellato « fine pena: mai » eserciti una funzione<br />

di emenda, inducendo il condannato a rimeditare<br />

(per « almeno ventisei anni ») sui suoi precedenti<br />

criminosi e a pentirsene: la funzione rieducativa<br />

costituzionalmente imposta mira al recupero<br />

sociale del soggetto, non ad una sua conversione<br />

interiore. La Costituzione pluralista non può né<br />

vuole trasformare l’ergastolano in un Frá Cristoforo<br />

dell’epoca contemporanea.<br />

8. Ancora dubbi di costituzionalità: un meccanisimo<br />

di accesso ai benefici penitenziari [3]<br />

irrazionalmente rigido e [4] tale da rendere<br />

l’ergastolo un trattamento contrario al<br />

senso di umanità<br />

Anche guardato da altre angolature, il muro, che


Cattive nuove in materia di ergastolo Studium Iuris, 1/2012<br />

il legislatore vorrebbe alzare per rendere più rari e<br />

difficili i benefici penitenziari, rivela ulteriori crepe<br />

(costituzionali).<br />

[3] Dubbi di legittimità nascono dalla eccessiva<br />

rigidità del meccanismo di accesso a tutte le pene alternative<br />

(con la sola eccezione della liberazione anticipata),<br />

così come progettato dal ddl A.S. n. 2567.<br />

Una volta compiuta la scelta politica di inasprire<br />

il regime dell’ergastolo, non si è infatti proceduto<br />

– come almeno sarebbe stato razionale – ad innalzare<br />

pro quota e proporzionalmente le soglie<br />

temporali che è necessario varcare per accedere al<br />

permesso premio, alla semilibertà, alla liberazione<br />

condizionale. Il braccio violento del legislatore ha<br />

scritto la disposizione diversamente, elevandole<br />

tutte al medesimo termine del ventiseiesimo anno<br />

di reclusione, il più lungo tra quelli vigenti, attualmente<br />

previsto per beneficiare della sola liberazione<br />

condizionale.<br />

In tal modo, però, si finisce per assimilare sul<br />

piano diacronico ciò che non è assimilabile: le pene<br />

alternative così parificate, infatti, presentano<br />

profonde differenze ordinamentali, sia per modalità<br />

esecutive che per intensità della (pur comune)<br />

finalità risocializzatrice. Né va dimenticato che<br />

meccanismi giuridici eccessivamente rigidi sono<br />

sempre sospetti di irrazionalità, se destinati ad<br />

operare in un àmbito – quello del percorso rieducativo<br />

del singolo condannato – che per sua natura<br />

richiederebbe, semmai, margini di discrezionalità<br />

non asfittici né ridotti ai minimi termini.<br />

[4] La decisione normativa di rinviare al giorno<br />

del mai la speranza per il recluso a vita di poter<br />

aspirare ad un trattamento extramurario, spinge<br />

l’ergastolo entro il recinto dei « trattamenti contrari<br />

al senso di umanità », vietati dall’art. 27, comma<br />

3, Cost. Limitare la libertà personale del condannato,<br />

salvaguardandone comunque la dignità che<br />

include un possibile orizzonte futuro: è quanto<br />

impone la Costituzione, ma è proprio quanto viene<br />

meno con la novella in esame.<br />

Né va dimenticato che tale quadro normativo in<br />

divenire si innesterà su una condizione cronica di<br />

sovraffollamento carcerario 38 : un regime detentivo<br />

inumano e degradante, vera e propria pena aggiuntiva<br />

(non prevista dalla legge né irrogata da alcun<br />

giudice) ad una reclusione già lunghissima e<br />

che si vorrebbe tendenzialmente senza fine. Il problema<br />

degli spazi di vita nel carcere è intimamente<br />

connesso alla connotazione disumanizzante della<br />

reclusione (a fortiori se tendenzialmente perpetua):<br />

come ha statuito la Corte di Strasburgo, con-<br />

10<br />

dannando l’<strong>Italia</strong> per violazione dell’art. 3 CE-<br />

DU 39 ; come ha riconosciuto il 28 luglio scorso il<br />

Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,<br />

con parole di denuncia soppesate una ad una 40 .<br />

Il quadro va completato con ulteriori dati concernenti<br />

il carcere a vita. Abolita dall’ordinamento<br />

la pena capitale, l’ergastolo rappresenta oggi la<br />

sanzione massima tra le pene detentive (art. 17, n.<br />

2, c.p.), frequentemente irrogata, dunque tutt’altro<br />

che simbolica: l’elenco dei reati così puniti è lungo<br />

41 , come elevato è altresì il numero di detenuti<br />

ad esso condannati 42 . Ed è un ergastolo sempre<br />

più afflittivo, per coloro che cadono sotto il regime<br />

speciale del cd. carcere duro (art. 41-bis dell’ordinamento<br />

penitenziario), ai quali sono precluse 43<br />

38 La popolazione carceraria è in crescita esponenziale: in<br />

venti anni le presenze sono più che raddoppiate, passando da<br />

25.804 (al 31 dicembre 1990) a 67.623 (al 31 dicembre 2010).<br />

Le proiezioni (al 31 dicembre 2011) innalzano tale cifra a quota<br />

73.000. Sono numeri che vanno commisurati ad una capienza<br />

carceraria largamente inferiore: secondo i dati resi noti il<br />

21 settembre 2011 dal Ministro della Giustizia Nitto Palma all’Assemblea<br />

del Senato, il numero della popolazione detenuta<br />

è pari a 67.377 soggetti, a fronte di una capienza regolamentare<br />

pari a 45.732 posti. Dunque, calcolatrice alla mano, « un detenuto<br />

è costretto a vivere mediamente con altre tre persone in<br />

meno di 4 metri quadri pro capite, rispetto ai 7 fissati dal Comitato<br />

per la prevenzione della tortura, istituito dal Consiglio<br />

d’Europa » (dati tratti dalla proposta di risoluzione 6-00085, n.<br />

4 (testo 3), Bruno e altri, Senato, seduta n. 610 del 27 settembre<br />

2011, Allegato A).<br />

39 Corte EDU, sentenza 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. <strong>Italia</strong>,<br />

ric. n. 22635/03.<br />

40 Quella carceraria, dice il Capo dello Stato, è « una questione<br />

di prepotente urgenza sul piano costituzionale e civile » che ha raggiunto<br />

un « punto critico insostenibile », « una realtà che ci umilia in<br />

Europa e ci allarma, per la sofferenza quotidiana – fino all’impulso a<br />

togliersi la vita – di migliaia di esseri umani chiusi in carceri che definire<br />

sovraffollate è quasi un eufemismo, per non parlare dell’estremo<br />

orrore dei residui ospedali psichiatrici giudiziari, inconcepibile in<br />

qualsiasi paese appena appena civile ». « Evidente in generale – prosegue<br />

il Presidente Napolitano – l’abisso che separa la realtà carceraria<br />

di oggi dal dettato costituzionale sulla funzione rieducatrice<br />

della pena e sui diritti e la dignità della persona. È una realtà non giustificabile<br />

in nome della sicurezza, che ne viene più insidiata che garantita<br />

» (intervento al Convegno «Giustizia! In nome del popolo<br />

sovrano », 28-29 luglio 2011, Senato della Repubblica, in<br />

www.<strong>qui</strong>rinale.it).<br />

41 Salvo errore, sono almeno diciannove le fattispecie di reato<br />

del codice penale punite con l’ergastolo (nessuna delle quali<br />

prescrittibile, ex art. 157 c.p.), cui si aggiungono tutti i delitti<br />

previsti dalle leggi militari di guerra e dal codice penale militare<br />

di guerra, un tempo sanzionati con la pena capitale (attualmente<br />

convertita in carcere a vita, ex art. 1, legge. n. 584 del<br />

1994)<br />

42 Alla data del 31 giugno 2011 (dati ufficiali del Dipartimento<br />

Affari Penitenziari) erano in totale 1.522.<br />

43 Ex art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, salvo che i<br />

detenuti per tali reati cd. ostativi « collaborino con la giustizia a<br />

norma dell’art. 58-ter ».


Studium Iuris, 1/2012 Attualità e saggi<br />

quelle stesse pene alternative che, domani, si vorrebbero<br />

rendere più difficilmente accessibili a tutti<br />

gli ergastolani.<br />

Di questo sembrano non essere preoccupati i<br />

tanti fautori della massima pena, avversari della<br />

legge Gozzini al motto di «legge e ordine ». Eppure,<br />

un carcere inferno dei vivi, dove si è reclusi sine die,<br />

configura un pericoloso detonatore all’interno della<br />

comunità penitenziaria:<br />

« Ho deciso di appoggiare anch’io la richiesta di abolire<br />

ogni pena alternativa e ogni idea di risocializzazione.<br />

La vita è troppo noiosa. Bisogna tornare ai tempi in<br />

cui, non essendoci altra prospettiva, neanche la più remota<br />

e illusoria, gli ergastolani piantavano una lama<br />

alla gola del primo ostaggio. Ai bei tempi delle rivolte<br />

devastanti, dei tetti scoperchiati, delle prigioni incendiate,<br />

degli ammazzamenti all’ingrosso. Ai bei tempi in<br />

cui l’inflessibilità delle pene persuadeva la malavita alla<br />

ferocia senza riserve. Anzi: le violenze del passato<br />

non erano niente rispetto a quello che sarebbe possibile<br />

con le carceri d’oggi, che hanno il doppio e più di abitatori,<br />

e fra loro una folla di disperati senza famiglia, senza<br />

casa e senza Gozzini » 44 .<br />

Quando il Parlamento aveva una maggiore sti-<br />

Sul tema del cd. ergastolo ostativo i senatori Perduca e Poretti<br />

hanno presentato – nel corso del dibattito sul ddl A.S. n.<br />

2567 – un argomentato ordine del giorno (n. G100) a dimostrazione<br />

che « le condizioni di questi detenuti coincide pertanto<br />

con la definizione di tortura contenuta nella Convenzione<br />

Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani<br />

o degradanti, ratificata dall’<strong>Italia</strong> nel 1988, per cui è da<br />

considerarsi tortura “Qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente<br />

inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o<br />

mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona<br />

informazioni o confessioni, di punirla per un reato che essa o<br />

una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso<br />

[...]”». Illustrato dal sen. Perduca nella seduta n. 589 del 27 luglio<br />

2011, discussione e votazione sull’ODG n. G100 sono risultate<br />

precluse in ragione della questione di fiducia posta dal<br />

Governo sul proprio maxiemendamento 1.1000 (vedi, supra,<br />

nota 30).<br />

44 A. Sofri, Piccola posta, Sellerio, Palermo 1999, p. 259.<br />

45 X Legislatura, Mozione parlamentare 1-00310, approvata<br />

il 3 agosto 1989 alla Camera dei deputati.<br />

46 Così il sen. Gasparri, seduta n. 592, 29 luglio 2011.<br />

47 L’attuale disciplina del giudizio abbreviato, infatti, non<br />

preclude affatto l’applicazione del carcere a vita (sia pure senza<br />

isolamento diurno) né concede riduzioni di pena particolarmente<br />

generose (perché tale non può davvero considerarsi la<br />

sostituzione dell’ergastolo con trenta anni di reclusione).<br />

48 Un dato per tutti. La l. 26 novembre 2010, n. 199, che rende<br />

possibile la detenzione domiciliare nell’ultimo anno di pena,<br />

« ha consentito l’uscita dal carcere a circa 3.000 persone,<br />

nessuna delle quali è poi evasa dalla propria abitazione » (così<br />

il Guardasigilli Nitto Palma: vedi, supra, nota 38).<br />

49 Come annota con efficacia G.L. Cappuzzo, Quella legge<br />

pensata metà per i potenti, metà per i disgraziati, in Ristretti Orizzonti,<br />

numero speciale (ottobre 2011).<br />

11<br />

ma di sé, trovava anche il coraggio per dirlo (anche<br />

se non per abolirlo): l’ergastolo vìola il divieto di<br />

punizioni crudeli, disumane e degradanti, collocandosi<br />

tra quelle pene che « ripugnano alla coscienza<br />

democratica e al senso di umanità di ogni persona e<br />

comunque non costituiscono neppure un ragionevole<br />

deterrente al crimine, essendo invece un’esemplare manifestazione<br />

di brutalità dello Stato » 45 .<br />

9. Alla radice del problema: l’ergastolo come<br />

pena perpetua (da abolire)<br />

È trasparente il denominatore comune tra i due<br />

segmenti normativi del ddl A.S. n. 2567 fin <strong>qui</strong><br />

criticamente esaminati: garantire quanto più possibile<br />

l’effettiva espiazione della pena all’ergastolo.<br />

La scelta di politica criminale è riconducibile, in<br />

ambo i casi, ad un giudizio di disvalore circa la<br />

possibilità di concedere ai reclusi a vita riduzioni<br />

di pena o modalità espiatorie alternative, nella<br />

convinzione che tutto ciò assicuri ordine e sicurezza.<br />

Parola di capogruppo: « Abbiamo (. . .) introdotto,<br />

con questa normativa, dei principi che garantiscono<br />

che i reati puniti con l’ergastolo non<br />

avranno riduzioni e per i delitti più efferati non ci<br />

saranno più benefici penitenziari. Quindi gli italiani<br />

hanno oggi una legge, approvata dal Senato, che<br />

garantisce di più la gente onesta nei confronti di<br />

chi ha commesso reati che destano grave allarme<br />

sociale » 46 .<br />

Questo messaggio mediatico, prima ancora che<br />

semplificato, è inattendibile e primitivo.<br />

È un messaggio inattendibile, perché inganna<br />

l’opinione pubblica accreditando l’idea che, oggi,<br />

l’irrogazione della pena dell’ergastolo non sia più<br />

possibile 47 . Perché occulta il dato di esperienza secondo<br />

cui la gravità della pena, oltre un certo limite,<br />

vede diminuire la sua efficacia preventiva, meglio<br />

assicurata dal ricorso a misure alternative alla<br />

reclusione intramuraria 48 .<br />

È un messaggio primitivo, perché evita di fare i<br />

conti con i limiti costituzionali che la novella travalica<br />

con eccessiva disinvoltura. Perché risponde al<br />

convincimento dell’impossibile risocializzazione<br />

di soggetti che hanno commesso reati gravi ed efferati<br />

quando, in realtà 49 , non esistono “mostri”,<br />

semmai persone che a volte fanno “cose mostruose”<br />

(ma pur sempre persone). Perché anche le ragioni<br />

delle vittime e dei loro familiari, se filtrate<br />

dalla razionalità (e non da un’interessata retorica<br />

compassionevole), sono maggiormente garantite<br />

da un giudizio abbreviato che accorcia i tempi processuali<br />

e realizza la legittima aspettativa ad avere<br />

giustizia (e non vendetta) grazie ad una condanna


Cattive nuove in materia di ergastolo Studium Iuris, 1/2012<br />

celere, certa, efficace (peraltro, in caso di ergastolo,<br />

mitigata in minima parte).<br />

Alla radice di tutto si ritrova il nodo irrisolto di<br />

una pena, l’ergastolo, che crea sempre e comunque<br />

problemi in ragione della sua natura perpetua:<br />

un fine pena che non smette mai di finire. Problemi<br />

con i quali anche il ddl A.S. n. 2567 si scontra,<br />

perché non esiste l’algoritmo capace di determinare<br />

matematicamente lo sconto di pena per<br />

l’ergastolano che acceda al giudizio abbreviato 50<br />

né la soglia temporale per l’ergastolano che aspiri<br />

ad ottenere un beneficio penitenziario 51 .<br />

Si arriva così al punto essenziale e ineludibile. O<br />

la pena dell’ergastolo è perpetua 52 (ma ciò la condanna<br />

ad incostituzionalità certa). O non può esistere<br />

una pena come l’ergastolo. In un sussulto di<br />

coerenza politica e di razionalità costituzionale, è<br />

tempo che l’<strong>Italia</strong>, da anni impegnata nella leadership<br />

della campagna internazionale per la morato-<br />

12<br />

ria della pena di morte (in vista della sua definitiva<br />

abolizione) 53 , torni a porsi seriamente il problema<br />

della abrogazione dell’ergastolo. Che, della pena<br />

capitale, è l’ambiguo luogotenente.<br />

50 Fissato in un terzo lo sconto edittale per tutte le pene (pecuniarie<br />

e detentive provvisorie), diventa infatti impossibile<br />

calcolare la medesima frazione relativa ad una reclusione sine<br />

die. 51 Il dies a quo per beneficiare di misure alternative, dovendo<br />

consentire un percorso di risocializzazione individuale, non<br />

può essere abbandonato all’arbitrio del legislatore, eppure non<br />

è calcolabile aritmeticamente in misura oggettiva.<br />

52 Come peraltro prescritto all’art. 22 c.p. (« La pena dell’ergastolo<br />

è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò<br />

destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.<br />

Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto<br />

»)<br />

53 Cfr. A. Pugiotto, L’abolizione costituzionale della pena di<br />

morte e le sue conseguenze ordinamentali, in Quad. cost. 2011, p.<br />

573 ss. (in particolare p. 594-596).


LEGGE BOSSI-FINI: DE PROFUNDIS PER I REATI DI INOTTEMPERANZA<br />

ALL’ORDINE DEL QUESTORE<br />

di Guido Savio<br />

Sommario: 1. Delimitazione dell’indagine. – 2. I reati d’inottemperanza all’ordine di allontanamento nella prospettiva<br />

della Bossi-Fini. – 3. Il giustificato motivo: la sentenza n. 5/2004 della Corte costituzionale. – 4. L’illegittimità<br />

costituzionale di un arresto fine a se stesso. – 5. La novella di cui alla legge n. 271 del 2004. – 6. La sentenza della<br />

Corte costituzionale n. 22/2007: una resa del giudice delle leggi? – 7. Il “pacchetto sicurezza” 2009 ed il novellato<br />

art. 14, comma 5-quater. – 8. L’illegittimità parziale dell’art. 14, comma 5-quater. – 9. La “Direttiva rimpatri” ed il contrasto<br />

con il diritto interno. – 10. La disapplicazione e il rinvio pregiudiziale. – 11. La sentenza El Dridi della Corte di<br />

giustizia dell’U.E. – 12. Le conseguenze immediate: la giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato. –<br />

13. Considerazioni conclusive de iure condendo.<br />

1. Delimitazione dell’indagine<br />

La legge n. 40 del 1998, successivamente trasfusa<br />

nel d. legisl. n. 286 del 1998, “Testo unico delle<br />

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione<br />

e norme sulla condizione dello straniero”<br />

(d’ora in poi denominato T.U.), non conteneva sanzioni<br />

penali a supporto dell’azione amministrativa<br />

inerente l’esecuzione delle espulsioni degli stranieri.<br />

Un timido tentativo in tal senso venne introdotto,<br />

sotto la previgente Legge “Martelli”, con l’art. 7bis<br />

1 , legge n. 30 del 1990, che sanzionava penalmente<br />

la condotta dello straniero che, colpito da<br />

provvedimento di espulsione e privo di documento<br />

per il viaggio, « non si adopera per ottenere dalla<br />

competente autorità diplomatica o consolare il rilascio<br />

del documento di viaggio occorrente ». Tale<br />

previsione venne dichiarata illegittima dalla Corte<br />

costituzionale con la sentenza n. 34 del 1995 che<br />

evidenziò come «. . . non adoperarsi per ottenere il<br />

rilascio del documento di viaggio, in mancanza di<br />

precisi parametri oggettivi di riferimento . . . impedisce<br />

di stabilire con precisione quando l’inerzia del<br />

soggetto . . . raggiunga la soglia penalmente apprezzabile<br />

»: di <strong>qui</strong> il contrasto con il principio di deter-<br />

1 La norma fu introdotta dal d.l. n. 187/1993, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge n. 296/1993.<br />

13<br />

minatezza della fattispecie penale, sotteso all’art.<br />

25, comma 2, Cost.<br />

Occorre attendere la legge n. 189 del 2002 (nota<br />

come Bossi-Fini) per vedere reintrodotte, in misura<br />

consistente, sanzioni penali per lo straniero che,<br />

senza giustificato motivo, non ottemperasse all’ordine<br />

di allontanamento disposto dal questore. È bene<br />

fin da subito evidenziare che la peculiare pregnanza<br />

delle norme oggetto di esame non era, originariamente,<br />

la tipologia dell’illecito (per lo più di<br />

natura contravvenzionale) e l’entità della sanzione<br />

(arresto da sei mesi ad un anno), quanto piuttosto la<br />

previsione di arresto obbligatorio in flagranza.<br />

La storia dei reati di cui all’art. 14 T.U. ebbe vita<br />

travagliata sia per alcuni importanti arresti del Giudice<br />

delle leggi, che per la constatazione della loro<br />

inutilità rispetto al fine dichiaratamente perseguito:<br />

render effettiva l’espulsione degli stranieri irregolari.<br />

Cionondimeno il legislatore ribatté colpo su colpo<br />

novellando le disposizioni censurate con il d.l. n.<br />

241 del 2004, convertito dalla legge n. 271 dello<br />

stesso anno, ed ancora con l’ultima tranche del “pacchetto<br />

sicurezza” fortemente voluto dall’attuale<br />

compagine governativa: la legge n. 94 del 2009.<br />

Una vera rivoluzione copernicana in materia di<br />

espulsioni e reati connessi era prevedibile in conseguenza<br />

del mancato recepimento dell’<strong>Italia</strong>, entro<br />

il termine massimo del 24 dicembre 2010, della<br />

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento euro-


Reati di inottemperanza all’ordine del questore Studium Iuris, 1/2012<br />

peo e del Consiglio, recante « norme e procedure<br />

comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio<br />

di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<br />

». L’approssimarsi della data di scadenza determinò<br />

un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale,<br />

attesa la contrarietà – per alcuni l’irriducibile<br />

contrasto – tra le norme interne e quelle europee.<br />

Applicazione diretta di queste ultime e conseguente<br />

non applicazione delle disposizioni del<br />

T.U.; ipotesi di rinvio pregiudiziale d’interpretazione<br />

alla Corte di giustizia; questioni di legittimità<br />

costituzionale: queste le opzioni praticate dopo il<br />

24 dicembre. Finché lo scorso 28 aprile la Corte di<br />

giustizia 2 ha stabilito che la Direttiva « osta ad una<br />

normativa di uno Stato membro che preveda l’irrogazione<br />

della pena della reclusione al cittadino<br />

di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per<br />

la sola ragione che questi, in violazione di un ordine<br />

di lasciare entro un determinato termine il territorio<br />

di tale Stato, permane in detto territorio senza<br />

giustificato motivo ».<br />

Lo stesso giorno, la prima sezione penale della<br />

Corte di cassazione, dava notizia dell’imminente<br />

deposito di tre sentenze di assoluzione “perché il<br />

fatto non è previsto come reato” per gli illeciti dell’art.<br />

14 T.U. Il successivo 10 maggio l’Adunanza<br />

plenaria del Consiglio di Stato 3 , prendendo atto dell’avvenuta<br />

abolitio criminis delle fattispecie in esame,<br />

decretava la non ostatività delle relative condanne ai<br />

fini dell’ammissibiltà alla regolarizzazione colf e badanti<br />

di cui alla legge n. 102 del 2009, ponendo così<br />

fine ad una ormai annosa controversia.<br />

Il de profundis dei reati dell’art. 14 T.U. pare dunque<br />

sancito. E tuttavia permane vivo l’interesse a ripercorrere<br />

le tappe di fattispecie criminose che – dal<br />

2002 ad oggi – hanno pesantemente interessato la<br />

giurisprudenza, la dottrina e la vita delle persone<br />

migranti. Non solo in termini di ricostruzione storica<br />

e di politica del diritto, non solo perché i giuristi<br />

italiani si sono confrontati con il diritto dell’Unione,<br />

e ne hanno riconosciuto e applicato la primautè, ma<br />

anche perché le prospettive de iure condendo non sono<br />

affatto pacifiche, dovendo il nostro legislatore recepire<br />

il diritto dell’Unione nell’ordinamento interno<br />

e la possibilità di ricorrere a sanzioni penali in tema<br />

di immigrazione clandestina e di soggiorno illegale<br />

è tutt’altro che remota.<br />

2. I reati d’inottemperanza all’ordine di allontanamento<br />

nella prospettiva della bossi-fini<br />

Per comprendere la funzione degli illeciti in esame,<br />

occorre rammentare la ridefinizione del mec-<br />

14<br />

canismo espulsivo delineato dalla Bossi-Fini. Infatti,<br />

prima della legge n. 189 del 2002, il sistema<br />

della Turco-Napolitano prevedeva che le espulsioni<br />

fossero ordinariamente corredate da un’intimazione<br />

a lasciare il territorio entro <strong>qui</strong>ndici giorni,<br />

provvedendosi coattivamente solo per il caso<br />

di inutile decorso di tale termine, senza alcun ricorso<br />

a sanzioni penali.<br />

Con la novella del 2002 si prescrive l’immediata<br />

esecutività dei decreti espulsivi, anche se<br />

sottoposti a gravame o impugnazione e si prevede<br />

che l’espulsione debba essere “sempre” eseguita<br />

dal questore con accompagnamento immediato<br />

alla frontiera a mezzo della forza pubblica 4 .<br />

Ovviamente, il legislatore era ben consapevole<br />

dell’impossibilità materiale di eseguire con immediatezza<br />

tutti i decreti espulsivi e, per ovviare<br />

a tale prevedibile inconveniente, esaltò il ruolo<br />

della detenzione amministrativa negli allora denominati<br />

“centri di permanenza temporanea e<br />

assistenza”, aumentando a sessanta giorni il termine<br />

massimo di permanenza, al fine di rimuovere<br />

gli ostacoli impeditivi all’allontanamento.<br />

Ma poiché nemmeno il ricorso alla detenzione<br />

amministrativa era di per sé sufficiente a garantire<br />

l’esecuzione delle espulsioni – stante l’esiguità<br />

dei posti disponibili nei C.P.T.A.– il legislatore<br />

del 2002 inventò l’istituto dell’ordine del questore<br />

5 per i casi di impossibilità di operare il trattenimento:<br />

il questore ordina allo straniero di lasciare<br />

il territorio dello Stato entro cinque giorni. Un<br />

ordine all’autoespulsione, dunque, per le ipotesi<br />

in cui la P.A. non sia in grado di dare esecuzione<br />

ai suoi stessi provvedimenti, corredato da sanzioni<br />

penali per la sua inottemperanza, non sorretta<br />

da giustificato motivo 6 . L’arresto obbligatorio<br />

in flagranza ed il rito direttissimo rafforzano la<br />

minaccia penale al disobbediente e disegnano<br />

reati e procedura in funzione ausiliaria e supplente<br />

dell’azione amministrativa di allontanamento.<br />

La filosofia della Bossi-Fini invia un segnale forte:<br />

espulsioni immediate per tutti, ma di fronte al-<br />

2 Corte di giustizia CE, sezione I, procedimento C-61/11<br />

PPU, El Dridi.<br />

3 Cons. St., ad. plen., n. 227/2011.<br />

4 Art. 13, comma 4, T.U., cui fa eccezione l’ipotesi dell’espulsione<br />

comminata a chi si è trattenuto quando il permesso<br />

di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni, unico caso residuale<br />

di intimazione <strong>qui</strong>ndicinale (art. 13, comma 5, T.U.)<br />

5 Art. 14, comma 5-bis, T.U.<br />

6 Art. 14, comma 5-ter, T.U. l’inottemperante all’ordine questorile<br />

era punito con l’arresto da sei mesi a un anno.


Studium Iuris, 1/2012 Attualità e saggi<br />

l’impossibilità di onorare l’impegno, lo delega al<br />

migrante e all’apparato giudiziario penale.<br />

3. Il giustificato motivo: la sentenza n. 5/2004<br />

della corte costituzionale<br />

I reati dell’art. 14, comma 5-ter, prevedono, per<br />

la loro configurazione, che la condotta omissiva<br />

non sia sorretta da un giustificato motivo. Alcuni<br />

giudici di merito dubitarono della conformità al<br />

principio di tassatività delle fattispecie penali di<br />

una simile previsione: la formula “senza giustificato<br />

motivo”, descrittiva di uno degli elementi della<br />

fattispecie, risulterebbe talmente indeterminata da<br />

rimettere all’interprete l’identificazione del comportamento<br />

incriminato. La Consulta, dopo aver<br />

precisato che gli stessi motivi che legittimano<br />

l’amministrazione a non procedere all’accompagnamento<br />

coattivo « non possono non costituire<br />

sicuri indici di riconoscimento di situazioni nelle<br />

quali può ravvisarsi, per lo straniero, la sussistenza<br />

di « giustificati motivi » per non ottemperare all’ordine<br />

del questore . . . », così conclude « e ciò, in<br />

specie, (ad impossibilia nemo tenetur) quando l’inadempienza<br />

dipenda dalla condizione di assoluta<br />

impossidenza dello straniero che non gli consenta<br />

di recarsi nel termine alla frontiera ». Si giunse così,<br />

fin dalla sentenza n. 5/2004, a ridimensionare<br />

significativamente l’àmbito di applicabilità delle<br />

fattispecie in esame, lasciando una “valvola di sicurezza”<br />

qualora l’osservanza del precetto fosse<br />

concretamente inesigibile, pur non rientrando nell’àmbito<br />

di operatività delle scriminanti.<br />

4. L’illegittimità costituzionale di un arresto<br />

fine a se stesso<br />

Sotto il profilo procedurale, una significativa<br />

bocciatura dell’utilizzo della misura precautelare<br />

7 La Corte costituzionale, con la fondamentale sentenza n.<br />

105/2001 dichiarò che non solo il trattenimento nei Centri di<br />

permanenza temporanea è misura certamente restrittiva della<br />

libertà personale, ma pure l’accompagnamento coattivo in<br />

frontiera inerisce alla materia regolata dall’art. 13 Cost., « in<br />

quanto presenta quel carattere di immediata coercizione che<br />

qualifica, per costante giurisprudenza costituzionale, le restrizioni<br />

della libertà personale e che vale a differenziarle dalle misure<br />

incidenti solo sulla libertà di circolazione ». In assenza di<br />

una previsione normativa specifica, il legislatore con il d.l. n. 51<br />

del 2002, convertito nella legge n. 106 del 2002, inserì nell’art.<br />

13 T.U. la previsione dell’udienza di convalida dell’accompagnamento<br />

al fine di evitare una annunciata declaratoria d’incostituzionalità.<br />

Tuttavia, il comma 5-bis dell’art. 13 T.U. prevedeva<br />

una convalida meramente cartolare, inaudita altera parte, dopo<br />

15<br />

dell’arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale<br />

si è avuta con la nota sentenza n.<br />

223/2004 della Corte costituzionale che dichiarò<br />

l’illegittimità dell’art. 14, comma 5-<strong>qui</strong>n<strong>qui</strong>es T.U.<br />

nella parte in cui stabiliva che per il reato previsto<br />

dal comma 5-ter del medesimo art. 14 era obbligatorio<br />

l’arresto dell’autore del fatto.<br />

In un sistema processualpenalistico in cui le<br />

misure coercitive possono essere applicate solo<br />

quando si procede per un delitto a mente dell’art.<br />

280 c.p.p., l’arresto obbligatorio per una contravvenzione<br />

è privo di qualsiasi sbocco sul terreno<br />

processuale e, pertanto, « è una misura fine<br />

a se stessa, che non potrà mai trasformarsi nella<br />

custodia cautelare in carcere, né in qualsiasi altra<br />

misura coercitiva, e non trova copertura costituzionale<br />

». Acutamente osservava la Corte come a<br />

norma dell’art. 13, comma 3, Cost., « all’autorità<br />

di polizia è consentito adottare provvedimenti<br />

provvisori restrittivi della libertà personale solo<br />

quando abbiano natura servente rispetto alla tutela<br />

di esigenze previste dalla Costituzione, tra<br />

cui in primo luogo quelle connesse al perseguimento<br />

delle finalità del processo penale, tali da<br />

giustificare . . . il temporaneo sacrificio della libertà<br />

personale in vista dell’intervento dell’autorità<br />

giudiziaria », mentre l’arresto obbligatorio<br />

previsto per l’inottemperante all’ordine questorile<br />

« non trova valida giustificazione ove lo si voglia<br />

ritenere finalizzato, sia pure impropriamente,<br />

ad assicurare l’espulsione amministrativa dello<br />

straniero che non abbia ottemperato all’obbligo<br />

di allontanarsi ...». La Consulta evidenziò come<br />

il ricorso alla misura precautelare dell’arresto<br />

non solo non era giustificato al lume della penalprocedura,<br />

ma nemmeno – e questa notazione<br />

pareva premonitrice in relazione ai futuri esiti del<br />

reato in esame – ove si volesse impropriamente<br />

distorcere l’arresto in funzione ausiliaria dell’esecuzione<br />

dell’espulsione, perché l’arresto in flagranza<br />

non costituisce un presupposto del procedimento<br />

amministrativo di espulsione.<br />

5. La novella di cui alla legge n. 241 del 2004<br />

A fronte della declaratoria d’illegittimità dell’arresto<br />

obbligatorio per una fattispecie contravvenzionale<br />

e della sentenza n. 222/2004 del Giudice<br />

delle leggi che dichiarò l’incostituzionalità della<br />

convalida dell’accompagnamento coattivo in frontiera<br />

dopo la sua esecuzione 7 , il governo ricorse alla<br />

decretazione d’urgenza al fine di ricostruire l’impianto<br />

normativo delineato dalla Bossi-Fini, messo<br />

a dura prova dalle indicate decisioni della Con-


Reati di inottemperanza all’ordine del questore Studium Iuris, 1/2012<br />

sulta: venne così varato il d.l. n. 271 del 2004,<br />

convertito, con modificazioni, nella legge n. 241<br />

dello stesso anno. Per quanto concerne la fattispecie<br />

in esame, il legislatore risolse la questione trasformando<br />

in delitto quel che era una contravvenzione;<br />

il reato d’inottemperanza all’ordine questorile<br />

venne punito con la reclusione da uno a quattro<br />

anni: la nuova previsione edittale era tale da<br />

consentire l’emissione di misure cautelari personali<br />

così superando la pregressa incostituzionalità.<br />

Mentre restava contravvenzionale l’ipotesi – residuale<br />

– di espulsione conseguente a permesso di<br />

soggiorno scaduto da più di sessanta giorni, senza<br />

che ne fosse stato richiesto il rinnovo, per la quale<br />

non era più prevista alcuna misura precautelare. In<br />

buona sostanza, nel 2004 il legislatore ribadì e<br />

rafforzò l’utilizzo dello strumento penale in funzione<br />

sussidiaria dell’esecuzione delle espulsioni<br />

amministrative, limitandosi a rendere formalmente<br />

compatibile con la Carta costituzionale quel che<br />

prima non lo era, ma continuando pervicacemente<br />

a ignorare il monito contenuto nella sentenza n.<br />

223/2004 circa l’improprio utilizzo dell’arresto a<br />

fini espulsivi, stante la previsione, contenuta nel<br />

comma 5-ter dell’art. 14 T.U., per cui nei confronti<br />

del disobbediente all’ordine di allontanamento si<br />

procedeva – in ogni caso – all’adozione di un nuovo<br />

decreto espulsivo.<br />

6. La sentenza n. 22/2007 della corte costituzionale:<br />

una resa del giudice delle leggi?<br />

All’indomani delle modifiche dei reati dell’art.<br />

14 T.U. per mano della novella del 2004, la Consulta<br />

venne investita da plurime questioni di legittimità<br />

da circa una decina di tribunali, tutte afferenti<br />

il repentino aumento sanzionatorio e la nuova<br />

veste delittuosa della fattispecie, avvenuti senza<br />

alcuna sostanziale modifica del fenomeno criminoso<br />

sottostante e per finalità di carattere esclusivamente<br />

processuale. Le nuove pene sarebbero<br />

palesemente sproporzionate per eccesso rispetto<br />

alla gravità effettiva del fatto criminoso, la previsione<br />

edittale minima non consentirebbe di modulare<br />

il trattamento sanzionatorio in modo adeguato<br />

alle varie fattispecie concrete riconducibili alla previsione<br />

astratta, così come il trattamento sanzionatorio<br />

eccederebbe – in misura macroscopica – i<br />

valori di pena previsti da varie disposizioni assimilabili<br />

utilizzabili come tertia comparationis, di <strong>qui</strong><br />

il paventato contrasto con l’art. 3 Cost.<br />

La Corte dichiarò l’inammissibilità delle questioni<br />

con la sentenza n. 22/2007 8 ma, ai fini che<br />

<strong>qui</strong> interessano, giova rammentare che nel descri-<br />

16<br />

vere le finalità perseguite dal legislatore con la norma<br />

in oggetto – il controllo dei flussi migratori e la<br />

disciplina dell’ingresso e della permanenza degli<br />

stranieri – significativamente precisò che « il quadro<br />

normativo in materia di sanzioni penali per l’illecito<br />

ingresso o trattenimento di stranieri . . ., risultante<br />

dalle modificazioni che si sono succedute negli<br />

ultimi anni, anche per interventi legislativi successivi<br />

a pronunce di questa Corte, presenta s<strong>qui</strong>libri,<br />

sproporzioni e disarmonie, tali da rendere problematica<br />

la verifica di compatibilità con i principi<br />

costituzionali di uguaglianza e di proporzionalità<br />

della pena e con la finalità rieducativa della stessa ».<br />

La sentenza concludeva in termini ine<strong>qui</strong>voci con<br />

un invito al legislatore a rivedere la materia: « La rigorosa<br />

osservanza dei limiti dei poteri del giudice<br />

costituzionale non esime questa Corte dal rilevare<br />

l’opportunità di un sollecito intervento del legislatore,<br />

volto ad eliminare gli s<strong>qui</strong>libri, le sproporzioni<br />

e le disarmonie prima rilevate ».<br />

7. Il “pacchetto sicurezza” 2009 ed il novellato<br />

art. 14, comma 5-quater<br />

Con la legge n. 94 del 2009 – la seconda tranche<br />

9 del c.d. “pacchetto sicurezza” fortemente voluto<br />

dalla compagine governativa e che aveva connotato<br />

la campagna elettorale del 2008 – il legislatore<br />

ha inciso sul sistema repressivo penale riscrivendo<br />

i commi 5-bis, ter e quater dell’art. 14 T.U.,<br />

senza tuttavia accogliere il pressante invito della<br />

Consulta contenuto nella sentenza n. 22/2007.<br />

In primo luogo venne parzialmente modificata<br />

la disciplina dell’espulsione susseguente alla condanna<br />

per una precedente violazione dell’ordine<br />

questorile. Infatti, il comma 5-ter dell’art. 14 cit. –<br />

nella versione anteriore alla novella del 2009 –<br />

prevedeva che l’inottemperante all’ordine di allontanamento<br />

venisse arrestato, punito e che nei suoi<br />

l’esecuzione dell’allontanamento e, <strong>qui</strong>ndi, in definitiva, a cose<br />

fatte, senza che l’eventuale mancata convalida potesse in alcun<br />

modo spiegare i suoi effetti sulla privazione della libertà personale,<br />

ormai definitivamente compromessa e sottratta al preventivo<br />

sindacato giurisdizionale. La Corte, con la sentenza n.<br />

222/2004, dichiarò di conseguenza l’illegittimità costituzionale<br />

della norma impugnata nella parte in cui « non prevede che il<br />

giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima<br />

dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla<br />

frontiera, con le garanzie della difesa ».<br />

8 Per un commento alla decisione in esame, sia consentito il<br />

rinvio a G. Savio, Il diritto degli stranieri e i limiti del sindacato della<br />

Corte costituzionale: una resa del Giudice delle leggi?, in D. imm.<br />

e citt. 2007, n. 1, p. 81 ss.<br />

9 La prima parte del “pacchetto sicurezza” venne attuata con<br />

la legge n. 185/2008.


Studium Iuris, 1/2012 Attualità e saggi<br />

confronti venisse adottata una nuova espulsione,<br />

corredata da nuovo ordine di allontanamento: si<br />

verificava così la possibilità di ordini, arresti e condanne<br />

a catena. A fronte di un consolidato indirizzo<br />

giurisprudenziale 10 secondo cui, dopo la commissione<br />

di un primo reato d’inottemperanza,<br />

non potevano configurarsi ulteriori analoghe violazioni,<br />

dovendo la P.A. eseguire l’espulsione coattivamente<br />

con accompagnamento alla frontiera,<br />

senza delegare ulteriormente la sua esecuzione allo<br />

straniero che già aveva manifestato l’intenzione<br />

di non ottemperarvi, il legislatore ancorò la nuova<br />

espulsione alla violazione dell’ordine di allontanamento,<br />

consentendo l’emanazione di un nuovo<br />

ordine ove non fosse possibile l’accompagnamento<br />

in frontiera. Quindi, per le numerosissime ipotesi<br />

in cui la P.A. non era in grado di dare esecuzione<br />

ai propri provvedimenti di espulsione, poteva<br />

continuare ad ordinare allo straniero di autoespellersi,<br />

nonostante il contrario avviso della giurisprudenza.<br />

La legge n. 94 del 2009 modificò pure il comma<br />

4-quater dell’art. 14 T.U. prevedendo che il destinatario<br />

della nuova espulsione e del nuovo ordine di<br />

allontanamento, ove continuasse a permanere illegalmente<br />

sul territorio, cioè reiterasse l’inottemperanza,<br />

fosse punito con la reclusione da uno a cinque<br />

anni, senza la previsione di alcun giustificato<br />

motivo in caso di inesigibilità del precetto.<br />

Infine, la novella del 2009 trasformò in delitto la<br />

contravvenzione residuale alla riforma di cui alla<br />

legge n. 241 del 2004 – inosservanza all’ordine del<br />

questore conseguente ad espulsione disposta per<br />

essere il titolo di soggiorno scaduto da più di sessanta<br />

giorni di cui non sia stato richiesto il rinnovo –<br />

il nuovo comma 5-ter prevedendo al proposito la<br />

pena della reclusione da sei mesi ad un anno.<br />

Com’è agevole osservare, tutte le modifiche<br />

portate dalla legge n. 94 del 2009 all’art. 14 T.U.<br />

erano nell’ottica esclusiva di conservare l’assetto<br />

penale risultante dalla Bossi-Fini e dalle successive<br />

leggi di riforma, al solo scopo di inasprire il trattamento<br />

sanzionatorio e sterilizzare la giurisprudenza<br />

che ne limitava l’applicazione.<br />

8. L’illegittimità parziale dell’art. 14, comma<br />

5-quater<br />

Come poc’anzi accennato la disposizione di cui<br />

all’art. 14, comma 5-quater T.U., che sanziona con<br />

10 Ex pluribus: Cass. pen., sez. I, 14 dicembre 2005, n. 1052;<br />

sez. I, 12 aprile 2006, n. 15260; sez. I, 4 dicembre 2008, n.<br />

46240; sez. VI, 17 dicembre2009, n. 9073.<br />

17<br />

la pena della reclusione da uno a cinque anni la<br />

condotta dello straniero che continua a permanere<br />

illegalmente nel territorio dello Stato nonostante<br />

la reiterazione dell’ordine di allontanamento,<br />

non prevedeva alcuna possibilità di esclusione<br />

della punibilità pur in presenza di giustificati motivi,<br />

a differenza delle ipotesi finitime di cui al comma<br />

5-ter della stessa norma. Per questo motivo il<br />

Tribunale di Voghera sollevò questione di legittimità<br />

costituzionale paventando: la violazione del<br />

principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., in<br />

quanto la previsione incriminatrice colpirebbe la<br />

« condizione sociale dell’essere cittadino straniero<br />

migrante », il contrasto con l’art. 3 Cost. per ingiustificata<br />

disparità di trattamento rispetto alla previsione<br />

di cui al precedente comma 5-ter e, infine, il<br />

contrasto con gli artt. 25, comma 2 e 27 Cost.,<br />

perché il « sanzionamento di fatti commessi in<br />

presenza di un giustificato motivo contrasterebbe<br />

con il principio di offensività e di personalità della<br />

responsabilità penale ».<br />

Con sentenza n. 359/2010 la Corte ha ritenuto<br />

fondata la questione, dichiarando l’incostituzionalità<br />

dell’art. 14, comma 5-quater T.U. nella parte in<br />

cui non dispone che l’inottemperanza all’ordine di<br />

allontanamento, secondo quanto già previsto per<br />

la condotta di cui al precedente comma 5-ter, sia<br />

punita nel solo caso che abbia luogo “senza giustificato<br />

motivo”.<br />

La motivazione della decisione in esame, richiamando<br />

la precedente sentenza n. 5/2004,<br />

rammenta che la funzione della clausola del “giustificato<br />

motivo” è di fungere da “valvola di sicurezza”<br />

del meccanismo repressivo, allo scopo di<br />

evitare che la sanzione scatti « allorché – anche al<br />

di fuori della presenza di vere e proprie cause di<br />

giustificazione – l’osservanza del precetto appaia<br />

concretamente inesigibile in ragione di situazioni<br />

ostative a carattere soggettivo od oggettivo ».<br />

La Corte premette un’analisi della struttura della<br />

condotta incriminata nelle due ipotesi previste<br />

dai commi 5-ter e 5-quater dell’art. 14, rilevando la<br />

loro sostanziale identità, consistendo – in entrambe<br />

le ipotesi – nella permanenza nel territorio dello<br />

Stato da parte dello straniero cui è stato impartito<br />

l’ordine di allontanarsi. Il fatto che la seconda<br />

omissione faccia seguito ad altra omissione dello<br />

stesso genere non incide sul nucleo della condotta<br />

illecita, che resta pertanto identica in entrambi i<br />

casi.<br />

Consegue che sia manifestamente irragionevole<br />

che « una situazione ritenuta dalla legge idonea<br />

ad escludere la punibilità dell’omissione, in occasione<br />

del primo adempimento, perda validità se


Reati di inottemperanza all’ordine del questore Studium Iuris, 1/2012<br />

permane nel tempo . . . o che il verificarsi di una<br />

nuova situazione ostativa . . . sol perché intervenuta<br />

in un secondo momento, non abbia rilevanza ai<br />

fini del suo riconoscimento come elemento negativo<br />

del fatto di reato ».<br />

Poiché il tertium comparationis utilizzato dal remittente<br />

(la fattispecie di cui al comma 5-ter dell’art.<br />

14 T.U.) non si presenta come eterogeneo rispetto<br />

a quello oggetto di scrutinio di legittimità<br />

(la fattispecie di cui al successivo comma 5-quater),<br />

non è possibile escludere la violazione del<br />

principio di eguaglianza, diversamente da precedente<br />

prospettazione di illegittimità operata con<br />

riferimento al reato di illecito reingresso, pure previsto<br />

dalla medesima disposizione in esame prima<br />

della novella di cui alla legge n. 94 del 2009 11 .<br />

Qui termina la ricostruzione storica del reato<br />

d’inottemperanza all’ordine questorile, risultante<br />

dalla giurisprudenza costituzionale e dalle leggi di<br />

riforma che si sono succedute dalla Bossi-Fini ad<br />

oggi.<br />

9. La “direttiva rimpatri” e il contrasto con il<br />

diritto interno<br />

La Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo<br />

e del Consiglio, recante « norme e procedure<br />

comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio<br />

di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<br />

» è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo<br />

alla sua pubblicazione sulla GUUE: cioè il<br />

13 gennaio 2009. Il 24 dicembre 2010 è scaduto il<br />

termine massimo entro il quale gli Stati membri<br />

avrebbero dovuto dare attuazione alla Direttiva<br />

stessa (salvo le disposizioni sulla rappresentanza<br />

legale gratuita il cui termine scadrà il 24 dicembre<br />

2011, ma che non riguarda l’<strong>Italia</strong> che già prevede<br />

l’istituto del patrocinio a spese dello Stato per i<br />

non abbienti).<br />

Il mancato recepimento della Direttiva da parte<br />

dell’<strong>Italia</strong> entro il termine massimo, ha determinato<br />

una vera e propria “rivoluzione copernicana”<br />

sia per quanto concerne le espulsioni e la loro esecuzione,<br />

che – soprattutto – per i reati oggetto del<br />

presente studio. Può dunque ritenersi che la data<br />

del 24 dicembre 2010 rappresenti un punto di<br />

non ritorno del sistema complessivo disegnato<br />

dalla Bossi-Fini e dei reati collegati alle espulsioni<br />

e, segnatamente, dell’utilizzo della sanzione criminale<br />

detentiva in funzione sussidiaria dell’azione<br />

amministrativa.<br />

Gli scopi della Direttiva sono espressi in ben<br />

trenta considerando. In sintesi la Direttiva persegue<br />

lo scopo di assicurare l’effettività dei rimpatri di<br />

18<br />

cittadini di paesi terzi, fissando standard e procedure<br />

uniformi, e di tutelare, nel contempo, i diritti<br />

fondamentali delle persone.<br />

La Direttiva fissa garanzie giuridiche minime comuni<br />

12 nel senso che gli Stati possono introdurre o<br />

mantenere disposizioni più favorevoli, purché<br />

compatibili con le norme dello strumento europeo<br />

13 , ma non possono adottare o mantenere disposizioni<br />

più gravose.<br />

Poiché l’obiettivo della Direttiva « non può essere<br />

realizzato in misura sufficiente dagli Stati<br />

membri . . . e può essere realizzato meglio a livello<br />

comunitario . . . la Comunità può intervenire in base<br />

al principio di sussidiarietà sancito dall’art. 5 del<br />

Trattato » istitutivo della Comunità europea 14 .<br />

Numerosi sono i punti di contrasto tra lo strumento<br />

normativo europeo e il T.U. che per la loro<br />

ampiezza non possono essere esaminati in questa<br />

sede.<br />

Ai fini della nostra indagine sarà sufficiente rilevare<br />

che la disciplina della Direttiva privilegia il<br />

rimpatrio volontario dello straniero con l’assegnazione<br />

di un termine, compreso tra sette e trenta<br />

giorni, per la sua partenza con talune eccezioni;<br />

solo quando lo straniero non si sia allontanato nel<br />

termine concesso ovvero sia insorto uno dei rischi<br />

che ne avrebbero legittimato la mancata concessione,<br />

lo Stato membro ha facoltà di procedere al<br />

rimpatrio coattivo. Nelle more, il rischio che lo<br />

straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento<br />

può essere fronteggiato con misure quali<br />

l’obbligo di presentazione all’autorità, la consegna<br />

dei documenti, l’obbligo di dimora, la costituzione<br />

di una garanzia finanziaria adeguata. Solo laddove<br />

non sia possibile eseguire immediatamente il rimpatrio<br />

e non possano neppure essere adottate le<br />

misure sufficienti e non coercitive appena citate, si<br />

potrà disporre il trattenimento dello straniero in<br />

11 Con ordinanza n. 41/2009 la Corte dichiarò manifestamente<br />

infondata una questione di legittimità del previgente art.<br />

14, comma 5-quater, nella parte in cui non prevedeva la rilevanza<br />

di un “giustificato motivo”, a differenza della previsione<br />

del comma 5-ter, sul presupposto che le due fattispecie non<br />

fossero omogenee. Mutata la struttura del reato del comma 5quater<br />

con la legge n. 94 del 2009, le fattispecie sono omogenee<br />

tra loro.<br />

12 Considerando n. 11.<br />

13 Art. 4.<br />

14 Tale norma prevede che « nei settori che non sono di sua<br />

esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio<br />

di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi<br />

della misura prevista non possono essere sufficientemente<br />

realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle<br />

dimensioni o degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a<br />

livello comunitario ».


Studium Iuris, 1/2012 Attualità e saggi<br />

appositi centri di permanenza. Ove per carenza di<br />

disponibilità di posti nei centri appositi si debba<br />

sistemare il cittadino di un paese terzo in un istituto<br />

penitenziario, costui deve essere tenuto separato<br />

dai detenuti ordinari. Il trattenimento è finalizzato<br />

esclusivamente all’esecuzione del rimpatrio,<br />

deve essere riesaminato ad intervalli ragionevoli e<br />

deve cessare quando risulti che non esiste più alcuna<br />

prospettiva ragionevole di allontanamento.<br />

La durata del trattenimento non deve superare i<br />

sei mesi e può essere prorogata di altri dodici mesi<br />

solo in casi eccezionali, previsti dalla Direttiva 15 .<br />

La Direttiva disegna un sistema ad intensità graduale<br />

crescente nel quale il ricorso a strumenti<br />

coercitivi, restrittivi della libertà personale, costituisce<br />

l’extrema ratio, ma nulla dice in ordine alle<br />

sanzioni penali: non le prevede ma nemmeno le<br />

esclude. Qui sta forse una delle differenze fondamentali<br />

rispetto al T.U.: nell’ordinamento italiano<br />

misure amministrative e penali si mescolano fino<br />

a costituire un sottosistema penal-amministrativo<br />

capace di determinare restrizioni della libertà personale<br />

potenzialmente sine die. Infatti, ai sensi dell’art.<br />

14 T.U. l’espellendo può essere trattenuto in<br />

un CIE per la durata massima di sei mesi, ove non<br />

si riesca entro tale termine ad eseguire l’allontanamento<br />

sarà dimesso con l’ordine di allontanarsi<br />

entro cinque giorni per la cui inottemperanza<br />

(senza giustificato motivo), deve essere arrestato e<br />

rischia una condanna fino a quattro anni di reclusione,<br />

al termine della quale si procede a nuova<br />

espulsione, con nuovo trattenimento o nuovo ordine<br />

di allontanamento, violando il quale la condanna<br />

può arrivare fino a cinque anni di reclusione<br />

. . . e così via. Una sapiente alchimia di detenzione<br />

amministrativa, misure precautalari, cautelari<br />

e reclusione che si alternano tra loro potenzialmente<br />

all’infinito e tutte funzionali esclusivamente<br />

all’allontanamento, contrasta irrimediabilmente<br />

con la previsione dell’art. 15 § 5 e 6 della Direttiva<br />

che pone come termine massimo di limitazione<br />

della libertà – finalizzata all’allontanamento –<br />

quello di anni uno e mesi sei, che non è poco.<br />

Qui nasce il contrasto di fondo tra la filosofia<br />

della Bossi-Fini e la Direttiva rimpatri.<br />

15 Le disposizioni sul trattenimento sono contenute negli<br />

artt. 15 e 16 Direttiva 2008/115/CE.<br />

16 Corte di giustizia UE, sent. 30 novembre 2009 proc. C-<br />

357/09 PPU, Kadzoev, § 38.<br />

17 Cfr. nota che precede, § 71.<br />

18 Trib. Torino, sez. IV pen., sent. 5 gennaio 2011, est. Bosio.<br />

La copiosa giurisprudenza di merito sviluppatasi sul tema è reperibile<br />

sul sito www.penalecontemporaneo.it.<br />

19<br />

Per questo molti giudici di merito, all’indomani<br />

del 24 dicembre scorso, hanno cominciato a non<br />

applicare le disposizioni dell’art. 14 T.U., riconoscendo<br />

la primautè del diritto dell’Unione europea.<br />

È noto che in linea generale, ai sensi dell’art.<br />

249 TCE « la Direttiva vincola lo Stato membro<br />

cui è rivolta, per quanto riguarda il risultato da raggiungere,<br />

salva restando la competenza degli organi<br />

nazionali in merito alla forma e ai mezzi ».<br />

Pertanto, le Direttive sono atti normativi comunitari<br />

indirizzati agli Stati membri, non direttamente<br />

applicabili, privi di effetti diretti e non aventi<br />

portata generale.<br />

Tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza<br />

della Corte di giustizia dell’Unione Europea, le<br />

direttive possono contenere norme già direttamente<br />

efficaci, quando è inutilmente decorso il<br />

termine di recepimento, limitatamente alle disposizioni<br />

chiare, precise e incondizionate, e su questa<br />

base si è sviluppato un dibattito giurisprudenziale<br />

circa le conseguenze del contrasto tra norme<br />

U.E. e T.U., tenendo anche conto del fatto che la diretta<br />

applicabilità dell’art. 15 della Direttiva è stata<br />

riconosciuta dalla Corte di giustizia europea 16 in<br />

quanto tale norma « si applica immediatamente<br />

agli effetti futuri di una situazione creatasi quando<br />

era in vigore la normativa precedente ».<br />

10. La disapplicazione e il rinvio pregiudiziale<br />

La giurisprudenza di merito che riteneva sussistente<br />

il contrasto tra le due normative in esame e<br />

dotate di efficacia autoapplicativa le disposizioni<br />

della Direttiva, si è in gran parte orientata su due<br />

differenti posizioni: la non applicazione dell’art.<br />

14 T.U. e il rinvio pregiudiziale d’interpretazione<br />

alla Corte di giustizia dell’Unione europea.<br />

Partendo dalla prima sentenza emessa dalla<br />

Corte di giustizia europea con riferimento alla Direttiva<br />

rimpatri 17 ove si afferma che l’art. 15 « non<br />

consente, quando il periodo massimo di trattenimento<br />

previsto da tale direttiva sia scaduto, di non<br />

liberare immediatamente l’interessato in quanto<br />

egli non è in possesso di validi documenti, tiene<br />

un comportamento aggressivo e non dispone di<br />

mezzi di sussistenza propri né di un alloggio o di<br />

mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine », il<br />

Tribunale di Torino 18 osservava che, applicando<br />

le norme penali di cui all’art. 14 T.U., si violano le<br />

garanzie imposte dalla Direttiva a tutela della libertà<br />

personale dello straniero destinatario di un<br />

provvedimento di rimpatrio che non lo abbia osservato,<br />

« ricorrendo ad una misura coercitiva


Reati di inottemperanza all’ordine del questore Studium Iuris, 1/2012<br />

qualitativamente diversa e temporalmente più estesa<br />

di quella prevista (in caso estremo di trattenimento)<br />

dalla Direttiva UE ». A nulla varrebbe obiettare<br />

che l’art. 2, § 2 della Direttiva consente di escludere<br />

dal suo àmbito di applicazione « gli stranieri sottoposti<br />

a rimpatrio come sanzione penale o come<br />

conseguenza di sanzione penale », perché tale interpretazione<br />

estensiva della disposizione violerebbe il<br />

principio generale dell’effetto utile, rendendo residuale<br />

o escludendo l’applicazione della Direttiva.<br />

Pertanto, « il ricorso ai principi ermeneutici del diritto<br />

comunitario avvalora la tesi della incompatibilità<br />

della incriminazione in oggetto con la Direttiva UE,<br />

poiché la norma nazionale sanziona una condotta<br />

che presuppone la sola irregolarità dello straniero,<br />

cui deve conseguire il rimpatrio ai sensi dell’art. 2,§1<br />

della Direttiva », da ciò consegue la disapplicazione<br />

della norma incriminatrice contestata.<br />

La giurisprudenza torinese che segue l’orientamento<br />

della non applicazione della norma interna<br />

contrastante con il diritto dell’Unione, ha altresì affrontato<br />

la questione dei rapporti tra le due diverse<br />

fonti normative, risolvendola al lume della giurisprudenza<br />

costituzionale. In effetti, la Consulta, fin<br />

dagli anni ’80 affrontò il problema della definizione<br />

dei rapporti, all’interno dell’ordinamento nazionale,<br />

fra le norme comunitarie direttamente applicabili e<br />

le norme di legge con esse incompatibili. Con sentenza<br />

n. 389/1989 la Corte costituzionale, richiamando<br />

la precedente sentenza n. 170/1984, affermò<br />

che « il riconoscimento dell’ordinamento comunitario<br />

e di quello nazionale come ordinamenti<br />

reciprocamente autonomi, ma tra loro coordinati e<br />

comunicanti, porta a considerare l’immissione diretta<br />

nell’ordinamento interno delle norme comunitarie<br />

immediatamente applicabili come la conseguenza<br />

del riconoscimento della loro derivazione<br />

da fonte esterna a competenza riservata ». Proprio<br />

in ragione della diversità di àmbito delle predette<br />

fonti consegue che « nel campo riservato alla loro<br />

competenza, le norme comunitarie direttamente<br />

applicabili prevalgono rispetto alle norme nazionali<br />

... senza tuttavia produrre effetti estintivi. L’eventuale<br />

conflitto tra il diritto comunitario e quello interno<br />

. . . non dà luogo a ipotesi di abrogazione o di<br />

deroga, né a forme di caducazione o annullamento<br />

per invalidità della norma interna incompatibile, ma<br />

produce un effetto di disapplicazione di quest’ultima,<br />

seppur nei limiti di tempo e nell’àmbito materiale<br />

entro cui le competenze comunitarie sono legittimate<br />

a svolgersi ».<br />

E non v’è dubbio che la materia del controllo delle<br />

frontiere esterne dell’Unione, dei flussi migratori e<br />

delle misure di allontanamento dei cittadini di paesi<br />

20<br />

terzi, rientri nell’àmbito delle competenze dell’U.E.<br />

Il che significa che le norme interne contrastanti con<br />

il diritto europeo possono continuare a produrre i<br />

loro effetti, ma fuori delle competenze dell’Unione,<br />

tant’è vero che l’effetto della vigenza delle norme<br />

europee « non è già quello di caducare, nell’accezione<br />

propria del termine, la norma interna incompatibile,<br />

bensì di impedire che tale norma venga in rilievo<br />

per la definizione della controversia innanzi al<br />

giudice nazionale » 19 .<br />

Di <strong>qui</strong> la disapplicazione dei reati di cui all’art. 14<br />

T.U. con la conseguente assoluzione dell’imputato<br />

del reato di inottemperanza all’ordine questorile<br />

perché il fatto non sussiste, ovvero perché non è più<br />

previsto dalla legge come reato.<br />

Diverso orientamento è stato seguito da altri giudicanti<br />

20 che hanno optato per il rinvio pregiudiziale<br />

d’interpretazione alla Corte di giustizia U.E. ai<br />

sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento<br />

dell’Unione.<br />

In particolare, la Corte trentina poneva alla Corte<br />

di giustizia, in àmbito di rinvio pregiudiziale, il seguente<br />

quesito interpretativo del diritto dell’Unione:<br />

« Se alla luce dei principi di leale collaborazione<br />

all’effetto utile di conseguimento degli scopi della<br />

direttiva e di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza<br />

della pena, gli art. 15 e 16 della Direttiva<br />

2008/115/CE ostino:<br />

1. alla possibilità che venga sanzionata penalmente<br />

la violazione di un passaggio intermedio della<br />

procedura di rimpatrio, prima che essa sia completata<br />

con il ricorso al massimo rigore coercitivo<br />

ancora possibile amministrativamente;<br />

2. alla possibilità che venga punita con la reclusione<br />

sino a quattro anni la mera mancata cooperazione<br />

dell’interessato alla procedura di espulsione,<br />

ed in particolare l’ipotesi di inosservanza al primo<br />

ordine di allontanamento emanato dall’autorità<br />

amministrativa ». L’ordinanza era corredata dalla richiesta<br />

di trattazione in via d’urgenza ai sensi dell’art.<br />

104-ter del regolamento di procedura della<br />

Corte di giustizia, trattandosi di processo con imputato<br />

detenuto per questa causa.<br />

11. La sentenza El Dridi della corte di giustizia<br />

dell’u.e.<br />

La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con<br />

la sentenza 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11 PPU,<br />

19 Corte cost., sent. n. 170/1984.<br />

20 App. Trento, ord. 2 febbraio 2011; Trib. Milano, ord. 24<br />

gennaio 2011; Trib. Rovereto, ord. 27 gennaio 2011; Corte di


Studium Iuris, 1/2012 Attualità e saggi<br />

ha risposto agli interrogativi rivolti dalla Corte<br />

d’appello di Trento in sede di rinvio pregiudiziale<br />

d’interpretazione circa la compatibilità del reato di<br />

cui all’art. 14, comma 5-ter, T.U. con gli artt. 15 e<br />

16 della Direttiva rimpatri.<br />

La Corte di giustizia, dopo avere ripercorso le linee<br />

guida della Direttiva, osserva come la mancata<br />

trasposizione delle norme europee nell’ordinamento<br />

giuridico italiano – nel termine previsto –<br />

comporta che i singoli sono legittimati a invocare<br />

contro detto Stato membro le disposizioni della<br />

direttiva precise e incondizionate: al mancato recepimento<br />

consegue una legittimazione attiva e<br />

unilaterale del singolo contro lo Stato inadempiente<br />

volta ad ottenere l’applicazione degli artt.<br />

15 e 16 che risultano « incondizionati e sufficientemente<br />

precisi da non richiedere ulteriori specifici<br />

elementi perché gli Stati membri li possano mettere<br />

in atto ».<br />

Nonostante il diritto e la procedura penale rientrino<br />

nella competenza degli Stati membri e, <strong>qui</strong>ndi,<br />

agli Stati non sia preclusa la competenza penale<br />

in materia di immigrazione clandestina, l’esercizio<br />

di tale competenza non deve – secondo la Corte<br />

– compromettere la realizzazione degli obiettivi<br />

perseguiti dalla Direttiva e privarla così del suo effetto<br />

utile: anche quando gli Stati membri esercitano<br />

proprie competenze esclusive, debbono aver<br />

cura di non violare gli obblighi derivanti dal diritto<br />

europeo. Rammenta la sentenza che « in particolare,<br />

detti Stati non possono applicare una normativa,<br />

sia pure di diritto penale, tale da compromettere<br />

la realizzazione degli obiettivi perseguiti da una<br />

direttiva e da privare così quest’ultima del suo effetto<br />

utile » 21 . Consegue che « gli Stati membri non<br />

possono introdurre . . . una pena detentiva come<br />

quella prevista dall’art. 14, comma 5-ter, T.U. solo<br />

perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli<br />

è stato notificato un ordine di lasciare il territorio<br />

..., permane in maniera irregolare nel territorio nazionale.<br />

Essi devono, invece, adoperarsi per dare<br />

esecuzione alla procedura di rimpatrio » 22 perché<br />

obiettivo della Direttiva è l’effettività del rimpatrio.<br />

Tant’è vero che una pena come quella portata dall’art.<br />

14 T.U. « rischia di compromettere la realizzazione<br />

dell’obiettivo perseguito dalla direttiva, os-<br />

cassazione, sez. I, ord. 18 marzo 2011, tutte rinvenibili sul sito<br />

www.penalecontemporaneo.it.<br />

21 Corte di giustizia UE, sent. 28 aprile 2011, § 55.<br />

22 Idem § 58<br />

23 Idem § 59.<br />

24 Idem § 63.<br />

25 Cons. St., ad. plen., 10 maggio 2011, n. 227.<br />

21<br />

sia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento,<br />

. . . una normativa nazionale come<br />

quella oggetto del procedimento principale può<br />

... ritardare l’esecuzione della decisione di rimpatrio<br />

» 23 .<br />

In conclusione, poiché le pene previste per i<br />

reati di cui all’art. 14 T.U. contrastano con il raggiungimento<br />

dell’effetto utile, spetterà al giudice<br />

nazionale, incaricato di applicare le disposizioni<br />

del diritto dell’Unione e di assicurarne la loro piena<br />

efficacia, disapplicare ogni disposizione del<br />

T.U. n. 286/1998 contraria al risultato della Direttiva.<br />

La Corte pertanto dispone che « la Direttiva<br />

2008/115/CE, recante norme e procedure comuni<br />

applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini<br />

di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in<br />

particolare i suoi articoli 15 e 16, deve essere interpretata<br />

nel senso che essa osta ad una normativa<br />

di uno Stato membro . . . che preveda l’irrogazione<br />

della pena della reclusione al cittadino di un paese<br />

terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione<br />

che questi, in violazione di un ordine di lasciare<br />

entro un determinato termine il territorio di<br />

tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato<br />

motivo » 24 .<br />

12. Le conseguenze immediate: la giurisprudenza<br />

della cassazione e del consiglio di<br />

stato<br />

Il giorno successivo la pubblicazione della sentenza<br />

El Dridi, la Corte di cassazione, sez. I pen.,<br />

dava « notizia di decisione su questione nuova » in<br />

cui, nel prendere atto della decisione della Corte di<br />

giustizia, ha ritenuto di annullare senza rinvio una<br />

sentenza di “patteggiamento”per violazione dell’art.<br />

14, comma 5-ter T.U. perché il fatto non è<br />

previsto dalla legge come reato, provvedendo analogamente<br />

anche per il reato di cui all’art. 14, comma<br />

5-quater.<br />

Il 2 maggio 2011, il Procuratore generale presso<br />

la Corte di cassazione inviava un dispaccio a tutti i<br />

Procuratori generali, disponendo che nella fase<br />

esecutiva delle condanne per i reati di cui all’art.<br />

14 T.U. debba trovare applicazione l’art. 673 c.p.p.<br />

(revoca della sentenza per abolizione del reato),<br />

con immediata scarcerazione di tutti i detenuti in<br />

espiazione pena per quei titoli di reato.<br />

Il 10 maggio veniva depositata un’attesa decisione<br />

dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato<br />

25 relativa all’ostatività delle condanne per violazione<br />

dell’art. 14 T.U. alla c.d. “sanatoria colf e badanti”<br />

di cui alla legge n. 102 del 2009. L’alto con-


Reati di inottemperanza all’ordine del questore Studium Iuris, 1/2012<br />

sesso, preso atto della sentenza El Dridi della Corte<br />

europea, concludeva che l’entrata in vigore della<br />

normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione<br />

dei reati in questione che, avendo effetto retroattivo,<br />

ai sensi dell’art. 2 c.p., fa cessare gli effetti penali<br />

della condanna. Conseguentemente, « tale retroattività<br />

non può non riverberare i propri effetti<br />

sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione<br />

del lavoro irregolare, adottati sul presupposto<br />

della condanna per un fatto che non è più<br />

previsto come reato ».<br />

È stata così decretata l’abolitio criminis per i reati<br />

dell’art. 14 T.U. a causa del loro contrasto con il diritto<br />

europeo: la sentenza El Dridi e, prima ancora<br />

il mancato recepimento della direttiva rimpatri da<br />

parte del governo italiano, ne hanno sancito il de<br />

profundis.<br />

Il contrasto tra le decisioni cui sono pervenute<br />

la Corte di cassazione e il Consiglio di Stato – fautori<br />

dell’abolitio criminis – e l’orientamento della<br />

Corte costituzionale per cui la primazia del diritto<br />

europeo sul diritto interno non determina fenomeni<br />

abrogativi 26 ma di mera disapplicazione della<br />

norma interna ritenuta configgente con quella<br />

europea, è apparente: infatti, la sopravvivenza della<br />

norma interna incompatibile è limitata agli ambiti<br />

di operatività della stessa estranei alle competenze<br />

comunitarie. Ebbene, gli illeciti di cui all’art.<br />

14 T.U. non hanno ragione di esistere se non in<br />

funzione dell’esecuzione dell’espulsione, che è<br />

materia regolata dalla Direttiva 2008/115/CE. Invero,<br />

la ratio dei reati fortemente voluti (e mantenuti<br />

in vita nonostante i numerosi interventi della<br />

Consulta) dal 2002 in poi è da individuarsi nel<br />

« controllo dei flussi migratori e nella disciplina<br />

dell’ingresso e della permanenza degli stranieri nel<br />

territorio nazionale » 27 ,pertanto trattasi di reati<br />

che non dispongono di vita autonoma al di fuori<br />

delle competenze comunitarie.<br />

13. Considerazioni conclusive de iure condendo<br />

Si è dovuto attendere due anni e mezzo prima<br />

che Governo e Parlamento italiano si decidessero<br />

a trasporre la Direttiva 115 del 2008 nel diritto interno.<br />

Ma, francamente, dopo aver letto il d.l. 23<br />

giugno 2011, n. 89, avremmo preferito attendere<br />

ancora un po’. La straordinaria necessità ed urgenza<br />

di procedere al recepimento della Direttiva rimpatri<br />

consiste nello scongiurare l’avvio di procedure<br />

d’infrazione nei confronti dello Stato italiano.<br />

Le modalità di recepimento, però, tendono a riprodurre<br />

l’assetto della Bossi-Fini e non rinuncia-<br />

22<br />

no al ricorso allo strumento penale, sia pure sotto<br />

la specie della sanzione pecuniaria. Il termine per<br />

la partenza volontaria è previsto solo a richiesta<br />

dell’interessato, e sarà interessante vedere come<br />

tale opzione sarà in concreto esercitabile – all’atto<br />

del fermo in situazione di irregolarità – nelle segrete<br />

stanze di sicurezza delle questure, senza interpreti,<br />

mediatori culturali e assistenza legale adeguata,<br />

nessun rimedio essendo previsto per il caso<br />

di rifiuto della concessione di tale termine. Indipendentemente<br />

dalla sussistenza in concreto del<br />

rischio di fuga, nel caso di concessione del predetto<br />

termine, il Prefetto impone allo straniero misure<br />

quali la consegna del passaporto e/o l’obbligo di<br />

dimora e/o di presentazione all’autorità: dunque il<br />

rischio di fuga è presunto. Tali misure dovranno<br />

essere convalidate dal giudice di pace, ma non è<br />

previsto alcun contraddittorio: il rischio che la<br />

convalida si risolva in un mero rapporto cartolare<br />

tra questura e giudice di pace è elevato. La presunzione<br />

del rischio di fuga – che legittima il diniego<br />

del termine per il volontario esodo – è suffragata<br />

dall’elencazione di elementi sintomatici tra cui<br />

spicca l’avere in precedenza dichiarato false generalità,<br />

e ciò indipendentemente dal relativo accertamento<br />

giudiziale e dalla eventuale risalenza nel<br />

tempo di tale condotta. Si è persa un’ottima occasione<br />

per disciplinare la celebrazione dell’udienza<br />

di proroga del trattenimento, fino ad ora solo “suggerita”<br />

28 dalla giurisprudenza di legittimità e, pertanto,<br />

effettuata “ a macchia di leopardo” dagli uffici<br />

dei giudici di pace italiani: e si consideri che il<br />

trattenimento, a colpi di proroghe dell’originaria<br />

convalida, potrà ora protrarsi per diciotto mesi,<br />

senza la previsione espressa del contraddittorio.<br />

Ma, venendo all’oggetto della nostra indagine,<br />

l’art. 14 rimane in tutta la sua interezza. In caso di<br />

impossibilità o inefficacia del trattenimento il questore<br />

potrà impartire l’ordine di allontanamento,<br />

con la sola variante che il termine per l’adempimento<br />

sale da cinque a sette giorni, quasi che l’ordine<br />

questorile possa essere assimilabile alla partenza<br />

volontaria, la violazione di tale ordine – senza<br />

giustificato motivo – è punita con la multa da<br />

10.000 a 20.000 €, ovvero da 6.000 a 15.000 €<br />

se l’espulsione è conseguente a permesso di soggiorno<br />

scaduto e non rinnovato: in tal caso si procede<br />

con nuovo provvedimento di espulsione,<br />

senza alcun termine per la partenza volontaria e<br />

26 Corte cost., sentenza n. 170/1984; n. 389/1989.<br />

27 Corte cost., sentenza n. 22/2007.<br />

28 Cass. civ., sez. I, sent. n. 4544/2010.


Studium Iuris, 1/2012 Attualità e saggi<br />

con possibilità di reiterare il trattenimento, esattamente<br />

com’è sempre stato. Ove lo straniero disattenda<br />

anche il secondo ordine sarà punito – salvo<br />

giustificato motivo – con la multa da 15.000 a<br />

30.000 €, con reiterazione a catena di nuovi ordini<br />

e trattenimenti.<br />

Eppure, a ben vedere, una novità c’è: le sanzioni<br />

del nuovo art. 14 T.U. non sono detentive ma<br />

pecuniarie, <strong>qui</strong>ndi non ritarderanno l’esecuzione<br />

dell’allontanamento e non contrasteranno formalmente<br />

con lo scopo della Direttiva. Tuttavia le casse<br />

dello Stato non si arricchiranno di certo, posto<br />

che difficilmente uno straniero irregolare avrà disponibilità<br />

economiche sufficienti per pagare sì<br />

elevate sanzioni, né sarà possibile convertire la pena<br />

rimasta ineseguita in lavoro sostitutivo o in obbligo<br />

di permanenza domiciliare 29 , « stante la problematica<br />

compatibilità di tali misure con la situazione<br />

personale del condannato, spesso privo di<br />

fissa dimora e che, comunque, non può risiedere<br />

legalmente in <strong>Italia</strong> » 30 .<br />

Ed allora occorre chiedersi perché il legislatore<br />

insista pervicacemente nella previsioni di sanzioni<br />

penali in funzione servente dell’azione amministrativa<br />

di allontanamento. Il d.l. n. 89/2011 modifica<br />

l’art. 16, prima parte, T.U., estendendo l’espulsione<br />

a titolo di sanzione sostitutiva anche in<br />

caso di condanna per i reati di cui all’art. 14. Pertanto,<br />

il giudice di pace, dovendo condannare l’inottemperante<br />

ai nuovi ordini questorili, può sostituire<br />

la multa con la misura dell’espulsione giudiziale<br />

di cui al citato art. 16 T.U. Tale espulsione,<br />

ai sensi del novellato art. 13, comma. 4, lett. f), T.U.<br />

– essendo qualificata come sanzione penale o come<br />

conseguenza di sanzione penale – deve essere<br />

eseguita coattivamente con accompagnamento alla<br />

frontiera a mezzo della forza pubblica, senza la<br />

29 Art. 55, d. legisl. n. 274/2000.<br />

30 Corte cost., sentenza n. 250/2010.<br />

31 Cfr. art. 2, § 2, lett. b), Direttiva 115/2008.<br />

23<br />

previsione della concessione di alcun termine per<br />

la partenza volontaria e, <strong>qui</strong>ndi, senza le garanzie<br />

previste dalla Direttiva rimpatri, posto che la Direttiva<br />

stessa consente agli Stati membri di non applicare<br />

le sue disposizioni ove l’espulsione sia a titolo<br />

di sanzione penale o come conseguenza di sanzione<br />

penale 31 .<br />

Queste conclusioni non possono che essere<br />

provvisorie, posto che il d.l. di recente conio potrebbe<br />

non essere convertito, oppure essere convertito<br />

con sostanziali modificazioni. Al momento,<br />

tuttavia, non può sottacersi come lo Stato italiano<br />

abbia provveduto, tardivamente, al recepimento<br />

della Direttiva rimpatri in termini a dir poco minimali,<br />

lasciando inalterato, per quanto possibile,<br />

l’impianto della Bossi-Fini. Il de profundis per i reati<br />

d’inottemperanza all’ordine di allontanamento<br />

– almeno nella misura pesantemente sanzionatoria<br />

che abbiamo conosciuto – è cosa fatta, resta<br />

tuttavia l’affezione morbosa al consueto schema<br />

di proliferazione di fattispecie espulsive che si sovrappongono<br />

l’una all’altra, nell’illusione che basti<br />

reiterare le grida per farle sembrare efficaci.<br />

[Nota bibliografica] A. Caputo, Diritto e procedura penale dell’immigrazione,<br />

Torino 2006; C. Renoldi, Il trattamento penale connesso all’espulsione<br />

e all’allontanamento e le novità del recente pacchetto sicurezza,<br />

in Immigrazione e cittadinanza – Profili normativi e orientamenti giurisprudenziali,<br />

a cura di P. Morozzo della Rocca, Torino 2008; C. Renoldi,<br />

Le principali modifiche alle norme penali in materia di immigrazione,<br />

in Immigrazione e cittadinanza – Profili normativi e giurisprudenziali,<br />

aggiornamento alla l. 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in<br />

materia di sicurezza pubblica, a cura di P. Morozzo della Rocca, Torino<br />

2009; A. Liguori, Le garanzie procedurali avverso l’espulsione degli<br />

immigrati in Europa, Napoli 2008; P. Palermo, L’art. 14, comma 5quater:<br />

dall’illegittimità parziale al contrasto con la normativa europea.<br />

Quali prospettive incriminatrici?, in www.immigrazione.it (n.<br />

139/2010); F. Viganò, Disapplicazione dell’art. 14, comma 5-ter e<br />

quater: sette repliche ad altrettante obiezioni, in www.penalecontemporaneo.it;<br />

A. Natale, Le ricadute penalistiche della direttiva rimpatri,<br />

relazione tenuta al C.S.M. – Roma, il 16 maggio 2011, sul sito<br />

www.csm.it; C. Favilli, Il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento<br />

del questore di fronte alla Corte di Giustizia, in D. pen.proc. n.<br />

7/2011; A. Natale, La Direttiva 2008/115/CE e il decreto legge di attuazione<br />

n. 89/2011, in www.penalecontemporaneo.it.; A. Pugiotto,<br />

Purchè se ne vadano. La tutela giurisdizionale (assente o carente) nei<br />

meccanismi di allontanamento dello straniero, in Associazione dei Costituzionalisti,<br />

annuario 2009, Lo statuto costituzionale del non cittadino,<br />

Napoli 2010, p. 333 ss.


PROBLEMI APPLICATIVI DEL REGOLAMENTO BRUXELLES II:<br />

LA NOZIONE DI RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE (Prima parte)<br />

di Costanza Honorati<br />

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Sul criterio della residenza. Ratio del criterio. – 3. Segue: tentativi di definizione. – 4.<br />

La giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso “A” e Mercredi: una definizione specifica per i minori. – 5. Segue:<br />

la sentenza “A” e la residenza abituale quale criterio del collegamento più stretto in materia di minori. – 6. Segue:<br />

continuità e discontinuità nella sentenza Mercredi.*<br />

1. Introduzione<br />

Il Regolamento n. 2201/2003 del 27 novembre<br />

2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione<br />

delle decisioni in materia matrimoniale<br />

ed in materia di responsabilità genitoriale, c.d.<br />

Bruxelles II-bis, in vigore dal 1° agosto 2004, si applica<br />

sul territorio dell’Unione europea dal 1° marzo<br />

2005. Come noto esso costituisce revisione e<br />

ampliamento del precedente Regolamento n.<br />

1347/20010 a sua volta in vigore dal 1° marzo<br />

2001. Nonostante dunque il sistema complessivo<br />

delle sue norme trovi applicazione da quasi un decennio,<br />

va detto sin d’ora che esso non pare ancora<br />

avere sviluppato appieno le sue potenzialità<br />

nell’àmbito del diritto internazionale privato dei<br />

minori 1 .<br />

La prassi applicativa di tale Regolamento in relazione<br />

ai minori risulta infatti ancora tutto sommato<br />

marginale, almeno in <strong>Italia</strong>. Basti dire che<br />

l’Autorità centrale italiana è intervenuta poco meno<br />

di una dozzina di volte negli anni 2008 e 2009,<br />

e la situazione è pressappoco la stessa per il 2010.<br />

Molto più nota e di diffusa applicazione continua<br />

ad essere la convenzione dell’Aia del 1980 sulla<br />

sottrazione dei minori (in vigore dal 1° maggio<br />

1995, cui si è dato attuazione con l. 15 gennaio<br />

1994 n. 64).<br />

2. Sul criterio della residenza. Ratio del criterio<br />

Come noto, il Regolamento Bruxelles II pone a<br />

fondamento del proprio sistema di competenza il<br />

24<br />

criterio della residenza del minore. L’adozione di<br />

tale criterio certamente non desta stupore, posto<br />

che si tratta di un trend già ampiamente registrato<br />

in tutti gli atti aventi ad oggetto la tutela dei minori<br />

* Sommario della Seconda parte, che verrà pubblicato nel<br />

prossimo fascicolo: 7. Problemi applicativi: la rilevanza del fattore<br />

tempo. – 8. Segue: e dell’elemento soggettivo. – 9. Il trasferimento<br />

lcito di residenza del minore. – 10. La volontà di non<br />

trasferire la residenza. Conclusioni sull’elemento soggettivo. –<br />

11. I casi di doppia residenza del minore. – 12. Conclusioni sul<br />

criterio della residenza abituale.<br />

1 Come è noto, i citati regolamenti regolano congiuntamente<br />

sia il profilo della separazione, scioglimento del matrimonio e<br />

divorzio. Il sistema di diritto internazionale privato in tema di<br />

rapporti di famiglia così instaurato è completato, sul piano della<br />

scelta di legge, dal recente Regolamento del Consiglio n.<br />

1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all’attuazione di una<br />

cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio<br />

e alla separazione personale. Diversamente dagli altri<br />

Regolamenti in materia, tuttavia, tale atto presenta un àmbito<br />

di applicazione soggettivo affatto particolare, essendo il risultato<br />

di una cooperazione rafforzata – utilizzata per la prima volta<br />

nell’àmbito dello spazio di libertà sicurezza e giustizia – di alcuni<br />

Stati membri dell’Unione. Già nel luglio 2006, infatti, la<br />

Commissione aveva proposto un più complesso Regolamento<br />

sulla competenza giurisdizionale e la legge applicabile in materia<br />

matrimoniale (c.d. “Roma III”), modificativo per tale parte<br />

del Reg. n. 2201/2003 (COM(2006) 399). Tale atto, che<br />

avrebbe inciso anche su alcune disposizioni del Reg. n.<br />

2201/2003, ha tuttavia incontrato forti resistenze in alcuni Stati<br />

membri, cosicché nel giugno 2008, il Consiglio prendeva atto<br />

dell’esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile<br />

l’unanimità. Successivamente, con decisione n.<br />

2010/405/UE del 12 luglio 2010, il Consiglio ha autorizzato<br />

un gruppo di Stati, tra cui l’<strong>Italia</strong>, ad instaurare tra loro una cooperazione<br />

rafforzata nel settore della legge applicabile in materia<br />

matrimoniale. Dal prossimo 21 giugno 2012, con l’entrata


Studium Iuris, 1/2012 Attualità e saggi<br />

o degli incapaci 2 , ed invero esteso alla quasi totalità<br />

degli strumenti di cooperazione giudiziaria<br />

adottati dall’Unione europea 3 . Con riguardo al minore,<br />

tuttavia, esso ac<strong>qui</strong>sta un valore particolare.<br />

L’affermazione corrente è infatti che tale criterio<br />

costituirebbe l’espressione processualistica dell’obiettivo<br />

materiale perseguito dal legislatore dell’Unione<br />

in tale settore, e cioè che sia funzionale al<br />

principio del c.d. “superiore interesse del minore”,<br />

principio che oggi trova esplicita e diretta base<br />

normativa nell’art. 24, par. 2 della Carta dei diritti<br />

in vigore del menzionato Reg. n. 1259/2010, i giudici nazionali<br />

di Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, <strong>Italia</strong>, Lettonia,<br />

Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna,<br />

Ungheria sono tenuti a determinare la legge applicabile in<br />

materia di divorzio e separazione personale sulla base delle<br />

norme di conflitto indicate da tale Regolamento, indipendentemente<br />

dal fatto che queste richiamino la legge di uno Stato<br />

membro dell’Unione partecipante alla cooperazione rafforzata,<br />

quella di uno Stato dell’Unione non partecipante a tale cooperazione,<br />

o quella di uno Stato terzo. Senza potersi <strong>qui</strong> addentrare<br />

nell’esame di tale Reg., conviene solo brevemente accennare<br />

al fatto che esso fa larghissimo uso del criterio della residenza<br />

abituale di una o di entrambe le parti.<br />

2 In tema di tutela dei minori, il criterio della residenza abituale<br />

ha iniziato ad affermarsi fin dalla convenzione dell’Aia del<br />

6 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile<br />

alla tutela dei minori; convenzione poi sostituita da quella,<br />

con il medesimo titolo, del 19 ottobre 1996; il criterio ha poi<br />

trovato piena conferma nella convenzione dell’Aia del 25 ottobre<br />

1980 ed infine in quella del 13 gennaio 2000 sulla tutela<br />

degli adulti incapaci. Si vedano in proposito le osservazioni di<br />

P. Lagarde, Rapport explicatif de la Convention de La Haye du 13<br />

janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, in Actes et<br />

documents de la Conférence de La Haye, 2000, n. 49.<br />

3 Per una rassegna degli atti di cooperazione giudiziaria<br />

adottati dall’Unione europea che fanno uso del criterio della residenza,<br />

cfr. M. Mellone, La nozione di residenza abituale e la sua<br />

interpretazione nelle norme di conflitto comunitario, in R. d. int. priv.<br />

proc. 2010, p. 685 ss.<br />

4 L’art. 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione<br />

europea recita: « In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi<br />

compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse<br />

superiore del minore deve essere considerato preminente ».<br />

5 Così infatti il Considerando n. 12: « È opportuno che le regole<br />

di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte<br />

nel presente Regolamento si informino all’interesse superiore<br />

del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa<br />

che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto<br />

ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente,<br />

salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza<br />

o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale<br />

».<br />

6 Si veda la relazione Jenard alla Convenzione di Bruxelles<br />

del 1968, in F. Pocar (a cura di), La Convenzione di Bruxelles sulla<br />

giurisdizione e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,<br />

3 ed., Milano 1995, p. 392. Si ricordi che proprio tale<br />

« stretta correlazione tra la controversia ed il giudice competente<br />

a conoscerla » ha comportato che il criterio indicato dai fori<br />

speciali svolgesse la duplice funzione di criterio di giurisdizione<br />

e di criterio di competenza interna.<br />

25<br />

fondamentali dell’Unione 4 . Si ritiene dunque che<br />

sul piano processuale – ed invero sia sul piano internazionalprivatistico<br />

<strong>qui</strong> esaminato sia su quello<br />

interno – il superiore interesse del minore comporti<br />

che tutti i provvedimenti giurisdizionali che<br />

riguardano il minore rispondano a canoni di immediatezza<br />

e effettività. Ne discenderebbe l’opportunità<br />

che la competenza giurisdizionale venga<br />

attribuita sulla base di un criterio di prossimità<br />

o di vicinanza, e <strong>qui</strong>ndi al giudice del luogo in cui<br />

il minore ha la propria residenza abituale. Il ragionamento<br />

brevemente richiamato è, come noto, indicato<br />

esplicitamente dal Considerando n. 12 del<br />

Reg. n. 2201/2003 5 .<br />

Si osservi tuttavia che nel presente contesto il<br />

criterio della residenza non svolge (solo) una specifica<br />

funzione materiale, volta alla “tutela” in senso<br />

stretto del minore. Il diritto processuale internazionale<br />

conosce infatti anche altri meccanismi<br />

per fornire tutela alla parte considerata debole.<br />

Pare dunque e piuttosto che il criterio di residenza<br />

esprima innanzitutto – e forse più semplicemente<br />

– un collegamento tipicamente internazionalprivatistico<br />

di “prossimità” del giudice con quella<br />

particolare controversia che è chiamato a conoscere.<br />

Sotto tale profilo, il rapporto tra il principio della<br />

vicinanza del giudice e il superiore interesse del<br />

minore sembrerebbe essere stato eccessivamente<br />

enfatizzato. Il principio di prossimità non è certo<br />

specifico al diritto dei minori, essendo viceversa<br />

principio generale del diritto processuale civile internazionale.<br />

Già la convenzione di Bruxelles del<br />

1968 indicava nella ratio dei fori speciali (di tutti i<br />

fori speciali e <strong>qui</strong>ndi quelli relativi alle obbligazioni<br />

contrattuali, alle obbligazioni alimentari, al fatto<br />

illecito, alle controversie in tema di agenzia, di trust<br />

ecc.) la particolare vicinanza (fisica, non giuridica)<br />

del giudice ad una determinata categoria di<br />

controversie 6 .<br />

In questo quadro generale, dunque, pare riduttivo<br />

ritenere che il basilare concetto di « superiore<br />

interesse del minore », che dovrebbe permeare e<br />

caratterizzare in modo specifico la disciplina in<br />

esame, si concretizzi solo in un alquanto consueto<br />

e comune principio di prossimità. Viceversa parrebbe<br />

opportuno fare uno sforzo per attribuire a<br />

tale fondamentale principio (anche) altra e più<br />

adeguata concretizzazione.<br />

3. Segue: tentativi di definizione<br />

Fornire una definizione del criterio della residenza<br />

abituale è compito meno agevole di quan-


Problemi applicativi del Regolamento Bruxelles II Studium Iuris, 1/2012<br />

to potrebbe apparire a prima vista 7 . È vero infatti<br />

che si registra una convergenza di vedute nei diversi<br />

Stati membri su una nozione di massima,<br />

ma – come vedremo – questa non è sufficiente a<br />

ritenere uniformemente intesa tale nozione.<br />

Per cominciare si registra una sostanziale sintonia<br />

di opinioni sulla funzione specifica di questo<br />

criterio, volto ad esprimere un certo grado di radicamento<br />

e di integrazione di una persona su un<br />

determinato territorio o, forse più correttamente,<br />

con la comunità sociale che vi è stanziata. In secondo<br />

luogo, si concorda sulla sua natura di criterio<br />

di fatto, la cui determinazione non è contestabile<br />

in sede di giudizio di legittimità, ove sia sorretto<br />

da una adeguata motivazione.<br />

Qui però terminano i punti di convergenza e si<br />

apre una casistica variamente motivata. Nonostante<br />

la dottrina abbia fin dall’inizio esteso al Regolamento<br />

n. 2201/2003 la giurisprudenza largamente<br />

consolidata della Corte di giustizia, ai sensi<br />

della quale tutte le nozioni contenute in atti comunitari<br />

devono essere interpretate autonomamente,<br />

alla luce del loro scopo e della loro funzione, l’elaborazione<br />

di una nozione comune e uniforme di<br />

residenza abituale fa molta fatica ad affermarsi.<br />

Invero, proprio la circostanza che la residenza<br />

abituale sia sostanzialmente considerato un criterio<br />

di fatto è stata ripetutamente addotta come ragione<br />

ostativa ad una definizione contenuta direttamente<br />

negli atti dell’Unione 8 . Implicita nel proposto<br />

approccio “fattuale” sarebbe dunque la convinzione<br />

che la concretizzazione di tale criterio<br />

non possa essere effettuata una volta per tutte, in<br />

via generale ed astratta, ma vada rimessa al giudice<br />

nazionale sulla base di un esame caso per caso<br />

della concreta situazione che deve valutare. Siccome<br />

però – fino ad oggi – mancava un parametro<br />

interpretativo uniforme, era inevitabile che ciascun<br />

giudice nazionale procedesse un po’ in ordine<br />

sparso, in buona fede orientato dall’interpretazione<br />

che il corrispondente concetto riceve sul<br />

piano nazionale.<br />

La situazione pare bene evidenziata proprio<br />

dalla giurisprudenza italiana. Con riguardo alla residenza<br />

del minore si registrano infatti due letture.<br />

Da una parte vi è la lettura oggi maggioritaria,<br />

guidata da quelle pronunce in cui la Cassazione<br />

fornisce una nozione di residenza “affettiva”, o<br />

meglio potrebbe dirsi “autonoma” in quanto sostanzialmente<br />

elaborata sui caratteri della normativa<br />

alla quale deve essere applicata. La residenza è<br />

così individuata nel luogo in cui il minore si trova e<br />

nel quale questi riconosce, grazie ad una permanenza<br />

tendenzialmente stabile, il centro dei propri<br />

26<br />

legami affettivi, non solo parentali, quali originati<br />

dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione<br />

9 .<br />

Accanto a questo, però, vi è un secondo orientamento<br />

che, sebbene appaia risalente a qualche<br />

anno addietro e sia oggi certamente minoritario,<br />

viene tuttavia ancora raccolto dalla stessa Cassazione.<br />

Tale diverso approccio non considera la<br />

specificità della materia e finisce per accettare, anche<br />

con riferimento a fattispecie relative a minori,<br />

l’interpretazione consueta, modellata sull’accezione<br />

comune di residenza. Richiamandosi indirettamente<br />

all’art. 43 c.c., che stabilisce che la residenza<br />

è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale,<br />

sono ancora diverse, anche in tempi recenti, le<br />

pronunce in cui si ha riguardo alla “residenza di<br />

fatto” del minore e la si fa coincidere in modo automatico<br />

con il criterio della abituale dimora, senza<br />

alcun ulteriore accertamento 10 .<br />

Questa discrasia tra differenti letture della nozione<br />

di residenza non è invero esclusiva solo al<br />

nostro ordinamento, ma si ritrova in diversi Stati e<br />

7 Sulle difficoltà di definizione del criterio, cfr. R. Lamont,<br />

Habitual Residence and Bruxelles II-bis: Developing Concepts for<br />

European Private International Family Law, in Journal of Private International<br />

Law 2007, p. 261 ss.; per alcuni contributi sul concetto<br />

di residenza abituale v. P. Rogerson, Habitual Residence:<br />

The New Domicile?, in Int. Comp. Law Quarterly 2000, p. 49 ss.;<br />

A. Richez, Pons, Habitual Residence considered as a European<br />

Harmonization Factor in Family Law (regarding the “Brussels II-bis”<br />

Regulation), in K. Boele -Woelki (ed.), Common core and better<br />

law in European family law, Antwerpen 2005. In generale sull’interpretazione<br />

del criterio della residenza con riguardo ai diversi<br />

ambiti di diritto europeo, cfr. M. Mellone, La nozione di residenza<br />

abituale, cit.<br />

8 Cfr. per tutti: E. Gallant, L’impact et l’application du Règlement<br />

Bruxelles II-bis en France, in K. Boele -Woelki - C. Gonzales<br />

Beilfuss (eds), Brussels II-bis: Its Impact and Application in<br />

the Member States, Antwerpen-Oxford 2007, p. 111 ss.<br />

9 Così ad es. Cass. 16 febbraio 2008, n. 3798, in Fam. e d.<br />

2008, fasc. 10, p. 885, con nota di Liuzzi, secondo cui « la nozione<br />

di residenza abituale del minore [prevista dall’art. 3 della<br />

Convenzione dell’Aia del 1980], va individuata con riferimento<br />

al luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile<br />

permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi,<br />

non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località<br />

della sua quotidiana vita di relazione ». Vedi anche Cass. 15<br />

marzo 2010, n. 6197; 11 gennaio 2006, n. 397; 2 febbraio<br />

2005, n. 2093; 16 luglio 2004, n. 13167, in R. d. int. priv. proc.<br />

2005, p. 147 ss.<br />

10 Ricorrente è l’affermazione secondo cui « deve aversi riguardo<br />

alla residenza di fatto del minore e, <strong>qui</strong>ndi, al luogo di<br />

abituale dimora alla data della domanda » cfr. ad esempio Cass.<br />

civ., sez. un., 13 giugno 2008, n. 16112; 31 gennaio 2006, n.<br />

2171, in D&G 2006, p. 20 ss. e nota di E. Zincone, Basta con i<br />

minori in cerca di un giudice. Affidamenti, la mappa della competenza,a<br />

p. 18; 23 gennaio 2003, n. 1058, in Fam. e d. 2003, p. 273<br />

ss.


Studium Iuris, 1/2012 Attualità e saggi<br />

pone problemi ancora più delicati quando si confrontino<br />

le diverse prassi nazionali. È indubbio infatti<br />

che una tale vaghezza nell’interpretazione di<br />

una definizione basilare al funzionamento del sistema<br />

convenzionale non faciliti l’applicazione di<br />

un regolamento dell’Unione che si regge su una<br />

interpretazione il più possibile uniforme dei criteri<br />

utilizzati. Si aggiunga inoltre che, poiché il giudizio<br />

sull’esistenza della residenza in quanto giudizio di<br />

fatto non è censurabile, le interpretazioni nazionali<br />

si consolidano nelle corti inferiori e, se errate, sono<br />

suscettibili di minare in modo sostanzioso la<br />

corretta applicazione degli strumenti internazionali.<br />

D’altro canto, è evidente che l’assenza di indicazioni<br />

interpretative uniformi ha come risultato<br />

quello di favorire un’inevitabile tendenza legeforista.<br />

Esaminando la prassi giurisprudenziale degli<br />

Stati UE si rileva, infatti, come, pur nella eterogeneità<br />

delle astratte definizioni normative, esiste un<br />

ulteriore punto comune, inespresso ma non per<br />

questo meno pregnante: nella maggior parte dei<br />

casi l’analisi sul luogo di residenza del minore<br />

svolta dal giudice porta a concludere che questa<br />

sussiste nella propria giurisdizione. Ed invero credo<br />

sia esperienza nota a molti avvocati la constatazione<br />

che, nella prassi concreta, non sia necessaria<br />

una prova molto rigorosa della residenza abituale<br />

del minore quando venga adito il giudice di<br />

tale Stato e il minore presenti con tale ordinamento<br />

un sia pure minimo contatto. Il più delle volte,<br />

infatti, se il minore ha un qualche contatto con il<br />

foro, un esame accurato e una motivazione sul<br />

punto viene omessa, laddove essa appare più ap-<br />

11 Tra i primi commenti sulla sentenza “A” si vedano: H.<br />

Storme, Compétence internationale en matière d’autorité parentale<br />

– Résidence habituelle de l’enfant, in Revue du droit des étrangers<br />

2008, p. 650-660; L. Idot, Mesures urgentes de protection<br />

de l’enfance et application du règlement, in Europe 2009, (Juin),<br />

n. 265, p. 44 ss.; M. Nademleinsky, Begriff “gewöhnlicher Aufenthalt”<br />

in der Brüssel II a-VO geklärt!, in Zeitschrift für Ehe-und<br />

Familienrecht 2009, p. 237 ss.; P. Guez, De quelques précisions<br />

essentielles sur la mise en oeuvre du Règlement ‘Bruxelles II-bis’,<br />

in Gaz. Pal. 2009, n. 331-332, I Jur., p. 17-22 ss.; A. Richez-<br />

Pons, Commentaire CJCE, 4 avr. 2009, affaire C-523/07, in<br />

Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2009, p. 247-250; E.<br />

Gallant, Note du 2 avril 2009 – Cour de justice des Communautés<br />

européennes (3e ch.) – Aff. C-523-07, in Rev. cr. dr. int.<br />

priv. 2009, p. 802-813; R. Lamont, Case C-523/07, A, Judgment<br />

of the Court (Third Chamber) of 2 April 2009, not yet reported,<br />

in Comm. Mark. L. Rev. 2010, p. 235-244 ; F. Astiggiano,<br />

Sottrazione internazionale di minori, residenza abituale,<br />

trasferimento temporaneo all’estero, in Fam. e d. 2009, fasc. 10,<br />

p. 876 ss. In relazione alla sentenza Mercredi, v. più diffusamente<br />

infra in questo paragrafo.<br />

27<br />

profondita quando si assume che il minore sia residente<br />

in un altro ordinamento.<br />

4. La giurisprudenza della Corte di giustizia<br />

nei casi “A” e Mercredi: una definizione specifica<br />

per i minori<br />

Non stupisce dunque che, tra le prime pronunce<br />

adottate dalla Corte di Giustizia con riferimento<br />

al Regolamento n. 2201/2003, ve ne siano ben<br />

due sull’interpretazione della nozione di residenza<br />

abituale. Nella sentenza resa il 2 aprile 2009, in<br />

causa C-523/07, “A”, la Corte ha innanzitutto individuato<br />

i criteri fondamentali per concretizzare la<br />

residenza abituale di un minore. Dopo poco tempo<br />

tuttavia, con la sentenza 22 dicembre 2010, in<br />

causa C-497/10 PPU, Mercredi, si è reso necessario<br />

tornare su quegli stessi criteri per concretizzarli<br />

nel caso particolare di un neonato. Benché formalmente<br />

la sentenza Mercredi costituisca dunque<br />

una precisazione dei criteri già individuati nella<br />

sentenza “A”, nella sostanza essa se ne discosta su<br />

alcuni punti salienti. Conviene dunque esaminare<br />

separatamente le due decisioni, iniziando dalla<br />

prima.<br />

Questi brevemente i fatti alla base del caso<br />

“A”. 11 Una famiglia composta da madre, padrigno<br />

e tre minori, originariamente residenti in Svezia e<br />

già nota ai servizi sociali svedesi, durante l’estate<br />

del 2005 si trasferisce in Finlandia, abitando in<br />

roulotte e spostandosi in diversi campeggi. Alla fine<br />

dell’estate, nonostante l’avvio dell’anno scolastico,<br />

i bambini non vengono iscritti a scuola, ma<br />

nell’ottobre di quell’anno i genitori fanno richiesta<br />

ai servizi sociali finlandesi di un alloggio. Il mese<br />

successivo i bambini vengono ritenuti in stato di<br />

abbandono e conseguentemente presi in carico<br />

dalle autorità finlandesi. La madre, nell’impugnare<br />

il provvedimento finlandese, fa valere, tra l’altro,<br />

l’incompetenza del giudice finlandese, in quanto i<br />

figli sarebbero abitualmente residenti in Svezia.<br />

Come sempre la Corte di giustizia, adita dal giudice<br />

finlandese di secondo grado con un rinvio pregiudiziale,<br />

non elabora la soluzione del caso concreto,<br />

rientrando ciò nella esclusiva competenza del<br />

giudice nazionale, ma fornisce a quest’ultimo i criteri<br />

interpretativi per risolvere la questione.<br />

In primis la Corte sottolinea la necessità di un’interpretazione<br />

autonoma. Si tratta questa di una<br />

precisazione preliminare comune ad entrambe le<br />

sentenze e che costituisce invero una costante della<br />

sua opera interpretativa. Come noto, essa va intesa<br />

in una duplice accezione.<br />

Da un lato significa che una nozione utilizzata


Problemi applicativi del Regolamento Bruxelles II Studium Iuris, 1/2012<br />

in un regolamento CE non può essere intesa come<br />

rinviante alle nozioni di diritto interno dei singoli<br />

Stati membri. In secondo luogo, però, si attribuisce<br />

maggior valore all’affermazione, già ricorrente<br />

in altre sentenze, secondo cui la nozione richiesta<br />

va interpretata alla luce del contesto della disposizione<br />

e dallo scopo perseguito dalla normativa<br />

che ne fa uso. 12 In altre parole l’autonomia della<br />

nozione di residenza del minore va valutata non<br />

solo con riferimento alle corrispondenti nozioni<br />

nazionali, ma anche con riguardo alla nozione di<br />

residenza abituale eventualmente elaborata dalla<br />

stessa Corte di giustizia in relazione ad altri settori<br />

del diritto dell’Unione. Quest’ultima considerazione<br />

costituisce una novità – anche se, come detto,<br />

non sono nuovi i parametri tramite i quali si arriva<br />

a tale conclusione – e merita una breve riflessione.<br />

Si osservi innanzitutto che anche negli ordinamenti<br />

nazionali la nozione di residenza può assumere<br />

accezioni lievemente diverse a seconda dei<br />

diversi ambiti per la quale è elaborata. Così ad<br />

esempio vi è una residenza anagrafica, una valida<br />

ai fini fiscali, una ai fini della custodia dei minori<br />

ecc.<br />

Per quanto riguarda la prassi giurisprudenziale<br />

europea, l’indicazione contenuta nella sentenza<br />

deriva dal fatto che la Corte ha già avuto modo di<br />

interpretare la nozione di residenza abituale in una<br />

pluralità di altre occasioni, molto disparate tra loro.<br />

Così ad esempio in relazione alla materia della<br />

previdenza sociale (sentenze Swaddling, 13 Adanez<br />

Vega 14 , in cui l’obiettivo della norma è la ripartizione<br />

dei costi previdenziali tra Stato della residenza e<br />

della prestazione dell’attività lavorativa), in materia<br />

di pubblico impiego dell’Unione (sentenza<br />

Magdalena Fernàndez 15 , in cui la determinazione<br />

della residenza rilevava ai fini dell’indennità di dislocazione)<br />

ed infine di recente con riferimento all’applicazione<br />

della decisione quadro sul mandato<br />

di arresto (sentenza Kozlowski 16 ).<br />

Indubbiamente i casi menzionati vertono su<br />

materie molto lontane da quella oggetto del caso<br />

“A” e Mercredi, nelle quali le normative materiali<br />

perseguono fini specifici, diversi da quello <strong>qui</strong> in<br />

esame. Molto opportunamente, <strong>qui</strong>ndi, la Corte<br />

esclude una trasposizione meccanica della nozione<br />

“comune” di residenza e afferma che quella del<br />

minore va « stabilita sulla base delle peculiari circostanze<br />

di fatto che caratterizzano ogni caso di<br />

specie » 17 .<br />

Fermo restando l’apprezzamento per il fatto<br />

che la Corte di giustizia mostri di ben comprendere<br />

e di dare adeguato rilievo alle specificità delle<br />

28<br />

norme in materia di tutela dei minore, va tuttavia<br />

rilevato che – altrettanto opportunamente – le differenze<br />

tra le diverse nozioni di residenza abituale<br />

sono meno forti di quanto si potrebbe immaginare<br />

ad una prima lettura della sentenza.<br />

Prima di entrare nel dettaglio della definizione<br />

proposta e di evidenziarne le particolarità proprio<br />

in raffronto alle altre definizioni proposte, però, è<br />

opportuno definire più accuratamente l’àmbito di<br />

applicazione della nozione specifica e “autonoma”<br />

della residenza abituale del minore.<br />

Da un lato, infatti, la Corte – diversamente da<br />

altri casi oggetto delle sue pronunce – non la definisce<br />

con riguardo all’atto nel quale la nozione è<br />

contenuta, ma alla sola categoria dei soggetti cui è<br />

riferita, per l’appunto i minori. Sorge <strong>qui</strong>ndi il dubbio<br />

che la nozione così elaborata non sia utilizzabile<br />

ai fini della residenza abituale del genitore-coniuge<br />

con riferimento ai giudizi di divorzio, separazione<br />

o scioglimento del matrimonio. L’esame<br />

dei fattori indicati dalla Corte (in particolare il luogo<br />

di frequentazione della scuola, ma non solo)<br />

conferma tale impostazione, che corrisponde pe-<br />

12 Corte giustizia sent. “A” cit., par. 36 e in seguito anche in<br />

Mercredi cit., punto 46, dove si precisa che l’obiettivo perseguito,<br />

al quale deve ispirarsi anche la nozione di residenza, è quello<br />

della vicinanza del giudice al minore.<br />

13 Corte giustizia 25 febbraio 1999, causa C-90/97, Swaddling,<br />

in Racc. 1999, p. I-1075 ss.<br />

14 Corte giustizia 11 novembre 2004, causa C-372/02, Adanez<br />

Vega, in Racc. 2004, p. I-10761 ss.<br />

15 Corte giustizia 15 settembre 1994, causa C-452/93 P,<br />

Magdalena Fernàndez, in Racc. 1994, p. I-4295 ss.<br />

16 Corte giustizia 17 luglio 2008, causa C-66/08, Kozlowski,<br />

in Racc. 2008, p. I-6041 ss. La causa in esame invero si discosta<br />

dalle altre menzionate, poiché non verte tanto sulla nozione<br />

di “residenza” quanto su quella di “dimora”. Si trattava nella fattispecie<br />

dell’interpretazione dell’art. 4, punto 6 della decisione<br />

quadro n. 2002/584 relativa al mandato d’arresto europeo,<br />

che consente allo Stato richiesto di rifiutare la consegna di un<br />

ricercato che sia cittadino, sia residente o dimori sul proprio<br />

territorio (e lo Stato richiesto si impegni a eseguire esso stesso<br />

la pena). Ritenuta la sostanziale e<strong>qui</strong>valenza dell’attaccamento<br />

allo Stato che le nozioni citate esprimono, evidentemente ai limitati<br />

fini del rifiuto di consegna di un ricercato, la Corte ravvisa<br />

la dimora in uno Stato quando « a seguito di un soggiorno<br />

stabile di una certa durata nel medesimo, il soggetto abbia ac<strong>qui</strong>sito<br />

con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami<br />

che si instaurano in caso di residenza » (punto 46). Al fine<br />

di stabilire l’esistenza di tale legame si suggerisce al giudice<br />

nazionale di effettuare una valutazione complessiva di un certo<br />

numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione<br />

della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata,<br />

la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari<br />

ed economici che essa intrattiene con tale Stato (punto<br />

48).<br />

17 Corte giustizia sent. “A” cit., par. 37; e sent. Mercredi cit.,<br />

par. 47.


Studium Iuris, 1/2012 Attualità e saggi<br />

raltro alla ratio del criterio. Va tuttavia segnalato<br />

che nel sistema del Regolamento i due ambiti di<br />

controversie non sono sempre così distinti l’uno<br />

con l’altro 18 e l’art. 12 esplicitamente prevede che<br />

il foro delle cause matrimoniali possa conoscere,<br />

ricorrendo determinate circostanze, anche delle<br />

domande relative ai figli. In linea di principio, comunque,<br />

deve ritenersi che la definizione fornita<br />

dalla Corte con riguardo ai minori non sarà trasponibile<br />

alla determinazione della residenza dei<br />

coniugi.<br />

In secondo luogo, poi, va considerato che, se<br />

ancorata alla tutela dei minori, la definizione dovrebbe<br />

essere estensibile anche oltre l’àmbito di<br />

applicazione del Regolamento n. 2201/2003. Così,<br />

ad esempio, benché ora fornita ai fini giurisdizionali,<br />

dovrà potersi utilizzare anche con riguardo<br />

al diverso contesto della legge applicabile o del<br />

giudice competente al credito alimentare quale<br />

utilizzata dal Regolamento n. 4/2009 sulle obbligazioni<br />

alimentari 19 o, in precedenza dal Regolamento<br />

n. 44/2001 sulla competenza e il riconoscimento<br />

delle decisioni in materia civile e commerciale<br />

(c.d. Bruxelles I). Ulteriormente sarebbe<br />

auspicabile che, nel definire tale nozione, adeguata<br />

considerazione venga data anche alla prassi<br />

(posto che anche in tal caso sono carenti dati normativi)<br />

emergente da altri atti internazionali in tema<br />

di tutela del minore. In particolare non andrebbe<br />

ignorata quella emergente dalla Convenzione<br />

dell’Aia del 1980 sulla sottrazione dei minori, e da<br />

quella del 1996 sulla competenza e la legge applicabile<br />

alla tutela dei minori proprio in considera-<br />

18 Benché lo siano in misura crescente, dopo che con la versione<br />

“bis” del Regolamento, vi sono stati inclusi tutti i minori,<br />

indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi nesso con un<br />

procedimento matrimoniale. Si vedano infatti le perplessità di<br />

A. Borrás, From Brussels II to Brussels II bis and Further, in K.<br />

Boele -Woelki - C. Gonzalez Beilfuss (eds), Brussels II-bis:<br />

Its Impact and Application in the Member States, cit., p. 21, in ordine<br />

al fatto di mantenere congiunta in un medesimo atto la disciplina<br />

dei due aspetti.<br />

19 Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre<br />

2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento<br />

e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione<br />

in materia di obbligazioni alimentari. Si osservi d’altra<br />

parte che il parallelismo tra nozioni contenute in testi che pongono<br />

norme ai fini della giurisdizione e ai fini della legge applicabile<br />

è già stato sperimentato e avallato dalla Corte di Giustizia<br />

con riguardo al Reg. Bruxelles 1 (Reg. CE n. 44/2001) e Roma<br />

I (Reg. CE n. 593/2008).<br />

20 Corte giustizia, sent. “A” cit., par. 33. L’affermazione è poi<br />

ribadita in Mercredi cit., par. 49.<br />

21 Corte giustizia sent. “A” cit., par. 44; e sent. Mercredi cit.,<br />

par. 47.<br />

29<br />

zione della stretta interrelazione che entrambe<br />

presentano con riguardo al Regolamento in esame.<br />

5. La sentenza “A” e la residenza abituale quale<br />

criterio del collegamento più stretto in<br />

materia di minori<br />

Passando al merito della controversia, la Corte<br />

di giustizia chiarisce alcuni punti con riguardo alla<br />

nozione di residenza abituale del minore.<br />

Innanzitutto essa sente l’esigenza di ribadire<br />

che la residenza abituale non e<strong>qui</strong>vale alla mera<br />

presenza fisica 20 . L’affermazione è banale, ma può<br />

essere interessante osservare che la Corte motiva<br />

tale conclusione non in base all’interpretazione<br />

letterale del criterio chiamata ad interpretare,<br />

quanto piuttosto alla struttura e al sistema del Regolamento.<br />

Essa osserva infatti che questo introduce<br />

uno specifico criterio di collegamento, il c.d.<br />

forum necessitatis di cui all’art. 13, che attribuisce la<br />

competenza al giudice del luogo in cui il minore si<br />

trova nelle sole ipotesi in cui non sia possibile individuare<br />

la residenza abituale del minore in alcuno<br />

degli Stati membri. La natura residuale del forum<br />

necessitatis, costituito dalla mera presenza fisica<br />

del minore, implica dunque che il criterio della<br />

residenza sia integrato da qualcosa di diverso (e di<br />

più) della mera presenza fisica. Già alla luce di tale<br />

rilievo occorre dunque concludere per l’erroneità<br />

della giurisprudenza italiana prima citata che fa riferimento<br />

alla « residenza di fatto » o alla « dimora<br />

» del minore.<br />

La residenza abituale del minore, presupposta<br />

la presenza fisica sul territorio, viene dunque definita<br />

come il « luogo che denota una certa integrazione<br />

del minore in un ambiente sociale e familiare<br />

» 21 . A tale fine deve tenersi conto di una pluralità<br />

di fattori, volti a dimostrare appunto che la presenza<br />

non sia temporanea e occasionale, ma che<br />

esprima una certa e durevole integrazione in quell’ambiente<br />

sociale e familiare.<br />

La Corte si discosta dunque dalla definizione<br />

data in precedenti casi in cui la residenza abituale<br />

era stata definita come « il luogo cui si trova il centro<br />

principale degli interessi », per ritagliare una<br />

definizione dello stesso concetto che sia più confacente<br />

ai caratteri del soggetto minore cui è riferito.<br />

Le differenze sono tuttavia meno evidenti ove si<br />

osserva che, anche nei diversi casi citati in precedenza,<br />

la Corte non si è limitata a fornire la definizione<br />

secca sopra richiamate, ma l’ha completata<br />

con la raccomandazione che occorre prendere in<br />

considerazione tutti gli elementi di fatto che contri-


Problemi applicativi del Regolamento Bruxelles II Studium Iuris, 1/2012<br />

buiscono alla sua costituzione. Così ad esempio<br />

nella sentenza Swaddling aveva precisato che occorre<br />

prendere in considerazione la situazione familiare<br />

del lavoratore, i motivi che l’hanno indotto<br />

a trasferirsi, la durata e la continuità della residenza,<br />

nonché il fatto – specifico a quell’ipotesi – di<br />

disporre eventualmente di un posto di lavoro stabile<br />

e l’intenzione di lavorare. Similmente nella<br />

sentenza Adanez Vega ha precisato che occorre<br />

avere riguardo alla situazione familiare del lavoratore<br />

nonché ai motivi che lo hanno indotto a trasferirsi<br />

e alla natura del lavoro; nella sentenza Magdalena<br />

Fernández ha chiesto al giudice nazionale di<br />

dare rilievo a elementi di fatto che assumevano<br />

particolare importanza in quel caso, quale « l’assenza<br />

sporadica e di breve durata dal paese della<br />

sede di servizio, all’inizio del periodo di riferimento<br />

precedente l’entrata in servizio ». Infine nella<br />

sentenza Kozlowski, tra gli elementi oggettivi caratterizzanti<br />

la situazione della persona in questione,<br />

la Corte menziona « la durata, la natura e le modalità<br />

del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed<br />

economici che essa intrattiene con tale Stato ».<br />

Emerge così una precisa scelta della Corte di<br />

giustizia di ricondurre la concretizzazione della residenza<br />

abituale non tanto ad una definizione rigida,<br />

simile a quella fatta dal nostro legislatore all’art.<br />

43 c.c., quanto incentrata su una pluralità di fattori,<br />

di elementi di contatto con uno Stato, di natura<br />

oggettiva e soggettiva, che devono essere soppesati<br />

nel caso concreto direttamente dal giudice nazionale.<br />

Tale scelta metodologica, presente in nuce<br />

già nelle altre sentenze adottate, diviene – come<br />

vedremo – più marcata e strutturata con riferimento<br />

alla residenza del minore, tanto da farne<br />

una specie di criterio del “collegamento più stretto”<br />

per il diritto dei minori e, forse, della famiglia.<br />

D’altra parte nel presente contesto il riferimento<br />

al collegamento più stretto – benché elaborato<br />

con riferimento ai caratteri specifici del criterio di<br />

giurisdizione in esame – trova la sua conferma<br />

nella struttura complessiva dell’intero Regolamento<br />

Bruxelles II. Infatti tutto il sistema giurisdizionale<br />

(v. in particolare l’art. 12 sulla proroga di<br />

competenza, comma 1 e comma 3, e soprattutto<br />

l’art. 15 in tema di trasferimento di competenza)<br />

pare improntata alla ricerca di un collegamento<br />

“più stretto” della fattispecie anche ai fini giurisdizionali.<br />

Le disposizioni citate infatti, pur utilizzando<br />

come criterio base quello della residenza, con<br />

riferimento ad ipotesi particolari come l’accordo di<br />

proroga o il trasferimento del processo ad altro<br />

giudice, dispongono che questo sia rinforzato da<br />

altri elementi, che operano pertanto cumulandosi<br />

30<br />

con la residenza, quali la cittadinanza del minore,<br />

la residenza del genitore, il foro della causa di scioglimento<br />

ecc., così da confermare l’esistenza di<br />

uno stretto collegamento con il foro così indicato.<br />

Elemento caratterizzante del criterio del collegamento<br />

più stretto è dunque la flessibilità, che<br />

permette al giudice di dare rilievo a una pluralità di<br />

elementi di fatto, pesandoli in modo diverso a seconda<br />

del caso concreto, o della sua convenienza.<br />

Come quello, anche il criterio della residenza, presupposto<br />

l’unico paletto oggettivo della presenza<br />

del minore sul proprio territorio, consente al giudice<br />

nazionale di dare rilievo a qualsivoglia elemento<br />

di contatto purché capace di esprimere un<br />

sia pure minimo attaccamento sul territorio. 22 Sul<br />

piano della tecnica internazionalprivatistica la discussione<br />

attorno alla definizione del criterio della<br />

residenza segna dunque il ritorno della nota contrapposizione<br />

tra criteri rigidi (di facile accertamento<br />

e <strong>qui</strong>ndi prevedibili, ma non sempre calzanti<br />

tutte le fattispecie) e criteri flessibili (che individuano<br />

con maggiore certezza il migliore giudice<br />

competente, ma più difficili da determinare e<br />

<strong>qui</strong>ndi più incerti).<br />

La Corte di giustizia si inserisce in tale dialettica<br />

e, seguendo la falsariga della precedenti pronunce<br />

in tema di residenza abituale, la porta ad una più<br />

compiuta sistemazione, indicando i fattori che ritiene<br />

specificamente rilevanti al fine di valutare<br />

l’integrazione del minore in una determinata comunità<br />

statale. Il valore aggiunto della sentenza<br />

nel caso “A” sta dunque nell’avere reso più certo e<br />

univoco un criterio flessibile, dando ai giudici nazionali<br />

una sorta di check-list, evidentemente non<br />

tassativa né esaustiva ma sufficientemente articolata<br />

e completa, da costituire un’utile (e uniforme!)<br />

base di partenza.<br />

Nella sentenza resa nel caso “A”, dunque, la<br />

Corte indica:<br />

– la durata del soggiorno, ma anche la regolarità,<br />

le condizioni e soprattutto le ragioni del soggiorno. Il<br />

fattore tempo, che esprime la durata e la continuità<br />

della presenza del minore sul territorio di uno Stato,<br />

costituisce ovviamente il primo fattore dal qua-<br />

22 Non è un caso ad esempio che il criterio della residenza<br />

abituale sia stato facilmente metabolizzato nell’ordinamento<br />

inglese, che pure adotta tradizionalmente altre categorie, né<br />

stupisce che, nel corso dell’udienza nel caso “A”, il governo inglese<br />

si sia pronunciato nel senso che tale nozione non sia ulteriormente<br />

interpretabile e che deve lasciare al giudice nazionale<br />

il potere discrezionale per prendere in considerazione tutte le<br />

circostanze del caso concreto. Cfr. Concl. avv. gen. Kokott, cit.,<br />

punto 15.


Studium Iuris, 1/2012 Attualità e saggi<br />

le muovere. Oltre all’elemento temporale però, la<br />

Corte prende in considerazione altri indicatori<br />

“qualitativi” dell’integrazione di una persona con<br />

un dato ordinamento, poiché vi è un’evidente differenza<br />

tra trovarsi in uno Stato temporaneamente,<br />

e quasi casualmente per motivi contingenti di<br />

lavoro o di studio, o a seguito di una più incisiva<br />

scelta di vita, quale può essere quella di sposarsi,<br />

ovvero di tornare alla famiglia di origine dopo una<br />

separazione dal coniuge. Su tale aspetto, che ricalca<br />

appieno le precedenti definizioni di residenza e<br />

non esprime dunque una specificità del minore,<br />

mi soffermerò più diffusamente nel prossimo paragrafo;<br />

– la cittadinanza del minore. Si tratta questa di<br />

un’indicazione interessante che, dopo decenni di<br />

pronunce volte a dichiarare l’illegittimità di qualsiasi<br />

valutazione effettuata sulla base del criterio di<br />

cittadinanza, può sorprendere e destare perplessità<br />

in una sentenza della Corte di giustizia 23 . In<br />

realtà in questo contesto la (contemporanea) cittadinanza<br />

esprime una realtà empirica evidente: in<br />

linea generale e salvo situazioni particolari, la residenza<br />

nello Stato di cittadinanza non ha bisogno<br />

di particolare dimostrazione, poiché il legame con<br />

quello Stato è già in parte dimostrato dall’averne la<br />

cittadinanza. Opposto appare invece il ragionamento<br />

laddove si valuti la residenza di un soggetto<br />

che abbia la cittadinanza di un altro Stato. Posto<br />

che – normalmente – la discordanza tra Stato di<br />

cittadinanza e Stato di residenza implica che vi è<br />

stato un trasferimento (della residenza) da uno<br />

Stato all’altro, l’accertamento della nuova residenza<br />

può implicare una prova più accurata. Evidentemente<br />

in questo particolare contesto la cittadinanza<br />

non assume il tradizionale valore di criterio<br />

giuridico – astrattamente idoneo da sé solo a radicare<br />

la giurisdizione ma già tante volte dichiarato<br />

illegittimo dalla Corte di giustizia in quanto discriminatorio<br />

– quanto piuttosto il carattere di un elemento<br />

di fatto che si aggiunge agli altri fattori menzionati<br />

dalla Corte. Si osservi che la coincidenza<br />

23 Si veda ad esempio la critica di R. Lamont, Case C-523/07,<br />

A, Judgment of the Court, cit., p. 241 secondo la quale il riferimento<br />

al criterio della cittadinanza confonde i due criteri di giurisdizione.<br />

24 Infatti, mentre tutti gli altri criteri sono menzionati, uno di<br />

seguito all’altro, al punto 39 della sentenza e poi testualmente<br />

ripresi al punto conclusivo della prima questione (n. 44) e nel<br />

PQM (n. 2), l’intenzione dei genitori è menzionata separatamente,<br />

punto 40 e una sola volta, quale “indizio del trasferimento<br />

della residenza abituale”. Sul punto si veda meglio infra,<br />

par. 7 e par. 8.<br />

31<br />

tra Stato di cittadinanza e residenza è fattore che<br />

viene abitualmente trascurato – almeno in termini<br />

espliciti – nella prassi giurisprudenziale interna.<br />

– il luogo e le condizioni della frequenza scolastica.<br />

Diversamente da quello appena esaminato, questo<br />

è un elemento già tenuto ampiamente presente<br />

nella prassi giurisprudenziale interna, che da<br />

qualche anno vi fa ampio ricorso. Esprime un profilo<br />

importante della vita di un minore in età scolare<br />

o prescolare, poiché rivela il suo grado di relazioni<br />

sociali in un determinato ambiente.<br />

– le conoscenze linguistiche. Strettamente collegato<br />

al criterio appena esaminato e a quello successivo,<br />

la conoscenza della lingua parlata in un determinato<br />

luogo rappresenta lo strumento – necessario<br />

ma non sufficiente – attraverso il quale si<br />

svolge la vita di relazione extra familiare del minore<br />

e dunque la prova della sua integrazione anche<br />

al di fuori del contesto familiare, nell’àmbito del<br />

quale è ben possibile che venga utilizzato un altro<br />

idioma;<br />

– le relazioni familiari e sociali del minore. Trattandosi<br />

di minore, il primo nucleo di relazioni sociali<br />

inevitabilmente coincide con le relazioni familiari.<br />

Al crescere dell’età, i due ambiti si distingueranno<br />

sempre di più. È altresì importante sottolineare<br />

che il concetto di relazione familiare <strong>qui</strong><br />

considerato ha riguardo non al singolo genitore o<br />

ai fratelli e sorelle dirette, quanto alla famiglia allargata<br />

(in particolare nonni, zii e cugini), come indice<br />

di attaccamento affettivo e di vita sociale del minore;<br />

– infine, tra i caratteri che integrano la residenza<br />

del minore la Corte menziona la volontà, l’intenzione<br />

del genitore di radicarsi in un determinato luogo,<br />

a condizione che questa si manifesti in circostanze<br />

esterne oggettive. Quali prove della “oggettivizzazione”<br />

della volontà di stabilire la propria<br />

residenza in un determinato Stato si adduce ad<br />

esempio l’affitto o l’ac<strong>qui</strong>sto di un alloggio, oppure<br />

più semplicemente la richiesta di un alloggio sociale.<br />

Il peso da attribuirsi all’elemento soggettivo<br />

della volontà di stabilirsi in un determinato Stato e<br />

la prova della sua esteriorizzazione è questione<br />

delicata, alla quale verrà dedicato un apposito paragrafo<br />

più oltre. In questa sede sia sufficiente ricordare<br />

che esso è stato ricordato dalla Corte, sebbene<br />

apparentemente non posto sullo stesso piano<br />

degli altri criteri 24 .<br />

Proprio questi ultimi due criteri, relativi alle relazioni<br />

familiari del minore e soprattutto al peso da<br />

attribuirsi all’intenzione del genitore, verranno ulteriormente<br />

chiariti nella sentenza Mercredi. Prima<br />

di passare all’esame della stessa, tuttavia, merita di


Problemi applicativi del Regolamento Bruxelles II Studium Iuris, 1/2012<br />

essere sottolineato come la definizione di residenza<br />

abituale elaborata dalla Corte nella sentenza<br />

“A” non appaia certamente rivoluzionaria.<br />

Lungi dal fornirne una nozione fissa e rigida, i<br />

parametri indicati dalla Corte conservano al criterio<br />

tutta la sua natura fattuale e flessibile, che consente<br />

al giudice di modellarlo sulle caratteristiche<br />

del caso di specie. Ciò nonostante la definizione<br />

proposta costituisce un punto fermo per la futura<br />

applicazione della norma, fornendo un elenco di<br />

punti di contatto – certamente non esaustivo, ma<br />

senz’altro utile – che qualsiasi giudice nazionale che<br />

dia applicazione al Regolamento n. 2201/2003<br />

sarà chiamato ad applicare prima di affermare la<br />

residenza di un minore. Si aggiunga che, per effetto<br />

dell’ormai accertata vis espansiva che gli atti di<br />

diritto internazionale privato dell’Unione europea<br />

producono sulle norme di conflitto nazionali, è<br />

molto probabile che questa check-list si imponga al<br />

giudice nazionale anche quando debba determinare<br />

la residenza abituale del minore con riferimento<br />

a fonti normative di origine nazionale o internazionale,<br />

quale ad esempio la Convenzione<br />

dell’Aia del 1980.<br />

6. Segue: continuità e discontinuità nella sentenza<br />

Mercredi<br />

Nonostante tale positivo contributo, però, il catalogo<br />

di punti di contatto elaborato con la sentenza<br />

“A” si è rivelato insufficiente nel caso Mercredi 25 ,<br />

dove si discuteva di come determinare la residenza<br />

abituale di un neonato.<br />

Questa in breve la vicenda. Una coppia di fatto,<br />

costituita da una donna francese e un uomo inglese,<br />

convive per qualche anno in Inghilterra. La<br />

donna resta incinta, ma il legame tra i due si è così<br />

deteriorato che, la settimana dopo la nascita della<br />

bambina, il padre lascia la residenza comune. Due<br />

mesi dopo, senza avvertire preventivamente il padre,<br />

la madre lascia l’Inghilterra con la bambina<br />

per tornare a vivere nel proprio luogo d’origine,<br />

sull’isola della Riunione (in territorio francese). Il<br />

padre, informato della partenza quando madre e<br />

figlia hanno appena lasciato l’Inghilterra, adisce<br />

prontamente il giudice inglese che, sul presupposto<br />

della residenza della bambina in Inghilterra,<br />

ne ordina l’immediato ritorno. Da parte sua,<br />

però, la madre ottiene dal giudice francese, in<br />

tempi alquanto brevi, l’affidamento esclusivo<br />

della figlia e la fissazione della sua residenza abituale<br />

in Francia.<br />

Inizia così la consueta battaglia legale tra le due<br />

parti e nei due Paesi. Sebbene il merito della con-<br />

32<br />

troversia verta sull’affidamento della bambina o<br />

sul suo ritorno in Inghilterra, 26 particolare interesse<br />

riveste in questa sede la questione preliminare<br />

di come determinare il luogo di residenza della<br />

stessa. Mentre infatti il giudice inglese di primo<br />

grado – adito pochi giorni dopo l’abbandono del<br />

suolo inglese da parte della madre e della figlia – ritiene<br />

accertata la residenza della minore in Inghilterra,<br />

il giudice d’appello, adito su ricorso della<br />

madre quando la bambina si trova in Francia da<br />

quasi un anno, si interroga sui criteri che devono<br />

essere utilizzati ai fini di tale indagine e sollecita alla<br />

Corte un chiarimento in proposito.<br />

Benché formulate come un chiarimento del criterio<br />

già adombrato nella sentenza del 2009, del<br />

quale invero riprende i passaggi essenziali, le indicazioni<br />

che la Corte dà con riguardo alla residenza<br />

del neonato finiscono per costituirne piuttosto<br />

una deroga. Due, in particolare, sono gli aspetti in<br />

relazione ai quali sembra emergere un approccio<br />

della Corte in parte diverso.<br />

In primo luogo, è certamente diverso il rapporto<br />

tratteggiato tra elemento temporale e elemento<br />

soggettivo. Nella sentenza “A” la durata del soggiorno,<br />

assieme alle sue ragioni e condizioni, appare<br />

assumere un ruolo preponderante rispetto<br />

all’intenzione dei genitori (entrambi, in quel caso!),<br />

alla quale sembra riservarsi una posizione<br />

quasi residuale. Invero, benché la Corte certamente<br />

ricordi che rileva « l’intenzione dei genitori di<br />

stabilirsi con il minore in un altro Stato membro<br />

» 27 , tale accenno non viene ripreso nella definizione<br />

generale di residenza abituale di cui al<br />

punto 44 e al PQM della decisione. D’altra parte,<br />

l’avv. gen. nel caso “A”, signora Kokott, nelle sue<br />

conclusioni si era espressa in modo fortemente<br />

critico su tale fattore. Essa invero motiva il rifiuto<br />

25 Corte giustizia 22 dicembre 2010, causa C-497/10, Mercredi,<br />

inedita in Racc. In dottrina v. : L. Idot, Compétence en cas de<br />

déplacement d’enfant et résidence habituelle, in Europe 2011,<br />

(Mars), p. 26 ; D. Henrich, nota a EuGH 22.12.2010 Rs. C-<br />

497/10, in FamRZ 2011, p. 620 ; nella dottrina italiana v. un accenno<br />

in L. Carpaneto, Reciproca fiducia e sottrazione internazionale<br />

di minori nello spazio giudiziario europeo, in R. d. int. priv. proc.<br />

2011, p. 374.<br />

26 Non è invece pertinente al caso in esame il profilo, invero<br />

inizialmente adombrato dalla difesa del padre, di una illecita<br />

sottrazione della minore. Per il diritto inglese, infatti, non essendo<br />

la coppia sposata, il padre non ha alcun diritto di affidamento<br />

sulla figlia. Il trasferimento della minore deciso unilateralmente<br />

dalla madre, dunque, era legittimo, in quanto a tale<br />

data quest’ultima era l’unica titolare di un diritto di affidamento.<br />

Cfr. anche Corte giustizia sent. Mercredi cit., par. 23.<br />

27 Corte giustizia sent. “A” cit., par. 40.


Studium Iuris, 1/2012 Attualità e saggi<br />

di utilizzare per i minori la medesima definizione<br />

di residenza adottata in altri contesti di diritto dell’Unione<br />

proprio perché il concetto tradizionale di<br />

residenza abituale pone eccessivamente in primo<br />

piano l’intenzione dei soggetti di cui trattasi. 28 Dare<br />

rilevanza alla volontà dell’interessato, se è auspicabile<br />

e opportuna con riguardo alla residenza<br />

degli adulti, si rivela in concreto molto difficile con<br />

riguardo ai minori in tenera età. Poiché dunque<br />

« nell’àmbito delle controversie sull’affidamento le<br />

concezioni dei soggetti titolari del diritto di affidamento<br />

in ordine al luogo in cui il minore deve risiedere<br />

possono divergere . . . l’intenzione del padre<br />

e/o della madre di stabilirsi in un determinato<br />

luogo con il minore può pertanto costituire solo un<br />

indizio per la residenza abituale del medesimo, non<br />

un re<strong>qui</strong>sito di per sé decisivo » 29 (corsivo aggiunto).<br />

Piuttosto che ripiegare sulla volontà del genitore<br />

affidatario, però, l’avv. gen. suggerisce una conclusione<br />

più drastica e <strong>qui</strong>ndi di abbandonare del tutto<br />

la rilevanza dell’elemento soggettivo. Benché la<br />

Corte preferisca non spingersi fino alle estreme<br />

conseguenze ora indicate, essa è chiaramente influenzata<br />

dal suo autorevole avv. gen. e resta sostanzialmente<br />

cauta con riguardo all’elemento<br />

soggettivo.<br />

Ben diverso appare l’approccio seguito nella decisione<br />

Mercredi, dove l’elemento soggettivo pare<br />

costituire il fattore principale attorno al quale determinare<br />

la residenza, incurante del fatto che –<br />

nel caso di specie – la volontà fosse di una sola<br />

delle parti interessate alla residenza del minore.<br />

Esemplare a tale riguardo è il par. 51 della decisione.<br />

Premessa l’affermazione già contenuta nella<br />

sentenza “A” secondo cui « al fine di distinguere la<br />

residenza abituale da una mera presenza temporanea,<br />

. . . essa deve, in linea di principio, essere di<br />

una certa durata per esprimere una stabilità sufficiente<br />

», la Corte compie un brusco dietrofront per<br />

arrivare a concludere in modo quasi opposto. Si<br />

afferma così che « per il trasferimento della residenza<br />

abituale nello Stato membro ospitante conta<br />

soprattutto la volontà dell’interessato di fissarvi, con<br />

l’intenzione di conferirgli carattere stabile, il centro<br />

permanente o abituale degli interessi. La durata di<br />

un soggiorno non può <strong>qui</strong>ndi fungere da indizio nell’àmbito<br />

della valutazione della stabilità della residenza,<br />

dovendo tale valutazione essere effettuata<br />

alla luce di tutte le circostanza di fatto specifiche<br />

della fattispecie » (corsivo aggiunto). È ben curio-<br />

28 Concl. avv. gen. Kokott alla causa C-523/07, punto 36.<br />

29 Concl. avv. gen. Kokott ibidem.<br />

33<br />

so che a distanza di un solo anno di distanza, ciascuno<br />

dei due elementi – tempo e volontà – è dichiarato<br />

« solo un indizio ».<br />

Al fondamentale rapporto tra l’elemento quantitativo<br />

della residenza abituale, quale costituito<br />

dal fattore tempo, e quello qualitativo, rappresentato<br />

dalla manifestazione di una specifica volontà<br />

di risiedere in un dato luogo, è dedicato il paragrafo<br />

che segue. Per il momento, ci si limita a segnalare<br />

come la rilevanza così accordata all’elemento<br />

soggettivo a discapito di quello temporale<br />

non è affatto circoscritta all’ipotesi in esame della<br />

residenza del neonato. Piuttosto, per i termini generali<br />

con i quali è stata tratteggiata, essa è suscettibile<br />

di essere applicata per determinare la residenza<br />

di qualsiasi minore, finendo così per modificare<br />

sostanzialmente la portata della sentenza<br />

“A”.<br />

Un secondo punto sul quale la sentenza Mercredi<br />

sembra discostarsi dall’approccio seguito nella<br />

sentenza “A” riguarda il soggetto al centro dell’analisi.<br />

Mentre nella decisione appena citata ogni<br />

valutazione viene condotta sul soggetto minore,<br />

nella sentenza successiva la prospettiva appare diversa.<br />

Trattandosi infatti di un neonato, l’indagine<br />

sulla integrazione del minore in un certo ambiente<br />

sociale e familiare finisce per essere diluita nell’analisi<br />

della situazione in cui versa la madre, con<br />

particolare riguardo alla « integrazione di quest’ultima<br />

con il suo ambiente sociale e familiare ». È così<br />

che, sul duplice presupposto che: a) un neonato<br />

condivide necessariamente l’ambiente sociale e<br />

familiare della persona da cui dipende, e b) il neonato<br />

è effettivamente accudito dalla madre, si conclude<br />

che debba aversi riguardo alle « ragioni del<br />

trasferimento verso un altro Stato della madre del<br />

minore, [al]le sue conoscenze linguistiche o ancora<br />

[al]le sue origini geografiche e familiari. » (punto<br />

56), « nonché [a]i rapporti familiari e sociali che la<br />

madre ed il minore intrattengono in quello Stato »<br />

(punto 57).<br />

Anche sotto tale profilo la decisione solleva alcuni<br />

profili di perplessità. È evidente che non abbia<br />

molto senso parlare di una residenza del neonato<br />

come se fosse cosa autonoma da quella del<br />

genitore che se ne prende cura. Ed è pertanto inevitabile<br />

che la residenza del neonato sia determinata<br />

con riferimento a quella dei genitori. Tuttavia<br />

pare che la sentenza risenta in maniera troppo<br />

marcata delle peculiarità del caso di specie. Come<br />

già rilevato, nel caso Mercredi si discuteva della residenza<br />

di una bambina nata fuori dal matrimonio<br />

e dunque, per l’ordinamento inglese, di un minore<br />

del quale solo la madre ha l’affidamento. In assen-


Problemi applicativi del Regolamento Bruxelles II Studium Iuris, 1/2012<br />

za di un esplicito consenso della madre o di una<br />

dichiarazione dell’autorità giurisdizionale o amministrativa,<br />

il padre non ha alcun diritto sul figlio.<br />

Se dunque il figlio di una coppia di fatto è affidato<br />

esclusivamente alla madre, può apparire coerente<br />

che questa ne determini unilateralmente la residenza<br />

e il padre possa così essere tagliato fuori<br />

dall’ambiente nel quale il minore è destinato ad integrarsi<br />

– anche se non può nascondersi il disagio<br />

suscitato da tale conclusione, quanto meno<br />

se considerata alla luce di un diverso ordinamento<br />

30 .<br />

La soluzione è però certamente (ancora) meno<br />

convincente se essa viene trasposta al caso di<br />

un neonato che sia figlio legittimo di una coppia.<br />

Anche se incontestabilmente il genitore che gli<br />

prodiga le cure materiali resta comunque la madre,<br />

l’affermazione contenuta nella decisione<br />

Mercredi secondo cui la residenza del bebè è dipendente<br />

solo da quella di costei appare eccessivamente<br />

rigida e non confacente ai principi generali<br />

del sistema, incluso il diritto fondamentale<br />

del bambino di instaurare e intrattenere relazioni<br />

con entrambi i genitori. Sorge dunque il dubbio<br />

(ed invero l’auspicio) che la soluzione non sarebbe<br />

stata la medesima nell’ipotesi “normale” nella<br />

quale la bambina sia affidata a entrambi i genitori.<br />

È vero che in tale caso il trasferimento della residenza<br />

della stessa senza il consenso di entram-<br />

34<br />

bi i genitori avrebbe integrato sottrazione del minore,<br />

ma la natura congiunta o meno dell’affidamento,<br />

se è senz’altro idonea a determinare la legittimità<br />

(o meno) di un trasferimento di residenza<br />

in altro Stato 31 , non dovrebbe invece incidere<br />

sulla sua determinazione. In quanto dato oggettivo,<br />

la residenza dovrebbe essere indipendente<br />

dalla posizione di ciascun genitore e dai loro obblighi<br />

parentali.<br />

Nel complesso, e come è dato vedere da quanto<br />

trattato sinora, le sentenze della Corte del 2009 e<br />

2010 hanno chiarito diversi punti e opportunamente<br />

posto alcuni paletti interpretativi in merito<br />

alla determinazione della residenza di un minore.<br />

Ciò nonostante non tutte le indicazioni fornite sono<br />

pienamente soddisfacenti e permangono alcuni<br />

punti oscuri, sui quali appare opportuno soffermarsi<br />

brevemente.<br />

30 Sulle problematiche connesse alla assenza di diritti ex lege<br />

del padre naturale, incluso quello all’affidamento e alla custodia<br />

dei figli, si veda la sentenza Corte giustizia, 5 ottobre 2010,<br />

causa C-400/PPU, J.McB (inedita in Raccolta), con la quale la<br />

Corte ha ritenuto compatibile con il Regolamento Bruxelles II –<br />

e anche con l’art. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali – la<br />

legislazione irlandese (simile sul punto a quella inglese) che<br />

prevede che solo il giudice possa, a seguito di un procedimento<br />

giudiziale ad hoc, attribuire al padre naturale il diritto di affidamento.<br />

31 Sul trasferimento lecito di residenza v. infra, par. 8.


Concorso per uditore giudiziario<br />

Prova scritta di diritto penale<br />

di Jacopo Meini e Manuela Verdone<br />

Tratti il candidato della tematica dell’errore di fatto e di diritto soffermandosi sui reati<br />

sessuali nei confronti dei minori, con particolare attenzione ai profili relativi alla colpevolezza<br />

e all’errore in tali fattispecie.<br />

* * *<br />

Nell’ordinamento penale italiano “l’errore” riveste un ruolo fondamentale poiché, quale falsa<br />

conoscenza della realtà naturalistica o giuridica, ha l’effetto di escludere, in ragione della<br />

mancanza dell’elemento soggettivo, la colpevolezza dell’agente pur in presenza di un fatto che<br />

oggettivamente rimane illecito. Il primo comma dell’art. 47 c.p. afferma, infatti, che “l’errore sul<br />

fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente”.<br />

Sul piano naturalistico esso si distingue dall’ignoranza, quale mancanza di conoscenza, anche<br />

se, sul piano giuridico-penale, i due termini sono considerati e<strong>qui</strong>valenti: sia l’ignoranza sia<br />

l’errata conoscenza conducono, infatti, al medesimo risultato. Al contrario, il dubbio, consistente<br />

in un conflitto di rappresentazione circa la presenza o l’assenza di determinati re<strong>qui</strong>siti di<br />

fattispecie, non scusa, perché in presenza di tale stato di incertezza il soggetto dovrebbe astenersi<br />

dalla condotta; in caso contrario, tenendo la condotta e accettando di conseguenza il rischio,<br />

il dubbio dà luogo a dolo eventuale o addirittura, secondo alcuni autori, a dolo intenzionale<br />

se la volontà è pur sempre diretta all’evento.<br />

Nell’àmbito del diritto penale possiamo distinguere tra errore “di fatto” ed errore “di diritto”:<br />

il primo consiste nella mancata o errata percezione della realtà esterna, mentre il secondo<br />

si concreta nell’ignoranza o erronea interpretazione di una norma giuridica penale o extrapenale.<br />

Da evidenziare che, in questa fase, l’errore incide sul momento ideativo del fatto, ovvero<br />

sul processo formativo della volontà, la quale nasce perciò viziata da una falsa rappresentazione<br />

della realtà, mentre ove invece si ricadesse nella fase esecutiva del reato, verrebbe in considerazione<br />

l’ipotesi del reato aberrante ex artt. 82 e 83 c.p.<br />

35<br />

Temi


Uditore giudiziario - Diritto penale Studium Iuris, 1/2012<br />

Tale distinzione risulta di fondamentale importanza in quanto crea due effetti contrastanti:<br />

in particolare, se l’errore ricade sul precetto trova applicazione l’art. 5 c.p., il quale prevede la<br />

non scusabilità dell’errore a meno che inevitabile (Corte Cost. n. 364/1988); per contro, se<br />

l’errore ricade sul fatto che costituisce il reato, si applica l’art. 47 c.p., che esclude appunto la punibilità<br />

in presenza di errore sul fatto, salvo che l’errore sia dovuto a colpa ed il fatto sia previsto<br />

dalla legge in forma colposa. In tale prospettiva, la dottrina ha osservato come l’ignorantia legis<br />

non sia mai inevitabile allorché si tratti di un reato proprio di un determinato settore d’attività<br />

e l’autore sia un professionista (o, in ogni caso, svolga attività lavorativa in quel campo);<br />

mentre l’errore scusabile è, invece, individuabile in caso di errore delle fonti o di errati pareri sulla<br />

norma penale da parte di fonti qualificate, come nel caso di contrasti giurisprudenziali o di<br />

circolari interpretative successivamente rivelatesi erronee. Pertanto, stabilire se l’errore sia di<br />

fatto o di diritto risulta decisivo ai fini dell’affermazione della punibilità o meno dell’autore del<br />

fatto.<br />

Il criterio razionale di distinzione, dopo le varie tesi nate nel corso degli anni, va ravvisato<br />

nella diversità degli effetti psicologici ultimi, (e <strong>qui</strong>ndi nell’oggetto finale dell’errore), considerati<br />

alla luce del principio della responsabilità colpevole. L’errore sul precetto si ha quando il soggetto<br />

si rappresenta e vuole un fatto che è perfettamente identico a quello vietato dalla norma<br />

ma che egli crede che non sia illecito; l’errore sul fatto si ha invece quando il soggetto crede di realizzare<br />

un fatto diverso da quello previsto dalla norma. Un esempio del primo tipo di errore può<br />

essere quello del mussulmano che contrae in <strong>Italia</strong> un secondo matrimonio, ignorando che la bigamia<br />

costituisce reato; al contrario si avrebbe un fatto diverso da quello previsto dalla norma,<br />

nel caso del cacciatore che spara in un cespuglio credendo che dietro vi sia un animale uccidendo<br />

invece un uomo. L’errore, in questo caso, è il rovescio della componente conoscitiva del dolo,<br />

in quanto l’agente non conosce uno o più elementi del fatto concreto rilevanti ai sensi della corrispondente<br />

fattispecie incriminatrice ed egli non agisce dolosamente facendo venir meno il reato<br />

salvo che dalla legge non sia previsto come delitto colposo. A tale proposito, bisogna distinguere<br />

tra: errore scusabile, che si realizza quando nessun rimprovero, nemmeno di semplice leggerezza,<br />

può essere mosso all’agente caduto in errore; errore inescusabile, quando è stato determinato<br />

da negligenza, imprudenza od imperizia dell’agente e, <strong>qui</strong>ndi, da sua colpa.<br />

Affinché l’errore abbia l’effetto d’escludere la colpevolezza dell’agente, occorre naturalmente<br />

che esso cada sugli elementi essenziali della fattispecie penale astratta, cioè, sugli elementi su cui<br />

si fonda il giudizio di disvalore penale. È, in tale prospettiva, ininfluente ai fini della colpevolezza<br />

l’errore sull’identità del soggetto o dell’oggetto della condotta criminosa come nel caso di Tizio<br />

che uccide Caio credendolo Sempronio o Tizio crede che la bicicletta di cui ci s’impossessi sia<br />

di Sempronio e, invece, è di Caio. Sul punto, la Cassazione penale n. 2801 del 12 gennaio<br />

1981, in sintesi, si è così espressa: « È errore di fatto escludente la punibilità quello che cade sul<br />

36


Studium Iuris, 1/2012 Temi<br />

fatto che costituisce reato e, per essere giustificabile, deve investire un estremo materiale del reato<br />

stesso e deve consistere in una lacunosa incolpevole percezione della realtà che non corrisponde<br />

a quella effettiva ». Quando la realtà, nei suoi elementi concreti, era in condizioni di essere<br />

percepita esattamente dal soggetto, l’errata interpretazione dei fatti esterni, le impressioni<br />

e i falsi ricordi non sono valevoli né a discriminare né ad attenuare la responsabilità penale. La<br />

sentenza sopracitata, sebbene non molto recente, è di grande attualità poiché enuncia un principio<br />

di diritto chiaro e conciso, tale da non lasciare dubbi agli operatori del diritto.<br />

Il problema principale in materia di errore si pone in relazione alle norme extrapenali, nelle<br />

quali risulta difficile stabilire se l’errore sia di fatto o di diritto. Al riguardo, si sono formati due<br />

diversi orientamenti: un primo orientamento, più risalente, che distingue tra norme integratrici<br />

e norme non integratrici della norma penale, senza però offrire un criterio per selezionare i casi<br />

in cui la norma extrapenale integri la norma penale; un secondo orientamento, secondo cui la<br />

norma richiamata, in quanto extrapenale, avrebbe sempre una propria autonomia nel suo<br />

campo originario e, inserendo il proprio effetto di qualificazione nella fattispecie penale, diventerebbe<br />

sempre un elemento determinante di quest’ultima.<br />

Il problema, negli ultimi anni, si è risolto, anche <strong>qui</strong>, alla luce degli effetti psicologici ultimi<br />

prodotti dall’errore: infatti, ove l’errore extrapenale non si esaurisca in un errore sul precetto<br />

comportando un errore sul fatto, esso è identico, negli effetti psicologici ultimi, all’errore sul fatto<br />

determinato da un errore di fatto. In questo caso risulta evidente come l’agente voglia un fatto<br />

diverso da quello vietato dalla norma penale e <strong>qui</strong>ndi agisca senza la conoscenza dell’offensività:<br />

si esclude pertanto la punibilità.<br />

Quanto all’annoso problema dell’errore nelle norme penali in bianco, si è osservato che se<br />

alla legge extrapenale viene demandato il compito di definire il comportamento vietato, l’errore<br />

sulla stessa si tradurrà necessariamente in un errore sul precetto e, come tale, non sarà idoneo<br />

a scusare; ove, invece, la norma penale in bianco sia interpretata come norma che rimette alla<br />

fonte extrapenale la determinazione di aspetti specificativi della fattispecie astratta definita dalla<br />

legge penale, allora potrà ammettersi l’ipotesi che l’errore sulla legge extrapenale, risolvendosi<br />

in un errore sul fatto, escluda la colpevolezza a mente dell’art. 47, comma 3, c.p.<br />

Anche per quanto riguarda le scriminanti si può distinguere tra errore sul precetto ed errore<br />

sul fatto a seconda degli effetti psicologici ultimi: infatti, nel caso del soggetto che uccide una persona<br />

credendosi aggredito da un assassino, egli vuole un fatto diverso da quello tipico, e cioè<br />

l’uccisione in assenza di legittima difesa, mentre nel caso di colui che uccide una persona credendo<br />

che l’eutanasia in <strong>Italia</strong> sia lecita, il soggetto vuole un fatto identico a quello previsto dalla<br />

norma incriminatrice. Tale disciplina è specificatamente ribadita dall’art. 59, comma 4, c.p.,<br />

nel quale si afferma che se l’agente ritiene che, per errore, esistano circostanze di esclusione della<br />

pena, queste sono sempre valutate a suo favore. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da<br />

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Uditore giudiziario - Diritto penale Studium Iuris, 1/2012<br />

colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Nonostante<br />

l’ambigua espressione, lo stesso articolo, con il termine “circostanze di esclusione della pena”,<br />

si riferisce altresì alle scriminanti e non solo alle cause di esclusione della pena (per esempio le<br />

immunità); anche <strong>qui</strong> l’errore si riferisce al solo errore di fatto e non a quello di diritto, comportando<br />

la disciplina sopra esposta l’esclusione del dolo, salvo la residua ipotesi di espressa previsione di<br />

colpa “colpevole”. La disciplina dell’art. 59, comma 4, c.p. costituisce, in sostanza, una applicazione<br />

specifica della norma di cui all’art. 47 c.p. in tema di errore sul fatto di reato, in quanto l’agente,<br />

ritenuta esistente una causa di giustificazione in realtà inesistente, non vuole realizzare un fatto<br />

di reato ma una fattispecie lecita in quanto consentita dall’ordinamento.<br />

Infine, anche per i reati omissivi si può distinguere tra errore sul precetto ed errore sul fatto a<br />

seconda degli effetti psicologici ultimi: nei reati omissivi propri l’errore di fatto può essere rappresentato<br />

in colui che omette il soccorso credendo che non vi sia pericolo, mentre, al contrario,<br />

il pubblico ufficiale che, male interpretando una legge penale o extrapenale, non crede di essere<br />

tenuto all’obbligo di denuncia, perché convinto che un fatto appreso non sia reato, versa in errore<br />

di diritto; nei reati omissivi impropri può essere un errore di fatto il caso del medico che crede<br />

di non dover curare il paziente ritenendolo sano, mentre siamo in presenza dell’errore di diritto<br />

nel caso del bagnino che omette il salvataggio perché ritiene di non avere l’obbligo di impedire<br />

l’evento. In tutti questi esempi si può notare come nell’errore di fatto l’agente vuole un fatto<br />

diverso poiché non si rende conto della realtà esterna mentre, nell’errore di diritto, egli ne è ben<br />

consapevole ma erra sulla situazione giuridica.<br />

È da sottolineare come l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la<br />

punibilità per un reato diverso, sempre che di questo ne sussistano gli elementi oggettivi e soggettivi:<br />

ad esempio, nel caso di colui che si impossessa di una cosa mobile altrui ritenendola<br />

smarrita, si configurerà il delitto di appropriazione di cose smarrite ex art. 647 c.p. e non quello<br />

di furto ex art. 624 c.p. Da questo consegue che se l’agente, per errore, ritiene che nel fatto<br />

storico non sia “presente” un elemento specializzante, in realtà presente, non verserà in dolo rispetto<br />

al reato effettivamente realizzato e di questo non ne risponderà; tuttavia, di fronte all’ordinamento<br />

giuridico penale, risponderà del reato diverso che erroneamente riteneva di realizzare<br />

con la propria condotta. Diverso, invece, è il caso in cui l’errore ricada su elementi degradanti<br />

del reato, come nel caso di una persona che cagiona la morte di un uomo nella supposizione<br />

erronea che la vittima abbia prestato il proprio consenso all’uccisione. Alcuni autori propendono<br />

per la configurabilità in tal caso della fattispecie criminosa più grave – vale a dire l’omicidio<br />

doloso ex art. 575 c.p. – poiché sarebbero presenti tutti gli elementi costituivi di quest’ultima<br />

fattispecie; per contro, altri autori, più persuasivamente, escludendo che il dolo del<br />

reato meno grave inglobi in sé il dolo del reato più grave, ritengono sussistente l’omicidio del<br />

consenziente ex art. 579 c.p.<br />

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Studium Iuris, 1/2012 Temi<br />

Tutto quanto detto per l’errore – giova sottolinearlo – vale soprattutto per i soggetti imputabili,<br />

nei confronti dei quali, essendo configurabile un giudizio di colpevolezza, sono di conseguenza<br />

configurabili le cause di esclusione di quest’ultima. Rispetto ai non imputabili bisogna,<br />

invece, distinguere a seconda che l’errore sia patologico o meno: nel primo caso l’errore rimane<br />

assorbito dallo stato di ininputabilità (come nel caso del psicotico che uccide il suo presunto aggressore);<br />

in tale circostanza il soggetto non potrà invocare la causa di giustificazione putativa<br />

e, pertanto, sarà prosciolto a causa del suo stato di infermità; mentre nel secondo caso, vale a dire<br />

se l’errore è del tutto indipendente dalla causa di non imputabilità (come nel caso di un errore<br />

che può essere commesso da chiunque), all’agente verrà esclusa l’appartenenza psichica del<br />

fatto ed il fatto non costituirà reato.<br />

Di particolare attualità risulta il problema della configurabilità dell’errore di fatto nei reati<br />

sessuali, ove il soggetto attivo ha una falsa conoscenza della realtà naturalistica circa l’età della<br />

persona offesa.<br />

Questione connessa al rispetto del principio di colpevolezza è, appunto, quella posta dall’art.<br />

609-sexies c.p., il quale pone una presunzione iuris et de iure di conoscenza dell’età della persona<br />

offesa a carico dell’autore di determinate fattispecie contro la libertà sessuale.<br />

Più di preciso, il perimetro applicativo dell’art. 609-sexies c.p. è definito con la tecnica dell’elencazione,<br />

comprendendo i delitti « di cui agli art. 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609octies<br />

... nonché il caso del delitto di cui all’art. 609-<strong>qui</strong>n<strong>qui</strong>es ». Risultano pertanto coinvolte<br />

le ipotesi di violenza sessuale aggravata dalla circostanza di aver commesso il fatto nei confronti<br />

di persona che non ha compiuto i quattordici anni; di atti sessuali con persona che non ha<br />

compiuto i quattordici anni; di violenza sessuale di gruppo nei confronti di persona che non ha<br />

compiuto i quattordici anni; del compimento di atti sessuali in presenza di minore di quattordici<br />

anni al fine di farlo assistere.<br />

L’autore di uno dei fatti di reato appena indicati non è ammesso a provare l’ignoranza dell’età<br />

della persona offesa, costituendo essa oggetto di una presunzione assoluta.<br />

La norma in esame si riferisce tanto a fattispecie in cui l’età della vittima assume la funzione<br />

di elemento costitutivo essenziale del fatto tipico, sia a ipotesi criminose rispetto alle quali l’età<br />

della vittima viene in rilevo solo sotto la prospettiva circostanziale.<br />

Diversi sono comunque i riflessi che nelle varie fattispecie si determinano sulle regole generali<br />

in materia di imputazione.<br />

Nel primo caso – quello dell’art. 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne) – la disposizione<br />

de quo si risolve in una deroga ai principi fondamentali in materia di imputazione e di<br />

error facti, posto che, in mancanza della norma speciale, la punibilità sarebbe esclusa per avere<br />

l’agente erroneamente ignorato un presupposto essenziale dell’ipotesi criminosa, contemporaneamente<br />

non rilevando, rispetto ad essa, la punibilità nella forma colposa.<br />

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Uditore giudiziario - Diritto penale Studium Iuris, 1/2012<br />

Nelle altre ipotesi, invece, il principio di specialità rende inoperante la disciplina dell’imputazione<br />

soggettiva delle circostanze aggravanti, dettata dal comma 2 dell’art. 59 c.p., a mente del<br />

quale vengono poste a carico dell’agente solo le circostanze aggravanti conosciute o ignorate per<br />

errore.<br />

In entrambi i casi, in applicazione dei principi generali (e inoperante l’art. 609-sexies c.p.),<br />

l’errore incolpevole escluderebbe la punibilità o l’imputazione della circostanza aggravante.<br />

La soglia di età dei quattordici anni fissata dal legislatore per ancorare la presunzione assoluta<br />

dovrebbe essere, nella ratio della norma, il limite al di sotto del quale non può riconoscersi<br />

al minore una capacità di coscientemente autodeterminarsi al cospetto delle libertà e dei diritti<br />

afferenti ad una sfera così delicata quale quella sessuale.<br />

Dunque, e come già poteva sostenersi con riferimento all’abrogato art. 539 c.p., riprodotto<br />

quasi immutato nell’art. 609-sexies c.p., la ratio della norma va individuata nell’esigenza di<br />

accordare una particolare protezione al minore sulla scorta dell’interesse pubblicistico di preservarne<br />

la minorata capacità di “autogestirsi” in campo sessuale e, dunque, di prestare un valido<br />

consenso a qualsiasi attività che vi afferisca.<br />

Obiettivo che il legislatore raggiunge, tuttavia, passando per una parallela minorazione della<br />

possibilità per l’agente di scusare l’ignoranza del dato anagrafico e caricando la posizione di<br />

quest’ultimo del massimo livello di diligenza nell’approccio con i soggetti di giovane età.<br />

Per quel che <strong>qui</strong> interessa, l’art. 609-sexies c.p. presta il fianco a riflessioni relative alla compatibilità<br />

dell’imputazione oggettiva in capo all’autore di certi delitti di un elemento, da considerarsi<br />

essenziale ai fini della qualificazione del disvalore della condotta, con la ricostruzione<br />

costituzionalmente ispirata della suitas del fatto.<br />

Le precedenti verifiche di compatibilità della norma con la Costituzione (seppur nella formulazione<br />

previgente, a cui comunque può farsi riferimento anche per la recente analisi, attesa<br />

la sostanziale continuità sostanziale del principio ivi affermato) avevano avuto esito positivo,<br />

sia in virtù dell’interpretazione piuttosto stringata e meccanica dell’art. 27 Cost. che la Consulta<br />

aveva mostrato di accogliere (si veda in particolare l’ordinanza n. 107 del 1957, che riduce<br />

il significato di “fatto proprio” alla mera esistenza di un nesso causale tra la condotta e l’evento),<br />

sia della sovra valorizzata esigenza di tutela del minore rispetto alle condotte ricondotte<br />

nell’àmbito applicativo della norma.<br />

Diversa la prospettiva, e di conseguenza anche la riflessione della Corte, nell’ultima ordinanza<br />

di rimessione alla Consulta della verifica di costituzionalità della norma in esame, culminata<br />

nell’ordinanza n. 322 del 2007; <strong>qui</strong> il giudice a quo assume come incipit e presupposto<br />

per la riproposizione della questione il mutamento di indirizzo rispetto alla nozione di riferibilità<br />

soggettiva del fatto, idonea all’integrazione del parametro della “responsabilità personale”<br />

di cui all’art. 27, comma 1, Cost.<br />

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Studium Iuris, 1/2012 Temi<br />

Assumendo come cardini del sistema gli approdi sul principio di colpevolezza elaborati nelle<br />

note sentenze nn. 364 e 1085 del 1988, a parere del giudice rimettente, l’imputazione oggettiva<br />

del dato anagrafico della vittima non risulterebbe compatibile con l’operazione che, ai fini<br />

della piena attuazione dell’art. 27 Cost., impone di individuare un nesso di collegamento psichico<br />

tra l’agente e tutti gli elementi essenziali del fatto incriminato, quantomeno nella forma<br />

della colpa.<br />

Il fattore età, infatti, specificamente nell’ipotesi delittuosa dell’art. 609-quater c.p., riveste la<br />

funzione di elemento discriminante della delittuosità del fatto rispetto alla completa irrilevanza<br />

penale della stessa attività e dunque, a ragion veduta, rientra a pieno nel novero di quegli elementi<br />

atti a contrassegnare il disvalore del comportamento, in linea con la nota posizione sul<br />

punto assunta dalla Corte nella già citata sentenza n. 1085/1988.<br />

Quanto alle diverse ipotesi nelle quali il dato dell’età inferiore agli anni quattordici assume<br />

rilievo a livello circostanziale, l’art. 609-sexies c.p. si pone in deroga alla disciplina generale<br />

dell’art. 59 c.p., norma riformata dalla legge n. 19 del 1990 proprio sulla scorta dei<br />

mutamenti di prospettiva riferiti e con l’intento di eliminare ogni profilo di responsabilità<br />

oggettiva.<br />

La regola che stabilisce l’imputazione delle circostanze solo se conosciute e, nell’ignoranza<br />

delle stesse, la rilevanza dell’errore non colpevole o dell’induzione, parimenti non colpevole, è da<br />

considerarsi attuativa dell’art. 27, comma 1, Cost. e pertanto, anche in questo caso, invero non<br />

preso in considerazione nell’ordinanza di rimessione, interamente concentrata sull’ipotesi del<br />

609-quater c.p., l’operare della norma speciale si risolverebbe in uno scardinamento della regola<br />

dell’imputazione soggettiva delle circostanze, l’unica da ritenersi compatibile con la ricostruzione<br />

del sistema di responsabilità incentrato sulla rimproverabilità totale del fatto.<br />

I succitati rilievi vengono fatti propri dal giudice delle leggi, il quale, tuttavia, risponde con<br />

una decisione che, solo formalmente, si atteggia come declaratoria di inammissibilità, ma che<br />

in realtà si pone a metà strada tra questo tipo di pronuncia e una sentenza interpretativa di rigetto.<br />

Prima di passare ai rilievi nel merito è interessante una notazione anche su questo aspetto<br />

più tecnico della pronuncia.<br />

A fondamento della declaratoria di inammissibilità, la Consulta pone l’incoerenza tra le premesse<br />

argomentative dell’atto di rimessione, pur giudicate ineccepibili, con il petitum: più che<br />

di coerenza o di mancata coerenza, in verità, si censura la scelta del giudice a quo di prospettare<br />

la totale espunzione della norma anziché richiedere un intervento additivo limitato a dichiararne<br />

l’illegittimità con la consueta formula « nella parte in cui non prevede . . . ».<br />

Pertanto, con un’operazione simultaneamente tesa a censurare la legittima prospettazione<br />

della questione (rispetto a questa pronunciandone l’inammissibilità per difetto di coordinamen-<br />

41


Uditore giudiziario - Diritto penale Studium Iuris, 1/2012<br />

to tra premesse e petitum) e salvaguardare la norma dalla pronuncia di incostituzionalità (soluzione<br />

tipica delle sentenze cd. interpretative di rigetto), i giudici delle leggi si avventurano in<br />

una ordinanza di inammissibilità che, però, contiene in sé un’indicazione ermeneutica, molto<br />

vicina ad un’interpretazione con funzione di “reductio ad legitimitatem”.<br />

Differentemente da quanto accade nelle pronunce interpretative di rigetto, quale sarebbe<br />

stata la forma della decisione che forse più ci si sarebbe aspettati nella fattispecie, la Corte non<br />

dice apertamente quale sarebbe l’interpretazione secundum constitutionem da accogliere<br />

ma, in maniera più celata, quale sarebbe stata la soluzione da prendere in considerazione da<br />

parte del giudice rimettente, e il conseguente petitum da proporre, se egli avesse considerato il<br />

principio di colpevolezza – beninteso come delineato dalle sentenze n. 364 e 1085 del 1988 –<br />

oltre che vincolo per il legislatore anche « canone ermeneutico per il giudice, nella lettura e nell’applicazione<br />

delle disposizioni vigenti ».<br />

La corretta esplicazione del principi che governano l’imputazione di un fatto, come si è avuto<br />

modo di sottolineare più volte, pretende la rimproverabilità di ogni elemento del reato cosicché<br />

quantomeno l’inevitabilità, che se postula l’impossibilità per l’agente di esercitare un controllo,<br />

debba essere espunta dal perimetro dell’errore inescusabile, laddove sia questa la gradazione<br />

del principio di colpevolezza che il legislatore abbia posto a presidio di determinati pregnanti<br />

interessi.<br />

Trasposta tale ricostruzione nel giudizio di legittimità di cui trattasi, ciò doveva portare allo<br />

scrutinio della Corte un’interpretazione dell’art. 609-sexies c.p. che, sulla scorta delle argomentazioni<br />

e della decisione già adottata dalla Corte al cospetto dell’art. 5 c.p. (e poi in relazione<br />

all’art. 626, comma 1, n. 1 c.p., nonché all’art. 39 del codice penale militare di pace) proponesse<br />

di considerare esclusa dalla inescusabilità dell’errore sull’età della vittima (rilevante,<br />

chiaramente, anche laddove colposo) almeno l’ipotesi in cui tale verifica sfuggisse effettivamente<br />

a qualsiasi possibilità di controllo del soggetto agente.<br />

Al contrario, la prospettazione dell’incostituzionalità tout court della norma in esame<br />

avrebbe avuto l’effetto di rendere applicabile alle ipotesi di errore sul dato anagrafico la disciplina<br />

generale dettata dall’art. 47, comma 1 c.p., e l’esclusione della punibilità nei casi in cui esso<br />

fosse stato generato da colpa.<br />

Ora la misura della compatibilità di un criterio di imputazione con l’art. 27, comma 1, Cost.<br />

può essere apprezzata entro un certo spettro di opzioni che il legislatore di volta in volta sceglie<br />

a seconda della pregnanza e della intensità di cui abbisogna la protezione di un certo interesse.<br />

Così, se il massimo rispetto del principio di colpevolezza si ha al cospetto di un’imputazione<br />

per fatto doloso, nemmeno si può escludere che sia compatibile con esso una riferibilità soggettiva<br />

del fatto che si ancori ad un coefficiente partecipativo psichico più labile, fino ad attestarsi<br />

sul profilo della colpa (« collegando il primo al terzo comma dell’art. 27 Cost. . . . il principio di<br />

42


Studium Iuris, 1/2012 Temi<br />

colpevolezza postula almeno la colpa dell’agente in relazione agli elementi più significativi della<br />

fattispecie tipica », Corte Cost. n. 364/1988).<br />

L’eliminazione in toto della disposizione che pone in capo all’agente il massimo dovere di diligenza<br />

nella verifica dell’età del partner, pena la soggezione alla presunzione iuris et de iure,<br />

si sarebbe risolta nella completa frustrazione delle esigenze di protezione del minore nella sua<br />

sfera sessuale (non essendo le fattispecie toccate dall’operatività della norma in esame punibili<br />

nella forma colposa), quando invece i particolari interessi in gioco ben avrebbero legittimato –<br />

e resa forse più opportuna – la scelta del legislatore di allargare il giudizio di rimproverabilità<br />

almeno fino a rendere punibile l’errore cagionato da colpa; con la conseguente esclusione, per<br />

mantenere intatto il filo che collega il reato all’autore, solo dell’errore ingenerato da fattore inevitabile.<br />

Questa la riflessione che porta la Corte a non ritenere adeguato il petitum della questione e<br />

contemporaneamente a suggerire il percorso ermeneutico per leggere in maniera legittima la<br />

norma a scrutinio, evidentemente sulla scorta della soluzione accolta in relazione alla scusabilità<br />

dell’errore sulla legge penale.<br />

Allo stato, dunque, al giudice compete la valutazione circa la prova dell’ignoranza dell’età<br />

della vittima fermo restando che è la stessa Corte Costituzionale ad indicare il parametro minimo<br />

di apprezzamento, seppure in senso negativo, del carattere dell’inevitabilità: tenuto conto<br />

della pregnanza dei valori in gioco essa non potrà essere ancorata all’affidamento che il soggetto<br />

attivo abbia fatto sulle dichiarazioni del minore e, deve ritenersi, nemmeno agli indici esteriori<br />

(precoce sviluppo fisico, particolare avvenenza e spigliatezza) che possano indurre ad<br />

un’erronea convinzione circa la maggiore età.<br />

Questo perché, se il rispetto del principio di colpevolezza deve portare ad ammettere la prova<br />

dell’ignoranza o dell’errore a favore del soggetto attivo, le esigenze di protezione connesse alla<br />

situazione specifica lo onerano, comunque, di un livello di diligenza nella verifica dell’età anagrafica<br />

che si esplichi con tutti gli strumenti conoscitivi e di apprezzamento di cui egli disponga.<br />

L’effettivo valore della sentenza e i suoi riflessi sulla posizione processuale del soggetto attivo<br />

andrà ponderata, pertanto, in base ai criteri che la giurisprudenza vorrà adottare per tacciare<br />

di inevitabilità l’errore in cui questi è incorso, considerando che, senz’altro, anche in considerazione<br />

dei valori e delle istanze di protezione in gioco, non saranno di sicuro a maglie larghe ma<br />

ancorati a parametri ben più rigidi di quanto appunto possa essere la dichiarazione dell’età fatta<br />

dalla persona offesa oppure il fisico particolarmente sviluppato o l’accompagnarsi a persone<br />

sicuramente maggiorenni.<br />

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Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati<br />

Atto giudiziario su quesito proposto in materia di diritto civile<br />

di Riccardo Villani<br />

Con atto di citazione ex art. 163 c.p.c. l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro<br />

gli Infortuni sul Lavoro conveniva avanti al Tribunale di Belsito i Sigg. Tizio e Caio chiedendo<br />

loro, in via solidale, il ristoro di quanto lo stesso Istituto aveva dovuto versare<br />

agli eredi del Sig. Sempronio in conseguenza del decesso di costui avvenuto alcuni mesi<br />

prima ad esito di un incidente sul lavoro.<br />

Nello specifico, l’Istituto attore narrava che Tizio, dipendente della « Auto di Lusso »<br />

s.r.l., nel compiere una manovra di retromarcia per spostare un’autovettura nuova da<br />

un luogo ad un altro della concessionaria, al fine di predisporla per il ritiro da parte dell’ac<strong>qui</strong>rente<br />

Caio (cui la macchina era stata immatricolata il giorno precedente), non si<br />

avvedeva della presenza di Sempronio, impegnato a rimuovere dal terreno un paletto<br />

antintrusione (che avrebbe impedito il libero transito del veicolo) e lo urtava con l’auto,<br />

procurandogli lesioni di tale gravità da cagionarne il decesso immediato.<br />

L’Istituto attore proseguiva affermando che ex art. 2054, commi 1 e 3, c.c., Tizio e<br />

Caio, nella veste, rispettivamente di conducente del veicolo che aveva cagionato il sinistro<br />

e di proprietario dello stesso, dovevano essere ritenuti solidalmente responsabili<br />

dell’accaduto e chiedeva la condanna alla rifusione di quanto aveva dovuto versare, a<br />

titolo di risarcimento dei danni, agli eredi del defunto.<br />

Il candidato, assunte le veste del difensore di Caio, rediga l’atto più opportuno alla<br />

difesa del proprio assistito, tenendo anche presente che per il sinistro occorso a Sempronio,<br />

Tizio fu, medio tempore, sottoposto a procedimento penale, conclusosi con sentenza<br />

di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., e Caio aveva appreso dell’asserito suo coinvolgimento<br />

nella vicenda solo con la ricezione della notifica dell’atto di citazione, posto<br />

che all’epoca dell’ac<strong>qui</strong>sto della vettura egli era stato espressamente rassicurato dai titolari<br />

della concessionaria che l’auto coinvolta nel sinistro (di cui, comunque, egli aveva<br />

avuto notizia dalla stampa locale) non era stata la sua ma altra.<br />

* * *<br />

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Studium Iuris, 1/2012 Temi<br />

TRIBUNALE DI BELSITO<br />

Nella causa civile R.G. n. ............(G.I. Dott. .........) proposta da:<br />

INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro)<br />

(Avv. ..............)<br />

Contro<br />

Tizio (Avv. .............)<br />

e<br />

Caio (Avv. ...........)<br />

Comparsa di costituzione e risposta ex art. 167 c.p.c.<br />

nell’interesse di parte convenuta<br />

Il Sig. CAIO (c.f. .............), residente in Belsito, Via ...., n. ....,<br />

rapp.to e difeso dall’Avv. ................(c.f. ................)., ed<br />

elett.te dom.to presso e nel suo studio in Belsito, Via ........., n. ....., n. di<br />

fax ............... e indirizzo PEC ..............@.........., in forza di<br />

mandato in calce al presente atto, si costituisce in giudizio e deduce in<br />

FATTO<br />

Con atto di citazione in data ...............l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione<br />

contro gli infortuni sul Lavoro (d’ora in poi INAIL) citava in giudizio<br />

i Sigg. Tizio e Caio.<br />

Narrava l’attore che in data ..............il Sig. Tizio, dovendo spostare<br />

un’autovettura nuova marca . . ., modello . . ., posta all’interno dell’autosalone<br />

« Auto di Lusso » s.r.l., con sede in Belsito, Via .............., n. .....,<br />

per prepararne la consegna all’ac<strong>qui</strong>rente, nel fare manovra di retromarcia<br />

non si avvedeva della presenza, dietro la macchina (in zona non visibile in<br />

quanto chinato per rimuovere dal terreno un palo anti-intrusione situato al<br />

centro del passo carraio), del Sig. Sempronio, dipendente dello stesso auto-<br />

45


Avvocato - Atto di diritto civile Studium Iuris, 1/2012<br />

salone, il quale veniva urtato e, spinto con violenza contro il palo, subiva lesioni<br />

mortali.<br />

Proseguiva l’attore sostenendo che siccome si sarebbe trattato di incidente sul<br />

lavoro, esso aveva indennizzato gli eredi del defunto versando loro una somma<br />

pari ad € ................... Somma la cui restituzione, in via di surroga,<br />

chiedeva a coloro che, a suo dire, sarebbero stati i responsabili civili del<br />

danno. E cioè chi, materialmente, provocò il sinistro, Sig. Tizio, e il proprietario<br />

della vettura, Sig. Caio (al quale il mezzo era stato formalmente intestato<br />

il giorno prima e che, per coincidenza, era anche colui al quale stava<br />

per essere consegnata la vettura nuova), chiamato come obbligato in solido al<br />

risarcimento del danno ex art. 2054, comma 3, c.c.<br />

DIRITTO<br />

Il Sig. Caio, come sopra rappresentato, contesta in fatto ed in diritto le affermazioni,<br />

le tesi e le domande di parte attrice, osservando, in particolare,<br />

quanto segue.<br />

1) In via pregiudiziale di fatto.<br />

Il Sig. Caio è particolarmente stupito per la citazione ricevuta. Del sinistro<br />

che ha dato origine alla odierna vicenda egli, in effetti, ebbe notizia dai quotidiani<br />

all’epoca del fatto. Più precisamente, egli, nel giugno-luglio dell’anno<br />

.... si recò presso l’autosalone « Auto di Lusso » s.r.l., con sede in Belsito,<br />

Via ......., per contrattare l’ac<strong>qui</strong>sto di un’autovettura marca . . ., modello<br />

.... Perfezionato il contratto egli rimase d’accordo con il venditore che<br />

si sarebbe dovuto recare presso l’autosalone a ritirare la vettura nuova il<br />

successivo sabato 5 di agosto. La mattina presto di quel giorno egli ricevette,<br />

però, una telefonata dal venditore il quale, accampando un qualche sopraggiunto<br />

imprevisto, lo invitò a posticipare di qualche giorno il momento del ritiro<br />

della vettura. E le parti si accordarono per il successivo lunedì 7 di agosto.<br />

Dai quotidiani locali del 6 e del 7 di agosto (Doc. 1 e 2) il convenuto ap-<br />

46


Studium Iuris, 1/2012 Temi<br />

prese, tuttavia, che presso l’autosalone ove egli aveva ac<strong>qui</strong>stato l’auto si era<br />

verificato un incidente mortale e, dalle foto che il quotidiano riportava, egli<br />

sembrò intravvedere una vettura analoga alla sua. Preoccupato per la questione,<br />

il lunedì mattina, si recò, come da accordi, presso il venditore e, per<br />

prima cosa, chiese di essere rassicurato sulla circostanza che la vettura che<br />

aveva cagionato il sinistro, e che si intravvedeva nella fotografia comparsa<br />

sul giornale, non fosse la sua. Fece, altresì, presente che qualora quella fosse<br />

stata la macchina in questione egli non la avrebbe più voluta, dimostrandosi,<br />

addirittura disponibile a rinunciare alla caparra già versata, se non si<br />

fosse trovato, con il venditore, un diverso accordo. Ma il venditore lo tran<strong>qui</strong>llizzò<br />

affermando che la vettura che aveva cagionato la morte del Sig.<br />

Sempronio non era quella che stava per consegnargli. E, addirittura, gli indicò,<br />

come coinvolta nel sinistro, una diversa vettura, non ancora targata,<br />

isolata dalle altre auto con del nastro di nylon bianco e rosso. Avvalorò, da<br />

ultimo la propria affermazione sottolineando (e facendo rilevare allo stesso<br />

ac<strong>qui</strong>rente) come la vettura consegnanda non presentasse, nella parte retrostante<br />

che avrebbe dovuto essere stata coinvolta nel sinistro, alcun segno o<br />

danneggiamento.<br />

Convinto dalle dichiarazioni del venditore, il convenuto si tran<strong>qui</strong>llizzò e ritirò<br />

il mezzo.<br />

Da quel giorno egli mai ebbe più notizie della questione sino all’odierna citazione<br />

in giudizio.<br />

Tali essendo i fatti, appare evidente che parte attrice avrebbe avuto l’onere di<br />

fornire prima d’ogni altra considerazione, la prova rigorosa che la vettura<br />

che fu coinvolta nel sinistro era proprio quella del convenuto. Ciò non ha fatto<br />

e sin d’ora si contesta che bastevole a tal pro possa essere ritenuto il semplice<br />

riferimento alle dichiarazioni del venditore (per inciso di tenore esattamente<br />

opposto a quelle riferite all’ac<strong>qui</strong>rente) rilasciate agli agenti di poli-<br />

47


Avvocato - Atto di diritto civile Studium Iuris, 1/2012<br />

zia giudiziaria intervenuti sul luogo del sinistro per i rilievi del caso, e contenute<br />

nei documenti allegati da controparte.<br />

2) Nel merito, sulla responsabilità del proprietario.<br />

Ricordato quanto sopra in via pregiudiziale di fatto, il convenuto, a prescindere<br />

dalla circostanza che la macchina che ha cagionato il luttuoso evento sia<br />

stata o meno la sua, contesta che nel caso di specie possa essere ravvisata<br />

un’ipotesi di applicazione dell’art. 2054 c.c. e, <strong>qui</strong>ndi, una sua qualsivoglia<br />

responsabilità nel sinistro (nella sua veste di proprietario del mezzo, visto<br />

che è circostanza non contestata che l’autore materiale del sinistro sia stato il<br />

Sig. Tizio, che, per l’accaduto, ha patteggiato una pena di mesi . ...... di reclusione),<br />

non potendosi, all’uopo, ritenere sufficiente la circostanza, risultante<br />

dalla visura del PRA prodotta da controparte (Doc. X avversario), secondo<br />

cui la vettura venne immatricolata, per la prima volta, come veicolo<br />

nuovo, a nome del convenuto, in data 4 agosto dell’anno .... e l’incidente si<br />

verificò il giorno dopo, e cioè il 5.<br />

Ed infatti:<br />

A) Sull’applicabilità della norma al caso di specie.<br />

L’art. 2054, comma 1, c.c., prevede, come noto, che « il conducente di un veicolo<br />

[...] è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla<br />

circolazione del [medesimo], se non prova di avere fatto tutto il possibile per<br />

evitare il danno ». E prosegue, al comma 3, estendendo la responsabilità anche<br />

al proprietario del veicolo (qualora, ovviamente, diverso dal conducente<br />

che ha cagionato il sinistro).<br />

Il primo e fondamentale re<strong>qui</strong>sito perché l’art. 2054 c.c. possa trovare applicazione<br />

è, dunque, che il danno cagionato a terzi sia disceso dalla « circolazione<br />

del veicolo ».<br />

In proposito, la migliore dottrina e la più autorevole giurisprudenza hanno<br />

48


Studium Iuris, 1/2012 Temi<br />

chiarito che con l’espressione « circolazione del veicolo » deve intendersi « il<br />

movimento, la fermata e la sosta di veicoli, pedoni ed animali sulle strade<br />

pubbliche e sulle aree a queste e<strong>qui</strong>parabili » (FRANZONI, Dei fatti illeciti, in<br />

Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma 1993, p. 646). Ragion per cui non è<br />

applicabile la presunzione di colpa nel caso in cui non ricorra il detto presupposto<br />

ed il danno sia stato prodotto dal semplice spostamento di un veicolo<br />

su un’area privata, nella quale non esiste un traffico o una circolazione<br />

di veicoli (Cass. civ. 26 luglio 1997, n. 7015, in Arch. giur. circol. e sinistri<br />

1997, p. 890; Cass. civ., 2 luglio 1977, n. 2885, in Mass. Giust. civ. 1977).<br />

Ancora, hanno chiarito che perché possa ritenersi applicabile la regola di cui<br />

all’art. 2054 c.c. (in generale e, in particolare, la estensione di responsabilità<br />

di cui al comma 3 al proprietario) è altresì necessario che il veicolo che ha<br />

cagionato il danno si trovi sulla strada pubblica, dal momento che cessa la<br />

« circolazione » nel momento in cui il veicolo si ritira in luogo privato (Cass.<br />

civ. 17 luglio 1963, n. 1957, in R. giur. circ. e trasp. 1964, p. 158). Con il<br />

che se il danno si verifica in luoghi chiusi si applicano le regole generali in<br />

materia di responsabilità extracontrattuale (Tribunale di Modena 6 novembre<br />

2002, in Giurisprudenza locale – Modena 2004; Giudice di pace di Torino<br />

7 aprile 2008, Redazione Giuffré 2008) e, pertanto, il proprietario del<br />

veicolo (in quanto, ovviamente, non abbia egli stesso cagionato il sinistro)<br />

non può essere condannato a risarcire il danno, il cui onere graverà, dunque,<br />

esclusivamente sul conducente (Trib. Roma 27 settembre 1997, in Arch.<br />

giur. circol. e sinistri 1998, p. 781, con nota di SANTARSIERE).<br />

Queste essendo le regole preposte al sorgere della responsabilità di cui all’art.<br />

2054 c.c., secondo l’interpretazione consolidata della giurisprudenza,<br />

occorre sottolineare come, nel caso di specie, il sinistro avvenne all’interno<br />

dell’autosalone « Auto di Lusso » s.r.l., cioè in luogo privato, in cui era assolutamente<br />

preclusa la « circolazione » dei veicoli (e nei confronti di situazio-<br />

49


Avvocato - Atto di diritto civile Studium Iuris, 1/2012<br />

ne analoga, cioè un incidente verificatosi all’interno di un’autofficina, App.<br />

Genova 16 marzo 1989, in Assicurazioni 1989, II, p. 83, ha avuto modo di<br />

affermare che « non trova applicazione [...] l’art. 2054 c.c. [...] in quanto<br />

[in] tale area non si svolge un vero e proprio “traffico”, ma solo attività di<br />

“movimento” di veicoli »). La circostanza è del tutto pacifica ed emerge sia<br />

dai rilievi fotografici effettuati dalla P.G. intervenuta sul luogo del sinistro,<br />

che dalle stesse dichiarazioni degli agenti di Polizia i quali hanno precisato<br />

che: « il locale interessato all’evento fa parte di uno stabile sito all’interno di<br />

un’area privata delimitata da recinzione in muratura [...] con annessi cancelli<br />

scorrevoli che ne delimitano gli accessi alla strada pubblica. [...]. Per<br />

quanto sopra, relativamente alla tipologia dell’edificio, l’evento è avvenuto<br />

in luogo non soggetto alla normativa riguardante la circolazione stradale »<br />

(così la Annotazione di P.G., in data 5 agosto ......, a firma dell’Ispettore<br />

Capo .............., prodotta da controparte all’interno del fascicolo penale<br />

sub Doc. Y, confermata, nel suo contenuto, dagli « Atti d’indagine » svolti<br />

dalla Questura di Belsito, redatti sempre in data 5 agosto ....., e sempre<br />

prodotti da controparte, sub Doc. Z, secondo cui « l’area interessata all’evento,<br />

accuratamente ispezionata da parte di personale della locale Polizia<br />

Stradale intervenuta sul posto, è stata definita luogo non soggetto alla normativa<br />

riguardante la circolazione stradale »).<br />

A conferma dell’assoluto carattere di area privata del luogo ove si è verificato<br />

il sinistro depongono, da ultimo, anche le dichiarazioni del titolare della<br />

concessionaria, tale Sig. Filano, che, nel verbale di sommarie informazioni<br />

redatto in data 5 agosto .... presso l’U.P.G. della Questura di Belsito, prodotto<br />

ex adverso sub Doc. H, dichiarò: « D. Il locale in cui sono avvenuti i<br />

fatti a cosa è adibito? R. Il locale in questione viene utilizzato come rimessa e<br />

precisamente nello stesso vengono parcheggiate le auto alla sera, che giornalmente<br />

vengono prelevate per essere poste nel parcheggio anteriore, in<br />

50


Studium Iuris, 1/2012 Temi<br />

esposizione. D. In tale garage possono accedere i clienti? R. Il cliente non può<br />

accedere a tale garage anche perché una volta prelevate le auto [...] viene<br />

chiuso il portone di accesso ». Dichiarazioni che non solo confermano nella<br />

maniera più evidente che il luogo ove è avvenuto il sinistro non potrebbe mai<br />

essere considerato luogo in cui vi sia « circolazione stradale » ma che, anzi,<br />

ad esso è, addirittura, consentito l’accesso solamente al personale dell’autosalone,<br />

essendone interdetto l’accesso ai clienti.<br />

Se, dunque, non si può dubitare del fatto che l’evento di cui è causa avvenne<br />

in luogo non soggetto alla circolazione, nemmeno si può dubitare che l’art.<br />

2054 c.c. sia assolutamente inapplicabile al caso di specie.<br />

In conseguenza di ciò, nessuna presunzione di responsabilità, seppure « indiretta<br />

», potrà essere ascritta all’odierno convenuto. E la domanda proposta<br />

dall’attore nei suoi confronti, essendo egli, pacificamente estraneo all’evento<br />

e non alla guida del mezzo, non potrà che essere respinta.<br />

B) Sull’impossibilità di impedire la verificazione del sinistro<br />

Pare, a questa difesa, che ciò che si è sin <strong>qui</strong> esposto sia più che bastevole a<br />

giustificare la necessità della reiezione della domanda ex adverso proposta,<br />

per inapplicabilità dell’art. 2054, comma 3, c.c., al caso di specie.<br />

Se, però, per assurda ipotesi, si volesse, per un attimo, ritenere quella disposizione<br />

ugualmente applicabile, si dovrebbe, comunque, giungere ad escludere<br />

qualunque responsabilità del proprietario della vettura che avrebbe cagionato<br />

il sinistro anche sulla base della seguente, ulteriore, considerazione.<br />

Come è noto, la responsabilità individuata dall’art. 2054, comma 3, c.c. che<br />

grava in capo al proprietario è del tipo c.d. « indiretto », cioè per fatto altrui<br />

(VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, Cedam, Padova 1996,<br />

p. 684; POGLIANI, Responsabilità e risarcimento da illecito civile, Giuffré,<br />

Milano 1964, p. 188). Essa, tuttavia, non può essere classificata come vera<br />

51


Avvocato - Atto di diritto civile Studium Iuris, 1/2012<br />

e propria responsabilità oggettiva, visto che la stessa norma di legge prevede<br />

una causa di esclusione di responsabilità individuata nella prova, da fornirsi<br />

ad opera del proprietario, che « la circolazione del veicolo è avvenuta<br />

contro la sua volontà ».<br />

Orbene, premesso, per le ragioni già esposte, che nel caso di specie non si può<br />

parlare di « circolazione » del veicolo, si deve, ulteriormente, rilevare come<br />

una problematica relativa a « volontà » o « consenso » del proprietario allo<br />

spostamento del veicolo non sia, nel caso de quo, nemmeno ipotizzabile.<br />

Come, infatti, emerge in maniera assolutamente pacifica dalla documentazione<br />

prodotta dalla attrice, il sinistro si è verificato prima che il proprietario<br />

entrasse in possesso dell’auto. Al riguardo, è sufficiente rileggere tutte le<br />

dichiarazioni dei verbali della P.G. per rendersi perfettamente conto che l’evento<br />

funesto avvenne mentre l’altro odierno convenuto (il Sig. Tizio) si apprestava<br />

a preparare la vettura per la consegna all’ac<strong>qui</strong>rente. Consegna<br />

che si verificò il giorno 7 di agosto del ....... (come dimostrato anche dal<br />

certificato di assicurazione del veicolo dal quale si evidenzia che la copertura<br />

assicurativa avrebbe iniziato a decorrere dalle ore 12,00 del 7 agosto<br />

.......: Doc. G).<br />

Nel caso di specie la vettura che si sostiene avrebbe cagionato il sinistro era stata,<br />

si, formalmente intestata (come emerge con chiarezza dalla già citata visura<br />

del PRA prodotta da controparte) al convenuto 24 ore prima del sinistro (come<br />

normalmente si fa nella compravendita di veicoli, al fine di consentire al<br />

proprietario di concludere il contratto di assicurazione obbligatoria senza il<br />

quale non potrebbe nemmeno circolare) ma gli fu materialmente consegnata solo<br />

il 7 di agosto e cioè dopo la verificazione del sinistro. E se il convenuto non<br />

aveva ancora il possesso del bene, è evidente che mai avrebbe potuto « interdirne<br />

la circolazione », non avendo, egli, ancora, si ripete, alcun potere sul veicolo.<br />

Ciò che si vuol dire è che, come ha sottolineato la dottrina, la responsabilità<br />

52


Studium Iuris, 1/2012 Temi<br />

indiretta di cui all’art. 2054, comma 3, c.c., non deriva dal fatto oggettivo<br />

della qualità di proprietario, ma discende dal potere di impedire la circolazione<br />

del veicolo (FRANZONI, Fatti illeciti, cit., p. 702). Valutazione confermata<br />

anche dalla giurisprudenza della S.C. (in riferimento al caso di vendita<br />

di un’auto con patto di riservato dominio, ove il venditore, pur formalmente<br />

proprietario del bene, è stato considerato non esposto ad alcuna responsabilità<br />

per eventuali sinistri cagionati dall’ac<strong>qui</strong>rente, proprio perché<br />

privato di ogni potere sul veicolo, trasferitosi in capo all’ac<strong>qui</strong>rente: Cass.<br />

civ. 30 maggio 1977, n. 2209, in Resp. civ. 1977, p. 792, nonché FRANZONI,<br />

Fatti illeciti, cit., p. 692).<br />

C) Sul regresso del convenuto nei confronti dell’altro convenuto<br />

Alla luce di quanto sin <strong>qui</strong> detto si ritiene di avere dimostrato oltre ogni ragionevole<br />

dubbio come il convenuto non possa in alcuna maniera essere chiamato<br />

a rispondere di ciò che gli si chiede. Qualora, tuttavia, in via di estremo<br />

subordine e assolutamente per assurdo, egli dovesse essere ritenuto responsabile<br />

per il titolo di cui all’atto di citazione, è evidente che egli correrebbe il<br />

rischio di dovere sostenere un consistente esborso, in quanto condebitore solidale<br />

con l’autore materiale dell’illecito, per un fatto alla cui causazione egli<br />

non ha, nemmeno in minima misura, concorso. Naturale conseguenza delle<br />

solidarietà tra conducente e proprietario sarebbe, in tale caso, la possibilità<br />

del secondo di regredire nei confronti del primo per ciò che dovesse essere<br />

chiamato a pagare per l’estinzione dell’obbligazione risarcitoria.<br />

Per tale ragione, in via del tutto subordinata e per la denegata ipotesi che il<br />

Sig. Caio dovesse essere condannato a rivalere l’Inail per le somme versate ai<br />

superstiti del de cuius, il Sig. Tizio dovrà senz’altro essere, a sua volta, condannato<br />

a rifondere al convenuto Sig. Caio le somme che eventualmente egli<br />

si veda costretto a sborsare.<br />

53


Avvocato - Atto di diritto civile Studium Iuris, 1/2012<br />

Per tutto quanto premesso il Sig. Caio, come sopra rappresentato così<br />

CONCLUDE<br />

Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, in via principale:<br />

1) Respingere ogni domanda contro di lui da chiunque proposta;<br />

2) in via subordinata, per l’ipotesi che si depreca, che il Tribunale dovesse<br />

riconoscere una responsabilità del convenuto Sig. Caio, e salvo il gravame,<br />

condannare il Sig. Tizio, residente in ............, Via .........., n. 3,<br />

quale unico responsabile del fatto illecito che ha cagionato la morte del Sig.<br />

Sempronio, a rifondere le spese che il Sig. Caio fosse, eventualmente, tenuto<br />

a pagare nei confronti dell’attore.<br />

Tutto ciò con il favore delle spese di lite<br />

In via istruttoria, si produce:<br />

1) Copia articoli « Nuovo Belsito » in data 6 agosto .....;<br />

2) Copia articoli « Nuovo Belsito » in data 7 agosto …. . .;<br />

3) Copia contratto di assicurazione ................;<br />

4) Copia dell’atto ci citazione notificato<br />

E si chiede sin d’ora di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti<br />

capitoli:<br />

- « Vero che la vettura marca BMW, modello X5, targata, XY000ZH venne<br />

consegnata al Sig. Caio in data 7 agosto 2006».<br />

- « Vero che ella vide il Sig. Caio uscire dalla propria abitazione la mattina<br />

del 7 agosto .... Alla guida di una vettura marca ............., modello<br />

............. e lo vide rientrare alla sera alla guida di una diversa vettura<br />

marca BMW modello X5»<br />

Si indicano a testi:<br />

- sul capitolo 1, il Sig. ................, residente in Belsito, Via .........,<br />

n. . . .;<br />

54


Studium Iuris, 1/2012 Temi<br />

- sul capitolo 2, il Sig. ................, residente in Belsito, Via .........,<br />

n. . . .;<br />

Con riserva di ulteriormente dedurre e capitolare in via istruttoria ex art.<br />

183 c.p.c.<br />

Ai fini del pagamento del contributo unificato, previsto dagli artt. 9 e ss. del<br />

T.U. n. 115 del 2002 relativo alle disposizioni legislative e regolamentari in<br />

materia di spese di giustizia, si dichiara che la presente costituzione non muta<br />

il valore del procedimento come dichiarato dall’attore<br />

Belsito, lì .............<br />

Avv. ...........<br />

PROCURA AD LITEM<br />

Io sottoscritto Sig. Caio (c.f. ...........), residente in Belsito, Via<br />

..........., n. ......., delego a rappresentarmi e difendermi, in ogni fase e<br />

grado del presente procedimento, l’Avv. ............del foro di Belsito, attribuendogli<br />

ogni facoltà di legge, compresa quella di presentare domande<br />

ed eccezioni riconvenzionali, transigere, conciliare, chiamare in causa terzi,<br />

rinunciare agli atti di causa ed accettare l’altrui rinuncia, deferire giuramento,<br />

chiedere misure conservative o cautelari, promuovere procedimenti<br />

esecutivi ed atti ad essi preliminari quale l’atto di precetto, delegare funzioni<br />

procuratorie, nominare, revocare e sostituire a sé altri procuratori, <strong>qui</strong>etanzare<br />

ed incassare somme, ed eleggo domicilio presso e nel suo studio in<br />

Belsito, via ......, n. ....<br />

Ex art. 13 del d.legisl. n. 196 del 2003 dichiaro di essere stato edotto che<br />

eventuali dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi verran-<br />

55


Avvocato - Atto di diritto civile Studium Iuris, 1/2012<br />

no utilizzati ai soli fini del presente incarico e conseguentemente autorizzo il<br />

predetto difensore e i suoi collaboratori, esentandoli da qualsivoglia responsabilità<br />

in merito, al loro trattamento, che potrà avvenire mediante strumenti<br />

manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alla finalità<br />

dell’incarico.<br />

(Sig. Caio)<br />

............................<br />

È autentica<br />

(Avv. ............)<br />

56


Concorso per notaio<br />

Prova teorico-pratica riguardante un atto tra vivi di diritto commerciale (*)<br />

di Nunzia Paola Visconti<br />

La società “Alfa s.r.l.”, con sede in Roma, alla via Degli Angeli, n. 13, ha un capitale<br />

sociale di euro 10.000, ripartito tra tre soci: Primo è titolare del 50 % del capitale; Secondo<br />

e Terzo, soci d’opera, sono titolari ciascuno del 25% del capitale.<br />

L’amministratore unico Primo si avvede che la polizza assicurativa, mediante la quale<br />

è avvenuto il conferimento di Terzo è stata disdettata dall’assicurazione, nonostante<br />

Terzo esegua regolarmente la prestazione promessa alla società.<br />

Avendolo diffidato a rinnovare la polizza o a farne una nuova immediatamente, e<br />

non avendo avuto alcuna risposta, Primo, constatato che né egli, né Secondo hanno alcuna<br />

intenzione di ac<strong>qui</strong>stare la quota di Terzo, convoca un’assemblea dei soci in data<br />

14 ottobre 2011 presso lo studio del Notaio Romolo Romani di Roma, sito alla via Induno,<br />

civico n. 23, al fine dell’adozione dei provvedimenti di legge.<br />

Il candidato rediga l’atto richiesto, motivi le soluzioni adottate, e tratti in parte teorica<br />

della riduzione del capitale in presenza di socio moroso, individuando la disciplina<br />

relativa alle società per azioni ed alle società di capitali.<br />

* * *<br />

ATTO<br />

Repertorio n. .... Raccolta n. ............<br />

Verbale di assemblea di società a responsabilità limitata<br />

ex art. 2479-bis c.c.<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

L’anno duemilaundici, il mese di ottobre, il giorno quattordici, alle ore . . .<br />

(*) Traccia assegnata dall’Associazione Civillaw coordinata da Notaio Giuseppe A.M. Trimarchi.<br />

57


Notaio - Atto di diritto commerciale Studium Iuris, 1/2012<br />

e minuti . . ., in Roma, e nel mio studio, sito alla via Induno, civico n. 23, innanzi<br />

a me Dott. Romolo Romani, Notaio in Roma, ed ivi residente, iscritto nel<br />

ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,<br />

è comparso:<br />

– Primo . . . (nome e cognome), nato a. . ., il. . ., codice fiscale dichiarato:. . .,<br />

domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene al<br />

presente atto, non in proprio, ma in qualità di amministratore unico e legale<br />

rappresentante della Società denominata “Alfa s.r.l.”, con sede in Roma, alla via<br />

Degli Angeli, civico n. 13, durata a tutto il . . ., capitale sociale euro 10.000,00<br />

(diecimila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, numero di codice<br />

fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma . . ., numero R.E.A . . .<br />

Primo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo,<br />

agendo nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della<br />

“Alfa s.r.l.”, mi chiede di redigere il verbale dell’assemblea generale dei soci<br />

della medesima società, riunita in . . . convocazione, in questo giorno, luogo<br />

ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:<br />

1) riduzione del capitale, in conseguenza di esclusione del socio Terzo per<br />

morosità, da euro 10.000 (diecimila virgola zero zero) ad euro 7.500,00<br />

(settemilacinquecento virgola zero zero);<br />

2) ricostituzione del capitale sociale al minimo di legge di euro 10.000,00<br />

(diecimila virgola zero zero).<br />

Aderendo a quanto richiestomi, io Notaio procedo a verbalizzare quanto segue.<br />

Assume la Presidenza, ai sensi dell’art. . . . dello statuto, Primo, il quale<br />

dichiara, constata e fa constare che:<br />

a) l’assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo ed<br />

ora, per discutere e deliberare sul suindicato ordine del giorno, ai sensi di<br />

legge e dell’articolo . . . dello statuto;<br />

58


Studium Iuris, 1/2012 Temi<br />

b) sono legittimamente intervenuti in proprio i soci:<br />

– Primo (nome e cognome), nato a. . ., il. . ., titolare di una quota di partecipazione<br />

al capitale sociale pari a nominali euro 5.000,00 (cinquemila virgola<br />

zero zero), corrispondente al 50 % (cinquanta per cento) del capitale<br />

sociale;<br />

– Secondo (nome e cognome), nato a. . ., il. . ., titolare di una quota di partecipazione<br />

al capitale sociale pari a nominali euro 2.500,00 (duemilacinquecento<br />

virgola zero zero), corrispondente al 25 % (venticinque per cento)<br />

del capitale sociale;<br />

Soggetti, presenti per le sopra specificate competenze, indicati nelle risultanze<br />

del Registro delle Imprese, come il Presidente assume e constata, tutti<br />

dal medesimo identificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.<br />

Non è presente il socio Terzo . . . (nome e cognome), nato a . . ., il . . ., titolare<br />

di una quota di partecipazione al capitale sociale di nominali euro 2.500,00<br />

(duemilacinquecento virgola zero zero), corrispondente al 25 % (venticinque<br />

per cento) del capitale sociale, il quale, ai sensi dell’articolo 2466, quarto comma<br />

c.c., non è legittimato a partecipare alle decisioni dei soci.<br />

In totale i soci presenti sono titolari di quote per nominali complessivi euro<br />

7.500,00, (settemilacinquecento virgola zero zero), sul totale di euro<br />

10.000,00 (diecimila virgola zero zero), corrispondente all’ammontare del<br />

capitale sociale; è <strong>qui</strong>ndi presente il 75 % del capitale sociale;<br />

c) l’organo amministrativo è presente in persona di esso costituito amministratore<br />

unico e non v’è collegio sindacale.<br />

Quindi, il Presidente dichiara validamente costituita l’assemblea, ed atta<br />

a deliberare sul suesposto ordine del giorno.<br />

Il Presidente, <strong>qui</strong>ndi, espone:<br />

– che il socio Terzo, come sopra identificato, titolare di una partecipazione<br />

sociale di nominali euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), e<br />

59


Notaio - Atto di diritto commerciale Studium Iuris, 1/2012<br />

complessivamente pari al 25 % del capitale sociale, è socio d’opera;<br />

– che Terzo ha presentato in data . . . polizza assicurativa della società . . .<br />

numero . . . con scadenza a tutto il ...., con cui venivano garantiti, per l’intero<br />

valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la<br />

prestazione d’opera a favore della società;<br />

– che detta polizza assicurativa è stata disdettata dalla compagnia assicuratrice<br />

con raccomandata pervenuta a questa società in data . . ., secondo<br />

le previsioni della polizza stessa;<br />

– che il socio Terzo, ripetutamente invitato, è stato diffidato, ai sensi dell’articolo<br />

2466 c.c., con raccomandata del giorno . . . a presentare nuova polizza<br />

assicurativa in luogo di quella divenuta inefficace nel termine di .... ;<br />

– che detto termine è trascorso inutilmente;<br />

– che l’organo amministrativo ha depositato il giorno . . . (almeno otto<br />

giorni prima rispetto alla data del 14 ottobre 2011), presso la sede sociale,<br />

affinché i soci potessero prenderne visione, copia della relazione dello stesso<br />

amministratore unico riferita alla vicenda della morosità del socio Terzo ed<br />

al rispetto della procedura che ha portato alla sua decadenza ed alla convocazione<br />

della presente assemblea, relazione che si allega al presente verbale<br />

sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale;<br />

– che, successivamente alla relazione di cui al precedente alinea, non si sono<br />

verificati fatti di rilievo;<br />

– che l’organo amministrativo, valutata ogni circostanza e constatata, comunque,<br />

la mancanza di compratori all’incanto, ha comunicato al socio Terzo<br />

l’esclusione dalla società, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell’articolo<br />

2466 c.c., con raccomandata del giorno . . .;<br />

– che è obbligatoria, conseguentemente, la riduzione del capitale sociale<br />

per importo corrispondente al valore nominale della partecipazione del socio<br />

moroso escluso Terzo;<br />

60


Studium Iuris, 1/2012 Temi<br />

– che la riduzione in questione comporta riduzione del capitale nominale<br />

sotto la soglia minima prescritta dalla legge, rendendosi contestualmente<br />

necessaria l’adozione della delibera di ripristino del capitale sociale ad una<br />

cifra non inferiore al minimo legale, ovvero la trasformazione della società.<br />

Espone <strong>qui</strong>ndi il Presidente che occorre procedere ai sensi di legge.<br />

Segue breve discussione, al termine della quale l’assemblea, udite le parole<br />

del Presidente, preso atto dell’esclusione del socio Terzo per morosità e dell’espletamento<br />

della procedura prevista dall’articolo 2466 c.c., all’unanimità<br />

dei presenti, rappresentanti il 75% (settantacinque per cento) del capitale<br />

sociale, e con voto espresso per alzata di mano,<br />

DELIBERA<br />

1) di ridurre il capitale sociale da euro 10.000,00 (diecimila virgola zero<br />

zero) ad euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero), con annullamento<br />

della partecipazione sociale per nominali euro 2.500,00 (duemilacinquecento<br />

virgola zero zero) spettante al Signor Terzo, socio moroso escluso<br />

in data . . .;<br />

2) di aumentare il capitale sociale da euro 7.500,00 (settemilacinquecento<br />

virgola zero zero) ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), ai sensi<br />

e per gli effetti di cui all’articolo 2482 ter c.c., offrendo ai soci attuali, proporzionalmente<br />

alla rispettiva partecipazione sociale, la sottoscrizione dell’aumento<br />

deliberato e precisamente: . . .<br />

Volendosi procedere seduta stante alla sottoscrizione integrale del capitale<br />

sociale, come testé ricostituito, il Presidente mi dichiara che i soci presenti<br />

in assemblea hanno proceduto alle seguenti sottoscrizioni:<br />

– quanto al socio Primo, di aver sottoscritto la quota di euro . . . ;<br />

– quanto al socio Secondo, di aver sottoscritto la quota di euro . . .<br />

Precisa il Presidente che l’intero suindicato importo per complessivi euro . . . è<br />

corrisposto come segue: . . . In conseguenza di quanto sopra, il Presidente dà atto<br />

61


Notaio - Atto di diritto commerciale Studium Iuris, 1/2012<br />

che il capitale sociale è interamente versato ed esistente, e che è modificato l’art.<br />

..... dello statuto sociale, d’ora in avanti del seguente letterale tenore: ....<br />

È conferita delega all’organo amministrativo al compimento di ogni operazione<br />

inerente all’esecuzione della presente delibera onde definire i rapporti<br />

con il Sig. Terzo, anche avuto riguardo ai diritti della società, nonché alle<br />

eventuali azioni che si ritiene opportuno intraprendere al riguardo.<br />

Per quanto occorrer possa, l’assemblea dichiara ed attesta di aver approvato<br />

il testo dello statuto sociale, recante quanto oggi deliberato, al fine del<br />

deposito del medesimo nel competente Registro delle Imprese.<br />

Null’altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente<br />

dichiara chiusa l’assemblea alle ore . . . e minuti . . .<br />

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente all’allegato,<br />

ho dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo,<br />

lo sottoscrive insieme a me notaio alle ore . . . e minuti . .<br />

Consta di n. . . . fogli per n. . . . pagine . . ., e fin <strong>qui</strong> della . . ., scritte interamente<br />

di mio pugno.<br />

Primo (nome e cognome)<br />

Romolo Romani<br />

(impronta del sigillo ai sensi dell’art. 52 della legge notarile)<br />

(segue l’allegato debitamente sottoscritto)<br />

* * *<br />

PARTE TEORICA<br />

La disciplina della riduzione del capitale conseguente alla mancata esecuzione dei pagamenti<br />

da parte di un socio, è descritta dal codice civile agli articoli 2344 e 2466 c.c.<br />

Le differenze tra la riduzione de qua nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata<br />

possono così riassumersi:<br />

a) nelle s.p.a., qualora non abbia avuto esito positivo la vendita delle azioni a rischio, bisogna<br />

procedere alla dichiarazione di decadenza ed attendere il decorso dell’esercizio in cui il socio<br />

è stato dichiarato decaduto.<br />

62


Studium Iuris, 1/2012 Temi<br />

Occorre distinguere le conseguenze della morosità da quelle della dichiarazione di decadenza:<br />

1) decorsi <strong>qui</strong>ndici giorni dalla pubblicazione della diffida sulla Gazzetta Ufficiale, il socio in<br />

mora perde il diritto di voto e, con esso, il diritto ad impugnare le delibere assembleari. Egli tuttavia<br />

conserva gli altri diritti amministrativi e patrimoniali.<br />

Di grosso interesse è l’ipotesi in cui un socio, che abbia sottoscritto capitale, in parte in natura,<br />

(<strong>qui</strong>ndi con liberazione immediata), ed in parte in danaro, sia moroso in relazione a tale<br />

“parte” dei pagamenti. Bisogna stabilire se la sospensione del diritto di voto colpisca il socio moroso<br />

in quanto tale o le “sole azioni” per le quali i decimi non siano stati versati. Secondo parte<br />

della dottrina (Erede), la sospensione del diritto di voto va riferita soltanto alle azioni per le<br />

quali l’inadempimento si è verificato. L’ultimo comma dell’art. 2344 c.c. sarebbe norma a protezione<br />

di interessi privati, e, come tale, derogabile (Spolidoro). Lo statuto potrebbe, secondo<br />

tale prospettazione, aggravare, attenuare, o escludere la sanzione della perdita del diritto di voto.<br />

A tale orientamento si è obiettato il limite di ricondurre la ratio della reazione che l’ordinamento<br />

concede alla società esclusivamente all’inadempimento. È stato osservato, (Trimarchi),<br />

che l’inadempimento del socio, non solo lede la pretesa creditoria della società all’adempimento<br />

di quanto dovuto, ma incide soprattutto sulla composizione del capitale sociale, mettendo in crisi<br />

la sua effettività ed il principio che vorrebbe tendenzialmente coincidenti i valori nominali dichiarati<br />

ed i valori patrimoniali. La sospensione del voto andrebbe perciò riferita all’intera partecipazione<br />

e l’ultimo comma dell’art. 2344 c.c. individuerebbe una disposizione inderogabile;<br />

2) con la dichiarazione di decadenza, il socio perde lo status socii, ma non si estingue immediatamente<br />

la partecipazione. La società ha il diritto di trattenere le somme fino a quel momento<br />

percepite dal socio moroso a titolo di risarcimento del danno, fatto salvo il diritto al risarcimento<br />

del maggior danno. Per quanto riguarda la natura giuridica del provvedimento di decadenza,<br />

secondo taluni si tratta di un’ipotesi di esclusione del socio moroso dalla s.p.a.; secondo<br />

altri, si tratta di un caso di espropriazione. Come autorevolmente sostenuto (Trimarchi), la dichiarazione<br />

di decadenza non comporta l’applicazione della disciplina delle azioni proprie e la<br />

società non diventa mai, nemmeno temporaneamente, titolare delle azioni del socio moroso.<br />

La norma di cui all’art. 2344 c.c. afferma che, quando le azioni non possono essere rimesse<br />

in circolazione, occorre ridurre il capitale sociale. Si tratta, secondo la prevalente dottrina, di<br />

una riduzione obbligatoria, in ragione, sia degli interessi tutelati, che dell’assenza di una li<strong>qui</strong>dazione<br />

da riconoscersi al moroso-decaduto. L’organo amministrativo deve convocare senza indugio<br />

l’assemblea e l’omessa convocazione determina responsabilità. Necessaria, secondo la<br />

dottrina specialistica, è inoltre la relazione dell’organo amministrativo, corredata dalle osservazioni<br />

dell’organo di controllo. È stato, inoltre, autorevolmente sostenuto (Trimarchi) che la relazione<br />

non va riferita ad una situazione patrimoniale, la quale non può incidere sull’obbliga-<br />

63


Notaio - Atto di diritto commerciale Studium Iuris, 1/2012<br />

torietà della riduzione, indipendentemente dalla consistenza delle voci del netto. La relazione<br />

deve piuttosto riferirsi alla vicenda della morosità, ed al rispetto della procedura che porta alla<br />

decadenza ed alla convocazione dell’assemblea. L’inerzia dell’assemblea comporta l’intervento<br />

del Tribunale analogamente a quanto previsto dall’art. 2446 c.c.;<br />

b) nelle s.r.l., decorso il termine di trenta giorni dalla diffida che l’organo amministrativo rivolge<br />

al moroso, ai sensi dell’art. 2466, comma 1, c.c., egli non può più partecipare alle decisioni<br />

dei soci. Parte della dottrina ha sostenuto che la disciplina in tema di s.r.l., nonostante la diversa<br />

lettera della legge, sia simile a quella in tema di s.p.a., sicché il socio può intervenire nelle<br />

assemblee o nelle riunioni dei soci, ma non può votare. Altra dottrina (Tassinari) ha, invece,<br />

sostenuto che nella s.r.l. la morosità sia preclusiva dello stesso intervento. La dottrina nettamente<br />

prevalente ritiene poi che, in entrambi i tipi sociali, la morosità non può precludere o interrompere<br />

i diritti patrimoniali del socio. È stato altresì affermato (Trimarchi) che la morosità,<br />

nella s.r.l., interrompe l’esercizio dei particolari diritti amministrativi di cui all’art. 2468<br />

c.c. La mancata collocazione totale o parziale della partecipazione sociale del socio moroso obbliga<br />

l’organo amministrativo alla pronunzia di esclusione. Si tratta di un provvedimento obbligatorio,<br />

per cui gli amministratori non possono procedere altrimenti. L’esclusione è, inoltre,<br />

provvedimento recettizio che, nel silenzio dello statuto sociale, produce effetti subordinatamente<br />

alla comunicazione all’escluso. Si tratta di un tipo di esclusione differente da quella di cui all’art.<br />

2473-bis c.c., in quanto, come per le s.p.a., è previsto che al moroso nulla sia dovuto e che<br />

la società debba trattenere le somme riscosse. Pronunziata l’esclusione, la partecipazione sociale<br />

resta <strong>qui</strong>escente fino all’adozione del provvedimento di riduzione del capitale sociale ad opera<br />

dei soci. Si tratta (anche <strong>qui</strong>) di riduzione obbligatoria, in quanto destinata a proteggere l’effettività<br />

del capitale sociale e l’interesse alla tendenziale coincidenza tra il valore nominale dichiarato<br />

del capitale e il valore del netto patrimoniale. Tale riduzione comporta una modifica<br />

dello statuto sociale ed esige l’applicazione, in quanto compatibili, delle norme in materia di riduzione<br />

per perdite e, dunque, degli articoli. 2482-bis e 2482-ter c.c. La decisione dei soci va<br />

adottata con metodo collegiale, senza indugio e sulla base di una relazione dell’organo amministrativo.<br />

L’inerzia, oltre che responsabilità, comporta l’intervento del Tribunale.<br />

MOTIVAZIONE<br />

Il caso descritto dalla traccia evoca la particolare ipotesi di riduzione del capitale in s.r.l. in<br />

presenza di socio moroso.<br />

In particolare, nel caso di specie, la morosità si lega alla sopravvenuta inefficacia della polizza<br />

assicurativa prestata, ai sensi dell’art. 2464 c.c., da parte del socio d’opera Terzo.<br />

Ora, la morosità viene tradizionalmente concepita in relazione ai conferimenti in danaro. Bisogna<br />

stabilire, per risolvere il problema esposto dalla traccia, se la morosità può aver luogo an-<br />

64


Studium Iuris, 1/2012 Temi<br />

che in merito alle polizze assicurative e alle garanzie bancarie. Ebbene, la disciplina delle s.r.l. fa<br />

riferimento a polizze e garanzie in due distinte ipotesi: 1) quella in cui esse sostituiscono il versamento<br />

del venticinque per cento dei conferimenti in danaro; 2) quella in cui le polizze e garanzie<br />

sono scadute o divenute inefficaci, e vengono sostituite con il versamento in danaro del<br />

corrispondente importo. La prima delle ipotesi richiamate è certamente compatibile con la morosità:<br />

moroso è tanto colui che non versa il danaro dovuto, tanto colui che ha sostituito il versamento<br />

iniziale dei conferimenti con una polizza o una garanzia, divenuta inefficace o scaduta.<br />

Occorre piuttosto valutare la seconda delle ipotesi prospettate. Secondo parte della dottrina<br />

(Tassinari), la polizza o la garanzia bancaria di cui al 2466 c.c. si riferisce ai soli conferimenti<br />

in danaro, non ai conferimenti in natura d’opera e servizi. Secondo una diversa prospettazione<br />

(Trimarchi), il richiamo operato dalla norma non è incompatibile con i conferimenti d’opera<br />

e servizi: gli amministratori, alla scadenza o sopravvenuta inefficacia della polizza o della<br />

garanzia, sono legittimati ad invitare il socio moroso a rinnovare o riottenere la polizza; ad attivare<br />

la vendita “in danno”; ed ad escludere eventualmente il socio con conseguente riduzione<br />

del capitale.<br />

Si è aderito a tale ultima prospettazione, evidenziandosi nel verbale che l’amministratore<br />

unico Primo ha convocato senza indugio l’assemblea dei soci per provvedere alla obbligatoria<br />

riduzione del capitale sociale, come stabilito dall’art. 2466, comma 3, c.c., dopo aver intimato<br />

il socio Terzo a rinnovare la polizza prestata o a farne una nuova entro un certo termine, e non<br />

essendo interessati né lo stesso Primo, né Secondo all’ac<strong>qui</strong>sto della quota di Terzo.<br />

Venendosi poi a determinare, con tale operazione, la riduzione del capitale al di sotto del minimo<br />

legale, si è altresì provveduto alla ricostituzione dello stesso mediante contestuale sottoscrizione<br />

da parte dei soci.<br />

Aderendo poi alla prospettazione secondo la quale nella s.r.l. la morosità sia preclusiva dello<br />

stesso intervento, presenti presso lo studio del Notaio Romolo Romani sono soltanto Primo e Secondo.<br />

Non si è ritenuta opportuna la redazione di una situazione patrimoniale aggiornata, condividendosi<br />

la tesi di chi ritiene che essa non possa incidere sulla obbligatorietà della riduzione in<br />

questione. Piuttosto si è dato atto della redazione da parte dell’amministratore unico Primo della<br />

relazione tesa ad illustrare la vicenda della morosità e del suo deposito presso la sede della “Alfa<br />

s.r.l.”. La relazione medesima è stata allegata al verbale, previa debita sottoscrizione.<br />

65


I TEMI DEL PROSSIMO NUMERO<br />

Concorso per uditore giudiziario - Prova scritta di diritto civile<br />

Tema assegnato nella sessioni d’esami 2011<br />

Profili della cooperazione nel reato colposo e criten di imputazione della responsabilità anche nell’ipotesi di<br />

condotta frazionata.<br />

[Letture consigliate] Si segnalano le seguenti sentenze: Cass.<br />

pen., sez. un., 3 febbraio 1990, (ric.) Cancilleri, commentata all’indirizzo<br />

elettronico: www.previdenza-professionisti.it/il-concorso-dipersone-nel-reato;<br />

Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio<br />

2005, n. 18568 e Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2006, n. 33619,<br />

che possono essere lette in sintesi in F. Caringella, Lezioni e<br />

sentenze di diritto penale 2008, Roma 2008, p. 486-489; Cass.<br />

pen., sez. IV, 6 aprile 2005, n. 22579, in F. Caringella, op. cit.,<br />

p. 489-491; Cass. pen., sez. IV, 29 luglio 2005, n. 28615, e<br />

Cass. pen., sez. IV, 23 settembre 2009, n. 40587; Cass. pen.,<br />

sez. II, 13 ottobre 2005, n. 41045; Cass. pen., sez. IV, 23 dicembre<br />

2005, n. 47145, che può essere letta all’indirizzo:<br />

www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=368;<br />

Cass. pen., sez. V,<br />

11 gennaio 2008 – 16 aprile2008, sul sito: www. jusforyou.<br />

it/main/index.php?menuld=1.49.72&b=511; Cass. 16 gennaio<br />

2009, ric. Tomasso, commentata sul sito: www. previdenza-professionisti.it/<br />

il-concorso-di -persone- nel-reato;<br />

Cass. 19 giugno 2009, n. 25894; Cass. pen., sez.IV, 4 dicem-<br />

66<br />

bre 2009, n. 46741, commentata da F. Caringella e M. De<br />

Palma, in Il diritto per i concorsi speciale 2010, n. 1, p. 91-95 e<br />

Cass. pen., sez. IV, 24 novembre 2010, n. 41571, commentata<br />

da F. Caringella e M. De Palma, ivi, n. 2, p. 32-33; Cass. pen.,<br />

sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786, con commento di R. Bartoli,<br />

in C. pen. 2011, p. 1712-1723; Cass. pen., sez. IV, 4 novembre<br />

2010, n. 38991, che può essere letta, in versione integrale,<br />

sul sito web di Olympus (Osservatorio per il manitoraggio<br />

permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro):<br />

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&<br />

view=atticle&id=3561:cassazione-penale-sez4-04-novembre-2010-n-38991-&catid=17.-cassazione-penale&Itemid=60<br />

e<br />

che è stata brevemente commentata da P. Maciocchi nel Il Sole<br />

24 Ore del 5 novembre 2010, n. 304.<br />

Per quanto riguarda la bibliografia, si può fare riferimento, in<br />

particolare, a R. Garofoli Tracce penale con giurisprudenza. Parti<br />

generale e speciale, Roma 2008, p. 101-108; F. Caringella- F.<br />

Della Valle - M. De Palma Manuale di diritto penale – parte generale,<br />

Roma 2010, p. 1347 ss.<br />

Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati - Parere motivato su quesito proposto<br />

in materia di diritto civile<br />

Tizio, che si trova in precarie condizioni economiche, in data 20 novembre 2010 vende a Caio l’appartamento<br />

di cui è esclusivo proprietario sito nel condominio Alfa in Via Diaz, a Milano. Caio, non necessitando immediatamente<br />

dell’alloggio, e consapevole delle difficoltà in cui versa Tizio, consente a quest’ultimo di rimanere presso<br />

la suddetta abitazione. Tizio continua anche a partecipare alle assemblee e alla vita del condominio, non rivelando<br />

a nessun condomino né all’amministratore Mevio l’avvenuto trasferimento della proprietà. In data 7 febbraio<br />

2011, l’amministratore del condominio si rivolge a Tizio per la riscossione delle quote relative alle spese condominiali<br />

sostenute per la riparazione del tetto, spese approvate – nel rispetto delle maggioranze previste dalla<br />

legge – con delibera del 20 dicembre 2010. Tizio, tuttavia, nonostante numerosi solleciti si rifiuta di eseguire il<br />

pagamento. Mevio, pertanto, esasperato dalla situazione, si rivolge ad un legale, per avere delucidazioni in merito<br />

alla possibilità di recuperare coattivamente il credito. Il candidato, assunte le vesti del legale del condominio Alfa,<br />

premessi brevi cenni sul principio dell’apparenza e sulla operatività dello stesso in materia di condominio, rediga<br />

parere motivato.


Studium Iuris, 1/2012 I temi del prossimo numero<br />

Concorso per notaio - Prova teorico-pratica riguardante un atto di ultima volontà<br />

Tizio, ricco imprenditore, sposato con Tizia, si reca dal Notaio Romolo Romani di Roma al fine di disporre<br />

con testamento pubblico dei suoi beni.<br />

Egli dichiara, anzitutto, di volere istituire eredi sua moglie e i suoi due figli, Primo e Seconda.<br />

Fa presente, inoltre, al Notaio, che, pur avendo attribuito, tramite apposito patto di famiglia stipulato ai<br />

sensi degli artt. 768-bis ss. c.c., le partecipazioni azionarie della sua società capogruppo al figlio Primo, intenderebbe<br />

revocare parzialmente tale attribuzione, per assegnare alla moglie Tizia l’usufrutto vitalizio sui titoli<br />

stessi; in ogni caso, intenderebbe porre a carico di Primo l’obbligo di assumere nella suddetta società la signora<br />

Cornelia, già fedele segretaria dello stesso Tizio, quale sua segreteria personale.<br />

Il testatore intenderebbe, poi, attribuire ad un ente per la tutela dei poveri una considerevole somma di denaro,<br />

rimettendone la scelta al suo confessore Don Mario.<br />

Infine, vorrebbe lasciare all’amico avvocato Filano una somma a titolo di remunerazione per l’opera di<br />

consulenza legale svolta gratuitamente in suo favore in una recente vicenda giudiziaria.<br />

Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani di Roma, rediga il testamento richiesto, motivando<br />

le scelte adottate e tenendo presente che il testatore è disposto ad adeguarsi ai consigli del Notaio.<br />

67


a cura di Giovanni De Cristofaro e Guido Casaroli<br />

A) Cassazione civile, Sezioni unite<br />

1<br />

In primo piano<br />

PATTO COMMISSORIO<br />

68<br />

Novità giurisprudenziali<br />

Cass. civ., sez. un., 5 luglio 2011, n. 14650<br />

[Patto commissorio – Ordine pubblico e buon costume – Ordine pubblico internazionale – Ac<strong>qui</strong>sto di un bene in<br />

seguito a patto commissorio – Previsione in legge straniera – Contrasto con gli art. 16 e 17, legge n. 218 del 1995 –<br />

Esclusione – Fondamento]<br />

[Giurisdizione civile – Straniero (giurisdizione sullo) – Domanda di risarcimento del danno per lesione ad un bene<br />

mobile registrato all’estero – Mancata proposizione della domanda di accertamento della proprietà – Accertamento<br />

meramente incidentale della predetta – Sussistenza – Rilevanza ai fini della delibazione sulla giurisdizione –<br />

Esclusione – Fondamento – Fattispecie]<br />

Le questioni – (1) Se una norma di legge straniera (nella specie, quella inglese) che ha quale effetto l’ac<strong>qui</strong>sto di un bene (nella<br />

specie, l’aeromobile oggetto di causa) in conseguenza di un patto commissorio sia applicabile o meno in <strong>Italia</strong> e se la sua applicazione<br />

produca o meno effetti contrari all’ordine pubblico.<br />

(2) Se, ove sia stata proposta l’azione di responsabilità extracontrattuale contro colui che, pur non avanzando pretese di natura<br />

reale sul bene, abbia posto in essere attività lesive dell’integrità dello stesso e nessuna delle parti abbia avanzato domanda<br />

di accertamento della proprietà del bene, la giurisdizione sulla causa spetti al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento su<br />

cui si fonda l’azione di responsabilità.<br />

Massime – (1) La norma di legge straniera (nella specie, inglese), che ammetta l’ac<strong>qui</strong>sto di un bene in conseguenza di un patto<br />

commissorio, non è contraria all’ordine pubblico internazionale, ai sensi dell’art. 16, l. 31 maggio 1995, n. 218, in quanto<br />

il relativo divieto non rientra fra i relativi principi fondanti l’ordine pubblico internazionale, come risulta dalla circostanza che il<br />

patto commissorio non è conosciuto, né vietato in una parte rilevante dell’Unione europea; né l’art. 2744 c.c. costituisce norma<br />

di applicazione necessaria, tali essendo quelle spazialmente condizionate e funzionalmente autolimitate – e, perciò solo, destinate<br />

ad applicarsi, nonostante il richiamo alla legge straniera – quali, tra le altre, le leggi fiscali, valutarie, giuslavoristiche,<br />

ambientali.<br />

(2) In tema di giurisdizione sullo straniero, la domanda risarcitoria è l’unica da prendere in considerazione, allorché – proposta<br />

l’azione di responsabilità extracontrattuale contro colui che, pur non avanzando pretese di natura reale sul bene, abbia<br />

posto in essere attività lesive dell’integrità dello stesso – nessuna delle parti abbia avanzato domanda di accertamento della<br />

proprietà del bene, né abbia provato il suo interesse a far valere l’accertamento della proprietà con efficacia autonoma, anche al<br />

di fuori del processo in corso; in tal caso, infatti, l’oggetto della pretesa non è direttamente l’accertamento della proprietà sul bene,<br />

in quanto questa è l’oggetto di un accertamento solo incidentale, ancorché necessario, inidoneo ad integrare gli estremi della<br />

questione pregiudiziale in senso proprio (destinata, cioè, ad ac<strong>qui</strong>stare autorità di cosa giudicata), dovendo la proprietà essere<br />

dimostrata al solo fine di individuare nel titolare del bene l’avente diritto al risarcimento (nella specie, la S.C., affermando<br />

il riportato principio in un giudizio di opposizione di terzo, ha ravvisato la giurisdizione italiana sulla domanda di risarcimento<br />

del danno da illecito a<strong>qui</strong>liano per distruzione di aeromobile registrato all’estero, pur in presenza della prospettata proprietà<br />

del velivolo in capo al terzo opponente, in luogo che all’attore dell’originario giudizio).<br />

Il caso – La aviolinee Alfa, società di diritto russo, è condannata dal Tribunale di Torino al risarcimento del danno<br />

a<strong>qui</strong>liano (li<strong>qui</strong>dato in 28 milioni di euro) in favore della Beta Company, in ragione del sinistro avvenuto nei presi<br />

dell’aeroporto di Torino in data 8 ottobre 1996, in occasione del quale un aeromobile di proprietà della Beta, in gestione<br />

all’Alfa in forza di appalto per trasporto merci, era caduto, disintegrandosi al suolo.


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

La Delta Inc., società di diritto panamense, spiega opposizione di terzo ordinaria e revocatoria avverso la detta<br />

pronuncia del tribunale torinese, affermando la titolarità del diritto di proprietà del velivolo distrutto, da essa ottenuta<br />

in forza di un contratto in cui la Beta Company aveva pattuito con l’opponente la cessione in favore di quest’ultima<br />

di tutti i diritti ad essa spettanti sull’aeromobile de quo per il caso di inadempienza alle obbligazioni contratte<br />

nei confronti della stessa Delta – poi effettivamente verificatasi – e chiedendo, per l’effetto, la condanna della<br />

aviolinee Alfa alla corresponsione del risarcimento in favore di se medesima.<br />

Il giudice di prime cure respinge le domande della Delta, ritenendo da un canto – con riferimento all’opposizione<br />

ordinaria – che i documenti di causa non provino la sussistenza della proprietà del velivolo in capo all’opponente<br />

e, dall’altro – con riferimento all’opposizione revocatoria –, l’assenza di nesso causale fra il presunto dolo delle<br />

parti e la decisione.<br />

La Delta Inc. propone, <strong>qui</strong>ndi, gravame innanzi alla Corte d’appello di Torino, la quale dichiara l’inefficacia dell’originaria<br />

sentenza del tribunale torinese, condannando la aviolinee Alfa a corrispondere alla Delta Inc. la somma<br />

di Euro 8.891.723,33, comprensiva di rivalutazione ed interessi anno per anno sulla somma rivalutata in base ad un<br />

indice medio, oltre agli interessi legali dalla sentenza all’effettivo adempimento. Quoad iurisdictionis, la corte piemontese<br />

ravvisa nella domanda (prima di Beta, poi di Delta nel giudizio di opposizione di terzo) di accertamento della<br />

proprietà del velivolo i caratteri del mero accertamento incidentale, antecedente alla domanda di risarcimento del<br />

danno, la quale presupporrebbe « l’accertamento del diritto a conseguirlo da parte del richiedente ». Sempre in rito,<br />

la corte qualifica la richiesta di « sostituire la pronuncia » come domanda di condanna, in fase rescissoria, della Alfa<br />

a risarcire il danno alla Delta.<br />

Ricorre per la cassazione della sentenza la Delta Inc., la quale richiede – ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. – anche<br />

la revocazione della sentenza della Corte d’appello di Torino con esclusivo riferimento al quantum debeatur. Resistono<br />

con controricorso la aviolinee Alfa e la Beta Company, che ha proposto altresì ricorso incidentale.<br />

Sintesi della motivazione: 1. La giurisdizione italiana sulla domanda risarcitoria: ove la domanda non sia volta all’accertamento<br />

della proprietà del bene ma tale accertamento sia soltanto strumentale all’individuazione del titolare<br />

del diritto al risarcimento, la giurisdizione si radica con riferimento alla domanda risarcitoria; – 2. La norma di legge<br />

straniera che ammetta l’ac<strong>qui</strong>sto di un bene in conseguenza di un patto commissorio, non è contraria all’ordine<br />

pubblico internazionale, ai sensi dell’art. 16, l. 31 maggio 1995, n. 218: non collide con l’ordine pubblico interno; –<br />

3. Segue: l’art. 2744 c.c. non costituisce lois de police; – 4. L’àmbito di applicazione dell’art. 62, comma 2, legge n. 218<br />

del 1995: il titolare del diritto al risarcimento non determinato in seguito all’intervento successivo non è un terzo<br />

avente causa, ma una parte principale, sicché ove la sua nazionalità non coincida con quella del danneggiante si applica<br />

l’art. 62, comma 1; – 5. Inammissibilità della richiesta di rideterminazione del quantum risarcitorio in sede di<br />

legittimità in ragione dei limiti posti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.<br />

1. La giurisdizione italiana sulla domanda risarcitoria: ove la domanda non sia volta all’accertamento<br />

della proprietà del bene ma tale accertamento sia soltanto strumentale all’individuazione<br />

del titolare del diritto al risarcimento la giurisdizione si radica con riferimento<br />

alla domanda risarcitoria<br />

Con i primi due motivi di ricorso la Beta Company richiede alla S.C. di pronunciarsi circa la sussistenza della<br />

giurisdizione italiana in ordine ad una domanda di accertamento del diritto di proprietà di un bene mobile<br />

(nella specie, un aeromobile) registrato in uno Stato estero (nella specie, la Federazione russa) e, altresì, se possa<br />

considerarsi questione incidentale l’accertamento del diritto di proprietà che costituisce oggetto della domanda<br />

proposta.<br />

Ad avviso del S.C., la tesi della difesa della Beta, volta a censurare il riconoscimento della giurisdizione del<br />

giudice italiano in relazione al bene mobile registrato all’estero e l’accertamento incidentale relativo alla proprietà<br />

siccome ricostruiti in sentenza si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice<br />

d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la domanda principale – quella, cioè, risarcitoria – fosse l’unica<br />

idonea a determinare la giurisdizione (nella specie, correttamente individuata in quella del giudice domestico),<br />

non essendo stata proposta da alcuna delle parti una domanda di accertamento della proprietà, ed essendo tale<br />

accertamento del tutto incidentale (benché necessario) ai fini della delibazione della domanda principale, pur risultando<br />

del tutto inidoneo ad integrare gli estremi della questione pregiudiziale in senso proprio – id est della<br />

questione destinata ad ac<strong>qui</strong>stare autorità di cosa giudicata, attesa la assoluta carenza di prova dell’interesse di<br />

alcuna delle parti a far valere l’accertamento de quo con efficacia autonoma anche al di fuori del processo in corso.<br />

Sul punto, correttamente il giudice territoriale ha dichiarato, pertanto, la giurisdizione italiana in applicazione<br />

del principio secondo il quale, ove l’azione sia rivolta contro colui che, pur non avanzando pretese<br />

di natura reale sul bene, abbia posto in essere su di esso attività lesive dell’integrità dello stesso, oggetto<br />

della pretesa non diviene direttamente l’accertamento della proprietà del bene in questione, ma tale<br />

proprietà deve essere dimostrata ai solo fine di individuare nel titolare del bene stesso l’avente diritto<br />

al risarcimento (fra le tante, Cass. n. 7583 del 2000).<br />

69


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

2. La norma di legge straniera che ammetta l’ac<strong>qui</strong>sto di un bene in conseguenza di un patto commissorio,<br />

non è contraria all’ordine pubblico internazionale, ai sensi dell’art. 16, l. 31 maggio<br />

1995, n. 218: non collide con l’ordine pubblico interno<br />

Affermata l’infondatezza dei successivi motivi di ricorso, la S.C. affronta il quesito con il quale la Beta richiede che<br />

il collegio chiarisca se, in base alla legge inglese, il creditore (nella specie, Delta) che abbia ottenuto dal debitore (nella<br />

specie, Beta) un’ipoteca non trascritta nell’apposito registro ac<strong>qui</strong>sti automaticamente la proprietà del bene oggetto<br />

dell’ipoteca (nella specie, dell’aereo per cui è causa).<br />

Al quesito, difformemente da quanto auspicato dalla ricorrente, il S.C. ritiene di fornire risposta positiva, in consonanza<br />

con quanto correttamente opinato dalla corte territoriale, la quale aveva identificato il fatto costitutivo dell’ac<strong>qui</strong>sto<br />

della proprietà da parte della Delta nel collegamento negoziale tra l’ipoteca e il patto commissorio, valido<br />

ed efficace per la legge inglese (ritenuta applicabile nella specie), al di là ed a prescindere dalla eventuale trascrizione.<br />

La S.C. ritiene inoltre che l’applicazione, in una controversia su cui sussiste la giurisdizione italiana, di una<br />

norma di legge straniera (nella specie, quella inglese) che ha quale effetto l’ac<strong>qui</strong>sto di un bene (nella specie,<br />

l’aeromobile oggetto di causa) in conseguenza di un patto commissorio non contravvenga al disposto dell’art.<br />

16 della legge n. 218 del 1995. Nella specie, infatti, non sussiste alcuna contrarietà a norme inderogabili dell’ordinamento<br />

interno e principi di ordine pubblico rilevanti come limitazione o esclusione tout court della legittima<br />

applicazione di norme straniere, in consonanza con principi di diritto più volte predicati, a vario titolo e in<br />

diverse materie, dalla Corte regolatrice (Cass. n. 16017 del 2007, ove si legge che « on sussiste coincidenza tra le norme<br />

inderogabili dell’ordinamento italiano poste a tutela del lavoratore ed i principi di ordine pubblico rilevanti come<br />

limitazione all’applicazione di leggi straniere, giacché questi ultimi non possono enuclearsi soltanto sulla base<br />

dell’assetto ordinamentale interno, così da ridurre l’efficacia della legge straniera ai soli casi di trattamento più favorevole<br />

per il lavoratore italiano, ma devono riconoscersi nei principi fondamentali della nostra Costituzione o, comunque,<br />

in quelle altre norme che rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali<br />

dell’uomo o, ancora, che informano l’intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduca in uno stravolgimento<br />

dei suoi valori fondanti »; Cass. n. 10125 del 2007; Cass. n. 10378 del 2004, la quale, con riferimento ad<br />

una ipotesi di delibazione di sentenza di divorzio pronunciata all’estero, ha ritenuto che non possa essere ritenuta<br />

« contraria all’ordine pubblico italiano una sentenza straniera di divorzio resa fra cittadini italiani in applicazione di<br />

un diritto straniero per il solo fatto che il matrimonio sia stato sciolto con procedure e per ragioni e situazioni non<br />

identiche a quelle contemplate dalla legge italiana costituisce profilo di ordine pubblico solo la necessità che lo scioglimento<br />

del matrimonio venga pronunciato all’esito di un rigoroso accertamento dell’irrimediabile disfacimento<br />

della comunità matrimoniale »; Cass. n. 5832 del 1996, ove si legge che « poiché la carta costituzionale, all’art. 42,<br />

non fa riferimento alcuno ai legittimari, la quota riservata ai medesimi rappresenta un limite della successione legittima,<br />

ovvero delle disposizioni testamentarie, che il legislatore ordinario può modificare ed anche sopprimere; pertanto<br />

l’istituto non rientra tra quelli che costituiscono l’ordine pubblico, cui si riferisce l’(oggi abrogato) art. 31 delle<br />

disposizioni sulla legge in generale »). Nella specie, che il divieto di patto commissorio possa rientrare tra i principi<br />

fondanti l’ordine pubblico internazionale è escluso, a tacer d’altro, dalla circostanza che esso non è conosciuto, né<br />

vietato in una (sicuramente rilevante) parte dell’Unione Europea.<br />

3. Segue: l’art. 2744 c.c. non costituisce lois de police<br />

La S.C. esclude, per altro verso, che l’art. 2744 c.c. possa legittimamente ritenersi norma di applicazione necessaria,<br />

tali essendo quelle (definite sovente lois de Police) spazialmente condizionate e funzionalmente autolimitate –<br />

e perciò solo destinate ad applicarsi nonostante il richiamo alla legge straniera –, quali, tra le altre, le leggi fiscali, valutarie,<br />

giuslavoristiche, ambientali. La ratio delle norme di applicazione necessaria è quella di preservare l’armonia<br />

dell’ordinamento giuridico interno. Attraverso di esse, infatti, ad una fattispecie cui deve essere applicata la legge di<br />

uno stato straniero, si applicano comunque le norme nazionali ritenute più importanti dal legislatore nazionale. Ad<br />

avviso del S.C. tale ratio non ricorre nel caso del divieto del patto commissorio.<br />

4. L’àmbito di applicazione dell’art. 62, comma 2, legge n. 218 del 1995: il titolare del diritto al risarcimento<br />

non determinato in seguito all’intervento successivo non è un terzo avente causa,<br />

ma una parte principale, sicchè ove la sua nazionalità non coincida con quella del danneggiante<br />

si applica l’art. 62, comma 1<br />

Con il nono motivo la ricorrente lamenta l’erronea determinazione degli interessi sulla somma li<strong>qui</strong>data a titolo<br />

di risarcimento per la perdita dell’aeromobile e chiede alla S.C. di stabilire se l’applicabilità dell’art. 62, comma 2<br />

della legge n. 218 del 1995 (in base al quale, qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo<br />

Stato ivi residenti, si applica la legge di tale Stato – nella specie la legge russa) possa essere disattesa in favo-<br />

70


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

re dell’art. 62, comma 1, qualora, successivamente al fatto illecito e all’instaurazione del procedimento civile davanti<br />

al giudice ordinario italiano (nella specie, il foro di Torino) tra le parti coinvolte (nella specie, Alfa e Beta, entrambi<br />

cittadini residenti in Russia) un terzo soggetto (nella specie Delta, cittadino residente in Panama) vanti un diritto nei<br />

confronti della parte danneggiata (nella specie, Beta).<br />

Il quesito, ad avviso del S.C., deve ricevere soluzione negativa in quanto l’applicazione cogente del diritto domestico<br />

alla controversia si fonda sulla nazionalità panamense (e non russa) del titolare della pretesa risarcitoria a<strong>qui</strong>liana,<br />

onde il danno, da li<strong>qui</strong>darsi nell’àmbito della controversia doveva essere valutato ai sensi del primo e non del<br />

menzionato secondo comma dell’art. 62 della legge di diritto internazionale privato, in quanto il fatto illecito non<br />

coinvolge soltanto enti della stessa nazionalità.<br />

5. Inammissibilità della richiesta di rideterminazione del quantum risarcitorio in sede di legittimità<br />

in ragione dei limiti posti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.<br />

Con l’ottavo motivo del ricorso e con i cinque motivi del ricorso incidentale le parti censurano la sentenza nella<br />

parte in cui ha rideterminato il valore dell’aeromobile.<br />

Tutte le doglianze in ordine alla questione dell’entità del risarcimento sono dichiarate meritevoli di accoglimento,<br />

in quanto si infrangono contro il corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, articolatamente ed<br />

esaustivamente argomentato, oltre che immune da vizi logico-giuridici (con particolare riguardo al contestato abbattimento<br />

della cifra rideterminativa del valore dell’aereo, la cui percentuale – il 35% – non è che la consequenziale<br />

applicazione, quale ultimo segmento logico-argomentativo, del metodo di calcolo già utilizzato dal CTU).<br />

Pur lamentando formalmente un decisivo difetto di motivazione, tutte le censure si risolvono, nella sostanza, in<br />

una (inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.<br />

Entrambi i ricorrenti, difatti, lungi dal prospettare alla Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art.<br />

360 c.p.c., si volgono piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare<br />

e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perché<br />

la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la<br />

motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a<br />

fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare<br />

una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili),<br />

non incontra altro limite che quello di indicare (come innegabilmente accaduto nel caso di specie) le ragioni<br />

del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale<br />

ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.<br />

È principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360, n. 5, c.p.c. non conferisce in alcun modo e sotto<br />

nessun aspetto alla S.C. il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo<br />

– sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello,<br />

al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la<br />

relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle<br />

funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema<br />

ordinamentale civile).<br />

I ricorsi sono pertanto rigettati e le spese vengono compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.<br />

GESTONE DI AREE DI SOSTA<br />

A PAGAMENTO PER AUTOVEICOLI<br />

Cass. civ., sez. un., 28 giugno 2011, n. 14319<br />

L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione<br />

della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai<br />

sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f), del d. legisl. 30 aprile<br />

1992, n. 285 (codice della strada), non comporta l’assunzione<br />

dell’obbligo del gestore di custodire i vei-<br />

Le massime<br />

71<br />

[Francesco Oliviero]<br />

coli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio<br />

incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile<br />

prima della conclusione del contratto (artt.<br />

1326, comma 1, e 1327 c.c.), perché l’esclusione attiene<br />

all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. (senza<br />

che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa<br />

clausola, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., non<br />

potendo presumersene la vessatorietà) e l’univoca<br />

qualificazione contrattuale del servizio – reso per finalità<br />

di pubblico interesse, normativamente disciplina-


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

te – non consente, al fine di costituire l’obbligo di custodia,<br />

il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero<br />

al principio della tutela dell’affidamento incolpevole<br />

sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad<br />

esempio, l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di<br />

accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo),<br />

potendo queste ascriversi all’organizzazione della<br />

sosta. Ne consegue che il gestore concessionario<br />

del Comune di un parcheggio senza custodia non è<br />

responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area<br />

all’uopo predisposta.<br />

RESPONSABILITÀ CIVILE<br />

Cass. civ., sez. un., 9 giugno 2011, n. 12538<br />

In tema di controversie relative all’indennizzo previsto<br />

dalla l. 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti<br />

che hanno riportato danni irreversibili a causa<br />

di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione<br />

di emoderivati, e da questi ultimi proposte<br />

per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione<br />

passiva del Ministero della salute, in<br />

quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in<br />

sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi<br />

chiede la prestazione assistenziale.<br />

PROCESSO CIVILE<br />

Cass. civ., sez. un., 13 giugno 2011, n. 12898<br />

Nel regime anteriore alla novella dell’art. 479 c.p.c.<br />

– recata dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 3, del d.l. 14 marzo<br />

2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella l. 14<br />

maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006, a seguito<br />

dell’art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273,<br />

convertito, con modificazioni, nella l. 23 febbraio 2006,<br />

n. 51 – la notificazione della sentenza in forma esecutiva,<br />

eseguita alla controparte personalmente anziché<br />

al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, comma<br />

1, e 285 c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine<br />

breve di impugnazione né per il notificante, né per il<br />

notificato. Tale inidoneità è coerente con le finalità acceleratorie<br />

insite nella norma di cui all’art. 326 c.p.c. e risulta<br />

compatibile con il principio di durata ragionevole del<br />

processo, di cui all’art. 111, comma 2, Cost., giacché l’impugnabilità<br />

della sentenza nel termine massimo – che ritarda<br />

la formazione del giudicato – non deriva dal comportamento<br />

di una sola delle parti, ma è il frutto della decisione<br />

consapevole di entrambe, potendo ciascuna di esse<br />

attivare gli strumenti a sua disposizione per abbreviare<br />

i tempi dell’impugnazione (se vincitore, attraverso la notificazione<br />

della sentenza; se soccombente, tramite l’impugnazione<br />

immediata).<br />

Cass. civ., sez. un., 24 giugno 2011, n. 13908<br />

Nel giudizio di cassazione, la morte del domiciliatario<br />

del ricorrente determina, ai sensi dell’art. 141,<br />

72<br />

comma 4, c.p.c., l’inefficacia dell’elezione di domicilio,<br />

con la conseguenza che l’avviso di udienza va notificato<br />

presso la cancelleria della Corte di cassazione<br />

ai sensi del secondo comma dell’art. 366 c.p.c. Infatti,<br />

il diritto del difensore non domiciliato in Roma di essere<br />

informato della data fissata per la discussione del<br />

ricorso è adeguatamente salvaguardato – nel contemperamento,<br />

operato dal legislatore, dei diversi interessi<br />

delle parti e delle esigenze dell’ufficio – dalla possibilità<br />

dello stesso difensore di chiedere che l’avviso gli sia inviato<br />

in copia mediante lettera raccomandata, a norma<br />

dell’art. 135 disp. att. c.p.c. (principio enunciato in relazione<br />

ad un giudizio introdotto prima dell’entrata in vigore<br />

della novella dell’art. 366, c.p.c., ultimo comma,<br />

contenuta nell’art. 5 del d. legisl. 2 febbraio 2006, n.<br />

40).<br />

Cass. civ., sez. un., 22 giugno 2011, n. 13639<br />

Il regolamento preventivo di giurisdizione non è<br />

ammissibile in una controversia tra privati, ancorché<br />

il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse,<br />

disapplicare provvedimenti amministrativi ovvero<br />

valutarne in via meramente incidentale la legittimità,<br />

in quanto, attesa l’estraneità della P.A. al giudizio, le suddette<br />

questioni attengono al merito e non alla giurisdizione.<br />

RIPARTO DI GIURISDIZIONE<br />

Cass. civ., sez. un., 24 giugno 2011, n. 13909<br />

La domanda con cui il laureato in medicina, ammesso<br />

alla frequenza di un corso di specializzazione<br />

(nella specie, nel triennio 1993-1996), chieda la condanna<br />

della P.A. al pagamento in suo favore del trattamento<br />

economico pari alla borsa di studio per la<br />

frequenza di detto corso – fondando detta richiesta o<br />

sull’obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante<br />

dalla mancata trasposizione, nel termine prescritto,<br />

delle pertinenti direttive comunitarie, ovvero sull’immediata<br />

operatività di queste ultime o sull’applicabilità<br />

retroattiva della normativa nazionale di recepimento<br />

(d. legisl. 8 agosto 1991, n. 257) – spetta alla<br />

giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, stante<br />

il carattere incondizionato e sufficientemente preciso<br />

di tali direttive, la natura della situazione giuridica<br />

che esse attribuiscono agli specializzandi non può<br />

che avere natura e consistenza di diritto soggettivo.<br />

Cass. civ., sez. un., 10 giugno 2011, n. 12722<br />

La giurisdizione del giudice amministrativo non è<br />

in nessun caso configurabile nelle controversie che<br />

si svolgono tra privati, nelle quali non sia in discussione<br />

la natura pubblica o privata di una delle parti,<br />

nè possa ravvisarsi alcun collegamento tra queste<br />

ultime e la P.A., non rilevando che, in una controversia<br />

avente ad oggetto l’impugnazione da parte di un condomino<br />

della delibera di approvazione dell’installa


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

zione di un ascensore, il condominio abbia dedotto la<br />

violazione di normativa tecnica antincendio, emanata<br />

dalla P.A., asseritamente non lesiva dei diritti dei<br />

condomini.<br />

Cass. civ., sez. un., 8 giugno 2011, n. 12409<br />

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la<br />

controversia promossa, nei confronti del Ministero<br />

della difesa e della società concessionaria del relativo<br />

servizio, da parte di un Comune il quale – avendo<br />

esercitato, in relazione alla dismissione di un immobile<br />

di cui all’art. 3, comma 112, della l. 23 dicembre<br />

1996, n. 662, il diritto di prelazione previsto dall’art.<br />

44, comma 3, della l. 23 dicembre 1998, n. 448 – chieda<br />

l’emissione di una sentenza che dichiari il trasferimento,<br />

in suo favore, del diritto di proprietà sul bene<br />

ai sensi dell’art. 2932 c.c.; la pretesa del Comune,<br />

infatti, compresa nell’àmbito della figura civilistica della<br />

prelazione, ha natura e consistenza di diritto soggettivo,<br />

a nulla rilevando che l’Amministrazione contesti la<br />

sussistenza dei presupposti per l’esercizio di tale diritto,<br />

poiché tale profilo attiene al merito e non all’individuazione<br />

della giurisdizione (fattispecie in tema di dismissione<br />

di un’isola nella laguna di Venezia).<br />

Cass. civ., sez. un., 13 giugno 2011, n. 12543<br />

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, le<br />

controversie concernenti il rapporto di impiego dei<br />

segretari comunali e provinciali sono devolute alla<br />

giurisdizione del giudice ordinario, eccezion fatta per<br />

quelle riguardanti le procedure concorsuali di assunzione,<br />

tra le quali rientrano anche i concorsi destinati<br />

a consentire l’inquadramento in aree funzionali o<br />

categorie più elevate (nella specie, le sez. un. hanno dichiarato<br />

la giurisdizione del giudice amministrativo sulla<br />

domanda di un segretario comunale di fascia B di partecipazione<br />

ad un corso di specializzazione per il conseguimento<br />

della idoneità alla iscrizione in fascia A).<br />

Cass. civ., sez. un., 13 giugno 2011, n. 12895<br />

In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie<br />

relative a procedure concorsuali nell’àmbito del<br />

pubblico impiego privatizzato, è devoluta alla giurisdizione<br />

del giudice amministrativo la cognizione della<br />

domanda con la quale l’interessato, dichiarato idoneo<br />

in un precedente concorso, contesti la scelta dell’amministrazione,<br />

a seguito della determinazione della<br />

consistenza delle dotazioni organiche di personale, di<br />

indire un nuovo concorso per interni, già dipendenti<br />

dell’amministrazione stessa, invece di utilizzare la<br />

graduatoria del precedente concorso per assumere<br />

nuovi dipendenti, dovendosi ritenere che la circostanza<br />

che il precedente bando contempli la perdurante efficacia<br />

della graduatoria approvata in esito al concorso<br />

comporti, rispetto alle valutazioni discrezionali dell’ente<br />

sulle determinazioni della pianta organica e sulle modalità<br />

per la copertura dei posti, l’insorgere in capo al<br />

candidato idoneo di una posizione di interesse legittimo<br />

e non di diritto soggettivo.<br />

73<br />

Cass. civ., sez. un., 24 giugno 2011, n. 13910<br />

In tema di dismissione di beni pubblici, spetta al<br />

giudice amministrativo la giurisdizione in ordine all’impugnazione<br />

degli atti di indizione dell’asta e aggiudicazione<br />

a terzi di un bene immobile pubblico,<br />

essendo la domanda principalmente rivolta all’accertamento<br />

della nullità degli atti della procedura, che sono<br />

espressione di attività pubblicistica provvedimentale e<br />

rispetto ai quali la posizione del privato riveste carattere<br />

di interesse legittimo, e soltanto in via conseguenziale<br />

all’annullamento del contratto di compravendita (fattispecie<br />

in tema di procedura competitiva di dismissione<br />

di beni pubblici indetta dalla Fondazione Ordine Mauriziano,<br />

costituente soggetto di diritto pubblico).<br />

Cass. civ., sez. un., 24 giugno 2011, n. 13910<br />

In materia di concessioni amministrative, le controversie<br />

concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi,<br />

riservate dall’art. 5, comma 2, della l. 6 dicembre<br />

1971, n. 1034, alla giurisdizione del giudice ordinario<br />

sono solo quelle con un contenuto meramente<br />

patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere<br />

di intervento della P.A. a tutela di interessi generali;<br />

quando, invece, la controversia coinvolga la verifica<br />

dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio<br />

sottostante, ovvero investa l’esercizio di poteri<br />

discrezionali-valutativi nella determinazione<br />

del canone e non semplicemente di accertamento tecnico<br />

dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia<br />

sull’an che sul quantum), la medesima è attratta nella sfera<br />

di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.<br />

Ne consegue che, in materia di concessione di<br />

cava, è devoluta alla giurisdizione dell’A.G.O. la controversia<br />

nella quale il concessionario – sul presupposto<br />

dell’impossibilità di escavazione per motivi oggettivi –<br />

contesti la pretesa dell’amministrazione di conseguire il<br />

pagamento del canone minimo, a prescindere dalla concreta<br />

possibilità di sfruttamento della cava.<br />

GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE<br />

Cass. civ., sez. un., 13 giugno 2011, n. 12907<br />

In tema di rapporto di lavoro, sorto ed eseguito all’estero,<br />

assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento<br />

della competenza giurisdizionale del giudice<br />

italiano, il dato oggettivo del domicilio o della<br />

residenza in <strong>Italia</strong> del convenuto, a prescindere dalla<br />

nazionalità (cfr. legge n. 218 del 1995, art. 3; Reg. CE n.<br />

44/2001, art. 19).<br />

Cass. civ., sez. un., 8 giugno 2011, n. 12410<br />

L’art. 27 del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio<br />

del 22 dicembre 2000, disponendo che nel caso<br />

di litispendenza internazionale il giudice successivamente<br />

adìto deve sospendere il processo fino a che<br />

quello adìto per primo non abbia affermato la propria<br />

giurisdizione, non disciplina una ipotesi di sospen-


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

sione necessaria, ma una questione di giurisdizione,<br />

comportando un difetto temporaneo di quest’ultima in<br />

quanto sostanzialmente volta a privare il giudice successivamente<br />

adìto della sua postestas iudicandi sino a<br />

che non sia compiuto l’accertamento della competenza<br />

del giudice preventivamente adìto. Ne consegue che se<br />

il giudice italiano, investito della medesima causa<br />

già proposta dinanzi ad altro giudice di Stato membro<br />

dell’Unione (nella specie, il giudice tedesco),<br />

omette di disporre la sospensione del giudizio, avverso<br />

il provvedimento che ha negato (anche implicitamente)<br />

la sospensione è proponibile il regolamento<br />

preventivo di giurisdizione, in esito al quale potranno<br />

le sez. un. disporre la sospensione del giudizio negata<br />

dal giudice di merito.<br />

Cass. civ., sez. un., 8 giugno 2011, n. 12411<br />

Sussiste litispendenza internazionale, ai sensi del-<br />

* * *<br />

B) Cassazione penale, Sezioni unite<br />

2<br />

In primo piano<br />

74<br />

l’art. 27 del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio,<br />

del 22 dicembre 2000, tra la causa avente ad oggetto<br />

l’accertamento negativo della responsabilità a<strong>qui</strong>liana<br />

dell’attore e la causa, pendente tra le stesse parti dinanzi<br />

al giudice di altro Paese dell’Unione, proposta dal<br />

medesimo soggetto convenuto nell’altro giudizio,<br />

avente ad oggetto la condanna della controparte al<br />

risarcimento dei danni.<br />

Cass. civ., sez. un., 8 giugno 2011, n. 12411<br />

In tema di litispendenza internazionale, ai sensi<br />

dell’art. 27 del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio<br />

del 22 dicembre 2000, spetta al giudice preventivamente<br />

adito accertare la sussistenza o meno della<br />

propria giurisdizione. Se, pertanto, per primo sia adìto<br />

il giudice italiano, nel corso del relativo giudizio è possibile<br />

proporre il regolamento preventivo di giurisdizione<br />

nei confronti del convenuto domiciliato all’estero.<br />

RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE<br />

Cass. pen., sez. un., 22 settembre 2011, n. 34476<br />

[Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – Responsabilità da reato dell’ente – Abrogazione<br />

e riformulazione dell’art. 174-bis T.U.F. – Mancato richiamo della nuova disposizione da parte dell’art. 25-ter,<br />

d. legisl. n. 231 del 2001 – Esclusione della responsabilità]<br />

La questione – Se permanga la responsabilità da reato dell’ente in riferimento ai fatti criminosi di falsità nelle relazioni o nelle<br />

comunicazioni delle società di revisione dopo la formale abrogazione dell’art. 2624, comma 2, c.c., il cui contenuto di incriminazione<br />

è stato riscritto dall’art. 27, d. legisl. n. 39 del 2010.<br />

Massima – Il d. legisl. 27 gennaio 2010, n. 39, nell’abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell’art. 174-bis T.U.F.<br />

(falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria<br />

della responsabilità amministrativa da reato dettata dall’art. 25-ter, d. legisl. n. 231 del 2001, poiché le relative fattispecie non<br />

sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità.<br />

Il caso – Tizio, in qualità di responsabile della revisione della Banca Alfa nonché socio di Beta, incaricata della revisione<br />

contabile della prima, viene indagato per il reato di cui all’art. 2624, comma 2, c.p. per avere nella predetta<br />

qualità, attestato – in data 30 marzo 2007 – il falso sulla situazione patrimoniale della società patrimoniale e finanziaria<br />

della Banca Alfa, nella consapevolezza del mendacio e con l’intenzione di inganno verso i terzi, al fine di conseguire<br />

per sé o per gli altri un ingiusto profitto. Il Procuratore della Repubblica promuove, altresì, azione nei confronti<br />

della società di revisione Beta, ai sensi dell’art. 25-ter,d. legisl. n. 231 del 2001 che contempla quale reato presupposto<br />

per la responsabilità amministrativa dell’ente il « delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle<br />

società di revisione, previsto dall’art. 2624, comma 2, c.p. ». Nelle more delle indagini preliminari, tuttavia, la Banca<br />

Alfa ottiene la quotazione del suo capitale in borsa e, di conseguenza, il Pubblico Ministero provvede alla rettifica<br />

della contestazione richiamando, anziché l’art. 2624 c.c., l’art. 174-bis,d. legisl. 24 febbraio 1998 (Testo unico delle


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, c.d. T.U.F.). Sennonchè in data 7 aprile 2010 entra in vigore il<br />

d. legisl. 27 gennaio 2010, n. 39 che abroga tanto l’art. 2624 c.c. quanto l’art. 174-bis del T.U.F. trasfondendone la disciplina<br />

nel nuovo art. 27. Il Pubblico Ministero, rilevando che le nuove norme incidono sulla medesima materia ed<br />

hanno una formulazione assai simile a quelle abrogate, avanza richiesta, nel corso dell’udienza preliminare, di rinvio<br />

a giudizio tanto per Tizio quanto per la società di revisione Beta. Il giudice per le indagini e l’udienza preliminare,<br />

tuttavia, accoglie solo la richiesta avanzata nei confronti di Tizio – ritenendo sussistente, per quanto concerne il<br />

profilo penalistico, la continuità normativa tra la vecchia norma incriminatrice e la nuova disposizione contenuta all’art.<br />

27, d. legisl. 39 del 2010 – mentre pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei confronti della società. Il<br />

giudice osserva, infatti, che l’art. 25-ter,d. legisl. 231 del 2001 non ha mai contemplato l’art. 174-ter T.U.F. tra i reati<br />

presupposto per la responsabilità amministrativa e che, in ogni caso, successivamente all’abrogazione tanto di quest’ultima<br />

disposizione quanto dell’art. 2624 c.c., il legislatore non ha provveduto ad integrare l’art. 25-ter con il richiamo<br />

alle nuove norme che hanno sostituito detti articoli.<br />

Sintesi della motivazione – 1. I motivi di ricorso del Procuratore Generale e la rimessione della decisione alle Sezioni<br />

Unite. – 2. La normativa in materia di falsità nella revisione contabile. – 3. Il d. legisl. n. 231 del 2001: la responsabilità<br />

dell’ente per le falsità nella revisione contabile . – 4. L’esclusione della fattispecie di falsità nelle relazioni<br />

o comunicazioni delle società di revisione dal catalogo dei reati presupposto.<br />

1. I motivi di ricorso del Procuratore Generale e la rimessione della decisione alle Sezioni Unite<br />

La questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite concerne la legittimità dell’adozione a carico dell’ente delle<br />

sanzioni previste dal d. legisl. n. 231 del 2001 nel caso in cui il reato realizzato sia quello contemplato dall’art. 174bis<br />

T.U.F., oggi abrogato dal d. legisl. n. 39 del 2010 che lo ha trasfuso nell’art. 27, comma 3. Il Pubblico Ministero, infatti,<br />

ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice per<br />

l’udienza preliminare evidenziando che sussiste continuità normativa tra le precedenti disposizioni e quelle ora<br />

contenute nel d. legisl. 39 del 2010 e che il mancato aggiornamento del catalogo dei reati-presupposto sarebbe indifferente<br />

ai fini del complessivo quadro che regola la responsabilità ex delicto dell’ente, non coinvolgendo la previsione<br />

dell’art. 3, d. legisl. 231 del 2001.<br />

La sezione remittente, prospettando la plausibilità della tesi sostenuta dal Pubblico Ministero, richiama l’insegnamento<br />

discendente da alcuni precedenti di legittimità e, in particolare, dalla sentenza delle sez. un. 26 marzo<br />

2003, n. 25887, Giordano – che, decidendo in materia di successione di leggi nel tempo, ha escluso la sopravvivenza<br />

di norme di cui sia stata operata l’abrogazione, senza novazione alcuna – nonché dalle decisioni in relazione<br />

al mancato richiamo da parte dell’art. 223, commi 1 e 2, l. fall. della fattispecie di cui all’art. 2623 c.c. D’altro canto,<br />

sottolinea ulteriormente la <strong>qui</strong>nta Sezione, l’accoglimento dell’interpretazione fornita dal Giudice per le indagini e<br />

l’udienza preliminare determinerebbe un evidente vuoto repressivo nella delicata materia incidente sul risparmio<br />

diffuso ove maggiore è la necessità di fedeltà informativa.<br />

2. La normativa in materia di falsità nella revisione contabile<br />

Prima di poter procedere all’esame della questione di diritto sottoposta al loro vaglio, le Sezioni Unite ritengono<br />

opportuno procedere ad una disamina della normativa di riferimento, rilevando, innanzitutto, che il reato relativo<br />

alle falsità incidenti sulle comunicazioni e relazioni delle società di revisione è stato introdotto per la prima volta nel<br />

nostro ordinamento dall’art. 14, d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 e, successivamente, riformulato dall’art. 175, d. legisl.<br />

24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.). Nel 2002, a seguito del riordino normativo dei reati societari, operato con d. legisl.<br />

11 aprile, n. 61 il legislatore ha provveduto alla riformulazione dell’art. 2624 c.c. (ma non anche dell’art. 175, d. legisl.<br />

n. 58 del 1998) ed al suo inserimento nel novero dei reati presupposto, di cui all’art. 25-ter,d. legisl. n. 231 del<br />

2001, per la responsabilità amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche.<br />

Su tale quadro normativo il legislatore è nuovamente intervenuto nel 2005 con la legge n. 262 che, in particolare, ha<br />

introdotto nel T.U.F. l’art. 174-bis, con il quale si puniscono le falsità commesse nelle revisioni contabili di società quotate<br />

in borsa, creando, in tal modo – sottolinea la Corte – un doppio binario repressivo rispetto all’art. 2624 c.c., il quale<br />

continua a punire il solo mendacio reso nella revisione contabile relativa a società comuni. Quest’ultima disposizione, in<br />

realtà, prevede due diverse fattispecie: una contravvenzionale (di pericolo) e una delittuosa (ad evento di danno), caratterizzata<br />

dalla causazione di un danno patrimoniale per i destinatari del messaggio infedele dei revisori.<br />

Sennonché nel 2010 il quadro normativo è mutato ancora una volta a seguito dell’entrata in vigore del d. legisl.<br />

27 gennaio 2010, n. 39 che ha abrogato l’art. 2624 c.c. – enunciandone una nuova versione (pur mantenendo l’articolazione<br />

in fattispecie contravvenzionale e delittuosa) all’art. 27, commi 1, 2 e 4 – nonché l’art. 174-bis T.U.F. sostituito<br />

dal nuovo art. 27, comma 3 che, tuttavia, a differenza del passato, presenta il fatto quale ipotesi aggravata del<br />

paradigma comune a tutte le società oggetto di revisione e non più, invece, come fattispecie autonoma di reato.<br />

75


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

3. Il d. legisl. n. 231 del 2001: la responsabilità dell’ente per le falsità nella revisione contabile<br />

Il d. legisl. n. 231 del 2001, nel configurare una responsabilità a carico dell’ente, individua quale criterio di imputazione<br />

la commissione da parte della persona fisica di un illecito, non necessariamente penale (cfr. ad es. art. 25sexies<br />

che – secondo autorevole dottrina – prevede un’ulteriore responsabilità discendente da una violazione amministrativa<br />

della disciplina sugli abusi delle informazioni privilegiate e sulla manipolazione), ma tassativamente<br />

previsto dal legislatore.<br />

Orbene, constatano i giudici, nonostante sino ad ora si sia assistito ad un progressivo ampliamento del catalogo<br />

dei reati forieri della responsabilità amministrativa degli enti con il d. legisl. n. 39 del 2010 si è verificata un’inversione<br />

di tendenza: per la prima volta il legislatore ha abrogato una fattispecie (l’art. 2624 c.c.) presupposto della responsabilità<br />

dell’ente, senza intervenire sul disposto dell’art. 25-ter,d. legisl. n. 231 del 2001 per aggiornare il catalogo<br />

attraverso il richiamo delle nuove norme. In effetti, si tratta di un intervento in contrasto con quella che era apparsa<br />

essere sino a quel momento la volontà del legislatore: accompagnare la risposta penale a quella amministrativa<br />

nei confronti dell’organismo che abbia tratto un vantaggio dalla realizzazione del reato. Il d. legisl. n. 39 del<br />

2010, proseguono le Sezioni Unite, ha, <strong>qui</strong>ndi, evidentemente incrinato l’omogeneità del complessivo disegno<br />

normativo, giustificando, pertanto, l’incertezza dell’interprete davanti ad un segno di forte discontinuità<br />

relativamente alla responsabilità amministrativa delle società di revisione.<br />

Sennonché, sottolinea la Corte, dalla lettura della novella normativa deriva, nel rispetto del principio di legalità,<br />

un’unica interpretazione possibile e certa, che esclude la possibilità di appellarsi ad ipotesi di integrazione della fattispecie,<br />

attraverso un “rinvio mobile”. D’altro canto, questa interpretazione risulta suffragata anche da una precedente<br />

decisione della Suprema Corte secondo la quale « qualora il reato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente<br />

non rientri tra quelli che fondano la responsabilità ex d. legisl. n. 231 del 2001 di quest’ultimo, ma la relativa<br />

fattispecie ne contenga o assorba altra che invece è inserita nel catalogo dei reati presupposto della stessa, non è<br />

possibile procedere alla scomposizione del reato complesso o di quello assorbente al fine di configurare la responsabilità<br />

della persona giuridica » (sez. II, 29 settembre 2009, n. 41488, Rimoldi).<br />

4. L’esclusione della fattispecie di falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione<br />

dal catalogo dei reati presupposto<br />

La vicenda, in realtà, muovendo dalla contestazione formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento in esame,<br />

consente secondo le Sezioni Unite un percorso argomentativo semplice e lineare. La fattispecie di reato contestata,<br />

infatti, dopo una serie di oscillazioni dell’Accusa, è quella di cui all’art. 174-bis T.U.F., norma scelta in considerazione<br />

della peculiare natura delle comunicazioni della società Banca Alfa – oggetto della revisione disposta da Beta<br />

– ente ammesso alla quotazione di Borsa, cioè società cd. “aperta”, destinata a soggiacere alla disciplina del T.U.F. .<br />

È, pertanto, l’art. 174-bis T.U.F. il cardine che qualifica l’accusa e delimita l’àmbito del giudizio, posto che il giudice<br />

deve in essa inquadrare l’esatta normativa giuridica che regola la fattispecie ascritta all’ente: anche in questa speciale<br />

procedura la contestazione dell’addebito è il referente (che espleta la stessa funzione assegnata, nel processo<br />

penale, all’art. 417 c.p.p., verso la persona fisica) mediante cui impostare il sillogismo interpretativo per valutare la<br />

condotta oggetto di giudizio.<br />

Orbene, siffatta disposizione può ritenersi del tutto estranea al meccanismo attributivo della speciale responsabilità<br />

amministrativa alla persona giuridica. Infatti, la violazione dell’art. 174-bis T.U.F. è estranea al peculiare paradigma<br />

che collega l’azione della persona fisica all’ente per cui essa agisce. Pertanto, precisano le Sezioni Unite, ogni<br />

richiamo che evochi l’art. 174-bis risulta incapace di fornire contenuto precettivo al proposito: come ha rilevato<br />

anche la sentenza oggetto di ricorso, è carente di sostegno giuridico ogni integrazione mediante il rinvio<br />

ad una disposizione che non è mai esistita nel quadro normativo di riferimento.<br />

Invero, la norma non fa parte del codice civile, appartenenza richiesta dalla generale previsione di cui all’art. 25ter,<br />

comma 1, d. legisl. n. 231 del 2001. Inoltre, essa non è mai stata annoverata tra i cd. “reati-presupposto” idonei<br />

ad ascrivere la responsabilità dell’ente: non lo fu al momento della formulazione del testo fondamentale in materia,<br />

il d. legisl. n. 231 del 2001, nè nel contesto del d. legisl. n. 61 del 2002 (che, riformulando l’intera legislazione penale<br />

societaria, abbinò al rilievo penale delle violazioni proprie dei revisori anche quello amministrativo a carico degli<br />

enti deputati alla revisione), nè in epoca successiva, segnatamente quando l’art. 174-bis in esame fu introdotto<br />

dall’art. 35, legge n. 262 del 2005, che intervenne direttamente sulla disciplina in esame.<br />

Da ultimo, evidenzia la Corte, non assume alcun interesse segnalare la possibile continuità normativa tra l’art.<br />

2624 c.c. e l’attuale testo, uscito dalla riforma della materia della revisione contabile, postochè la disposizione codicistica<br />

è stata espressamente abrogata e, <strong>qui</strong>ndi, non è più capace di riferimento ermeneutico di sorta, in funzione di<br />

integrazione dell’art. 25-ter, d. legisl. n. 231 del 2001, e di attribuzione della speciale responsabilità da reato (diverso,<br />

chiaramente, il discorso per il piano strettamente penalistico relativo alla persona fisica a cui sia riconducibile l’illecito).<br />

Per questi stessi motivi i Giudici di legittimità ritengono inefficace il tentativo del ricorrente di collegare l’art.<br />

174-bis T.U.F. alla nuova figura dettata dal d. legisl. n. 39 del 2010, art. 27, intendendo la prima disposizione quale<br />

una circostanza aggravante della norma di nuovo conio: l’estraneità della fattispecie incriminatrice propria delle so-<br />

76


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

cietà quotate rispetto al novero di quelle attributive della responsabilità amministrativa ex delicto, sterilizza una simile<br />

opzione ermeneutica.<br />

L’effetto delle predette modifiche normative è indubbiamente quello, a parere della Corte, di un alleggerimento<br />

della tutela para-penale nella revisione contabile, così come dimostrato anche dall’omesso richiamo alla confisca<br />

per e<strong>qui</strong>valente in relazione alle fattispecie di reato in esame. D’altro canto, la volontà del legislatore di creare<br />

una discrasia tra tutela penale ed amministrativa è evidenziata, da un lato, dall’abrogazione dell’art. 2624 c.c.<br />

e dalla sua riformulazione, sostanzialmente immutata rispetto alla precedente, nell’art. 27, d. legisl. n. 39 del<br />

2010 e, dall’altro, dal mancato inserimento della nuova disposizione nel catalogo di cui all’art. 25-ter, d. legisl.<br />

231 del 2001.<br />

Non sembra possibile, <strong>qui</strong>ndi, secondo i Giudici, affermare, come paventato nel ricorso, una negligenza o<br />

un’involontaria svista del legislatore, tenuto anche conto del fatto che già con legge n. 232 del 2005, che pur arricchì<br />

il novero dei reati presupposto, il reato previsto dall’allora vigente art. 174-bis non era stato inserito nell’art.<br />

25-ter,d. legisl. n. 231 del 2001.<br />

Del resto, proseguono ancora le Sezioni Unite, nel nostro sistema non è una anomalia il diverso contenuto<br />

punitivo offerto dalla tutela propriamente penalistica e da quello “para-penalistico”. Proprio nel contesto della<br />

revisione contabile è dimostrato il mancato richiamo ad opera del d. legisl. n. 231 del 2001 delle ipotesi criminose<br />

di cui all’art. 177 (Illeciti rapporti patrimoniali con la società di revisione) e art. 178 (Compensi illegali) del<br />

T.U.F., sempre rimaste (come l’art. 174-bis) esterne all’area di questa peculiare responsabilità. Ulteriormente, attesta<br />

siffatta indipendenza anche la vicenda dell’art. 2625 c.c. (Impedito controllo) che, pur esente da abrogazione,<br />

risulta significativamente ridimensionato, nella sua sfera d’applicazione, ad opera del d. legisl. n. 39 del 2010,<br />

essendogli sottratta – quanto alle società “non aperte” – la materia della revisione contabile.<br />

A conclusione, e ad ulteriore conforto delle loro osservazioni, le Sezioni Unite sottolineano, da ultimo, che,<br />

per capire il senso della predetta esclusione e non relegarlo nell’àmbito della mera “dimenticanza”, occorre valutare<br />

la riforma della revisione contabile nel suo complesso e non limitatamente alla modifica di disciplina della<br />

responsabilità amministrativa da reato dell’ente. Innanitutto, si osserva che il d. legisl. n. 39 del 2010 è stato<br />

adottato in attuazione della Direttiva U.E. 2006/43/CE, di cui deve ritenersi rispettata la volontà allorquando<br />

viene imposta agli Stati membri la previsione di « sanzioni effettive proporzionate e dissuasive nei confronti dei<br />

revisori legali e delle imprese di revisione contabile, qualora le revisioni legali dei conti non siano effettuate<br />

conformemente alle disposizioni di applicazione della presente direttiva » (art. 30 Direttiva cit.). Infatti, il corpus<br />

della riforma annovera espressamente sanzioni amministrative e penali, che in nessun modo possono considerarsi<br />

simboliche. Esse includono anche (in osse<strong>qui</strong>o all’art. 30, comma 3, Direttiva cit.) la revoca dell’abilitazione,<br />

pena ad efficacia interdittiva, quando, invece, l’art. 25-ter, d. legisl. n. 231 del 2001, fa conseguire ai reati societari<br />

“presupposto” mere sanzioni pecuniarie. Il momento repressivo è inserito in un insieme che costituisce<br />

un impianto sanzionatorio sistematicamente organico. È dato, allora, comprendere, secondo il Collegio, la ragione<br />

che ha portato all’estromissione dell’ulteriore profilo della responsabilità amministrativa degli enti, nell’ottica<br />

di una perseguita semplificazione.<br />

D’altro canto, l’ampliamento della portata incriminatrice del nuovo testo discende, altresì, dall’estensione del<br />

novero dei soggetti interessati dall’illecito, rispetto a quelli generalmente previsti dal d. legisl. n. 231 del 2011: esso<br />

non coinvolge soltanto quanti appartengono alla società di revisione, ma si estende anche ai responsabili della<br />

società oggetto della revisione medesima. Inoltre, la riforma ha assicurato un presidio pubblicistico, specializzato,<br />

nel momento della sorveglianza sugli operatori, in questa delicata area di garanzia per il risparmio diffuso,<br />

avendo, da un lato, avocato (art. 22, d. legisl. n. 39 del 2010) il controllo sui revisori contabili e sulle società che<br />

non hanno incarico di revisione su enti di interesse pubblico, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, d’altro<br />

canto, avendo assegnato a CONSOB il controllo sui revisori o società di revisione legale su enti di interesse<br />

pubblico.<br />

Inoltre, proseguono i Giudici, di significativo momento (anche definitorio) è l’unificazione della “revisione legale”,<br />

intesa dall’art. 1, comma 2, lett. m), quale “revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in<br />

conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo”, con quella già prevista, come revisione contabile,<br />

dall’art. 155 T.U.F., grazie al controllo contabile sinora imposto dal codice civile, all’art. 2477 per le società a responsabilità<br />

limitata o all’art. 2409 per le società per azioni.<br />

L’intervento normativo ha anche variato la categoria delle società di revisione (attività dianzi riservata a quanti<br />

erano iscritti al Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oggi abolito e sostituito da un unico Albo presso il<br />

Ministero dell’Economia e delle Finanze) a cui si riferivano i precetti. Invero, dando esecuzione alla menzionata<br />

direttiva comunitaria, ha creato – a fianco delle società cd. “chiuse” – il novero degli enti « di interesse pubblico »<br />

(di derivazione anglosassone: public interest entities), definito dall’art. 16, a sostituzione, nell’àmbito dei revisori,<br />

« delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari<br />

diffusi tra il pubblico in misura rilevante » (come recitava l’abrogato art. 2624 c.c.), in vista di una più organica<br />

regolamentazione, rinvenibile nel d .legisl. n. 39 del 2010, artt. 16-19.<br />

Per quanto attiene specificamente la normativa penalistica, le Sezioni Unite elencano tutte le innovazioni della<br />

riforma evidenziando che essa ha:<br />

77


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

- espressamente abrogato il vecchio sistema punitivo (a cui si riferiva l’art. 25-ter,d. legisl. n. 231 del 2001), limitato,<br />

per le società cd. “chiuse”, ai soli comportamenti di falso nell’attività di revisione e di impedito controllo<br />

da parte degli amministratori della società sottoposta a revisione, testo che ignorava le più perniciose ipotesi di<br />

analoghe violazioni afferenti a società cd. “aperte” e punite ai sensi del T.U.F. (art. 174-bis e seguenti);<br />

- riformulato i precetti per il versante penalistico, mediante gli artt. 27 e 29, seguendo – commi 1 e 2 – talora<br />

(quasi) pedissequamente il vecchio testo del codice civile (con esclusione, dunque, di una cesura di qualche rilievo<br />

ai fini della successione della legge penale);<br />

- innovativamente tratteggiato il momento soggettivo dell’illecito penale, grazie al richiamo dei tratti tipici della<br />

contravvenzione prevista dal d. legisl. n. 39 del 2010, art. 27, comma 1, così distinguendo dall’abrogato art.<br />

174-bis T.U.F., che ignorava sia il dolo specifico proteso ad ingiusto profitto, sia – inutile connotato – la consapevolezza<br />

della falsità della relazione/comunicazione;<br />

- ridisegnato la risposta sanzionatoria, prevedendo pene più alte per i delitti commessi nell’àmbito della revisione<br />

degli enti di interesse pubblico, adeguandosi al metro seguito dal T.U.F. per i comportamenti commessi<br />

nella revisione delle società cd. “aperte”;<br />

- disposto (per il vero, con infelice formulazione) un aumento della pena fino alla metà, qualora il reato abbia<br />

cagionato danno di rilevante gravità o alla società di revisione o alla società oggetto della revisione, con esclusione<br />

della fattispecie – <strong>qui</strong> considerata – dell’art. 27, d. legisl. 39 del 2010, che si modella quale reato di pericolo;<br />

- previsto per tutte le previsioni incriminatrici aggravanti speciali.<br />

La riforma ha, altresì, inciso sul piano strutturale della fattispecie provvedendo a:<br />

- individuare il soggetto attivo degli illeciti forieri della responsabilità disciplinata dal d. legisl. n. 231 del 2001<br />

non più nei « responsabili della revisione » e neanche nel « socio o amministratore della società di revisione » (come<br />

dettava l’abrogato art. 156, comma 1, T.U.F.), ma nella persona fisica del revisore [art. 1, lett. l), d. legisl. n. 39<br />

del 2010]: « il revisore legale a cui è conferito l’incarico », ovvero, all’interno della società, « il responsabile dello<br />

svolgimento dell’incarico », pertanto in colui che appone la firma in calce alla relazione (e, per adeguarsi alla<br />

nuova previsione, l’art. 8, comma 1, lett. h), d. legisl. n. 39 del 2010, impone di evidenziare in calce alla comunicazione<br />

l’autore dell’incombente), così scostandosi dal generale paradigma “istituzionale” proprio dell’art. 25-ter<br />

rispetto alla modalità individuativa fondante la responsabilità amministrativa dell’ente, paradigma stabilito in via<br />

generale dal art. 5, lett. a) e b), d. legisl. n. 231 del 20. Parimenti rilevante è la modalità propria delle società cd.<br />

“aperte”, a cui si riferiva l’abrogato art. 174-bis T.U.F. (« i responsabili della revisione delle società con azioni quotate,<br />

delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in<br />

misura rilevante »), non più allineata al richiamo dell’elenco delle società soggette a revisione obbligatoria, ma<br />

mediante rinvio alla categoria « dell’ente di interesse pubblico », nozione definita dall’art. 16, d. legisl. 39 del<br />

2010.<br />

A conclusione del proprio iter argomentativo, <strong>qui</strong>ndi, le Sezioni Unite ritengono che non possa essere ravvisato<br />

alcun indice di irragionevolezza nell’esclusione del reato di falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società<br />

di revisione dal catalogo dei reati presupposto di cui all’art. 25-ter,d. legisl. n. 231 del 2001, trattandosi solo<br />

di una scelta politica, come tale discrezionale. Per tale motivo viene enunciato il seguente principio di diritto:<br />

« il d. legisl. 27 gennaio 2010, n. 39, nell’abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell’art. 174-bis<br />

T.U.F. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun<br />

modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dall’art. 25-ter,d. legisl. n.<br />

231 del 2001, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono<br />

conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità”.<br />

CIRCOSTANZE<br />

Cass. pen., sez. un., 24 maggio 2011, n. 20798<br />

La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale<br />

quando comporta un aumento di pena superiore a<br />

un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze<br />

aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell’ap-<br />

Le massime<br />

78<br />

[Alessandra Palma]<br />

plicazione della pena prevista per la circostanza più grave,<br />

e ciò pur quando l’aumento che ad essa segua sia obbligatorio,<br />

per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque<br />

reato, commesso uno dei delitti indicati all’art. 407, comma<br />

2, lett. a), c.p.p. (La Corte ha precisato che è circostanza<br />

più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo<br />

edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più<br />

elevata nel minimo edittale, con l’ulteriore specificazione<br />

che l’aumento da irrogare in concreto non può in ogni ca-


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

so essere inferiore alla previsione del più alto minimo<br />

edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle<br />

quali l’una determini una pena più severa nel massimo e<br />

l’altra più severa nel minimo).<br />

ARRESTO IN FLAGRANZA<br />

Cass. pen., sez. un., 5 maggio 2011, n. 17386<br />

Ai fini della verifica dei limiti edittali stabiliti per<br />

l’arresto in flagranza, e, più in generale, della determinazione<br />

della pena agli effetti dell’applicazione delle misure<br />

cautelari, non si deve tener conto della recidiva reiterata.<br />

(Vedi Corte cost., sentenza n. 223 del 2006;<br />

Cass. pen., sez. II, n. 29142 del 2008, e sez. VI, n. 21546<br />

del 2009, non massimate).<br />

TRADUZIONE DEGLI ATTI<br />

Cass. pen., sez. un., 10 maggio 2011, n. 18268<br />

Sussiste incompatibilità con l’ufficio di interprete<br />

per il soggetto che, nello stesso procedimento, abbia<br />

svolto il compito di trascrizione delle registrazioni delle<br />

comunicazioni intercettate. (In motivazione la Corte ha<br />

precisato che analoga incompatibilità sussiste per il soggetto<br />

in precedenza incaricato di effettuare la traduzione<br />

in lingua italiana delle conversazioni intercettate, la cui<br />

trascrizione sia stata affidata, con incarico contestuale,<br />

ad un terzo).<br />

REATI FALLIMENTARI<br />

Cass. pen., sez. un., 26 maggio 2011, n. 21039<br />

La condanna definitiva per il reato di bancarotta<br />

non impedisce di procedere nei confronti dello stesso<br />

imputato per altre e distinte condotte di bancarotta relative<br />

alla medesima procedura concorsuale.<br />

Il giudice dell’esecuzione è tenuto ad applicare la disciplina<br />

speciale sul concorso di reati prevista dall’art.<br />

219, comma 2, n. 1, legge fall., nel caso in cui nei<br />

confronti di uno stesso soggetto siano state emesse, in<br />

procedimenti distinti, ma relativi alla stessa procedura<br />

concorsuale, più sentenze irrevocabili per fatti diversi di<br />

bancarotta, sempre che il giudice della cognizione non<br />

abbia già escluso la unificazione quoad poenam dei suddetti<br />

reati.<br />

In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione<br />

di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta<br />

nell’àmbito del medesimo fallimento, le stesse<br />

mantengono la propria autonomia ontologica, dando<br />

luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini<br />

* * *<br />

79<br />

sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219,<br />

comma 2, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non<br />

prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante,<br />

ma detta per i reati fallimentari una peculiare<br />

disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria<br />

di cui all’art. 81 c.p.<br />

La disciplina speciale sul concorso di reati prevista<br />

dall’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., si applica<br />

sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima<br />

ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione<br />

di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217<br />

della stessa legge.<br />

La disciplina speciale sul concorso di reati prevista<br />

dall’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., si applica anche<br />

alle ipotesi di bancarotta impropria.<br />

SENTENZA DI NON LUOGO<br />

A PROCEDERE<br />

Cass. pen., sez. un., 26 maggio 2011, n. 21039<br />

Il termine di impugnazione della sentenza di non<br />

luogo a procedere, pronunciata all’esito dell’udienza<br />

preliminare, è quello di <strong>qui</strong>ndici giorni previsto dall’art.<br />

585, comma 1, lett. a), c.p.p. per i provvedimenti<br />

emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio<br />

e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in<br />

udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero<br />

dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in<br />

caso di motivazione differita e depositata entro tale termine,<br />

rimanendo irrilevante l’eventualità che il giudice<br />

abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il<br />

deposito della suddetta motivazione. (In motivazione la<br />

Corte ha precisato che laddove si verifichi tale eventualità<br />

deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate<br />

all’impugnazione il relativo avviso di deposito e<br />

che da tale comunicazione o notificazione decorre il termine<br />

per impugnare).<br />

MISURE CAUTELARI<br />

Cass. pen., sez. un., 11 maggio 2011, n. 18353<br />

Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna<br />

a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la<br />

caducazione immediata della misura coercitiva non<br />

custodiale già applicata al condannato; in tal caso, l’estinzione<br />

della misura opera di diritto, senza che sia necessario<br />

alcun provvedimento che la dichiari. (Nella<br />

specie, obbligo di dimora).<br />

Nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato<br />

della sentenza e l’inizio della fase di esecuzione della<br />

pena, la decisione sulle questioni relative alle misure<br />

coercitive non custodiali è di competenza del giudice<br />

dell’esecuzione.


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

C) Cassazione civile, Sezioni semplici<br />

3<br />

In primo piano<br />

VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FEDELTÀ<br />

E RESPONSABILITÀ NON PATRIMONIALE<br />

Cass. civ., sez. I, 15 settembre 2011, n. 18853<br />

[Violazione dei doveri coniugali – Giuridicità – Sanzione – Addebito della separazione – Sussistenza – Responsabilità<br />

non patrimoniale – Sussistenza – Fondamento – Rapporti tra addebito della separazione e art. 2059 – Pregiudizialità<br />

– Esclusione]<br />

La questione – Se, in caso di violazione dell’obbligo di fedeltà, le relative sanzioni siano da rinvenire esclusivamente nei rimedi<br />

tipici previsti dal diritto di famiglia, o se sia ipotizzabile una tutela risarcitoria per responsabilità non patrimoniale ai sensi dell’art.<br />

2059 c.c., anche in assenza di una pronuncia di addebito.<br />

Massima – I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente<br />

sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo<br />

dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti,<br />

possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi della art. 2059, senza<br />

che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni<br />

(in applicazione del suesposto principio, la Corte ha riconosciuto un risarcimento in favore della moglie che aveva dovuto subire<br />

le sofferenze per la relazione extraconiugale del marito, ampliamente pubblica e <strong>qui</strong>ndi particolarmente frustrante).<br />

Il caso – Tizia conviene in giudizio il marito Caio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (biologico ed<br />

esistenziale) dovuto alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e in particolare dell’obbligo di fedeltà, avvenuto<br />

con modalità particolarmente frustranti, stante la notorietà della relazione intrattenuta da Caio con Sempronia,<br />

anch’ella sposata. Caio si costituisce in giudizio, chiedendo che la domanda sia dichiarata inammissibile, dal momento<br />

che la violazione dei doveri coniugali trova tutela esclusivamente attraverso il procedimento di separazione<br />

personale. Il tribunale respinge la domanda della parte attrice. Tizia propone appello e il convenuto Caio si costituisce<br />

in giudizio mediante appello incidentale relativamente alle spese di giudizio di primo grado. La Corte d’appello<br />

rigetta entrambe le istanze e conferma il provvedimento impugnato. Avverso la decisione di secondo grado Tizia ricorre<br />

in Corte di Cassazione; Caio resiste con controricorso.<br />

Sintesi della motivazione: 1. La tesi della pregiudizialità tra la pronuncia di addebito della separazione e il risarcimento<br />

del danno; – 2. Segue: opinione contrapposta, indipendenza tra addebito e tutela risarcitoria; – 3. I precedenti<br />

giurisprudenziali: la giuridicità dei doveri che nascono dal matrimonio; – 4. I rapporti tra le tutele tipiche previste<br />

dal diritto di famiglia e la responsabilità civile: le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale; – 5. I principi<br />

posti dalla S.C.<br />

1. La tesi della pregiudizialità tra la pronuncia di addebito della separazione ed il risarcimento<br />

del danno<br />

Con il primo motivo si denuncia insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo<br />

per il giudizio. Sul punto si sottolinea come la Corte d’appello, dopo aver affermato di condividere la tesi secondo<br />

la quale le regole che disciplinano la materia familiare non costituiscono un sistema chiuso che impedisca<br />

alla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio di comportare l’applicabilità delle norme in tema<br />

di responsabilità a<strong>qui</strong>liana, ha affermato poi che nel caso di specie mancherebbe il presupposto per il diritto al<br />

risarcimento. La ricorrente avrebbe, infatti, in un primo tempo proposto domanda di separazione con addebito, successivamente<br />

abbandonando la procedura per addivenire alla separazione consensuale: tale motivazione, a parere<br />

della ricorrente, sarebbe incongrua non comprendendosi in che cosa consista quel presupposto, né perché mancherebbe<br />

la prova di esso.<br />

2. Segue: l’opinione contrapposta, indipendenza tra addebito e tutela risarcitoria<br />

Con il secondo motivo Tizia, denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 151 c.c.: il giudice<br />

a quo avrebbe errato nel ritenere non risarcibile il danno ove non vi sia una pronuncia di addebito in sede di separa-<br />

80


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

zione. Il diritto al risarcimento può infatti – prosegue Tizia – trovare fondamento anche nella violazione di un diritto<br />

costituzionalmente protetto e sarebbe indipendente da una pronuncia di addebito della separazione. Il<br />

presupposto in forza del quale l’abbandono della domanda di addebito presupporrebbe la volontà, da parte dei coniugi,<br />

di non accertare la causa della crisi coniugale, così trasponendo in un giudizio risarcitorio le regole e i limiti<br />

specificamente dettati, ad altri fini, dall’art. 151 c.c.<br />

L’addebito, infatti, comporta conseguenze del tutto peculiari e limitati e in certi casi può essere privo di<br />

conseguenze pratiche: l’azione di risarcimento, rimane comunque esercitabile in relazione alla condotta dell’altro<br />

coniuge posta in essere nella consapevolezza della sua attitudine a recarle pregiudizio, in quanto contraria ai doveri<br />

nascenti dal matrimonio e produttiva di un danno ingiusto.<br />

Ciò troverebbe conferma sia nei principi affermati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 9801 del 2005, circa la<br />

concorrente rilevanza di determinati comportamenti sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo<br />

coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia quale fatto generatore di responsabilità<br />

a<strong>qui</strong>liana; sia nella dottrina la quale ha evidenziato la frequente sussistenza, nella disciplina codicistica e<br />

della legislazione speciale, di tutele concorrenti con l’azione risarcitoria.<br />

Il motivo del ricorso si conclude con la richiesta che la S.C. affermi il principio in forza del quale la mancanza<br />

di addebito in sede di separazione per mutuo consenso non è preclusiva di separata azione per il risarcimento<br />

dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente<br />

garantiti.<br />

3. I precedenti giurisprudenziali: la giuridicità dei doveri che nascono dal matrimonio<br />

Il giudice di legittimità, richiamando i principi enunciati dalla sentenza n. 9801 del 2005, sottolinea come<br />

i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono di carattere esclusivamente morale ma hanno natura<br />

giuridica, come si desume dal riferimento contenuto nell’art. 143 c.c. alle nozioni di dovere, di obbligo, di diritto<br />

e dall’espresso riconoscimento contenuto nell’art. 160 c.c. della loro inderogabilità, nonché dalle conseguenze<br />

di ordine giuridico che l’ordinamento fa derivare dalla loro violazione, cosicché deve ritenersi che l’interesse di ciascun<br />

coniuge nei confronti dell’altro alla loro osservanza abbia valenza di diritto soggettivo. La violazione di questi<br />

obblighi non trova necessariamente la propria sanzione esclusivamente nel diritto di famiglia, quali la sospensione<br />

del diritto all’assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza<br />

familiare ai sensi dell’art. 146 c.c.; l’addebito della separazione con i suoi riflessi in tema di perdita del diritto<br />

all’assegno e dei diritti successori, il divorzio e il relativo assegno, con gli istituti connessi. Dalla natura giuridica<br />

dei su detti obblighi deriva che il comportamento di un coniuge non soltanto può costituire causa di separazione<br />

o di divorzio, ma può anche, ove ne sussistano i presupposti secondo le regole generali integrare gli estremi<br />

dell’illecito civile. Infatti separazione e divorzio, prosegue il supremo collegio, costituiscono strumenti accordati<br />

dall’ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza; l’assegno<br />

di separazione e divorzio hanno funzione assistenziale e non riparatoria; che la perdita del diritto all’assegno<br />

di separazione a causa dell’addebito può trovare applicazione soltanto in via eventuale, in quanto colpisce<br />

solo il coniuge che ne avrebbe diritto e non quello che deve corrisponderlo.<br />

4. I rapporti tra le forme di tutela tipiche del diritto di famiglia e la responsabilità civile: le ipotesi<br />

di risarcibilità del danno non patrimoniale<br />

I rimedi previsti a tutela dei su detti istituti sono strutturalmente compatibili con la responsabilità civile, nelle<br />

ipotesi in cui la condotta del coniuge vada a ledere i diritti inviolabili del partner. La mera violazione dei doveri<br />

matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione non possono di per sé ed automaticamente<br />

integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo riscontrarsi, in tema di risarcimento del<br />

danno non patrimoniale, la concomitante ricorrenza di tutti i presupposti ai quali l’art. 2059 c.c. riconnette<br />

detta responsabilità, secondo i principi da ultimo affermati nelle sentenza delle sez. un. n.<br />

26972/2008.<br />

In conformità a quanto stabilito dalla sopra ricordata decisione delle sez. un., l’art. 2059 non prevede un’autonoma<br />

fattispecie di illecito distinta da quella di cui all’art. 2043 c.c., ma disciplina i limiti e le condizioni di risarcibilità<br />

di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali di ogni tipo, sul presupposto della sussistenza di<br />

tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 c.c.: la condotta illecita, l’ingiusta lesione di interessi<br />

tutelati dall’ordinamento, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso. Elemento<br />

caratterizzante il danno non patrimoniale rispetto al danno patrimoniale è la sua risarcibilità nei soli casi previsti<br />

dalla legge e cioè secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059:<br />

a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato: la vittima avrà diritto al risarcimento del<br />

danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dell’ordinamento<br />

ancorché privo di rilevanza costituzionale;<br />

81


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale<br />

anche al di fuori di una ipotesi di reato;<br />

c) quando al di fuori delle due ipotesi precedenti, il fatto illecito abbia recato pregiudizio in modo grave a<br />

diritti inviolabili della persona e come tali oggetto di tutela costituzionale. In tal caso il soggetto danneggiato<br />

avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, scaturente da una lesione non individuata ex ante<br />

dalla legge, ma che dovrà essere selezionata caso per caso dal giudice. Il danno non patrimoniale sarà dunque<br />

risarcibile al concorrere delle seguenti condizioni: 1) che l’interesse leso (non il pregiudizio sofferto)<br />

abbia rilevanza costituzionale; 2) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una<br />

soglia minima di tollerabilità, come impone il dovere di solidarietà di cui all’art 2 Cost.; 3) che il danno<br />

non sia futile, ma abbia una consistenza che possa considerarsi giuridicamente rilevante.<br />

5. I principi posti dalla s.c.<br />

Con specifico riferimento all’ipotesi in cui la richiesta di risarcimento del danno sia costituita dalla violazione del<br />

dovere di fedeltà nascente dal matrimonio, si dovrà accertare che la violazione del dovere di fedeltà comporti<br />

anche la lesione di un diritto costituzionalmente protetto. Sarà inoltre necessaria la prova del nesso di causalità<br />

tra questa violazione e il danno, che perché possa essere a detto fine rilevante non può consistere nella<br />

sola sofferenza fisica causata dall’infedeltà e dalla percezione dell’offesa che ne deriva- obiettivamente insita<br />

nella violazione dell’obbligo di fedeltà- di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da<br />

violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente<br />

protetto. Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l’infedeltà<br />

per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo alla lesione della salute del coniuge<br />

(lesione che dovrà essere dimostrata sotto il profilo del nesso di causalità), ovvero ove l’infedeltà per le sue modalità<br />

abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa si siano concretizzati in atti specificamente<br />

lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto.<br />

Sulla base di tale ricostruzione La S.C. afferma che la mancanza di addebito della separazione non è preclusiva<br />

di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio<br />

e riguardanti diritti costituzionalmente protetti. Risulta consequenzialmente incompatibile con i principi<br />

sopra enunciati l’affermazione della Corte d’appello secondo la quale l’esperibilità dell’azione di risarcimento<br />

sarebbe preclusa ove i coniugi siano addivenuti ad una separazione consensuale a seguito della rinuncia alla pronuncia<br />

di addebito, dovendosi tale atto interpretare come il venir meno dell’interesse ad accertare le cause della crisi<br />

del matrimonio, in quanto giudizialmente accertabili solo nel giudizio di separazione con specifica domanda di<br />

addebito.<br />

Tale statuizione viene erroneamente collegato dal giudice a quo alla giurisprudenza della SC, secondo la quale la<br />

dichiarazione di addebito della separazione può essere richiesta e adottata solo nell’àmbito del giudizio di separazione,<br />

dovendosi escludere l’esperibilità di domande di addebito fuori da tale giudizio. Quella giurisprudenza pone<br />

a fondamento di questa affermazione la statuizione dell’art 151, comma 2 cc che attribuisce espressamente la cognizione<br />

della domanda di addebito al giudice della separazione.<br />

Su tale punto la SC sottolinea come non siano rinvenibili né norme di diritto positivo né ragioni di ordine sistematico<br />

che rendano la pronuncia di addebito (inidonea di per sé a dare fondamento all’azione di risarcimento) pregiudiziale<br />

rispetto alla domanda di risarcimento, una volta affermato- come sopra si è fatto- che la violazione dei doveri<br />

nascenti dal matrimonio non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal<br />

diritto di famiglia ma, ove ne sussistano i presupposti secondo le regole generali, può integrare gli estremi di un illecito<br />

civile. La relativa azione deve ritenersi del tutto autonoma rispetto alla domanda di separazione e di addebito ed<br />

esperibile a prescindere dalle suddette domande. Tale assunto, prosegue il supremo collegio, trova per un verso ulteriore<br />

conferma sistematica nella considerazione che diverse sono anche la rilevanza e le caratteristiche fattuali che<br />

tale violazione può avere ai fini dell’addebitabilità della separazione rispetto a quelle che deve avere per dare fondamento<br />

ad un’azione di risarcimento. Per altro verso, che sarebbe del tutto al di fuori della logica del sistema subordinare<br />

alla dichiarazione di addebito, il risarcimento del danno per violazione di obblighi nascenti dal matrimonio<br />

ove tale violazione costituisca reato e abbia e abbia dato luogo a condanna penale.<br />

Nell’accogliere il ricorso, la SC cassa con rinvio la sentenza, enunciando il principio di diritto riportato in epigrafe.<br />

82<br />

[Virgilio Mecca]


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

4<br />

SIMULAZIONE E RIDUZIONE<br />

Cass. civ., sez. II, 31 agosto 2011, n. 17896<br />

[Successione testamentaria – Azione di simulazione relativa<br />

– Azione di riduzione – Accettazione dell’eredità<br />

con beneficio d’inventario – Vendita simulata – Donazione<br />

dissimulata]<br />

Massima – L’azione di simulazione relativa, proposta dall’erede<br />

in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del<br />

de cuius stipulato con un terzo, che si assume lesivo della<br />

quota di legittima ed abbia tutti i re<strong>qui</strong>siti di validità del negozio<br />

dissimulato, deve ritenersi proposta esclusivamente in<br />

funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art. 564 c.c.,<br />

con la conseguenza che l’ammissibilità dell’azione è condizionata<br />

alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio<br />

d’inventario. Tale condizione non ricorre, infatti, solo<br />

quando l’erede agisca per far valere una simulazione assoluta<br />

od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità<br />

del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l’accertamento<br />

della realtà effettiva consente al legittimario di<br />

recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal<br />

patrimonio.<br />

Fatto – Tizia instaura una vertenza innanzi al Tribunale<br />

di Roma chiedendo dichiararsi la nullità e l’inefficacia<br />

del testamento della di lei madre defunta per l’incapacità<br />

naturale della stessa. L’attrice chiede, inoltre, dichiararsi<br />

la simulazione dell’atto di vendita intervenuto precedentemente<br />

tra il de cuius ed il genero Caio non coerede,<br />

sostenendo trattarsi di donazione indiretta, pertanto<br />

lesiva delle proprie ragioni ereditarie. Chiede, infine, sia<br />

dichiarata aperta la successione legittima della defunta<br />

disponendo la divisione dei beni ed il rendiconto della<br />

gestione.<br />

Costituitosi in giudizio, Caio contesta la domanda di<br />

parte attrice, sostenendo la validità dell’atto di vendita,<br />

atteso che era stato pagato il relativo prezzo, e la conseguente<br />

non configurabilità di una donazione indiretta,<br />

precisando, altresì, di essere in regime di separazione<br />

dei beni con la moglie Sempronia, sorella e coerede dell’attrice.<br />

Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva,<br />

dichiara inammissibile l’azione di simulazione e dichiara<br />

aperta la successione della de cuius, disponendo<br />

la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di<br />

divisione dei beni. Successivamente, con sentenza definitiva,<br />

il giudice di prime cure accerta l’indivisibilità dell’immobile<br />

caduto in successione e ne attribuisce la proprietà<br />

a Sempronia, con obbligo di corrispondere all’attrice<br />

il conguaglio pari ad € 61.970,05.<br />

Proposta tempestiva impugnazione da Tizia, la Corte<br />

d’Appello di Roma respinge il gravame, confermando la<br />

sentenza parziale di primo grado con la quale il Tribunale<br />

aveva rilevato l’inammissibilità dell’azione di simulazione<br />

della vendita di un immobile ad un terzo, per<br />

mancanza della condizione che l’art. 564 c.c. richiede<br />

Le schede<br />

83<br />

per l’esercizio dell’azione di riduzione, ossia l’accettazione<br />

dell’eredità con beneficio d’inventario.<br />

Avverso tale sentenza, Tizia propone ricorso per cassazione,<br />

deducendo di aver sollevato, in sede di appello,<br />

questione di legittimità costituzionale dell’art. 564,<br />

comma 1, c.c. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto<br />

tale disposizione, subordinando l’esercizio dell’azione<br />

di riduzione da parte del legittimario all’accettazione<br />

dell’eredità con beneficio d’inventario, sarebbe lesiva<br />

dei diritti dell’erede nonché del diritto di agire. La ricorrente<br />

chiede, inoltre, la cassazione della sentenza argomentando<br />

che l’azione di simulazione deve ritenersi autonoma<br />

rispetto a quella di riduzione ed in quanto tale<br />

non condizionata all’onere di cui all’art. 564, comma 1,<br />

c.c.<br />

Motivi della decisione – Le predette censure non sono<br />

ritenute meritevoli di accoglimento. La S.C., in primo<br />

luogo, rileva come la Corte territoriale, applicando l’art.<br />

564 c.c., abbia implicitamente ritenuto manifestamente<br />

infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata<br />

al riguardo dalla ricorrente, e ritiene condivisibile<br />

tale manifesta infondatezza.<br />

Nel merito, in ordine all’autonomia dell’azione di<br />

simulazione rispetto all’azione di riduzione, i giudici<br />

della S.C. dichiarano infondata tale tesi, ricordando il<br />

principio più volte affermato dalla giurisprudenza di<br />

legittimità secondo cui l’azione di simulazione relativa<br />

proposta dall’erede in ordine ad un atto stipulato con<br />

un terzo con cui il de cuius dispone del proprio patrimonio,<br />

che si assume essere lesivo della quota di legittima<br />

ed abbia i re<strong>qui</strong>siti del negozio dissimulato,<br />

deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione<br />

dell’azione di riduzione. Conseguenza di ciò è l’ammissibilità<br />

dell’azione soltanto laddove vi sia stata la<br />

preventiva accettazione dell’eredità con beneficio<br />

d’inventario. La S.C. puntualmente sottolinea che<br />

non è, invece, necessaria l’accettazione con beneficio<br />

d’inventario nel caso in cui l’azione di simulazione, assoluta<br />

o relativa, esercitata dall’erede sia finalizzata all’accertamento<br />

della nullità del negozio dissimulato,<br />

ad es. per mancanza della forma prescritta o incapacità<br />

di uno dei soggetti. Difatti, in tali casi, l’interesse del legittimario<br />

è l’accertamento dell’inesistenza del negozio<br />

giuridico meramente apparente posto in essere dal<br />

dante causa, a prescindere dall’azione di riduzione, in<br />

quanto al legittimario spettano le stesse azioni che sarebbero<br />

spettate in vita al de cuius, potendo il legittimario<br />

recuperare alla massa ereditaria i beni donati che in<br />

realtà non sono mai usciti dal patrimonio del defunto.<br />

Pertanto, in tale ultima ipotesi, l’interesse a far dichiarare<br />

la simulazione dell’atto di alienazione stipulato<br />

dal defunto è comune a tutti gli eredi, come interesse<br />

all’accertamento che il bene, apparentemente alienato,<br />

è rimasto in realtà al defunto e <strong>qui</strong>ndi non è mai uscito<br />

dall’asse ereditario. L’erede, infatti, non agisce contro<br />

la volontà del de cuius ma esercita un potere che già


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

spettava al defunto, libero di scegliere se far valere o<br />

meno la simulazione.<br />

Allorquando, invece, sia esercitata azione di simulazione<br />

relativa, in altre parole sia impugnato un negozio<br />

oneroso dissimulante una donazione, essendo il negozio<br />

dissimulato rivestito della forma prescritta, l’azione<br />

di simulazione è finalizzata esclusivamente all’esercizio<br />

dell’azione di riduzione; conseguentemente, condizione<br />

imprescindibile per la proposizione della stessa è<br />

l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, a<br />

norma dell’art. 564 c.c.<br />

[Precedenti] La sentenza in epigrafe ripropone la problematica del<br />

nesso di strumentalità esistente fra azione di simulazione (relativa)<br />

e azione di riduzione della donazione dissimulata. Sul punto la S.C.<br />

ha avuto modo, più volte, di affermare che la proposizione dell’azione<br />

di simulazione, nel caso in cui si sostenga che un negozio<br />

oneroso dissimuli una donazione valida, richiede come condizione<br />

per l’esercizio dell’azione l’accettazione dell’eredità con beneficio<br />

d’inventario, precisando altresì che detta condizione, al contrario,<br />

non è richiesta quando si esercita azione di simulazione assoluta<br />

del negozio apparente oppure ancora quando si esercita azione di<br />

simulazione relativa nel caso in cui il negozio dissimulato sia nullo<br />

(Cass. 14 aprile 2003, n. 6315; Cass. 27 giugno 2003, n. 10262;<br />

Cass. 23 febbraio 2011, n. 4400).<br />

Non sono mancate, tuttavia, decisioni della S.C. in senso difforme,<br />

in quanto un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità<br />

accoglieva la tesi in virtù della quale l’accettazione con beneficio<br />

di inventario non sarebbe stata necessaria per l’esercizio<br />

dell’azione di simulazione, anche nel caso in cui tale ultima azione<br />

fosse preordinata all’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti<br />

di persone estranee all’eredità (Cass. 12 luglio 1947, n. 1110;<br />

Cass. 4 ottobre 1951, n. 2620; Cass. 17 marzo 1955 n. 810).<br />

In merito alla questione della legittimità costituzionale dell’art.<br />

564 c.c., la S.C., chiamata più volte a pronunciarsi sul punto, ha dichiarato<br />

inammissibile la questione di legittimità costituzionale<br />

dell’art. 564 c.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non<br />

contrastante con il principio costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza<br />

(Cass. 28 novembre 1988, n. 6416; Cass. 9 luglio 1971,<br />

n. 2200). Si rileva, tra l’altro, che la stessa Corte Cost. ha ritenuto<br />

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art.<br />

564, comma 1, c.c., nella parte in cui impone al legittimario la previa<br />

accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario quale condizione<br />

di proponibilità dell’azione di riduzione, in riferimento agli<br />

DIRITTO INTERNO<br />

E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA<br />

Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2011, n. 13603<br />

Il rinvio pregiudiziale, previsto dall’art. 234, ult.<br />

comma, del Trattato dell’Unione Europea, ha la funzione<br />

di verificare la legittimità di una legge nazionale o di<br />

un atto amministrativo o di una prassi amministrativa<br />

rispetto al diritto dell’Unione Europea e non è, invece,<br />

finalizzato a ottenere un parere su questioni generali<br />

od ipotetiche, essendo deputato a risolvere una<br />

controversia effettiva ed attuale, fondata sulla rilevanza<br />

della questione pregiudiziale. Ne consegue che laddove<br />

la normativa interna risulti essere pienamente<br />

rispettosa dei diritti fondamentali della persona,<br />

Le massime<br />

84<br />

artt. 3 e 24 Cost. (Corte Cost. 25 ottobre 1985, n. 235, in Giust. civ.<br />

1986, I, P. 3).<br />

[Nota bibliografica] Sull’esercizio dell’azione di riduzione in relazione<br />

al contratto dissimulato, C.M. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia<br />

– Le successioni, Milano 2005, p. 707 ss., A. Cataudella, Successioni<br />

e donazioni. La donazione, in Tratt. Bessone, vol. V, Torino 2005,<br />

p. 171 ss., L. Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione necessaria,<br />

in Tratt. Cicu-Messineo, Milano 2000, p. 332 ss; L. Ferri, in<br />

Comm. Scialoja-Branca, sub art. 564, p. 211 ss; G. Azzariti, Le successioni<br />

e le donazioni, Napoli 1990, p. 308 ss; A. Beccu, Concorso per<br />

uditore giudiziario – Prova scritta di diritto civile, in questa Rivista 2011,<br />

p. 277-278.<br />

In merito alla qualificazione dell’accettazione con beneficio d’inventario<br />

come condizione di ammissibilità ovvero come presupposto<br />

dell’azione di riduzione, L. Mengoni, op. cit., p. 268; A. Tullio,<br />

L’azione di riduzione. L’imputazione ex se, in Tratt. Bonilini, Milano<br />

2009, p. 554 ss.; C. Carnevale, sub art. 564, in Comm. Ruperto, Milano<br />

2005, p. 634 ss., G. Scarpello, L’accettazione dell’eredità col beneficio<br />

d’inventario per l’esercizio dell’azione di simulazione da parte del<br />

legittimario, Studi in onore di Ernesto Eula, Milano 1957, III, p. 421-<br />

422, G. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano 2009, p. 547.<br />

Relativamente al rapporto esistente fra azione di riduzione e azione<br />

di simulazione, A. Alessandrini Calisti, Principali note a commento<br />

– Azione di simulazione, azione di riduzione, legittimario pretermesso e<br />

qualità di erede nella successione legittima, in R. Not. 2008, p. 214 ss.; G.<br />

Scarpello, L’accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario per l’esercizio<br />

dell’azione di simulazione da parte del legittimario, Studi in onore di Ernesto<br />

Eula, Milano 1957, III, p. 417 ss., il quale sostiene la totale autonomia<br />

dell’azione di accertamento proposta dal legittimario rispetto<br />

all’azione di riduzione che possa eventualmente essere esercitata dal<br />

legittimario stesso a seguito dell’accertata simulazione in quanto, secondo<br />

l’autore, l’interesse all’esercizio dell’azione di simulazione<br />

« esiste indipendentemente da qualsiasi collegamento con l’azione di<br />

riduzione per lesione di legittima »; G. Azzariti, op. cit., p. 309-310, il<br />

quale sostiene che l’azione di simulazione non sia « sempre ed in ogni<br />

caso preordinata al successivo esercizio dell’azione di riduzione », essendo<br />

quest’ultima un’azione di condanna, a differenza dell’azione di<br />

simulazione, la quale è un’azione di accertamento, avente natura meramente<br />

dichiarativa, tesa a far accertare la vera natura dell’atto posto<br />

in essere del de cuius e di far cessare lo stato di incertezza relativamente<br />

all’ammontare della quota di legittima.<br />

Infine, riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell’art.<br />

564, comma 1, c.c., C. Carnevale, op. cit., p. 640 ss.<br />

[Sara Gualandi]<br />

quali risultanti dalla evoluzione giurisprudenziale della<br />

Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull’Unione<br />

Europea, il giudice, effettuato tale confronto, non è<br />

obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente<br />

da istanza di parte.<br />

PERSONE FISICHE<br />

Cass. civ., sez. VI, ord. 23 giugno 2011, n. 13747<br />

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso<br />

i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di<br />

designazione o nomina di un amministratore di sostegno,<br />

trattandosi di un provvedimenti distinti, logicamente<br />

e tecnicamente, da quelli che dispongono l’am-


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

ministrazione e che vengono emanati in applicazione<br />

dell’art. 384 c.c. (richiamato dal successivo art. 411,<br />

comma 1, c.c.), dovendo invero limitarsi la facoltà di<br />

ricorso, concessa dall’art. 720-bis, ult. comma, c. p.c.,<br />

ai decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono<br />

l’apertura o la chiusura dell’amministrazione,<br />

assimilabili, per loro natura, alle sentenze emesse in<br />

materia di interdizione ed inabilitazione, mentre tale facoltà<br />

non si estende ai provvedimenti a carattere gestorio.<br />

Cass. civ., sez. I, 10 giugno 2011, n. 12737<br />

Nel procedimento relativo alla nomina dell’amministratore<br />

di sostegno, ed in analogia a quanto avviene<br />

nel giudizio d’interdizione, la morte dell’amministrando<br />

determina la cessazione della materia del<br />

contendere, venendo meno la necessità della pronuncia;<br />

ne deriva che la sopravvenienza di tale evento, mentre<br />

è pendente il giudizio per cassazione, e la morte sia<br />

attestata, mediante produzione del relativo certificato,<br />

comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso<br />

per sopraggiunta carenza d’interesse.<br />

MATRIMONIO<br />

Cass. civ., sez. I, 10 giugno 2011, n. 12738<br />

La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa<br />

della nullità del matrimonio concordatario<br />

per l’apposizione di una condizione al vincolo<br />

matrimoniale (nella specie condicio de futuro relativa<br />

alla residenza familiare) viziante il relativo consenso<br />

negoziale di uno dei coniugi, trova ostacolo nel principio<br />

di ordine pubblico, costituito dalla ineludibile<br />

tutela dell’affidamento incolpevole dell’altro coniuge,<br />

allorché l’apposizione della condizione sia rimasta<br />

nella sfera psichica di uno dei nubendi, senza<br />

manifestarsi (né comunque essere conosciuta o conoscibile)<br />

all’altro coniuge. L’accertamento della conoscenza<br />

o conoscibilità, da parte di quest’ultimo, di<br />

detta condizione deve essere compiuto dal giudice della<br />

delibazione con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico<br />

e con particolare rigore, giacché detto accertamento,<br />

pur tenendo conto del favore particolare al riconoscimento<br />

che lo Stato italiano si è imposto con il<br />

protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo<br />

del Concordato, attiene al rispetto di un principio di<br />

ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi<br />

della persona riguardanti la costituzione di un rapporto,<br />

quello matrimoniale, oggetto di rilievo e tutela<br />

costituzionali.<br />

REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI<br />

Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2011, n. 12693<br />

Per la famiglia già costituita alla data di entrata in<br />

vigore della l. 19 maggio 1975, n. 151, la comunione<br />

85<br />

legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui<br />

all’art. 228, comma 1, della legge, decorre dal 16 gennaio<br />

1978 ed interessa i beni ac<strong>qui</strong>stati dai coniugi separatamente<br />

nel primo biennio di applicazione della<br />

legge stessa solo se ancora esistenti nel patrimonio del<br />

coniuge che li ha ac<strong>qui</strong>stati. Conseguentemente, il titolare<br />

del diritto di prelazione agraria che, dopo avere<br />

esercitato il riscatto del fondo venduto senza la prescritta<br />

denuntiatio, intenda chiedere l’accertamento giudiziale<br />

del suo diritto, non deve agire anche contro il coniuge<br />

dell’ac<strong>qui</strong>rente del fondo qualora la vendita sia stata stipulata<br />

in detto biennio successivo alla data di entrata in<br />

vigore della legge n. 151 del 1975 e la dichiarazione di<br />

riscatto sia stata comunicata nello stesso periodo, atteso<br />

che, in tale ipotesi, il fondo non è mai entrato in comunione<br />

dei coniugi.<br />

SEPARAZIONE E DIVORZIO<br />

Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2011, n. 12175<br />

L’espressione, contenuta nell’art. 12-bis della l. 1° dicembre<br />

1970, n. 898, secondo cui il coniuge divorziato<br />

ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto<br />

anche se questo « viene a maturare dopo la<br />

sentenza » implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile<br />

anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato<br />

prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione<br />

della relativa domanda, quando invero ancora<br />

non possono esservi soggetti titolari dell’assegno divorzile,<br />

divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato<br />

della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora<br />

successiva, che lo abbia li<strong>qui</strong>dato. Infatti, poiché la ratio<br />

della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità,<br />

non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti,<br />

all’assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante,<br />

contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché<br />

di regola venga costituito e divenga esigibile solo<br />

con il passaggio in giudicato della sentenza che lo li<strong>qui</strong>di,<br />

ne deriva che, indipendentemente dalla decorrenza<br />

dell’assegno di divorzio, ove l’indennità sia percepita<br />

dall’avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo<br />

riconoscimento giudiziario della concreta spettanza<br />

dell’assegno è riconnessa l’attribuzione del diritto<br />

alla quota di t.f.r.<br />

Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2011, n. 12175<br />

La domanda di corresponsione di un acconto sull’indennità<br />

di fine rapporto spettante all’ex coniuge,<br />

proposta nel giudizio di divorzio, è diversa dalla domanda<br />

di corresponsione di una quota di tale indennità<br />

riproposta in apposito giudizio e, pertanto, al riguardo<br />

non si forma alcun giudicato esterno.<br />

Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2011, n. 13184<br />

Il raggiungimento della maggiore età del figlio minore<br />

non attribuisce, al coniuge separato o divorziato<br />

tenuto a contribuire al suo mantenimento, il diritto a


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

procedere unilateralmente alla riduzione od eliminazione<br />

del contributo o a far valere tale condizione<br />

in sede di opposizione all’esecuzione, essendo necessario,<br />

a tal fine, procedere all’instaurazione di un giudizio<br />

volto alla modifica delle condizioni di separazione o<br />

divorzio.<br />

Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2011, n. 12177<br />

Avverso l’ordinanza di inammissibilità emessa<br />

dalla corte d’appello sul reclamo – proposto ai sensi<br />

dell’art. 708 c.p.c., – contro il provvedimento adottato<br />

dal giudice istruttore nel procedimento di separazione<br />

giudiziale dei coniugi, non è ammesso il ricorso<br />

straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., data la<br />

natura ed efficacia meramente incidentale di tali ordinanze<br />

le quali sono prive della forma e della sostanza<br />

della sentenza, e sono, altresì, destinate ad essere assorbite<br />

nella decisione finale.<br />

FILIAZIONE<br />

Cass. civ., sez. VI, ord. 20 giugno 2011, n. 13508<br />

L’attrazione alla competenza del Tribunale per i<br />

minorenni della domanda di corresponsione di un<br />

contributo per il mantenimento del figlio minore<br />

può giustificarsi esclusivamente in caso di contestualità<br />

fra la stessa e la domanda principale, proposta ai<br />

sensi dell’art. 155 c.c., riguardante l’affidamento dei figli<br />

e l’esercizio della potestà genitoriale.<br />

Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2011, n. 12646<br />

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l’art.<br />

269, comma 4, c.c. – secondo il quale la sola dichiarazione<br />

della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed<br />

il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono<br />

prova della paternità naturale – non esclude che<br />

tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche<br />

presuntivi, possano essere utilizzate dal giudice del<br />

merito a sostegno del proprio convincimento.<br />

Cass. civ., sez. VI, ord. 16 giugno 2011, n. 13221<br />

Nei giudizi riguardanti lo stato di adottabilità, il<br />

tutore provvisorio è legittimato a rappresentare il<br />

minore, salvo che sussista in concreto il conflitto<br />

d’interessi tra esso e il minore (principio espresso ai<br />

sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.).<br />

Cass. civ., sez. I, 10 giugno 2011, n. 12730<br />

La situazione di abbandono, condizione per la dichiarazione<br />

di adottabilità del minore, non può essere<br />

desunta, in via automatica, dalla dichiarazione dello stato<br />

di adottabilità precedentemente pronunciata nei confronti<br />

di altro fratello del minore.<br />

Cass. civ., sez. I, 10 giugno 2011, n. 12730<br />

Nel giudizio di dichiarazione dello stato di adottabilità,<br />

al fine di escludere lo stato di abbandono del<br />

86<br />

minore non sono sufficienti la positiva evoluzione della<br />

condizione esistenziale del genitore, con riguardo al<br />

conseguimento dell’indipendenza economica ed al<br />

possesso di un’abitazione dignitosa, nonché i buoni<br />

propositi dal medesimo manifestati di riparare alle precedenti<br />

mancanze, occorrendo, al contrario, che il giudice<br />

proceda alla specifica valutazione dei progetti educativi<br />

genitoriali e del modo in cui egli intenda realizzarli,<br />

nonché, in presenza dell’allegazione di un futuro<br />

apporto educativo di altri parenti residenti all’estero,<br />

alla verifica dell’esistenza e della disponibilità di costoro<br />

a contribuire all’accudimento del minore e dell’effettiva<br />

realizzabilità del dedotto loro progetto d’immigrazione.<br />

Cass. civ., sez. I, 10 giugno 2011, n. 12730<br />

Il giudice d’appello, ove ravvisi l’insussistenza dei<br />

presupposti per la pronuncia dello stato adottabilità<br />

del minore, deve limitarsi a revocare la dichiarazione<br />

assunta in primo grado, mentre non può disporre l’affidamento<br />

eterofamiliare, essendo questo un provvedimento<br />

che l’art. 4 della l. 4 maggio 1984, n. 183 riserva<br />

al servizio sociale locale, in presenza del consenso<br />

dei genitori esercenti la potestà, ed al tribunale per i minorenni,<br />

in mancanza del predetto assenso.<br />

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA<br />

Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14182<br />

L’azione di petizione di eredità non esige l’integrale<br />

contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore<br />

dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno<br />

solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo<br />

sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in<br />

quanto appartenenti all’eredità, mentre nei rapporti interni<br />

tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota<br />

spettante a ciascuno di essi. Con la conseguenza che,<br />

ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio<br />

di primo grado promosso dall’altro coerede, gli eredi di<br />

entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello,<br />

nel relativo giudizio, chiedendo l’estensione degli effetti<br />

della domanda originaria, senza che possa configurarsi<br />

novità della domanda.<br />

Cass. civ., sez. II, 10 giugno 2011, n. 12854<br />

Ai fini della configurabilità del legato in sostituzione<br />

di legittima, è necessario che risulti l’intenzione del testatore<br />

di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni<br />

determinati senza chiamarlo all’eredità. Tale intenzione<br />

non richiede formule sacramentali, ma può desumersi<br />

dal complessivo contenuto dell’atto, in forza di un<br />

apprezzamento compiuto dal giudice di merito, insindacabile<br />

in sede di legittimità se correttamente motivato.<br />

Cass. civ., sez. II, 17 giugno 2011, n. 13385<br />

Nel giudizio di reintegrazione della quota di riserva,<br />

non costituiscono domande nuove e sono conseguentemente<br />

ammissibili, anche se formulate per la


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

prima volta in appello, le richieste volte all’esatta ricostruzione<br />

sia del relictum che del donatum, mediante<br />

l’inserimento di beni, liberalità o l’indicazione di pesi<br />

o debiti del de cuius, trattandosi di operazioni connaturali<br />

al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto d’ufficio<br />

ed alle quali si può dare corso, nei limiti in cui gli elementi<br />

ac<strong>qui</strong>siti le consentono, indipendentemente dalla<br />

formale proposizione di domande riconvenzionali in tal<br />

senso da parte del convenuto.<br />

Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2011, n. 14473<br />

Il legittimario che propone l’azione di riduzione<br />

ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua<br />

quota di riserva, determinando con esattezza il valore<br />

della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima<br />

violata dal testatore. A tal fine, ha l’onere di allegare<br />

e comprovare tutti gli elementi occorrenti per<br />

stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione<br />

della sua quota di riserva oltre che proporre, sia<br />

pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa<br />

istanza di conseguire la legittima, previa determinazione<br />

della medesima mediante il calcolo della disponibilità<br />

e la susseguente riduzione delle donazioni compiute<br />

in vita dal de cuius.<br />

Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2011, n. 12242<br />

Nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria,<br />

ove una quota abbia costituito oggetto di cessione,<br />

la qualità di litisconsorte necessario spetta ai cessionari<br />

della quota e non agli eredi cedenti.<br />

PROPRIETÀ<br />

Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2011, n. 13547<br />

A norma dell’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444,<br />

nel caso di esistenza, sul confine tra due fondi, di un<br />

fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il<br />

proprietario dell’area confinante che voglia, a sua<br />

volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve<br />

mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri<br />

dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato,<br />

della possibilità di esercizio della facoltà di costruire<br />

in aderenza.<br />

Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2011, n. 13547<br />

La norma dell’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444,<br />

in materia di distanze fra fabbricati – che, siccome<br />

emanata in attuazione dell’art. 17 della l. 6 agosto 1967,<br />

n. 765, non può essere derogata dalle disposizioni regolamentari<br />

locali – va interpretata nel senso che la distanza<br />

minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che<br />

una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è<br />

indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o<br />

quella dell’edificio preesistente, essendo sufficiente, per<br />

l’applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in<br />

qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio,<br />

ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza<br />

87<br />

minore da quella prescritta; ne consegue, pertanto, che<br />

il rispetto della distanza minima è dovuto anche per<br />

i tratti di parete che sono in parte privi di finestre.<br />

Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14194<br />

L’eliminazione delle vedute abusive, che consentono<br />

di affacciarsi e guardare nel fondo altrui, non necessariamente<br />

deve essere disposta dal giudice tramite<br />

la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti<br />

il corpus della violazione denunciata, ben potendo<br />

la violazione medesima essere eliminata per altra<br />

via, mediante idonei accorgimenti, i quali, pur contemperando<br />

i contrastanti interessi delle parti, rispondano<br />

ugualmente al precetto legislativo da applicare al caso<br />

oggetto di cognizione. Spetta, poi, al giudice dell’esecuzione<br />

la determinazione delle concrete modalità dell’opera<br />

o la scelta tra diverse articolazioni concrete di opere<br />

aventi comuni finalità e connotazioni.<br />

Cass. civ., sez. II, 10 giugno 2011, n. 12864<br />

L’art. 904 c.c. consente al vicino di chiudere la luce<br />

aperta nel muro in quanto esso ne ac<strong>qui</strong>sti la comunione<br />

avvero costruisca in aderenza, esercitando, pertanto,<br />

le facoltà rispettivamente previste dagli artt. 874 e 877<br />

c.c. Nell’ipotesi in cui il muro sia stato reso comune,<br />

la chiusura della luce è consentita a condizioni che la<br />

costruzione, consistente in un edificio, avvenga in<br />

appoggio (nella specie la S.C. ha cassato per vizio di<br />

motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima<br />

una costruzione in aderenza, con chiusura delle<br />

luci esistenti sul muro frontistante, per il solo fatto che<br />

tale costruzione era stata eseguita su suolo di proprietà<br />

del costruttore, ma senza previamente accertare, come<br />

invocato dall’attore, se questi fosse anche condòmino<br />

del muro sul quale si aprivano le luci).<br />

Cass. civ., sez. II, 15 giugno 2011, n. 13097<br />

L’art. 913 c.c. pone a carico dei proprietari, sia del<br />

fondo superiore che del fondo inferiore, un obbligo di<br />

non fare, vietando ad essi ogni alterazione che abbia<br />

per effetto quello di rendere più gravoso ovvero di ostacolare<br />

il naturale deflusso delle acque a valle.<br />

Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2011, n. 13710<br />

La actio negatoria servitutis ha come essenziale presupposto<br />

la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile,<br />

non potendo essere esercitata in presenza di<br />

turbative o molestie che non si sostanzino in una<br />

pretesa di diritto sulla cosa. Ne consegue che un’opera<br />

astrattamente idonea a consentire il passaggio da un<br />

fondo ad un altro, come l’esistenza di un cancello, non<br />

può essere posta a fondamento di una servitù di passaggio<br />

per usucapione se tale passaggio non venga concretamente<br />

esercitato (nella specie, la S.C. ha cassato la<br />

pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto la semplice<br />

esistenza di un cancello, non utilizzato, idonea a<br />

rappresentare per il futuro una situazione di apparenza<br />

necessaria per fondare l’ac<strong>qui</strong>sto a titolo originario di<br />

una servitù di passaggio).


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

DIRITTI REALI DI GODIMENTO<br />

Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14179<br />

Rientra fra le facoltà spettanti al proprietario di un<br />

fondo gravato da una servitù di passaggio la facoltà<br />

di apportare modifiche al proprio fondo e di apporvi<br />

un cancello per impedire l’accesso ai non aventi diritto,<br />

pur se dall’esercizio di tale diritto possano derivare<br />

disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo<br />

dominante in relazione alle pregresse modalità di transito.<br />

Ne consegue che, ove non dimostrato in concreto dal<br />

proprietario del fondo dominante al quale venga consegnata<br />

la chiave di apertura del cancello l’aggravamento<br />

o l’ostacolo all’esercizio della servitù, questi non può<br />

pretendere l’apposizione del meccanismo di apertura<br />

automatico con telecomando a distanza o di altro<br />

similare rimedio, peraltro in contrasto col principio<br />

servitus in faciendo consistere ne<strong>qui</strong>t.<br />

Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14178<br />

Poiché la servitù di presa d’acqua comprende la facoltà<br />

di accedere al fondo servente al fine di esercitare il<br />

diritto di attingimento, pur conservando il proprietario<br />

del fondo servente la facoltà di chiudere o recintare il<br />

proprio fondo, tale recinzione deve essere effettuata<br />

in modo che il diritto del proprietario del fondo dominante,<br />

come quello del possessore, non ne risulti<br />

impedito o limitato, derivandone diversamente spoglio<br />

o turbativa del possesso, contro i quali è data la tutela<br />

prevista dagli artt. 1168 e 1170 c.c. (nella specie, la S.C.<br />

ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una<br />

servitù di attingimento di acqua, aveva ritenuto di dover<br />

qualificare come semplice molestia l’attività del proprietario<br />

del fondo servente che aveva apposto un cancello<br />

con lucchetto sul proprio terreno, esigendo in tal modo<br />

dal proprietario del fondo dominante il re<strong>qui</strong>sito dell’annualità<br />

del possesso).<br />

Cass. civ., sez. II, 15 giugno 2011, n. 13101<br />

Qualora il passaggio a favore di fondo intercluso<br />

debba essere costituito, ai sensi dell’art. 1051 c.c., su<br />

più fondi appartenenti ad altri proprietari, questi ultimi<br />

non sono litisconsorti necessari nel relativo procedimento,<br />

giacché il riconoscimento della servitù coattiva<br />

non è impedita dalla loro mancata partecipazione al<br />

giudizio; infatti, l’attore può provvedere nei loro confronti<br />

con domande separate o con accordi distinti,<br />

restando solo precluso al giudice di imporre un vincolo<br />

su detti fondi.<br />

Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2011, n. 13534<br />

La « disposizione relativa alla servitù » la quale, ai<br />

sensi dell’art. 1062, comma 2, c.c. impedisce lo stabilirsi<br />

della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente,<br />

non è desumibile da facta concludentia, ma deve<br />

rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene<br />

espressamente di volere escludere il sorgere della servitù<br />

corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i<br />

88<br />

due fondi e determinata dal comportamento del comune<br />

proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto<br />

sia incompatibile con la volontà di lasciare integra<br />

e immutata la situazione di fatto che, in forza della legge,<br />

determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù,<br />

convertendosi in una situazione di diritto o in una regolamentazione<br />

negoziale da cui si desume che le parti abbiano<br />

voluto costituire la servitù (che in tal modo nasce<br />

in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia).<br />

Ne consegue che non è oggettivamente incompatibile<br />

con l’effetto naturale di costituzione di una<br />

servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia<br />

la clausola con cui le parti del contratto – il<br />

quale determini la scissione dell’originario dominio unico<br />

in due proprietà distinte, l’una in situazione di asservimento<br />

rispetto all’altra – prevedano un diritto personale<br />

di parcheggio, non trasmissibile mortis causa,<br />

nè cedibile a terzi e commisurato temporalmente alla<br />

vita dell’ac<strong>qui</strong>rente, da esercitarsi su di una strada<br />

rimasta in proprietà del venditore.<br />

Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2011, n. 13700<br />

In tema di servitù discontinue, l’esercizio saltuario<br />

non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo<br />

lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari<br />

caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;<br />

pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti<br />

a manifestare l’animus derelinquendi, la relazione di<br />

fatto instaurata dal possessore con il fondo servente<br />

non viene meno per la utilizzazione non continuativa<br />

quando possa ritenersi che il bene sia rimasto<br />

nella virtuale disponibilità del possessore.<br />

Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2011, n. 14472<br />

L’aggravamento di una servitù conseguente alla<br />

modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza<br />

di diverse modalità di esercizio non può ritenersi<br />

in re ipsa, ma deve essere valutato caso per caso, in<br />

relazione al complesso delle circostanze in concreto<br />

esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti<br />

dalle parti, dovendo in tale ipotesi l’indagine del giudice<br />

di merito essere diretta ad accertare se il maggior godimento<br />

per il fondo dominante comporti o meno una intensificazione<br />

dell’onere gravante sul fondo servente<br />

(nella specie la S.C. nel confermare la sentenza di secondo<br />

grado, ha ritenuto insufficiente ad integrare un<br />

aggravamento della servitù la mera circostanza del convogliamento,<br />

in una tubazione preesistente, anche degli<br />

scarichi provenienti dalla costruzione di un secondo bagno).<br />

COMUNIONE E CONDOMINIO<br />

Cass. civ., sez. II, ord. 28 giugno 2011, n. 14331<br />

In tema di divisione immobiliare, l’ordinanza con<br />

la quale si dichiara esecutivo il progetto di divisione<br />

e, rilevate contestazioni in ordine all’assegnazione dei<br />

lotti, si provvede alla fissazione dell’udienza per pro-


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

cedere all’estrazione a sorte degli stessi, non è impugnabile<br />

con ricorso per cassazione ai sensi dell’art.<br />

111 Cost., in quanto provvedimento di natura istruttoria,<br />

di per sé revocabile e privo del carattere della decisorietà.<br />

Cass. civ., sez. II, 7 giugno 2011, n. 12310<br />

Il disposto dell’art. 1102 c.c., secondo cui ciascun<br />

comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune<br />

un’utilità più intensa o anche semplicemente diversa da<br />

quella ricavata eventualmente in concreto dagli altri<br />

comproprietari, purché non ne venga alterata la destinazione<br />

o compromesso il diritto al pari uso, presuppone<br />

che l’utilità, che il condomino intenda ricavare dall’uso<br />

della parte comune, non sia in contrasto con la<br />

specifica destinazione della medesima (nella specie,<br />

la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva<br />

escluso la liceità della collocazione, da parte di un condomino,<br />

di scivoli permanenti sopra un marciapiede<br />

per permettere l’accesso di autovetture al locale ad uso<br />

negozio di sua proprietà, dal medesimo utilizzato come<br />

box auto, così immutando la destinazione del marciapiede,<br />

avente per sua natura come funzione tipica quella<br />

di consentire il sicuro transito dei pedoni).<br />

Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2011, n. 14474<br />

Ciascun partecipante al condominio di edifici<br />

può agire in giudizio per la tutela del decoro architettonico<br />

della proprietà comune, sicché nel relativo giudizio<br />

non è necessaria la presenza in causa di tutti i condomini,<br />

né del condominio.<br />

Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2011, n. 13689<br />

In tema di condominio degli edifici, l’art 1133 c.c.<br />

prevede la facoltà del ricorso all’assemblea avverso i<br />

provvedimenti dell’amministratore, ma “senza pregiudizio”<br />

del ricorso all’autorità giudiziaria, e, pertanto,<br />

non subordina il diritto alla tutela giurisdizionale al<br />

preventivo ricorso all’assemblea.<br />

Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2011, n. 13689<br />

Il provvedimento con il quale l’amministratore<br />

del condominio di edificio, nell’esercizio dei suoi poteri<br />

di curare l’osservanza del regolamento di condominio,<br />

ai sensi dell’art. 1130,<br />

comma 1, n. 1, c.c., e di adottare provvedimenti obbligatori<br />

per i condomini, ai sensi dell’art. 1133 c.c., inviti<br />

un condomino (nella specie, mediante lettera raccomandata<br />

con determinazione di un termine per l’adempimento)<br />

al rispetto del divieto regolamentare di<br />

collocazione di targhe, senza autorizzazione, sulla<br />

facciata dell’edificio, non costituisce atto illecito, e<br />

non può <strong>qui</strong>ndi porsi a fondamento di una responsabilità<br />

risarcitoria personale dell’amministratore stesso.<br />

Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14197<br />

L’amministratore di condominio non ha – salvo<br />

quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 c.c. in tema di lavori<br />

urgenti – un generale potere di spesa, in quanto<br />

89<br />

spetta all’assemblea condominiale il compito generale<br />

non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di<br />

valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore;<br />

ne consegue che, in assenza di una deliberazione<br />

dell’assemblea, l’amministratore non può<br />

esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute,<br />

perché, pur essendo il rapporto tra l’amministratore<br />

ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato,<br />

il principio dell’art. 1720 c.c. – secondo cui il mandante<br />

è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario<br />

– deve essere coordinato con quelli in materia di<br />

condominio, secondo i quali il credito dell’amministratore<br />

non può considerarsi li<strong>qui</strong>do né esigibile senza un<br />

preventivo controllo da parte dell’assemblea.<br />

Cass. civ., sez. II, 7 giugno 2011, n. 12291<br />

Il regolamento di condominio di natura contrattuale<br />

è, in ogni caso, un atto di produzione privata, anche<br />

nei suoi effetti tipicamente regolamentari, cioè incidenti<br />

sulle modalità di godimento delle parti comuni<br />

dell’edificio. Ne consegue che, non avendo il medesimo<br />

natura di atto normativo generale e astratto, il ricorso<br />

per cassazione col quale si lamenti la violazione o<br />

falsa applicazione delle norme di tale regolamento<br />

non è proponibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3),<br />

c.p.c., ma solo come vizio di motivazione ai sensi del<br />

n. 5) del medesimo art. 360.<br />

Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2011, n. 14460<br />

Nell’interpretare la clausola del regolamento di<br />

condominio contenente il divieto di destinare gli appartamenti<br />

a determinati usi, si deve considerare che<br />

l’esatto significato lessicale delle espressioni adoperate<br />

può non corrispondere all’intenzione comune delle<br />

parti, allorché i singoli vocaboli utilizzati possiedano un<br />

preciso significato tecnico-scientifico, proprio di determinate<br />

nozioni specialistiche, non necessariamente a<br />

conoscenza dei dichiaranti in tutte le sue implicazioni<br />

(nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito<br />

che, in presenza di una clausola recante il divieto di destinare<br />

gli appartamenti ad uso “di gabinetto di cura malattie<br />

infettive o contagiose”, aveva escluso la possibilità<br />

di adibire l’immobile a studio medico dermatologico,<br />

senza tener conto dell’intero contenuto della clausola in<br />

questione e senza accertare l’effettiva destinazione dell’immobile,<br />

desumendola non da elementi di fatto concreti<br />

ma dalla sola specializzazione medica del proprietario<br />

del bene).<br />

CONTRATTO IN GENERALE<br />

Cass. civ., sez. II, 7 giugno 2011, n. 12297<br />

Nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam,<br />

il criterio ermeneutico della valutazione del<br />

comportamento complessivo delle parti, anche posteriore<br />

alla stipulazione del contratto stesso, non può<br />

evidenziare una formazione del consenso al di fuori<br />

dello scritto medesimo.


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

Cass. civ., sez. II, 7 giugno 2011, n. 12308<br />

La ratifica di un contratto per il quale la legge prevede<br />

la redazione per iscritto ad substantiam (nella<br />

specie, contratto preliminare di compravendita immobiliare)<br />

può anche essere contenuta in un atto avente<br />

formale diverso contenuto, ma non può essere desunta<br />

da una serie di condotte o documenti complessivamente<br />

indicati come convergenti verso la dimostrazione<br />

dell’avvenuta ratifica, perché in questa ipotesi<br />

si tenderebbe a fornire non la prova indiretta, ma<br />

quella per presunzioni, espressamente vietata dall’art.<br />

2729, comma 2, c.c.<br />

Cass. civ., sez. II, 8 giugno 2011, n. 12532<br />

Ai fini della sussistenza dell’incapacità di intendere<br />

e di volere, costituente – ai sensi dell’art. 428 c.c. – causa<br />

di annullamento del negozio (nella specie, un contratto<br />

preliminare di vendita d’immobile), non occorre<br />

la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive,<br />

essendo sufficiente la loro menomazione, tale comunque<br />

da impedire la formazione di una volontà<br />

cosciente, secondo un giudizio che è riservato al giudice<br />

del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se<br />

adeguatamente motivato.<br />

Cass. civ., sez. II, 15 giugno 2011, n. 13099<br />

Qualora le parti, al momento della stipulazione del<br />

contratto, abbiano sottoposto l’efficacia di una o più clausole<br />

del medesimo all’avverarsi di una condizione sospensiva<br />

costituita dal conseguimento di un provvedimento<br />

amministrativo, al fine di valutare, ai sensi<br />

dell’art. 1359 c.c., se tale condizione si possa considerare<br />

come avverata, la prova non può avere ad oggetto la<br />

certezza che il provvedimento amministrativo vi sarebbe<br />

stato, trattandosi soltanto di stabilire se, in quella determinata<br />

situazione, la conclusione positiva del procedimento<br />

amministrativo fosse o meno da ritenere possibile.<br />

Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2011, n. 13537<br />

Il contratto per persona da nominare è destinato a<br />

produrre effetti tra le parti originarie non solo in caso<br />

di mancata dichiarazione di nomina, ma anche quando<br />

questa non venga validamente compiuta entro il termine<br />

convenuto, ovvero quando l’electio amici sia<br />

inefficace per difetto di adesione o per mancanza di<br />

pregressa valida procura da parte dell’eletto. Peraltro,<br />

l’unico soggetto legittimato ad effettuare l’indicazione<br />

è colui il quale si sia riservato tale facoltà nel contratto<br />

stesso, mentre l’altro contraente, fino a quando<br />

non abbia notizia della dichiarazione di nomina e della<br />

relativa accettazione, non ha nessun rapporto con il<br />

soggetto nominato.<br />

Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14180<br />

La stipulazione di un contratto a favore del terzo, ai<br />

sensi dell’art. 1411 c.c., non incontra il limite dell’effetto<br />

reale del negozio concluso tra stipulante e promittente,<br />

sicché è consentita sia la costituzione di una servitù a<br />

90<br />

favore del terzo, che l’estinzione della servitù che<br />

gravi sul fondo di quest’ultimo.<br />

Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2011, n. 12238<br />

Nei contratti a prestazioni corrispettive è consentito<br />

sostituire, ferma restando l’identità dei fatti costitutivi,<br />

la domanda di adempimento coattivo del contratto<br />

con quella di risoluzione per inadempimento, anche<br />

in grado d’appello, derogando al divieto di mutatio<br />

libelli contenuto nell’art. 345 c.p.c. e anche nel giudizio<br />

di rinvio. Ne consegue che la parte appellata che intenda<br />

procedere al mutamento della domanda può<br />

esercitare tale facoltà anche nella comparsa di risposta<br />

senza dover proporre, nei termini e nelle forme<br />

previste dalla legge, impugnazione incidentale.<br />

CONTRATTO PRELIMINARE<br />

Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2011, n. 14463<br />

Il contratto preliminare è, al pari di ogni altro contratto,<br />

fonte di una obbligazione, avente ad oggetto la<br />

conclusione del contratto definitivo: ne deriva che, ove<br />

non sia fissato un termine né in sede convenzionale,<br />

né in sede giudiziale, è applicabile, ai sensi dell’art.<br />

1183 c.c., la regola dell’immediato adempimento<br />

(quod sine die debetur statim debetur). Ne consegue che, a<br />

norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., l’inattività<br />

delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il<br />

diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva<br />

essere fatto valere, comporta l’estinzione del diritto<br />

medesimo per prescrizione.<br />

Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2011, n. 12634<br />

Nel contratto preliminare di vendita d’immobile,<br />

ancorché siano previsti la consegna del bene e il pagamento<br />

del prezzo prima della stipula del contratto<br />

definitivo, non si verifica di per sé l’anticipazione di<br />

tutti gli effetti traslativi del contratto definitivo se il<br />

giudice del merito, ricostruendo la comune intenzione<br />

delle parti e valutando il loro comportamento anche<br />

successivo al contratto, accerta che trattasi di contratto<br />

preliminare improprio, cioè con alcuni effetti anticipati,<br />

ma comunque senza effetto traslativo, in quanto il conseguimento<br />

della disponibilità del bene da parte del<br />

promittente ac<strong>qui</strong>rente abbia avuto luogo nella piena<br />

consapevolezza dell’altruità della cosa (applicando detto<br />

principio, la S.C. ha escluso, in tema di revocatoria fallimentare<br />

esercitata ex art. 67, comma 1, n. 1, l. fall. per<br />

sproporzione del prezzo fissato nel definitivo rispetto al<br />

valore del bene, che la citata prospettazione del preliminare<br />

ad effetti anticipati sia anche solo in astratto compatibile<br />

con una valutazione di congruità del prezzo, da<br />

riferirsi inammissibilmente ad un’epoca in cui l’effetto<br />

traslativo non si è ancora verificato).<br />

Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2011, n. 14453<br />

In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

concludere un contratto preliminare di compravendita<br />

immobiliare, l’effetto traslativo della proprietà<br />

del bene può non essere subordinato all’adempimento<br />

anche di obbligazioni accessorie, le quali<br />

non incidano in via diretta sul nesso commutativo ma<br />

ineriscano al regolamento degli effetti ulteriori, ripartendo<br />

oneri economici secondari, connessi e conseguenti<br />

al trasferimento del bene (nella specie, attinenti<br />

alle spese per l’accatastamento dell’immobile e per<br />

gli allacciamenti delle relative utenze). Ne consegue<br />

che l’adempimento di tali obbligazioni può formare<br />

oggetto di domanda autonoma, da proporre nel<br />

medesimo giudizio di esecuzione specifica dell’obbligo<br />

di conclusione del contratto o in un diverso giudizio,<br />

non costituendo, in ogni caso, una condizione<br />

dell’azione ex art. 2932 c.c.<br />

Cass. civ., sez. II, 7 giugno 2011, n. 12296<br />

In presenza di contrapposte domande di esecuzione<br />

in forma specifica di un contratto preliminare<br />

e di risoluzione del medesimo per inadempimento,<br />

il giudice deve procedere a una valutazione<br />

comparativa ed unitaria degli inadempimenti che le<br />

parti si sono addebitati al fine di stabilire se sussista<br />

l’inadempimento che legittima la risoluzione. La valutazione<br />

della gravità dell’inadempimento, prendendo<br />

le mosse dall’esame dei fatti e delle prove inerenti<br />

al processo, è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile<br />

in cassazione se la relativa motivazione risulti<br />

immune da vizi logici o giuridici.<br />

Cass. civ., sez. II, 15 giugno 2011, n. 13108<br />

La circostanza che un fondo, promesso in vendita<br />

come “edificabile” al momento della stipula del<br />

contratto preliminare sia stato già inserito in un<br />

piano di insediamento industriale (PIP) non costituisce<br />

causa di annullamento del contratto per dolo<br />

o per errore, sia perché l’inserimento nel suddetto<br />

piano non comporta di per sé l’inedificabilità, sia perché<br />

non necessariamente un fondo inserito in quel tipo<br />

di strumento urbanistico è destinato all’espropriazione.<br />

Ne consegue che è onere del promissario ac<strong>qui</strong>rente,<br />

che invochi l’annullamento del preliminare,<br />

dimostrare cje la richiesta edificazione sul<br />

fondo non è stata accolta dalla P.A., in quanto contrastante<br />

con le disposizioni relative all’attuazione del<br />

PIP.<br />

Cass. civ., sez. II, 24 giugno 2011, n. 13979<br />

In tema di preliminare di vendita di un garage,<br />

ove il promissario ac<strong>qui</strong>rente chieda la risoluzione del<br />

contratto per inadempimento, stante l’inutilizzabilità<br />

del bene per l’impossibilità della manovra di accesso,<br />

il criterio della facile manovrabilità, di cui agli artt.<br />

3.6.3. e 3.7.2. del d.m. 1° febbraio 1986 del Ministero<br />

dell’interno, recante norme di sicurezza antincendi<br />

per la costruzione e l’esercizio di autorimesse, non è<br />

soddisfatto dal semplice rispetto dei minimi dimensionali<br />

di ampiezza e va collegato al dato oggettivo<br />

91<br />

della dimensione del veicolo rapportato alla ristrettezza<br />

degli spazi, nonché alle difficoltà che incontra un<br />

qualunque conducente dotato di normale abilità.<br />

COMPRAVENDITA<br />

Cass. civ., sez. II, 30 giugno 2011, n. 14461<br />

Nell’ipotesi di emptio spei speratae, a norma dell’art.<br />

1472, comma 2, c.c., la vendita è soggetta alla<br />

condicio iuris della venuta ad esistenza della cosa<br />

alienata, la cui mancata realizzazione comporta<br />

non già la risoluzione del contratto per inadempimento,<br />

bensì la sua nullità per mancanza dell’oggetto. E<br />

poiché, ove si tratti dei frutti naturali della cosa, il<br />

passaggio di proprietà avviene, a mente dell’art. 821<br />

c.c., con la separazione dei primi dalla seconda, ne<br />

consegue che il rischio del verificarsi di eventi che<br />

impediscano la venuta ad esistenza dei frutti naturali<br />

della cosa, al pari del rischio della mancata venuta<br />

ad esistenza di quest’ultima, è a carico del<br />

venditore, giacché grava su di esso, salvo patto contrario,<br />

l’obbligazione di provvedere alla separazione<br />

dei frutti dalla cosa principale che si trovi nel suo dominio<br />

e possesso e, dunque, nella sua disponibilità<br />

giuridica e materiale (nella specie, la S.C. ha confermato<br />

la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo,<br />

per inesistenza dell’oggetto, la compravendita di frutti<br />

pendenti da un agrumeto mai venuti a maturazione a<br />

causa di gelate).<br />

Cass. civ., sez. II, 8 giugno 2011, n. 12527<br />

La cessione di un’opera d’arte pur autentica, ma<br />

modificata e rimaneggiata in modo tale da non essere<br />

più corrispondente all’originale concepito<br />

dall’artista, costituisce una ipotesi di vendita di aliud<br />

pro alio, giacché soltanto nell’integrale consistenza in<br />

cui è stata creata dall’autore l’opera d’arte può reputarsi<br />

genuina, posto che l’essenziale sua unitarietà fa<br />

rifluire sul tutto la non autenticità anche solo di una<br />

parte. Ne consegue che l’ac<strong>qui</strong>rente è legittimato a<br />

richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento<br />

del venditore, ex art. 1453 c.c.<br />

SOMMINISTRAZIONE<br />

Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2011, n. 13193<br />

In tema di contratto di somministrazione relativo a<br />

utenza idrica e nell’ipotesi in cui l’utente lamenti<br />

l’addebito di un consumo anomalo ed eccedente le<br />

sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante<br />

la prova del regolare funzionamento degli<br />

impianti, è onere dell’utente provare di avere adottato<br />

ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente<br />

vigilato affinché intrusioni di terzi non<br />

potessero alterare il normale funzionamento del<br />

contatore.


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

LOCAZIONE<br />

Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12286<br />

Nel contratto di locazione di un immobile per uso<br />

diverso da quello di abitazione, la mancanza delle autorizzazioni<br />

o concessioni amministrative che condizionano<br />

la regolarità del bene sotto il profilo edilizio –<br />

e, in particolare, la sua abitabilità e la sua idoneità all’esercizio<br />

di un’attività commerciale – costituisce inadempimento<br />

del locatore che giustifica la risoluzione del<br />

contratto ai sensi dell’art. 1578 c.c., a meno che il conduttore<br />

non sia a conoscenza della situazione e l’abbia<br />

consapevolmente accettata. Né assume rilievo il fatto che<br />

il locatore – riconoscendo implicitamente il proprio inadempimento<br />

– abbia presentato domanda di concessione<br />

in sanatoria e che sulla relativa istanza non ci sia stato<br />

ancora un pronunciamento definitivo.<br />

APPALTO E CONTRATTO D’OPERA<br />

Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2011, n. 13969<br />

Il contratto di appalto per la costruzione di un’opera<br />

senza l’autorizzazione paesaggistica all’uopo necessaria<br />

(in base agli artt. 7 e 8 della l. 29 giugno 1939, n.<br />

1497, applicabile ratione temporis) è nullo, ai sensi degli<br />

artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per<br />

violazione delle norme imperative in materia urbanistico-ambientale,<br />

con la conseguenza che tale nullità,<br />

una volta verificatasi, impedisce sin dall’origine al contratto<br />

di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche<br />

la convalida ai sensi dell’art. 1423 c.c., onde l’appaltatore<br />

non può pretendere, in forza del contratto nullo,<br />

il corrispettivo pattuito. Non rileva, pertanto, l’ignoranza<br />

del mancato rilascio della prescritta autorizzazione che<br />

non può ritenersi scusabile per la grave colpa dei contraenti,<br />

i quali, con l’ordinaria diligenza, ben avrebbero<br />

potuto avere conoscenza della reale situazione, ed è parimenti<br />

irrilevante la comune intenzione delle parti, manifestata<br />

nel contratto, di porre a carico dell’appaltatore<br />

l’obbligo di richiedere il provvedimento autorizzavo, in<br />

quanto anche in tal caso l’opera dedotta in contratto non<br />

è lecita sol perché sia prevista la richiesta del provvedimento<br />

urbanistico, ma resta un’opera contrastante con<br />

norma imperativa, senza possibilità alcuna di considerare<br />

l’illecito amministrativo e penale, conseguente a tale attività,<br />

come operante in una sfera diversa ed estranea al<br />

rapporto contrattuale tra committente ed appaltatore.<br />

Cass. civ., sez. II, 24 giugno 2011, n. 13983<br />

Nel caso in cui l’appaltatore non abbia portato a termine<br />

l’esecuzione dell’opera commissionata, restando inadempiente<br />

all’obbligazione assunta con il contratto, la disciplina<br />

applicabile nei suoi confronti è quella generale in<br />

materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.<br />

1453 e 1455 c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli<br />

artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa<br />

92<br />

ipotesi in cui l’opera sia stata portata a termine, ma presenti<br />

vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di<br />

omesso completamento dell’opera, anche se questa,<br />

per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è<br />

comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità<br />

dell’appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso<br />

alla disciplina speciale della garanzia che, per<br />

l’appunto, richiede necessariamente il totale compimento<br />

dell’opera.<br />

Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2011, n. 13229<br />

Il capitolato, predisposto da un ente diverso dallo<br />

Stato richiamato nel contratto di appalto stipulato con<br />

altro soggetto, ha natura contrattuale e non normativa;<br />

pertanto, l’interpretazione di esso compete al giudice di<br />

merito ed è incensurabile in cassazione, ove sorretta da<br />

una motivazione congrua e non illogica.<br />

APPALTI PUBBLICI<br />

Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2011, n. 12628<br />

In tema di appalto di opere pubbliche, l’iscrizione di<br />

una specifica riserva non è necessaria per la voce di<br />

credito relativa agli interessi moratori.<br />

CONTRATTO<br />

D’OPERA PROFESSIONALE<br />

Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2011, n. 12274<br />

La presunzione di colpa dalla quale, ai sensi dell’art.<br />

1218 c.c., è gravato il medico nei confronti del paziente<br />

che ne invochi la responsabilità professionale, può<br />

essere superata dal sanitario dimostrando che l’insuccesso<br />

dell’intervento è dipeso da un evento imprevedibile<br />

e non prevenibile con l’uso dell’ordinaria diligenza<br />

da lui esigibile. È, pertanto, correttamente motivata<br />

la sentenza di merito la quale abbia escluso la responsabilità<br />

dei sanitari nel caso di infezione intraoperatoria,<br />

(nella specie, intervenuta nel corso di parto cesareo<br />

trattato con la c.d. tecnica di Stark), quando sia stato<br />

accertato che l’intervento era indifferibile ed era stato correttamente<br />

eseguito.<br />

Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2011, n. 12686<br />

L’affermazione della responsabilità del medico per<br />

i danni cerebrali da ipossia patiti da un neonato, ed asseritamente<br />

causati dalla ritardata esecuzione del parto,<br />

esige la prova – che dev’essere fornita dal danneggiato<br />

– della sussistenza di un valido nesso causale tra l’omissione<br />

dei sanitari ed il danno. Tale prova sussiste<br />

quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno cerebrale<br />

patito dal neonato sia derivato da cause naturali o<br />

genetiche e, dall’altro, appaia più probabile che non che<br />

un tempestivo o diverso intervento o da parte del medico<br />

avrebbe evitato il danno al neonato. Una volta fornita tale<br />

prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico,


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

ai sensi dell’art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della<br />

propria condotta.<br />

Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14187<br />

L’inderogabilità dei limiti tariffari di categoria stabiliti<br />

per i professionisti è circoscritta dall’art. 6 della l. 1°<br />

luglio 1977, n. 404, ai soli incarichi professionali privati e<br />

non vale, pertanto, per gli incarichi conferiti da enti<br />

pubblici, in quanto detta norma, interpretando autenticamente<br />

l’articolo unico della l. 5 maggio 1976, n. 340, –<br />

che sancisce l’inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali<br />

degli ingegneri e degli architetti – ne ha limitato<br />

l’applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati, con<br />

previsione che non viola l’art. 3 Cost., poiché la derogabilità<br />

dei minimi tariffari prevista dall’art. 6 legge cit. riguarda<br />

anche i professionisti privati.<br />

MANDATO<br />

Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2011, n. 13243<br />

In tema di mandato in rem propriam, ossia conferito<br />

anche nell’interesse del mandatario (o di terzi), il principio<br />

di cui all’art. 1723, comma 2, c.c. – che ne prevede la<br />

non estinzione per morte o incapacità del mandante –<br />

trova applicazione in via analogica solo in caso di fallimento<br />

del mandante, e non anche del mandatario,<br />

non potendosi per tale circostanza ritenere derogata la regola<br />

generale dell’estinzione automatica, posta dall’art.<br />

78 l. fall., nel testo, ratione temporis vigente, anteriore al d.<br />

legisl. 9 gennaio 2006, n. 5 (la S.C. ha così affermato il<br />

principio dello scioglimento, per effetto della dichiarazione<br />

di fallimento sopravvenuta, del mandato conferito dall’ac<strong>qui</strong>rente<br />

di un immobile in edificio alla società venditrice,<br />

poi fallita, avente per oggetto la redazione di un regolamento<br />

di condominio con le relative tabelle millesimali<br />

di ripartizione delle spese condominiali).<br />

AGENZIA<br />

Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2011, n. 13530<br />

In tema di indennità in caso di cessazione del rapporto<br />

di agenzia, allorquando, ferma la libertà di forme,<br />

la richiesta dell’agente sia formulata non genericamente,<br />

ma abbia ad oggetto voci specifiche e diverse dall’indennità<br />

di cui all’art. 1751 c.c., il richiedente è tenuto a<br />

specificare che le diverse voci sono finalizzate proprio<br />

alla determinazione dell’indennità di cessazione del<br />

rapporto, rimanendo altrimenti escluso ogni possibile<br />

collegamento tra la richiesta avente un oggetto specifico<br />

e diverso e detta indennità.<br />

COMODATO<br />

Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2011, n. 13592<br />

Il comodato, stipulato senza prefissione di termi-<br />

93<br />

ne, di un immobile successivamente adibito, per ine<strong>qui</strong>voca<br />

e comune volontà delle parti contraenti, ad abitazione<br />

di un nucleo familiare di fatto, costituito dai<br />

conviventi e da un figlio minore, non può essere risolto<br />

in virtù della mera manifestazione di volontà ad<br />

nutum espressa dal comodante ai sensi dell’art. 1810,<br />

comma 1, ultima parte, c.c., dal momento che deve ritenersi<br />

impresso al contratto un vincolo di destinazione<br />

alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire<br />

all’uso cui la cosa è destinata il carattere implicito<br />

della durata del rapporto, anche oltre la crisi familiare<br />

tra i conviventi. Ne consegue che il rilascio dell’immobile,<br />

finché non cessano le esigenze abitative familiari<br />

cui esso è stato destinato, può essere richiesto, ai sensi<br />

dell’art. 1809, comma 2, c.c., solo nell’ipotesi di un bisogno<br />

contrassegnato dall’urgenza e dall’imprevedibilità.<br />

ASSICURAZIONE<br />

Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2011, n. 14410<br />

La disposizione del comma 2 dell’art. 18 della l. 24<br />

dicembre 1969, n. 990 (ratione temporis applicabile nella<br />

specie, e identica al vigente art. 144, comma 2, d. legisl.<br />

7 settembre 2005, n. 209), che nega all’assicuratore<br />

della responsabilità civile derivante dalla circolazione<br />

dei veicoli o natanti la facoltà di opporre al danneggiato,<br />

il quale agisca direttamente nei suoi confronti, eccezioni<br />

derivanti dal contratto o clausole che prevedono<br />

eventuali contributi dell’assicurato al risarcimento, concerne<br />

le sole eccezioni relative all’invalidità ed all’inefficacia<br />

del contratto di assicurazione, mentre non<br />

è applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullità<br />

del contratto stesso, quale quella di nullità per inesistenza<br />

del rischio, a norma dell’art. 1895 c.c., che vizia<br />

la polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente<br />

la data della sua sottoscrizione e dopo che il danno<br />

si è verificato.<br />

TRANSAZIONE, COMPROMESSO E<br />

CLAUSOLA COMPROMISSORIA<br />

Cass. civ., sez. lav., 6 giugno 2011, n. 12211<br />

In tema di transazione stipulata dal datore di lavoro<br />

e dal lavoratore occorre indagare se le parti, mediante<br />

l’accordo, abbiano perseguito la finalità di porre fine<br />

all’incertus litis eventus – anche solo per una parte del<br />

contenzioso – senza che, tuttavia, sia necessaria l’esteriorizzazione<br />

delle contrapposte pretese e senza che si<br />

renda necessaria l’utilizzazione di espressioni direttamente<br />

rivelatrici del negozio transattivo: l’esistenza<br />

di quest’ultimo può infatti essere desunta anche dalla<br />

mera corresponsione di denaro da parte del debitore<br />

che il creditore abbia accettato dichiarando di essere<br />

stato pienamente soddisfatto e di non avere null’altro<br />

a pretendere, laddove possa ritenersi che essa esprima<br />

la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa, fer-


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

ma restando l’inammissibilità della prova testimoniale<br />

diretta a provare un diverso contenuto del rapporto<br />

transattivo. Quanto poi ai re<strong>qui</strong>siti dell’ali<strong>qui</strong>d datum e<br />

dell’ali<strong>qui</strong>d retentum, essi non sono da rapportare agli effettivi<br />

diritti delle parti, bensì alle rispettive pretese e<br />

contestazioni, e pertanto non è necessaria l’esistenza<br />

di un e<strong>qui</strong>librio economico tra le reciproche concessioni.<br />

Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2011, n. 13231<br />

In tema di arbitrato internazionale, il richiamo,<br />

operato dal contratto sottoscritto fra le parti, a condizioni<br />

generali contenenti una clausola compromissoria<br />

è idoneo a configurare una valida pattuizione<br />

della stessa, ai sensi dell’art. 833, comma 2, c.p.c. (norma<br />

introdotta dalla l. 5 gennaio 1994, n. 25 e successivamente<br />

abrogata dal d. legisl. 2 febbraio 2006, n. 40),<br />

il quale si colloca nel solco di un’evoluzione intesa a superare<br />

difficoltà di ordine formalistico nel settore del<br />

commercio internazionale e palesa un evidente favor<br />

per l’arbitrato in tale àmbito, avendo optato per la validità<br />

della relatio imperfecta. Tale evoluzione non trova<br />

ostacolo nell’art. 2 della Convenzione di New York del<br />

10 giugno 1958, ratificata con la l. 19 gennaio 1968, n.<br />

62, la cui definizione di “convenzione scritta” è così ampia<br />

da risultare del tutto compatibile con il menzionato<br />

rinvio imperfetto.<br />

CONTRATTI DEI CONSUMATORI<br />

Cass. civ., sez. II, ord. 10 giugno 2011, n. 12872<br />

La disposizione dell’art. 3, comma 2, lett. u), del codice<br />

del consumo (d. legisl. 6 settembre 2005, n. 206)<br />

si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie<br />

tra consumatore e professionista, ha stabilito la<br />

competenza territoriale esclusiva del giudice del<br />

luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio<br />

elettivo, presumendo vessatoria la clausola che<br />

preveda una diversa località come sede del foro competente;<br />

tale criterio, che implica il superamento dei fori alternativi<br />

di cui all’art. 20 c.p.c., si applica anche se la<br />

pretesa azionata si fonda su di una promessa di pagamento<br />

o una ricognizione di debito, poiché queste<br />

ultime non costituiscono un’autonoma fonte di obbligazione<br />

ma, determinando un’astrazione meramente processuale<br />

della causa debendi, non dispensano il creditore<br />

dall’onere di proporre la domanda davanti al giudice<br />

competente.<br />

Cass. civ., sez. III, ord. 9 giugno 2011, n. 12685<br />

Un lavoratore subordinato (nella specie, pubblico<br />

dipendente) che conclude con un avvocato un contratto<br />

avente ad oggetto la prestazione dell’opera professionale<br />

di quest’ultimo non perde la propria qualità<br />

di “consumatore” – ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a),<br />

del Codice del consumo (d. legisl. 6 settembre 2005, n.<br />

206) – per il fatto di aver conferito all’avvocato l’incarico<br />

di trattare questioni relative alla propria atti-<br />

94<br />

vità lavorativa, in quanto l’attività di lavoro subordinato<br />

non è qualificabile come attività imprenditoriale,<br />

commerciale, artigianale o professionale; sicché a<br />

tale controversia si applicano le regole in tema di foro<br />

del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), del<br />

citato decreto n. 206.<br />

Cass. civ., sez. III, ord. 9 giugno 2011, n. 12685<br />

Ove un avvocato abbia agito, con il procedimento<br />

di ingiunzione, al fine di ottenere dal proprio cliente<br />

il pagamento di competenze professionali avvalendosi<br />

del foro speciale di cui all’art. 637, comma 3,<br />

c.p.c, il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della<br />

residenza o del domicilio del consumatore previsto<br />

dall’art. 33, comma 2, lett. u), del codice del consumo<br />

(d. legisl. 6 settembre 2005, n. 206) va risolto nel senso<br />

della prevalenza del foro del consumatore, sia perché<br />

esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni<br />

“speciali”, la norma successiva ha una portata limitatrice<br />

di quella precedente.<br />

GESTIONE D’AFFARI<br />

Cass. civ., sez. II, 7 giugno 2011, n. 12304<br />

Nella gestione utile di affare altrui, prevista nell’art.<br />

2028 c.c., la absentia domini deve intendersi non come<br />

impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi,<br />

ma come semplice mancanza di un rapporto<br />

giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire<br />

nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di<br />

spontaneo intervento senza opposizione o divieto<br />

del dominus.<br />

RESPONSABILITÀ CIVILE<br />

FATTISPECIE DI ILLECITO<br />

Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2011, n. 12960<br />

La condotta del giudice dell’esecuzione che, erroneamente<br />

dichiarando estinto il processo esecutivo,<br />

consenta al debitore esecutato di spogliarsi dei beni<br />

pignorati sottraendoli all’esecuzione, comporta per il<br />

creditore procedente un danno risarcibile, il quale consiste<br />

in una mera perdita di chance se i beni inutilmente<br />

pignorati non erano i soli su cui il creditore poteva soddisfarsi,<br />

e nella perdita del ricavato eventuale della vendita<br />

coattiva (danno futuro, di lucro cessante) se i beni<br />

pignorati erano gli unici sui quali il creditore si sarebbe<br />

potuto soddisfare.<br />

Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2011, n. 14107<br />

Il Comune è obbligato, in forza dell’art. 7 della l. 18<br />

marzo 1968, n. 444, a curare la manutenzione degli<br />

edifici adibiti a scuola materna e tale obbligo, di natura<br />

pubblicistica, incide sul diritto primario alla salute<br />

(art. 32 Cost.) di coloro che l’immobile sono tenuti a frequentare<br />

come docenti, discenti o personale comunque


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

dipendente dall’Amministrazione scolastica. Ne discende<br />

che il Comune medesimo è responsabile –<br />

concorrendo, in favore del lavoratore della scuola<br />

danneggiato (nella specie, insegnante), a tutela della<br />

sua integrità psicofisica, entrambi i titoli di responsabilità,<br />

contrattuale (art. 2087 c.c.) ed extracontrattuale<br />

(art. 2043 c.c.) – per la violazione del diritto anzidetto<br />

in conseguenza del proprio inadempimento, una<br />

volta che sia stato accertato il nesso causale tra l’inadempimento<br />

stesso ed il fatto dannoso.<br />

RESPONSABILITÀ CIVILE<br />

L’OBBLIGAZIONE RISARCITORIA<br />

Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2011, n. 12960<br />

Il danno patito dal creditore procedente che, per<br />

errore del giudice dell’esecuzione (nella specie, consistito<br />

nella indebita dichiarazione di estinzione del giudizio<br />

di esecuzione), abbia visto vanificare gli effetti del<br />

pignoramento dell’unico bene sul quale il creditore si<br />

sarebbe potuto soddisfare, consistendo in un danno futuro<br />

(pari alla perduta possibilità di soddisfare il proprio<br />

credito sui beni pignorati), deve essere li<strong>qui</strong>dato in via<br />

e<strong>qui</strong>tativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., tenendo<br />

conto di tutte le circostanze del caso concreto (nella specie,<br />

la S.C. ha stabilito, in omaggio al principio espresso,<br />

che il giudice di merito correttamente aveva attribuito rilievo<br />

alla massima d’esperienza secondo cui la vendita<br />

all’asta del bene pignorato avviene normalmente ad un<br />

prezzo inferiore al suo valore commerciale).<br />

Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408<br />

I criteri di li<strong>qui</strong>dazione del danno biologico previsti<br />

dall’art. 139 del codice delle assicurazioni private,<br />

per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono<br />

oggetto di una previsione eccezionale, come<br />

tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso<br />

di danni non derivanti da sinistri stradali.<br />

Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408<br />

Nella li<strong>qui</strong>dazione del danno biologico, quando<br />

manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della<br />

regola e<strong>qui</strong>tativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire<br />

non solo una adeguata valutazione delle circostanze<br />

del caso concreto, ma anche l’uniformità di<br />

giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile<br />

e non rispondente ad e<strong>qui</strong>tà che danni identici possano<br />

essere li<strong>qui</strong>dati in misura diversa sol perché esaminati<br />

da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale<br />

uniformità di trattamento il riferimento al criterio di<br />

li<strong>qui</strong>dazione predisposto dal Tribunale di Milano,<br />

criterio già ampiamente diffuso sul territorio nazionale<br />

al quale la S.C., in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce<br />

la valenza, in linea generale, di parametro di conformità<br />

della valutazione e<strong>qui</strong>tativa del danno biologico alle<br />

disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. -, salvo<br />

che sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne<br />

l’abbandono. L’applicazione di tabelle diverse,<br />

95<br />

ancorché comportante li<strong>qui</strong>dazione di somme di entità<br />

inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell’applicazione<br />

delle tabelle di Milano, può essere fatta valere,<br />

in sede di legittimità, come vizio di violazione di<br />

legge, solo in quanto la questione sia stata già posta<br />

nel giudizio di merito.<br />

Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402<br />

Le “tabelle per la li<strong>qui</strong>dazione del danno non patrimoniale<br />

derivante da lesione all’integrità psico-fisica”<br />

predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono<br />

valido e necessario criterio di riferimento ai fini<br />

della valutazione e<strong>qui</strong>tativa ex art. 1226 c.c., là dove<br />

la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere<br />

la relativa variazione in aumento o, per le lesioni<br />

di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione,<br />

con la conseguenza che risulta incongrua la<br />

motivazione della sentenza di merito che non dia<br />

conto delle ragioni della preferenza assegnata ad<br />

una li<strong>qui</strong>dazione che, avuto riguardo alle circostanze<br />

del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a<br />

quella cui si giungerebbe mediante l’applicazione<br />

dei parametri recati dall’anzidette “tabelle” milanesi.<br />

Ove, peraltro, si tratti di dover risarcire anche i c.d.<br />

“aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale,<br />

il giudice è tenuto a verificare se i parametri<br />

delle tabelle in concreto applicate tengano conto<br />

(come accade per le citate “tabelle” di Milano) pure del<br />

c.d. “danno esistenziale”, ossia dell’alterazione/cambiamento<br />

della personalità del soggetto che si estrinsechi<br />

in uno sconvolgimento dell’esistenza, e cioè in radicali<br />

cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario<br />

procedere alla c.d. “personalizzazione”, riconsiderando<br />

i parametri anzidetti in ragione anche di siffatto<br />

profilo, al fine di debitamente garantire l’integralità del<br />

ristoro spettante al danneggiato.<br />

Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2011, n. 13179<br />

La domanda di risarcimento del danno a<strong>qui</strong>liano<br />

proposta prima che le sez. un. della S.C. adottassero<br />

una nuova ed omnicomprensiva nozione di “danno<br />

non patrimoniale” (con la sentenza 11 novembre<br />

2008 n. 26972), e contenente la richiesta di risarcimento<br />

del “danno morale da li<strong>qui</strong>darsi in via e<strong>qui</strong>tativa”,<br />

è suscettibile di essere interpretata come comprensiva<br />

anche dei pregiudizi non patrimoniali diversi<br />

dalla mera sofferenza interiore, quando dal contesto<br />

dell’atto risulti evidente che l’istante non abbia inteso<br />

riferirsi esclusivamente a quest’ultima.<br />

Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12278<br />

Il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo<br />

congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia<br />

legittima della vittima, ma anche ai membri della<br />

famiglia naturale, come il convivente more uxorio<br />

ed il figlio naturale non riconosciuto, a condizione<br />

che gli interessati dimostrino la sussistenza di un saldo e<br />

duraturo legame affettivo tra essi e la vittima assimilabile<br />

al rapporto coniugale.


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

SOCIETÀ<br />

Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2011, n. 13234<br />

Nella società per azioni, la verifica della sussistenza<br />

dello scopo di lucro – il quale consiste non solo nel perseguimento<br />

di un utile (cosiddetto lucro oggettivo), ma<br />

anche nella volontà di ripartirlo tra i soci (cosiddetto lucro<br />

soggettivo) – deve avvenire con esclusivo riferimento<br />

al contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto<br />

iscritti nel registro delle imprese, mentre resta irrilevante<br />

l’eventuale sussistenza di elementi di fatto<br />

esterni, antecedenti o successivi alla stipula dell’atto,<br />

integranti indici di una volontà dei soci difforme da quella<br />

manifestata negli atti pubblicati, ed è inammissibile,<br />

una volta avvenuta l’iscrizione, l’interpretazione dell’atto<br />

costitutivo condotta secondo il criterio della comune<br />

intenzione dei contraenti, dovendo al contrario<br />

essa basarsi su criteri obiettivi (nella specie, la C.S.<br />

ha ritenuto indici idonei ad escludere lo scopo di lucro le<br />

clausole statutarie di un istituto autonomo per l’edilizia<br />

popolare, costituito in forma di società per azioni e partecipato<br />

da un Comune, le quali stabilivano la non prevedibilità<br />

degli utili di bilancio e la devoluzione del patrimonio<br />

per il caso di scioglimento della società).<br />

Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2011, n. 13467<br />

La trasformazione di una società da un tipo ad un<br />

altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità<br />

giuridica, non si traduce nell’estinzione di un<br />

soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in<br />

luogo di quello precedente, ma configura una vicenda<br />

meramente evolutiva e modificativa del medesimo<br />

soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di<br />

assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui<br />

rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria<br />

organizzazione societaria. Pertanto, la circostanza<br />

che nell’atto introduttivo del giudizio sia stata indicata<br />

come parte istante la società anteriore alla trasformazione<br />

è ininfluente, purché non induca incertezza<br />

sull’identificazione della parte impugnante e l’impugnazione<br />

sia stata proposta da procuratore munito di<br />

jus postulandi per averne avuto il relativo potere dal legale<br />

rappresentante all’epoca abilitato a rilasciare la procura<br />

in nome e per conto della società.<br />

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE<br />

Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2011, n. 13968<br />

Il contratto di associazione in partecipazione, che<br />

si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l’attribuzione<br />

da parte di un contraente (associante) di una quota di<br />

utili derivanti dalla gestione di una sua impresa e di un<br />

suo affare all’altro (associato) e l’apporto da quest’ultimo<br />

conferito, non determina la formazione di un soggetto<br />

nuovo e la costituzione di un patrimonio autonomo,<br />

nè la comunanza dell’affare o dell’impresa, i<br />

96<br />

quali restano di esclusiva pertinenza dell’associante. Ne<br />

deriva che soltanto l’associante fa propri gli utili e subisce<br />

le perdite, senza alcuna partecipazione diretta<br />

ed immediata dell’associato, il quale può pretendere<br />

unicamente che gli sia li<strong>qui</strong>data e pagata una somma di<br />

denaro corrispondente alla quota spettante degli utili e<br />

all’apporto, ma non può esigere che gli sia attribuita<br />

una quota degli eventuali incrementi patrimoniali,<br />

compreso l’avviamento, neppure se ciò le parti abbiano<br />

previsto nel contratto, in quanto una clausola di<br />

tal fatta costituisce previsione tipica dello schema societario,<br />

come tale incompatibile con la figura disciplinata<br />

dagli art. 2549 ss. c.c., con la conseguenza che al contratto<br />

complesso, in tal modo configurabile, deve applicarsi<br />

soltanto la disciplina propria del contratto di associazione<br />

in partecipazione, ove sia accertato che la funzione<br />

del medesimo sia quella in concreto prevalente.<br />

CONSORZI<br />

Cass. civ., sez. trib., 17 giugno 2011, n. 13293<br />

In materia di società consortile costituita secondo<br />

il tipo delle società di capitali, la causa consortile può<br />

comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo<br />

adottato, senza però giustificarne lo stravolgimento<br />

dei connotati fondamentali, dovendosi tenere conto che<br />

non può comunque essere eliminata o elusa la “causa<br />

consortile”, il cui inserimento nella struttura sociale<br />

adottata, da parte dei consorziati, introduce<br />

una limitazione, almeno interna, delle disposizioni<br />

applicabili al particolare tipo di società prescelto<br />

(nell’enunciare il suddetto principio, la S.C. ha precisato<br />

che quella consortile costituisce non solo scopo o oggetto<br />

della convenzione negoziale, ma vera e propria<br />

causa giuridica ovvero re<strong>qui</strong>sito del contratto, la cui non<br />

rispondenza, originaria o sopravvenuta, alla concreta<br />

realtà effettiva può assumere rilievo, ai sensi dell’art.<br />

1344 c.c., se tesa a violare norme tributarie).<br />

PROPRIETÀ INDUSTRIALE<br />

E DIRITTO D’AUTORE<br />

Cass. civ., sez. I, 23 giugno 2011, n. 13827<br />

Nel giudizio di merito per l’inibitoria definitiva ed<br />

il risarcimento del danno a tutela del diritto di brevetto<br />

è ammissibile l’espletamento di una consulenza<br />

tecnica d’ufficio ad opera dello stesso tecnico già nominato<br />

nella fase cautelare, non sussistendo in proposito<br />

alcuna incompatibilità.<br />

PUBBLICITÀ IMMMOBILIARE<br />

Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2011, n. 12242<br />

L’erede, continuando la personalità del de cuius, diviene<br />

parte del contratto concluso dallo stesso, per cui


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

egli resta vincolato al contenuto del contratto medesimo,<br />

ancorché questo non sia stato trascritto. Pertanto,<br />

l’opponibilità dell’ac<strong>qui</strong>sto di un immobile nei confronti<br />

dell’erede del venditore si sottrae, oltre che alle regole<br />

dell’art. 2704 c.c. in tema di certezza della data della<br />

scrittura privata, anche alle disposizioni dell’art. 2644<br />

c.c., circa gli effetti della trascrizione nel rapporto con<br />

l’altro ac<strong>qui</strong>rente del bene, per cui la trascrizione dell’ac<strong>qui</strong>sto<br />

mortis causa operato dall’erede, ai sensi<br />

dell’art. 2648 c.c., prima della trascrizione dell’atto<br />

di disposizione compiuto in vita dal de cuius, vale<br />

soltanto agli effetti della continuità delle trascrizioni.<br />

Conseguentemente, l’erede non può eccepire l’anteriorità<br />

della trascrizione del suo ac<strong>qui</strong>sto, al fine di<br />

rendere a lui inopponibile l’atto di disposizione a favore<br />

dei terzi compiuto, in vita, dal de cuius.<br />

Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2011, n. 12242<br />

L’art. 2663 c.c. – per il quale la trascrizione deve essere<br />

fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari<br />

nella cui circoscrizione sono situati i beni – detta una<br />

norma di natura imperativa, con la conseguenza che la<br />

competenza territoriale da esso fissata deve essere<br />

qualificata come assoluta ed inderogabile; pertanto,<br />

l’atto compiuto in violazione della stessa deve essere<br />

considerato radicalmente nullo e privo di qualsiasi<br />

effetto.<br />

Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2011, n. 13695<br />

La sentenza di accoglimento della domanda diretta<br />

ad accertare l’avvenuto trasferimento della proprietà<br />

di un immobile a mezzo di scrittura privata<br />

con firma non autenticata presuppone l’accertamento,<br />

con efficacia di giudicato, della autenticità della sottoscrizione<br />

di tale scrittura. Ne consegue che, in tale ipotesi,<br />

non può essere trascritta la pronuncia giudiziale,<br />

in quanto non rientrante in alcune delle fattispecie<br />

contenute nell’art. 2643 c.c., ma si può procedere alla<br />

trascrizione della scrittura privata ai sensi dell’art.<br />

2657 c.c.<br />

PROVE<br />

Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2011, n. 13488<br />

La produzione in giudizio di un telegramma, anche<br />

in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce<br />

prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio<br />

postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue<br />

la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario<br />

e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335<br />

c.c., comunque superabile mediante prova contraria,<br />

non dando luogo detta produzione ad una presunzione<br />

iuris et de iure di avvenuto ricevimento dell’atto.<br />

* * *<br />

97<br />

Cass. civ., sez. II, 8 giugno 2011, n. 12528<br />

La proposizione della querela di falso, comportando<br />

la contestazione della corrispondenza al vero della<br />

scrittura ed implicando un accertamento incidentale<br />

circa l’autenticità medesima, rende superfluo il disconoscimento<br />

dell’autenticità della sottoscrizione.<br />

Cass. civ., sez. lav., 3 giugno 2011, n. 12130<br />

Il giudizio di querela di falso, tanto in via principale<br />

che incidentale, si connota quale processo a contenuto<br />

oggettivo con prevalente funzione di protezione dell’interesse<br />

pubblico all’eliminazione di documenti falsi dalla<br />

circolazione giuridica. Ove, peraltro, la querela di<br />

falso sia proposta in via principale, il giudice non è<br />

tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione<br />

dell’ammissibilità della domanda, della rilevanza del<br />

documento, come richiede invece l’art. 222 c.p.c. per il<br />

caso di querela incidentale, dopo avere prescritto l’interpello<br />

della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro<br />

della fondatezza o non della querela, controllare<br />

che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione,<br />

che di esso sia stato fatto uso, anche al di<br />

fuori di un determinato processo e che per il suo contenuto<br />

esso sia suscettibile di costituire mezzo di<br />

prova contro l’istante, mentre non ha rilievo l’ammissione<br />

della falsità da parte del soggetto nei cui confronti<br />

la querela è stata proposta.<br />

PRESCRIZIONE E DECADENZA<br />

Cass. civ., sez. II, 17 giugno 2011, n. 13395<br />

Non può qualificarsi come ricognizione di debito,<br />

suscettibile di produrre gli effetti interruttivi della prescrizione<br />

di cui all’art. 2943 c.c., la dichiarazione con<br />

cui un soggetto ammette il fatto costitutivo del credito<br />

vantato nei suoi confronti dall’altra parte, ma contemporaneamente<br />

opponga a quest’ultima proprie<br />

ragioni creditorie in compensazione integrale del<br />

credito stesso, giacché in tal caso il dichiarante nega<br />

l’attualità del debito e, <strong>qui</strong>ndi, di dover adempiere.<br />

Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2011, n. 12624<br />

In tema di prescrizione del credito, il pagamento di<br />

un acconto su un maggiore credito non comporta necessariamente<br />

rinuncia alla prescrizione maturata, ma<br />

può essere interpretato dal giudice di merito, considerate<br />

le circostanze del caso, come incompatibile con<br />

la volontà di avvalersene, non rilevando che il pagamento<br />

sia stato effettuato dall’organo straordinario di<br />

li<strong>qui</strong>dazione previsto dalla disciplina sul dissesto dei<br />

comuni (artt. 76 ss. del d. legisl. 25 febbraio 1995, n. 77,<br />

trasfusi negli artt. 244 ss. del d. legisl. 18 agosto 2000,<br />

n. 267), la cui attività è infatti riferibile ex lege all’ente.


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

D) Cassazione penale, Sezioni semplici<br />

5<br />

Cass. pen., sez. I, 1° giugno 2011, n. 22105<br />

In primo piano<br />

LEGGE PENALE<br />

[Legge penale – Direttiva comunitaria in materia di rimpatri – Art. 14, comma 5-quater,d. legisl. n. 286/1998 – Contrasto<br />

con la direttiva comunitaria – Disapplicazione]<br />

[Sentenze della Corte di giustizia – Contrasto del diritto interno con il diritto comunitario – Effetti sul diritto interno<br />

– Abolitio criminis – Giudizio di legittimità – Rinuncia al ricorso – Conseguenze]<br />

La questione – (1) Se il dovere per il giudice di disapplicare la disciplina interna in contrasto con la Direttiva 2008/115, riconosciuto<br />

dalla Corte di giustizia con riguardo al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d. legisl. n. 286 del 1998, debba estendersi<br />

anche all’art. 14, comma 5 quater del medesimo decreto.<br />

(2) Se la rinuncia al ricorso da parte dell’imputato precluda, nel giudizio di legittimità, la pronuncia in ordine all’intervenuta<br />

abolitio criminis del reato conseguente a pronuncia della Corte di giustizia.<br />

Massima – (1) L’efficacia diretta nell’ordinamento interno della Direttiva comunitaria 208/115 (c.d. direttiva rimpatri), che<br />

osta al trattamento penale del soggiorno irregolare dello straniero conseguente soltanto alla violazione di un ordine di allontanamento<br />

dallo Stato, comporta la disapplicazione anche della norma incriminatrice di cui all’art. 14, comma 5-quater d. legisl.<br />

n. 286/1998.<br />

(2) Le decisioni della Corte di giustizia, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell’Unione con effetto diretto per<br />

tutti gli Stati membri, incidono sul sistema normativo impedendo la configurabilità del reato e si risolvono, <strong>qui</strong>ndi, in una abolitio<br />

criminis, rilevabile dalla Corte di cassazione, ai fini dell’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, pur se intervenuta<br />

rinuncia al ricorso da parte dell’imputato.<br />

Il caso – Tizio, cittadino extracomunitario, è destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto e di contestuale<br />

ordine del Questore di lasciare il territorio italiano, adottati in data 11 febbraio 2010. Sennonché lo straniero<br />

non ottempera all’ordine e in data 6 agosto 2010 viene tratto in arresto e giudicato per il reato di cui all’art. 14,<br />

comma 5-ter, d. legisl. n. 286 del 1998, per essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in<br />

violazione dell’ordine di allontanamento impartitogli dal Questore, e veniva disposta nuovamente l’espulsione.<br />

Successivamente, però, in data 10 settembre 2010, Tizio, veniva di nuovo trovato, in violazione delle norme del testo<br />

unico sull’immigrazione, nel territorio dello Stato e, conseguentemente, tratto a giudizio e condannato alla pena<br />

di mesi 8 e giorni dieci di reclusione, per il reato di cui all’art. 14, comma 5-quater, d. legisl. n. 286/1998.<br />

Sintesi della motivazione – 1. La sentenza El Dridi della Corte di giustizia: contrasto dell’art. 14, comma 5-ter d. legisl.<br />

286 del 1998 con la Direttiva 2008/115. – 2. L’applicazione dei principi della sentenza El Dridi alla fattispecie<br />

prevista dall’art. 14, comma 5-quater,d. legisl. n. 286 del 1998. – 3. L’abolitio criminis conseguente alle sentenze della<br />

Corte di giustizia e la rilevabilità della questione da parte della Corte di cassazione.<br />

1. La sentenza El Dridi della Corte di giustizia: contrasto dell’art. 14, comma 5-ter, d. legisl. 286<br />

del 1998 con la direttiva 2008/115<br />

La Corte di cassazione è chiamata a pronunciarsi su ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza di applicazione<br />

della pena con la quale è stato dichiarato responsabile del reato previsto dall’art. 14, comma 5-quater e per l’effetto<br />

condannato alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione. Nel corso del giudizio di legittimità il Procuratore Generale<br />

chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul presupposto che sia il provvedimento di espulsione<br />

mediante intimazione a lasciare il territorio, adottato nei confronti dell’imputato, sia la norma che ne punisce la<br />

violazione, sono in contrasto con la Direttiva europea 2008/115/CE, avente efficacia diretta nell’ordinamento italiano.<br />

Nonostante nelle more del giudizio sia intervenuta rinuncia al ricorso da parte dell’imputato, la Corte ritiene comunque<br />

di dover decidere in ordine all’impugnazione, accogliendo la richiesta del Procuratore Generale ed annullando senza<br />

rinvio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata.<br />

98


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

La Corte di cassazione rileva preliminarmente che nella stessa giornata in cui si celebra l’udienza (28 aprile 2011) è<br />

stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente<br />

ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento<br />

nell’àmbito del procedimento a carico di Hassen El Dridi, imputato del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d. legisl.<br />

n. 286/1998, in relazione alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, 2008/115/CE,<br />

recante « norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno<br />

è irregolare » (c.d. direttiva rimpatri).<br />

La Corte di giustizia in tale sentenza ha affermato che « la Direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve<br />

essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento<br />

principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno<br />

sia irregolare per la sola ragione che questi in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio<br />

di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo ». Alla luce di tale principio, la Corte europea<br />

ha affermato che spetta al giudice nazionale « disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo 286 del 1998 contraria<br />

al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l’art. 14, comma 5-ter di tale decreto legislativo », tenendo altresì<br />

conto del principio « dell’applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali<br />

comuni agli Stati membri ».<br />

I giudici di legittimità proseguono nel richiamo dei più significativi passaggi della sentenza della Corte europea in cui<br />

si osserva che la successione delle fasi della procedura di rimpatrio stabilita dalla Direttiva 2008/115 risponde ad una<br />

esigenza di « gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va<br />

dalla misura meno restrittiva per la libertà dell’interessato – la concessione di un termine per la sua partenza volontaria<br />

– alla misura che maggiormente limita la sua libertà – il trattenimento in un apposito centro – fermo restando in tutte le<br />

fasi di detta procedura l’obbligo di osservare il principio di proporzionalità ».<br />

In quest’ottica, <strong>qui</strong>ndi, proseguono i giudici della Corte di giustizia, persino il trattenimento, che rappresenta la misura<br />

maggiormente affittiva prevista dalla direttiva, è regolato, quanto a durata e modalità esecutive, in modo tale da<br />

« assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini interessati dei paesi terzi » e di « limitare la privazione della libertà<br />

dei cittadini di paesi terzi in situazione di allontanamento coattivo » entro termini ragionevoli – ovvero non superiori<br />

al tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito e più brevi possibili – secondo quanto, peraltro, già previsto<br />

dall’ammonizione impartita dall’ottavo dei “Venti orientamenti sul rimpatrio forzato” adottati il 4 maggio 2005<br />

dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.<br />

Orbene, continua la Corte di giustizia, gli Stati membri non possono introdurre una pena detentiva « solo perché un<br />

cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato l’ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine<br />

impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale » dovendo « essi [Stati]<br />

invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti ».<br />

Infine, i giudici europei sottolineano che una normativa quale quella prevista dall’art. 14, comma 5-ter,d. legisl. n.<br />

286 del 1998 finisce per ostacolare la stessa applicazione delle misure previste all’art. 8, n. 1, della Direttiva 2008/115<br />

in forza del quale « gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora<br />

non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’art. 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento<br />

dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7 ».<br />

2. L’applicazione dei principi della sentenza El Dridi alla fattispecie prevista dall’art. 14, comma<br />

5-quater, d. legisl. n. 286 del 1998<br />

Nonostante la sentenza della Corte di giustizia sia stata pronunciata in relazione all’art. 14, comma 5-ter,d. legisl.<br />

286 del 1998, la Corte di cassazione ritiene che le medesime considerazioni ivi contenute debbano essere estese anche<br />

alla fattispecie prevista dall’art. 14, comma 5-quater,d. legisl. n. 286 del 1998. Quest’ultima disposizione punisce, infatti,<br />

la mera violazione della intimazione impartita allo straniero irregolare sul territorio dello Stato – già condannato<br />

per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter ed espulso – di lasciare il territorio e trova, <strong>qui</strong>ndi, causa esclusiva nella perdurante<br />

mancanza di “cooperazione” all’allontanamento volontario.<br />

In realtà, ad avviso della Corte di cassazione, questa disposizione – presupponendo l’esistenza di una precedente<br />

contestazione ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter – risponde ancor meno rispetto a quest’ultima, ad esigenze di proporzionalità<br />

e a criteri di adeguatezza con riguardo al tempo di restrizione della libertà personale che dovrebbe essere quello<br />

strettamente necessario per il perseguimento dello scopo espulsivo.<br />

Osservano i giudici che la disposizione de qua, in palese contrasto con la direttiva comunitaria, non richiede in alcun<br />

modo la dimostrazione che lo Stato, rispettando la gradazione procedimentale prevista dalla direttiva, abbia posto in<br />

essere ogni sforzo per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio. Anzi, l’art. 14 comma 5-quater attraverso il richiamo<br />

all’art. 14, comma 5-bis richiede esclusivamente la mera obiettiva impossibilità di dar corso all’espulsione coattiva o di<br />

trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, in ipotesi, anche a causa dell’inutile decorso dei<br />

tempi di permanenza in tale struttura.<br />

Orbene, se lo scopo della direttiva è quello di garantire che lo Stato membro compia ogni ragionevole sforzo<br />

per attuare la politica di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini di Paesi terzi e di impedire<br />

99


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

che la privazione della libertà di costoro si protragga – nonostante l’impegno statuale – oltre i limiti accettabili<br />

e proporzionati al fine esclusivo concretamente da perseguire, allora – conclude la Corte di cassazione – il dovere,<br />

sancito dalla Corte di giustizia, per il giudice nazionale di disapplicare ogni disposizione del d. legisl. n.<br />

286 del 1998, deve intendersi come riferito anche all’art. 14, comma 5-quater del medesimo decreto.<br />

3. L’abolitio criminis conseguente alle sentenze della Corte di giustizia e la rilevabilità della<br />

questione da parte della Corte di cassazione<br />

I giudici di legittimità passano, poi, ad analizzare quali siano gli effetti che si producono concretamente nell’ordinamento<br />

interno a seguito di una sentenza della Corte di giustizia, evidenziando che quest’ultima, interpretando in maniera<br />

autoritativa il diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide sul<br />

sistema normativo impedendo la configurabilità del reato. L’effetto, prosegue la Corte di Cassazione, è paragonabile<br />

a quello della legge sopravvenuta con portata abolitrice della norma incriminatrice, come peraltro già affermato<br />

dalla Corte costituzionale, secondo cui « i principi enunciati nella decisione della Corte di giustizia si inseriscono direttamente<br />

nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella<br />

norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale » (nn. 225 del 1999, 63 del<br />

2003, 125 del 2004 e 241 del 2005).<br />

Questo principio, osservano i giudici, non è contraddetto dal riferimento, contenuto nella sentenza El Dridi, alla applicabilità<br />

della “pena più mite”: nell’ordinamento interno non vi sono fattispecie residuali di reato, integralmente contenute<br />

nella contestazione ex art. 14, comma 5 quater, che possano riespandersi a fronte della disapplicazione di quest’ultima<br />

disposizione. D’altro canto, nel linguaggio della Corte della Corte di giustizia il termine “pene” deve intendersi<br />

come riferito a qualsiasi regime sanzionatorio o affittivo, non necessariamente corrispondente ad un trattamento “penale”<br />

secondo l’ordinamento italiano.<br />

Ne consegue, <strong>qui</strong>ndi, che in relazione a fattispecie come quella del caso sottoposto all’attenzione dei giudici<br />

della Suprema Corte, in cui il fatto è stato realizzato prima della scadenza del termine per il recepimento della<br />

direttiva comunitaria, deve affermarsi che il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Il medesimo principio<br />

è, peraltro, già stato affermato dalla stessa Corte di cassazione che, in un’ipotesi per certi versi simile a quella della<br />

decisione in esame, ha affermato che « la pronuncia della Corte di giustizia che accerta l’incompatibilità della norma incriminatrice<br />

con il diritto europeo si incorpora nella stessa e ne integra il precetto con efficacia immediata, così producendo<br />

una sorta di abolitio criminis» che impone di stendere a siffatte situazioni di sopravvenuta inapplicabilità della norma<br />

incriminatarice nazionale, il disposto dell’art. 673 c.p.p. (sez. I, 20 gennaio 2011, n. 16521, Titas Luca).<br />

L’assimilazione dell’accertata incompatibilità di una norma interna al diritto comunitario all’abolitio criminis comporta,<br />

secondo la Corte di cassazione, anche la prevalenza di tale incompatibilità sull’inammissibilità del ricorso a seguito<br />

di rinuncia dell’imputato. A suffragio di tale assunto i giudici richiamano una sentenza delle Sezioni Unite secondo cui<br />

la rinunzia dell’imputato al ricorso costituisce, nel sistema vigente, l’unica causa di inammissibilità del ricorso che può<br />

considerarsi sopravvenuta, in quanto « discende dall’esercizio di un diritto potestativo dell’imputato che è in grado di<br />

estinguere il rapporto processuale, tanto da provocare, una volta dichiarata l’inammissibilità, la formazione del giudicato<br />

formale » (sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca). Sennonché, è noto che in costanza di ricorso inammissibile<br />

non possono essere rilevate cause di non punibilità, ad eccezione delle ipotesi di successione normativa previste<br />

dall’art. 2 c.p. La nozione di condanna ricavabile da tale norma, in combinato disposto con l’art. 673 c.p.p., infatti, non<br />

può che essere ricondotta al giudicato formale e ciò comporta che, fin tanto che esso non si è formato, spetta al giudice<br />

della cognizione prendere atto dell’intervenuta abolitio criminis e annullare la condanna per fatto divenuto privo di rilievo<br />

penale.<br />

NESSO DI CAUSALITÀ<br />

Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2011, n. 21028<br />

Ai fini del giudizio di imputazione causale dell’evento,<br />

il giudice deve sviluppare un ragionamento esplicativo<br />

che si confronti adeguatamente con le particolarità<br />

del caso concreto, chiarendo che cosa sarebbe<br />

Le massime<br />

100<br />

[Alessandra Palma]<br />

accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento<br />

richiesto dall’ordinamento. (La Corte ha anche precisato<br />

che nell’indagine causale, da effettuarsi “ex post”,<br />

assumono rilievo le basi nomologiche note al momento<br />

del giudizio, mentre nell’indagine sulla colpa, da effettuarsi<br />

ex ante, occorre valutare il comportamento posto<br />

in essere dall’agente, e, pertanto, assumono rilievo unicamente<br />

le basi nomologiche note all’agente nel momento<br />

di realizzazione della condotta).


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO<br />

Cass. pen., sez. VI, 25 maggio 2011, n. 20944<br />

La scriminante putativa del consenso dell’avente<br />

diritto non è applicabile quando debba escludersi, in<br />

base alle circostanze del fatto, la ragionevole persuasione<br />

di operare con l’approvazione della persona che può<br />

validamente disporre del diritto. (Fattispecie in tema di<br />

appropriazione indebita di un bene oggetto di locazione).<br />

Cass. pen., sez. III, 3 maggio 2011, n. 17210<br />

L’esimente putativa del consenso dell’avente diritto<br />

non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in<br />

quanto la mancanza del consenso costituisce re<strong>qui</strong>sito<br />

esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia<br />

pertanto in un errore inescusabile sulla legge penale.<br />

ADEMPIMENTO DEL DOVERE<br />

Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2011, n. 18896<br />

La causa di giustificazione dell’adempimento di un<br />

dovere è inapplicabile, anche a seguito dell’entrata<br />

in vigore del d. legisl. n. 66 del 2010 (c.d. codice<br />

dell’ordinamento militare) che ha abrogato la legge<br />

n. 382 del 1978, al militare che adempia ad un ordine<br />

impartitogli da un superiore gerarchico e la cui<br />

esecuzione costituisca manifestamente reato, essendo<br />

questi tenuto a non eseguirlo e ad informare al<br />

più presto i superiori. (In motivazione la Corte ha<br />

escluso l’applicabilità dell’esimente putativa dell’art.<br />

51 c.p., invocata da un ufficiale dei carabinieri, precisando,<br />

da un lato, che l’erronea convinzione della sua<br />

esistenza si traduce in ignoranza inescusabile della<br />

legge penale e, dall’altro, che la manifesta criminosità<br />

di un ordine costituente reato non può essere ignorata<br />

quando il destinatario sia un ufficiale di polizia giudiziaria).<br />

L’esimente dello stato di necessità è inapplicabile<br />

all’ufficiale di polizia giudiziaria che, dopo<br />

aver inserito un infiltrato all’interno di un’organizzazione<br />

criminale, ceda a quest’ultimo sostanze<br />

stupefacenti perché spinto dalla necessità di tutelarne<br />

l’incolumità fisica, difettando sia il re<strong>qui</strong>sito<br />

dell’involontarietà che dell’inevitabilità del pericolo.<br />

(In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui la<br />

cessione era avvenuta per fugare i sospetti del clan sull’infiltrato<br />

dopo la pubblicazione di notizie di stampa<br />

che lo descrivevano come collaboratore della polizia,<br />

ha escluso l’applicabilità dell’esimente in quanto, da<br />

un lato, l’inserimento dell’infiltrato in un’organizzazione<br />

criminale costituisce una situazione pericolosa volontariamente<br />

causata dall’agente ed accettata dall’infiltrato<br />

e, dall’altro, il pericolo derivante può essere evitato<br />

allontanando l’infiltrato dall’organizzazione ed<br />

utilizzando le stesse misure a protezione dei collaboratori<br />

di giustizia o dei testi a rischio rappresaglia).<br />

101<br />

Cass. pen., sez. I, 20 maggio 2011, n. 20123<br />

La scriminante relativa all’adempimento di un dovere,<br />

prevista dall’art. 51 c.p., è configurabile nel caso in cui la<br />

condotta colposa dell’agente derivi dall’inosservanza<br />

di leggi, regolamenti, ordini e discipline imposta da<br />

direttive o disposizioni superiori, mentre la stessa non<br />

può essere riconosciuta nelle ipotesi di delitto colposo,<br />

quando la condotta riferibile all’agente che ricopre una<br />

posizione di garanzia sia caratterizzata da un atteggiamento<br />

di negligenza o imprudenza. (Fattispecie in tema di<br />

distruzione pluriaggravata colposa di opere militari, contestata<br />

in relazione alla cosiddetta strage di Nassiriyah).<br />

CIRCOSTANZE<br />

Cass. pen., sez. VI, 19 maggio 2011, n. 19700<br />

Non è configurabile la circostanza aggravante di<br />

cui all’art. 61, n. 2, c.p. in relazione al reato di lesioni<br />

personali lievi commesso in attuazione della condotta<br />

propria del delitto di maltrattamenti in famiglia, atteso<br />

che il nesso teleologico necessario per la sussistenza<br />

della suddetta aggravante esige che le azioni esecutive<br />

dei due diversi reati che pone in relazione siano distinte.<br />

Cass. pen., sez. V, 18 maggio 2011, n. 19615<br />

Integra l’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n.<br />

5, c.p. (minorata difesa pubblica o privata), la commissione<br />

di un tentativo di furto in tempo di notte, in assenza<br />

di illuminazione.<br />

Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2011, n. 18896<br />

La condotta criminosa posta in essere da un appartenente<br />

alla polizia giudiziaria nell’esercizio delle<br />

funzioni e con abuso di potere, non può essere qualificata<br />

dalla circostanza attenuante di motivi di particolare<br />

valore morale e sociale, prospettati sulla base dell’interesse<br />

pubblico di primaria importanza che l’attività<br />

di polizia giudiziaria è diretta a soddisfare. (In motivazione<br />

la Corte ha precisato che la commissione di un<br />

reato da parte di un appartenente alla polizia giudiziaria,<br />

pur se finalizzata al conseguimento di brillanti risultati<br />

investigativi, non riceve particolare approvazione dalla<br />

collettività, potendo gli stessi risultati essere legittimamente<br />

raggiunti con un’attività sotto copertura).<br />

REATO CONTINUATO<br />

Cass. pen., sez. I, 20 maggio 2011, n. 20144<br />

Nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione,<br />

il giudice dell’esecuzione verifica che i reati<br />

siano frutto della medesima, preventiva risoluzione<br />

criminosa, valutando se il condannato, in concomitanza<br />

della relativa commissione, era tossicodipendente, e<br />

se il suddetto stato aveva influito sulla commissione<br />

delle condotte delittuose.


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

Cass. pen., sez. III, 19 maggio 2011, n. 19737<br />

Nella determinazione della pena per il reato continuato,<br />

la pena irrogata per il reato più grave non<br />

può essere inferiore al minimo edittale previsto per<br />

uno qualsiasi dei reati satellite.<br />

IMPUTABILITÀ<br />

Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 2011, n. 17305<br />

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale<br />

di mente, nessun rilievo può assumere la presenza,<br />

in capo all’autore della condotta delittuosa, di un generico<br />

stato di agitazione determinato da una crisi di<br />

astinenza dall’abituale consumo di sostanze stupefacenti,<br />

e non accompagnato da una grave e permanente<br />

compromissione delle sue funzioni intellettive e volitive.<br />

(In motivazione, la S.C. ha precisato che la su descritta<br />

condizione integra gli estremi di uno stato emotivo<br />

e passionale, valutabile nella determinazione del<br />

trattamento sanzionatorio).<br />

Cass. pen., sez. V, 18 maggio 2011, n. 19639<br />

La diminuente del vizio parziale di mente è compatibile<br />

con una maggiore intensità del dolo, che<br />

può giustificare il diniego delle attenuanti generiche in<br />

considerazione delle gravi modalità della condotta criminosa.<br />

PENA<br />

Cass. pen., sez. III, 19 maggio 2011, n. 19725<br />

Il criterio di ragguaglio di euro 250 di pena pecuniaria<br />

per un giorno di pena detentiva di cui all’art.<br />

135 c.p. come modificato per effetto dell’art. 3, comma<br />

62, legge. n. 94 del 2009, non si applica, ai fini della<br />

sostituzione ex art. 53, legge n. 689 del 1981, ai fatti<br />

commessi prima dell’entrata in vigore della predetta<br />

modifica in quanto norma meno favorevole rispetto<br />

alla disciplina pregressa.<br />

Cass. pen., sez. I, 20 maggio 2011, n. 20142<br />

L’isolamento notturno del condannato all’ergastolo<br />

non é oggetto di un diritto soggettivo, in quanto<br />

la previsione di tale modalità esecutiva della pena é<br />

stata implicitamente abrogata dalla disposizione di ordinamento<br />

penitenziario che stabilisce che i locali destinati<br />

al pernottamento dei detenuti consistono in camere<br />

dotate di uno o più posti. (La Corte ha poi precisato<br />

che le prescrizioni di fonte internazionale sull’alloggiamento<br />

notturno dei detenuti in camere individuali<br />

non hanno natura cogente). (Conforme sez. I, 25<br />

febbraio 2011, n. 22072, non massimata).<br />

102<br />

QUERELA<br />

Cass. pen., sez. II, 16 maggio 2011, n. 19077<br />

Nei reati perseguibili a querela di parte, la persona<br />

offesa può esprimere la volontà di punizione<br />

senza l’impiego di formule particolari, ed il giudice<br />

può desumerne la sussistenza anche da atti che<br />

non contengono la sua esplicita manifestazione, sicché<br />

tale volontà può essere riconosciuta anche nell’atto<br />

con il quale la persona offesa si costituisce parte<br />

civile.<br />

PRESCRIZIONE<br />

Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2011, n. 18046<br />

Ai fini dell’interruzione della prescrizione rileva<br />

il momento della lettura del dispositivo della sentenza<br />

di condanna e non quello, successivo, del deposito<br />

della sentenza stessa.<br />

Cass. pen., sez. II, 5 maggio 2011, n. 17344<br />

L’impedimento del difensore per contemporaneo<br />

impegno professionale, sebbene tutelato dall’ordinamento<br />

con il diritto al rinvio dell’udienza,<br />

non costituisce un’ipotesi d’impossibilità assoluta a<br />

partecipare all’attività difensiva e non dà luogo pertanto<br />

ad un caso in cui trovano applicazione i limiti<br />

di durata della sospensione del corso della prescrizione<br />

previsti dall’art. 159, comma 1, n. 3, c.p., nel testo<br />

introdotto dall’art. 6 della l. 5 dicembre 2005, n.<br />

251.<br />

MISURE DI SICUREZZA<br />

Cass. pen., sez. I, 10 maggio 2011, n. 18314<br />

La misura di sicurezza della libertà vigilata può<br />

essere applicata, in luogo della misura dell’assegnazione<br />

ad una casa di cura e di custodia, anche nei confronti<br />

del condannato affetto da vizio parziale di mente,<br />

se in concreto detta misura sia capace di soddisfare<br />

le esigenze di cura e tutela della persona e di controllo<br />

della sua pericolosità sociale.<br />

PECULATO<br />

Cass. pen., sez. II, 3 maggio 2011, n. 17109<br />

Integra il delitto di peculato, e non quello di appropriazione<br />

indebita. la condotta del titolare di una tabaccheria<br />

che si appropri di una somma di denaro<br />

della quale abbia il possesso perché autorizzato<br />

alla riscossione delle tasse automobilistiche regionali.


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

Cass. pen., sez. VI, 25 maggio 2011, n. 20940<br />

Non esclude il reato di peculato la circostanza che<br />

il pubblico ufficiale abbia trattenuto somme di danaro<br />

pubblico in compensazione di crediti vantati<br />

nei confronti della amministrazione di appartenenza.<br />

ILLECITA PERCEZIONE<br />

DI PUBBLICHE EROGAZIONI<br />

Cass. pen., sez. II, 26 maggio 2011, n. 21000<br />

Integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni<br />

a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per<br />

assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta<br />

al mero silenzio, la condotta di colui che, percependo<br />

periodicamente l’indennità di disoccupazione prevista<br />

per legge, ometta di comunicare all’Istituto erogante<br />

(I.N.P.S.) l’avvenuta stipula di un contratto di<br />

lavoro subordinato e conseguente assunzione, così<br />

continuando a percepire, indebitamente, la detta indennità.<br />

(La Corte, rilevato che la somma indebitamente<br />

percepita era inferiore ad euro 3999,96, ha annullato<br />

senza rinvio e disposto la trasmissione degli atti alla locale<br />

autorità amministrativa).<br />

CONCUSSIONE<br />

Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 2011, n. 17303<br />

Integra il delitto di concussione la promessa di denaro<br />

fatta dal privato al pubblico ufficiale, anche se la<br />

stessa sia sorretta dalla speranza che un efficace intervento<br />

delle forze dell’ordine ne impedisca l’adempimento,<br />

non potendosi ritenere sufficiente ad escludere il<br />

metus publicae potestatis la sola circostanza che il soggetto<br />

passivo si sia rivolto alla forze di polizia, per sottrarsi<br />

alle pretese dell’autore del reato. (Fattispecie in cui la denuncia<br />

del privato era stata presentata prima della consegna<br />

del denaro).<br />

ABUSO D’UFFICIO<br />

Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 2011, n. 20094<br />

Integra il delitto di tentato abuso d’ufficio, e non<br />

quello di peculato, la condotta di un ispettore della<br />

Polizia di Stato che, utilizzando il “fax” in dotazione<br />

dell’ufficio, richieda all’A.C.I. notizie ed informazioni<br />

sulle autovetture di lusso immatricolate in una data<br />

provincia, al fine di procurare un ingiusto vantaggio<br />

patrimoniale al coniuge, procacciatore d’affari<br />

presso un’agenzia di assicurazioni, che avrebbe potuto<br />

ottenerle solo previo pagamento (evento non verificatosi<br />

per l’intervento dei superiori che avevano intercettato<br />

il “fax”).<br />

103<br />

RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE<br />

Cass. pen., sez. VI, 12 maggio 2011, n. 18841<br />

È configurabile l’esimente della reazione ad atti arbitrari<br />

del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza<br />

al pubblico ufficiale che pretenda di sottoporlo a<br />

per<strong>qui</strong>sizione personale finalizzata alla ricerca di armi e<br />

munizioni in assenza di elementi obiettivi idonei a giustificare<br />

l’atto, e dopo averlo accompagnato coattivamente in<br />

caserma in ragione del precedente rifiuto non già di declinare<br />

le generalità, ma di esibire i documenti di identità.<br />

OLTRAGGIO A MAGISTRATO<br />

IN UDIENZA<br />

Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 2011, n. 20085<br />

Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio ad<br />

un magistrato in udienza, rientrano nell’àmbito del legittimo<br />

esercizio del diritto di critica le espressioni o<br />

gli apprezzamenti che investono la legittimità o l’opportunità<br />

del provvedimento in sè considerato, non<br />

invece quelli rivolti alla persona del magistrato. (Fattispecie<br />

in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato,<br />

ravvisando nella condotta dell’imputato la mera espressione<br />

di uno sfogo difensivo, pur aspro, volto a disapprovare<br />

l’operato del P.M. nella gestione dei pentiti).<br />

SIMULAZIONE DI REATO<br />

Cass. pen., sez. II, 16 maggio 2011, n. 19077<br />

La simulazione di reato ha natura di reato istantaneo<br />

e di pericolo, e si consuma con la semplice denuncia<br />

idonea a provocare investigazioni e accertamento<br />

della polizia giudiziaria. (La Corte ha precisato che, nonostante<br />

tale natura giuridica, è configurabile il concorso<br />

nel reato del soggetto il quale rafforzi ed agevoli l’agente<br />

nel suo proposito criminoso, fornendo una conferma<br />

al falso narrato).<br />

CALUNNIA<br />

Cass. pen., sez. VI, 10 maggio 2011, n. 18082<br />

È configurabile il concorso tra il delitto di calunnia<br />

e quello di favoreggiamento personale nella condotta<br />

di colui che accusi falsamente taluno di aver commesso<br />

un reato al fine di sviare le indagini dal vero autore dello<br />

stesso.<br />

REATI DEL PATROCINATORE<br />

Cass. pen., sez. II, 3 maggio 2011, n. 17106<br />

Non integra il reato di patrocinio infedele l’avvo-


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

cato che assuma l’incarico di dare inizio ad una controversia<br />

giudiziale e, ricevuta l’anticipazione sui compensi,<br />

non dia corso al contenzioso contravvenendo al<br />

dovere assunto con l’accettazione del mandato, in<br />

quanto la condotta di infedeltà professionale assume<br />

tipicità a condizione che risulti pendente un procedimento.<br />

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE<br />

Cass. pen., sez. II, 3 maggio 2011, n. 17100<br />

In tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto<br />

stato detentivo di un soggetto non determina la<br />

necessaria ed automatica cessazione della partecipazione<br />

al sodalizio, atteso che la perdurante appartenenza<br />

al gruppo di persona della quale sia provata l’affiliazione<br />

può essere correttamente ritenuta in qualunque<br />

momento ove manchi la notizia di una sua intervenuta<br />

dissociazione.<br />

FALSITÀ IN CONTRASSEGNI<br />

Cass. pen., sez. II, 20 maggio 2011, n. 20040<br />

Integra il reato di commercio di prodotti con segni<br />

falsi la riproduzione del personaggio di fantasia tutelato<br />

dal marchio registrato, ancorché non fedele ma espressiva<br />

di una forte somiglianza, quando sia possibile rilevare<br />

una oggettiva e ine<strong>qui</strong>vocabile possibilità di confusione<br />

delle immagini, tale da indurre il pubblico ad<br />

identificare erroneamente la merce come proveniente<br />

da un determinato produttore.<br />

FALSITÀ IN ATTI<br />

Cass. pen., sez. I, 10 maggio 2011, n. 18311<br />

Non è configurabile il reato di falsità ideologica in<br />

atto pubblico nel caso in cui le parti stipulino concordemente,<br />

in presenza del notaio, un contratto simulato<br />

di permuta in luogo della reale compravendita, senza<br />

alcuna esplicita attestazione sulla contestualità della<br />

controprestazione.<br />

FALSITÀ PERSONALE<br />

Cass. pen., sez. V, 5 maggio 2011, n. 17673<br />

Integra il reato di cui all’art. 497 bis, comma 2,<br />

c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione<br />

falsi), il possesso di un passaporto di provenienza<br />

furtiva contraffatto dallo stesso possessore,<br />

considerato che la ratio di cui all’art. 497-bis cpv c.p. è<br />

quella di punire in modo più significativo chi fabbrica<br />

o comunque forma il documento, oppure lo detiene<br />

104<br />

fuori dei casi di uso personale, con la conseguenza<br />

che il possesso per uso personale rientra nella previsione<br />

di cui all’art. 497-bis, comma 1, c.p. solo se non<br />

accompagnato dalla contraffazione ad opera del possessore.<br />

Cass. pen., sez. I, 30 maggio 2011, n. 21586<br />

Il reato di concorso nel possesso di falsi documenti<br />

di identità validi per l’espatrio (art. 497 bis<br />

c.p.) resta assorbito nel più grave delitto di procurato<br />

ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato<br />

commesso mediante l’utilizzazione di documenti<br />

contraffatti [art. 12, comma 3, lett. d), d. legisl. 286 del<br />

1998], essendo il primo reato elemento costitutivo del<br />

secondo.<br />

PORNOGRAFIA MINORILE<br />

Cass. pen., sez. III, 3 maggio 2011, n. 17211<br />

La configurabilità della circostanza aggravante<br />

della “ingente quantità” nel delitto di detenzione di<br />

materiale pedopornografico (art. 600-quater, comma<br />

2, c.p.) impone al giudice di tener conto non solo del<br />

numero dei supporti detenuti, dato di per sé indiziante,<br />

ma anche del numero di immagini, da considerare<br />

come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi<br />

contiene. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto configurabile<br />

detta aggravante in una fattispecie di detenzione<br />

di 175 DVD contenenti numerosi files pedopornografici).<br />

IMPIEGO DI MINORI<br />

NELL’ACCATTONAGGIO<br />

Cass. pen., sez. I, 26 maggio 2011, n. 21198<br />

In tema di impiego di minori nell’accattonaggio,<br />

sussiste continuità normativa tra la fattispecie<br />

contravvenzionale prevista dall’abrogato art. 671<br />

c.p. e la nuova ipotesi delittuosa di cui all’art. 600octies<br />

c.p., contestualmente introdotto dalla l. 15 luglio<br />

2009, n. 94, non essendosi verificata alcuna abolitio<br />

criminis, con la conseguenza che il fatto commesso<br />

sotto la previgente disciplina deve essere regolato dalla<br />

norma più favorevole all’imputato.<br />

DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ MORALE<br />

Cass. pen., sez. V, 16 maggio 2011, n. 19252<br />

L’ingiustizia del male minacciato e, <strong>qui</strong>ndi, l’illegittimità<br />

del fatto costituente il delitto di cui all’art. 612<br />

c.p., non viene meno se non risulti ingiusto il motivo<br />

posto a base dell’azione criminosa, a meno che non<br />

appaiano legittimi tanto il male minacciato quanto il<br />

mezzo usato per l’intimidazione.


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

FURTO<br />

Cass. pen., sez. V, 18 maggio 2011, n. 19637<br />

In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all’art.<br />

625, comma 1, n. 2, c.p. (violenza sulle cose), ha<br />

natura oggettiva e, pertanto, in applicazione dell’art.<br />

59, comma 2, c.p., si comunica anche agli altri compartecipi<br />

del reato, ancorché sconosciuta o ignorata per colpa.<br />

RAPINA<br />

Cass. pen., sez. II, 13 maggio 2011, n. 18858<br />

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante<br />

del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente<br />

una lieve alterazione dell’aspetto esteriore della persona,<br />

conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale,<br />

purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento<br />

della persona stessa. (Fattispecie in cui l’aggravante è<br />

stata riconosciuta in relazione al travisamento realizzato<br />

indossando un cappello con visiera ed un paio di occhiali<br />

scuri).<br />

INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI<br />

Cass. pen., sez. II, 16 maggio 2011, n. 19079<br />

Il delitto di invasione arbitraria di terreni si realizza<br />

quando il bene immobile altrui sia in qualche modo e<br />

per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto<br />

del soggetto agente, sicché il delitto non è integrato<br />

dalla condotta di chi si introduca precariamente nel fondo<br />

altrui.<br />

TRUFFA<br />

Cass. pen., sez. II, 3 maggio 2011, n. 17106<br />

Non integra il reato di truffa la condotta dell’avvocato<br />

che si faccia dare un’anticipazione sugli onorari al<br />

momento dell’assunzione di un incarico giudiziale e<br />

che poi non dia inizio al contenzioso, ponendo in essere<br />

raggiri per tacitare la richiesta di informazioni sull’andamento<br />

della controversia e <strong>qui</strong>ndi per evitare la restituzione<br />

di quanto indebitamente percepito, dal momento<br />

che la condotta fraudolenta, ai fini dell’integrazione<br />

della fattispecie, non può essere successiva alla ricezione<br />

dell’ingiusto profitto.<br />

USURA<br />

Cass. pen., sez. II, 3 maggio 2011, n. 17157<br />

È configurabile il concorso nel reato di usura del<br />

105<br />

soggetto incaricato di recuperare il credito usurario che<br />

riesca ad ottenerne il pagamento.<br />

Cass. pen., sez. I, 10 maggio 2011, n. 18343<br />

Gli effetti cambiari consegnati dal debitore a garanzia<br />

o a pagamento del prestito usurario costituiscono<br />

il profitto del reato, che può formare oggetto<br />

esclusivamente di confisca facoltativa, misura questa<br />

non applicabile in sede di esecuzione.<br />

APPROPRIAZIONE INDEBITA<br />

Cass. pen., sez. II, 4 maggio 2011, n. 17295<br />

Non integra il delitto di appropriazione indebita il<br />

creditore che, a fronte dell’inadempimento del debitore,<br />

eserciti a fini di garanzia del credito il diritto di<br />

ritenzione sulla cosa di proprietà di quest’ultimo legittimamente<br />

detenuta in ragione del rapporto obbligatorio,<br />

a meno che egli non compia sul bene atti di disposizione<br />

che rivelino l’intenzione di convertire il possesso<br />

in proprietà.<br />

RICETTAZIONE, RICILAGGIO<br />

E REIMPIEGO<br />

Cass. pen., sez. II, 6 maggio 2011, n. 17718<br />

Non rileva, ai fini della sussistenza del reato di ricettazione,<br />

la ragione per la quale l’autore del fatto si sia<br />

determinato a ricevere la cosa proveniente da delitto.<br />

FATTI COMMESSI A DANNO<br />

DI CONGIUNTI<br />

Cass. pen., sez. II, 10 maggio 2011, n. 18273<br />

Il tentativo di estorsione commesso con minaccia<br />

in danno del genitore non è punibile ex art. 649 c.p.<br />

RIFIUTO DI INDICAZIONI SULLA<br />

PROPRIA IDENTITÀ PERSONALE<br />

Cass. pen., sez. I, 11 maggio 2011, n. 18592<br />

Il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale,<br />

sul proprio stato o su altre qualità personali, che integra<br />

la condotta dell’omonima contravvenzione, non<br />

presuppone che il soggetto richiesto sia responsabile<br />

di un reato o di un illecito amministrativo.<br />

ARMI<br />

Cass. pen., sez. I, 11 maggio 2011, n. 18575<br />

Non integra la contravvenzione di cui all’art. 678 c.p.<br />

(fabbricazione o commercio abusivi di materie esplo-


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

denti) il trasporto, senza l’autorizzazione della competente<br />

autorità, di materiale esplodente, del tipo<br />

bombe carta, qualora non sia accertato il quantitativo<br />

delle polveri esplodenti ed il conseguente superamento<br />

del limite ponderale, costituito dal peso di 5<br />

kg netti.<br />

CODICE DELLA STRADA<br />

Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2011, n. 17463<br />

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo<br />

dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato<br />

di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente<br />

la prova contraria a tale accertamento dimostrando<br />

vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione<br />

dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera<br />

allegazione della sussistenza di difetti o della mancata<br />

omologazione dell’apparecchio. (In motivazione, la Corte<br />

ha precisato che l’art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita<br />

ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono<br />

essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati,<br />

ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini<br />

l’inutilizzabilità delle prove ac<strong>qui</strong>site).<br />

DIRITTO D’AUTORE<br />

Cass. pen., sez. III, 4 maggio 2011, n. 17218<br />

Integra l’illecito di cui all’art. 171, comma 1, lett. a) e<br />

non già quello di cui all’art. 171-ter, legge n. 633 del<br />

1941 l’autonoma e ulteriore utilizzazione di disegni<br />

realizzati per un cartone animato, dal momento che<br />

essa rientra nella tutela accordata dall’art. 2, comma 1, n.<br />

4, legge cit. (Fattispecie di detenzione per la vendita di<br />

portacellulari illecitamente riproducenti le immagini<br />

stampate dei personaggi di “Hello Kitty” e “Pokemon” destinate<br />

al circuito cinematografico e televisivo).<br />

IMMIGRAZIONE<br />

Cass. pen., sez. I, 11 maggio 2011, n. 18586<br />

L’efficacia diretta nell’ordinamento interno della direttiva<br />

del Parlamento europeo e del Consiglio<br />

2008/115/CE (cosiddetta direttiva rimpatri) impone la<br />

disapplicazione dell’art. 14, comma 5-ter, d. legisl.<br />

25 luglio 1998, n. 286, con il conseguente annullamento<br />

senza rinvio, per non essere il fatto più previsto<br />

dalla legge come reato, della sentenza di condanna. (V.<br />

Corte di Giustizia U.E., 28 maggio 2011, El Dridi).<br />

Cass. pen., sez. I, 20 maggio 2011, n. 20130<br />

La condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine<br />

di allontanamento del questore, posta in essere<br />

prima della scadenza dei termini per il recepimento della<br />

direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del<br />

106<br />

Consiglio del 16 dicembre 2008, non è più prevista dalla<br />

legge come reato, a seguito della pronuncia della Corte<br />

di Giustizia che ha affermato l’incompatibilità della<br />

norma incriminatrice di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.<br />

legisl. n. 286/1998 con la predetta normativa comunitaria,<br />

determinando la sostanziale abolitio criminis della<br />

preesistente fattispecie, con la conseguente applicazione,<br />

per via di interpretazione estensiva, della previsione<br />

di cui all’art. 673 c.p.p. (cfr. Corte di Giustizia U.E., 28<br />

maggio 2011, El Dridi, C-61/11PPU).<br />

Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 2011, n. 20087<br />

Integra il reato di favoreggiamento della permanenza<br />

di stranieri nel territorio dello Stato colui che<br />

contragga, dietro compenso, matrimonio con una cittadina<br />

extracomunitaria irregolarmente immigrata, mettendola<br />

così nella condizione di ottenere il permesso di<br />

soggiorno e di evitare l’espulsione.<br />

Cass. pen., sez. I, 20 maggio 2011, n. 20143<br />

È illegittima l’espulsione dello straniero come misura<br />

alternativa alla detenzione, qualora in suo favore<br />

sia stato rilasciato un permesso di soggiorno non ancora<br />

consegnatogli.<br />

MISURE DI PREVENZIONE<br />

Cass. pen., sez. I, 10 maggio 2011, n. 18327<br />

Le misure di prevenzione patrimoniali possono<br />

essere applicate disgiuntamente rispetto alle misure di<br />

prevenzione personali, prescindendo dal re<strong>qui</strong>sito della<br />

attuale pericolosità sociale del proposto. (Fattispecie in<br />

materia di contrabbando).<br />

Cass. pen., sez. V, 2 maggio 2011, n. 16852<br />

La deduzione dell’impossibilità di adempiere l’obbligo<br />

di versamento della cauzione, imposta ex art. 3,<br />

legge n. 575 del 1965 al soggetto nei cui confronti sia<br />

applicata una misura di prevenzione (nella specie condannato<br />

per traffico di stupefacenti sottoposto a sorveglianza<br />

speciale con obbligo di soggiorno), non comporta<br />

l’onere dell’accusa di provare gli specifici episodi<br />

di arricchimento del trasgressore.<br />

ORDINAMENTO PENITENZIARIO<br />

Cass. pen., sez. I, 20 maggio 2011, n. 20145<br />

In tema di misure alternative alla detenzione, è<br />

causa ostativa all’applicazione della detenzione domiciliare<br />

la condanna irrevocabile per uno dei delitti indicati<br />

nell’art. 4-bis O.P., a nulla rilevando, a tal fine, la inesigibilità<br />

della collaborazione con la giustizia, posto che il<br />

rinvio operato dalla disposizione sulla detenzione domiciliare<br />

è al catalogo di reati di cui all’indicato articolo e<br />

non al suo contenuto.


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA<br />

Cass. pen., sez. I, 26 maggio 2011, n. 21256<br />

La circostanza aggravante del metodo mafioso, di<br />

cui all’art. 7, d.l. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203<br />

del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al<br />

delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-<strong>qui</strong>n<strong>qui</strong>es,d.l.<br />

n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992),<br />

quando si tratti di condotte funzionali a favorire l’operatività<br />

di un sodalizio di stampo mafioso in quanto strumentali<br />

a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate<br />

dall’associazione a misure ablatorie.<br />

Cass. pen., sez. II, 6 maggio 2011, n. 17748<br />

Integra il delitto di frode informatica, e non quello di<br />

indebita utilizzazione di carte di credito, colui che, servendosi<br />

di una carta di credito falsificata e di un codice<br />

di accesso fraudolentemente captato in precedenza,<br />

penetri abusivamente nel sistema informatico<br />

bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento<br />

fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi<br />

di cassa continua.<br />

REATI AMBIENTALI<br />

Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2011, n. 17863<br />

Costituisce rifiuto e non sottoprodotto, anche a seguito<br />

delle modifiche introdotte alla disciplina sui rifiuti<br />

dal d. legisl. 3 dicembre 2010, n. 205, la sansa di oliva<br />

disoleata non utilizzata direttamente dal produttore, ma<br />

soggetta a trasformazione preliminare al fine dell’utilizzo<br />

quale combustibile. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo<br />

di un sito di stoccaggio).<br />

Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2011, n. 18504<br />

I veicoli d’epoca, definiti dall’art. 3, comma 3, del d. legisl.<br />

24 giugno 2003, n. 209, come i veicoli storici o di valore<br />

per i collezionisti o destinati ai musei, sono esclusi<br />

dalla disciplina dei rifiuti solo se conservati in modo adeguato,<br />

pronti all’uso ovvero in pezzi smontati sì da rivelarsi<br />

d’interesse per collezionisti o musei, conseguendone,<br />

in difetto, l’applicazione delle sanzioni penali previste dal<br />

d. legisl. 3 maggio 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di<br />

mancata ottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione<br />

di un veicolo in stato di completo abbandono).<br />

Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2011, n. 18502<br />

È manifestamente infondata la questione di legittimità<br />

costituzionale dell’art. 256, d. legisl. 3 maggio<br />

2006, n. 152, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte<br />

in cui limita l’applicazione della “condizione di non punibilità”<br />

di cui all’art. 257, comma 4, ai soli reati ambientali<br />

nei quali l’evento in<strong>qui</strong>namento concorre ad integrare la<br />

fattispecie, in quanto la scelta del legislatore di favorire la<br />

bonifica del sito secondo le indicazioni scaturenti dal progetto<br />

redatto ai sensi degli artt. 242 ss. del d. legisl. n. 152<br />

107<br />

del 2006, risponde a canoni di logica e razionalità, giustificandosi<br />

con l’esigenza di garantire l’efficacia dell’intervento<br />

di ripristino nei più gravi casi in cui si rende necessaria<br />

l’adozione di uno specifico piano di bonifica. (Fattispecie<br />

di condanna per il reato di abbandono e deposito<br />

incontrollato di rifiuti).<br />

Cass. pen., sez. III, 19 maggio 2011, n. 19753<br />

In tema di scarico di acque reflue industriali, successivamente<br />

alla modifica dell’art. 137, comma 5, d. legisl. n.<br />

152 del 2006 ad opera della legge n. 36 del 2010, il superamento<br />

dei limiti tabellari integra reato solo ove riguardante<br />

le sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla<br />

parte terza del d. legisl. n. 152 del 2006, diversamente<br />

integrandosi un mero illecito amministrativo. (In applicazione<br />

del principio la Corte ha annullato senza rinvio la<br />

sentenza di condanna intervenuta con riguardo alle sostanze<br />

di azoto ammoniacale, BOD5, COD, grassi e oli<br />

animali e vegetali, non comprese nella citata tabella).<br />

Cass. pen., sez. III, 19 maggio 2011, n. 19752<br />

È illegittima, con riguardo al reato di abbandono o<br />

deposito incontrollato di rifiuti, la confisca dell’area, applicabile<br />

solo con riguardo al diverso reato di realizzazione<br />

di discarica abusiva.<br />

REATI EDILIZI<br />

Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2011, n. 19316<br />

In materia di reati edilizi, il regime dell’attività edilizia<br />

libera, ovvero non soggetta ad alcun titolo abilitativo, di cui<br />

all’art. 6 del d.p.r. n. 380 del 2001, non è applicabile agli interventi<br />

che, pur rientrando nelle tipologie di tale disposizione,<br />

siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti<br />

urbanistici. (Fattispecie di realizzazione di piazzali, da adibire<br />

a parcheggio, in area classificata come zona agricola).<br />

Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2011, n. 19317<br />

La causa estintiva della spontanea rimessione in<br />

pristino degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici<br />

opera solo con riguardo al reato di cui all’art. 18, comma<br />

1, del d. legisl. n. 42 del 2004 e non anche alle violazioni<br />

edilizie con esso eventualmente concorrenti, potendo<br />

tuttavia rilevare, per queste ultime, con riguardo al<br />

profilo di commisurazione della pena.<br />

Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2011, n. 19328<br />

In tema di reati ambientali, l’installazione di pannelli<br />

solari su di un immobile necessita di previa autorizzazione<br />

paesaggistica, in quanto intervento idoneo ad incidere<br />

negativamente sull’assetto paesaggistico.<br />

Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2011, n. 19315<br />

In tema di reati edilizi, la mancata istituzione dello<br />

Sportello Unico per l’edilizia di cui all’art. 5 del d.p.r.<br />

n. 380 del 2001 non esonera l’interessato dal conseguimento<br />

dei necessari titoli abilitativi.


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2011, n. 18533<br />

L’ordine di demolizione del manufatto abusivo (art.<br />

31, comma 9, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380) resta eseguibile,<br />

qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione<br />

della pena su richiesta, anche nel caso di estinzione<br />

del reato conseguente al decorso del termine di cui all’art.<br />

445, comma 2, c.p.p. (In motivazione la Corte ha, altresì,<br />

escluso l’applicazione sia dell’art. 2946 c.c., riguardante la<br />

prescrizione dei diritti e non delle sanzioni amministrative,<br />

sia dell’art. 28, l. 24 novembre 1981, n. 689, applicabile<br />

alle sanzioni amministrative aventi ad oggetto somme<br />

di denaro).<br />

Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2011, n. 18535<br />

L’ordine di demolizione dell’intero manufatto abusivo,<br />

impartito dal giudice per la violazione della normativa<br />

edilizia, assorbe quello disposto per la violazione della<br />

normativa antisismica, in quanto la demolizione totale<br />

del fabbricato sottrae qualsiasi valutazione all’Ufficio Tecnico<br />

della Regione, autorità amministrativa competente<br />

all’esecuzione di quest’ultimo, dovendo il manufatto essere<br />

comunque eliminato dal territorio. (In motivazione<br />

la Corte ha precisato che eventuali problemi di competenza<br />

e coordinamento si pongono in caso di ordine di<br />

demolizione parziale del fabbricato, nel qual caso spetterà<br />

al giudice dell’esecuzione fissare i limiti della competenza<br />

dell’A.G.).<br />

Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2011, n. 17834<br />

Integra il reato di lottizzazione abusiva [art. 44, comma<br />

1, lett. c), d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380] l’esecuzione di<br />

opere in violazione di una convenzione di lottizzazione,<br />

in quanto quest’ultima, inserendosi nel procedimento di<br />

pianificazione urbanistica che si conclude con l’approvazione<br />

del piano di lottizzazione, configura un modulo organizzativo<br />

attraverso cui si imprime un determinato statuto<br />

ai beni che ne formano oggetto. (Nella specie l’inadempimento<br />

alla convenzione lottizzatoria era consistito<br />

nell’anticipazione dei lavori di costruzione di edifici residenziali,<br />

rispetto alla compiuta realizzazione di opere di<br />

urbanizzazione primaria poste a carico dei lottizzanti).<br />

Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2011, n. 17873<br />

È legittimo il rilascio del permesso di costruire per la<br />

realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti<br />

in zona qualificata come agricola dallo strumento urbanistico<br />

comunale, in quanto tale categoria di impianti è<br />

compatibile con qualsiasi destinazione di zona, stante<br />

l’attitudine a servire in relazione ad ogni tipo di attività. (In<br />

motivazione la Corte – nel ricordare che la loro localizzazione,<br />

ai sensi dell’art. 2 del d. legisl. 11 febbraio 1998, n.<br />

32, non è esclusa neppure dalla destinazione dell’area a<br />

verde pubblico o a verde attrezzato – ha aggiunto che la<br />

valutazione della legittimità del titolo abilitativo impone,<br />

da un lato, di verificare se l’impianto rientri nelle previsioni<br />

dettate dal citato decreto in materia di razionalizzazione<br />

della rete di distribuzione carburanti e, dall’altro, di accertare<br />

se a tale normativa si uniformi il piano comunale<br />

108<br />

di localizzazione della rete di distribuzione carburanti approvato<br />

dall’ente locale).<br />

REATI FALLIMENTARI<br />

Cass. pen., sez. V, 11 maggio 2011, n. 18565<br />

Il momento consumativo del delitto di bancarotta<br />

fraudolenta postfallimentare non è segnato dalla declaratoria<br />

del fallimento ma coincide con quello in cui vengono<br />

poste in essere le condotte integranti il fatto tipico,<br />

dalla cui consumazione iniziano dunque a decorrere i termini<br />

di prescrizione del reato.<br />

REATI TRIBUTARI<br />

Cass. pen., sez. III, 24 maggio 2011, n. 20529<br />

In tema di reati tributari, la fattispecie di cui all’art. 2,<br />

comma 3, d. legisl. n. 74 del 2000 è circostanza attenuante<br />

del reato di cui al comma primo dello stesso<br />

articolo e non fattispecie autonoma di reato. (In applicazione<br />

del principio la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza<br />

del G.u.p., valutata abnorme, di restituzione degli<br />

atti al P.M. per l’instaurazione di giudizio a citazione diretta).<br />

RESPONSABILITÀ DA REATO<br />

DEGLI ENTI<br />

Cass. pen., sez. II, 20 maggio 2011, n. 20046<br />

Con la sentenza di patteggiamento emessa nel procedimento<br />

a carico degli enti il giudice deve sempre<br />

applicare anche la sanzione della confisca, eventualmente<br />

nella forma per e<strong>qui</strong>valente, del profitto del reato<br />

presupposto, rimanendo irrilevante che la stessa non sia<br />

stata oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti.<br />

STUPEFACENTI<br />

Cass. pen., sez. VI, 27 maggio 2011, n. 21375<br />

Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell’ipotesi<br />

del mandato all’ac<strong>qui</strong>sto collettivo ad uno degli<br />

assuntori, e nella certezza originaria dell’identità degli altri,<br />

non è punibile ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, lett.<br />

a), d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a seguito delle modifiche<br />

apportate a tale disposizione dalla l. 21 febbraio<br />

2006, n. 49.<br />

Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2011, n. 18896<br />

Presupposti per il riconoscimento dell’attenuante<br />

della collaborazione, prevista dall’art. 73, comma 7,<br />

d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 sono, da un lato, la non appartenenza<br />

del beneficiario all’autorità di polizia che riceve<br />

il contributo agevolativo e, <strong>qui</strong>ndi, il non avere questi


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

agito nell’esercizio di funzioni investigative; e, dall’altro, la<br />

necessità che la collaborazione consista in un’attività ulteriore<br />

e cronologicamente successiva al reato commesso.<br />

(Nella specie, l’attenuante era stata invocata da un ufficiale<br />

dei carabinieri il quale aveva ceduto sostanze stupefacenti<br />

ad un infiltrato; la Corte ne ha ritenuto corretto il<br />

mancato riconoscimento, sia perché l’agente apparteneva<br />

alla stessa autorità di polizia “aiutata”, sia perché l’asserita<br />

“collaborazione” era consistita nell’illecita cessione delle<br />

sostanze e non in un comportamento successivo al reato).<br />

Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2011, n. 18896<br />

È inescusabile l’ignoranza, da parte di un ufficiale<br />

di polizia giudiziaria che agisca sotto copertura, dell’àmbito<br />

di applicazione della causa di non punibilità<br />

di cui all’art. 97, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 che, al tempo<br />

di commissione del fatto, era chiaramente limitato al<br />

solo ac<strong>qui</strong>sto simulato di sostanze stupefacenti. (La Corte<br />

ha aggiunto che l’inevitabilità dell’errore, peraltro, non<br />

si configura quando l’agente svolge attività in un settore<br />

nel quale ha il dovere di informarsi con diligenza sui limiti<br />

dei propri poteri).<br />

Cass. pen., sez. VI, 25 maggio 2011, n. 20937<br />

La circostanza attenuante del conseguimento di un<br />

lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, c.p. è applicabile<br />

al reato di cessione di sostanze stupefacenti in<br />

presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato<br />

da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ed è<br />

compatibile con l’attenuante ad effetto speciale del fatto di<br />

lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.p.r. n.<br />

309/1990. (Fattispecie relativa alla vendita di due dosi di<br />

marijuana per la somma di euro 40,00, in cui la S.C. ha ritenuto<br />

corretta la valutazione della Corte distrettuale in<br />

ordine all’esclusione del riconoscimento dell’attenuante<br />

de qua).<br />

Cass. pen., sez. VI, 3 maggio 2011, n. 17058<br />

In materia di custodia di sostanze stupefacenti, a seguito<br />

della modifica introdotta dall’art. 10, comma 1,<br />

E) Consiglio di Stato<br />

6<br />

LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI<br />

Cons. St., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5193<br />

[Impianti di recupero di rifiuti – Localizzazione – Soggetti<br />

interessati – Individuazione Criteri – Comuni limi-<br />

* * *<br />

Le schede<br />

109<br />

lett. r), della l. 15 marzo 2010, n. 38 – che ha aggiunto<br />

all’art. 68 del d.p.r. n. 309/1990 il nuovo comma 1-bis, secondo<br />

cui « qualora le irregolarità riscontrate siano relative<br />

a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta<br />

dei registri di cui al comma primo, si applica la sanzione<br />

amministrativa del pagamento di una somma da euro<br />

500 a euro 1.500» – la depenalizzazione del reato di irregolare<br />

tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze<br />

stupefacenti deve intendersi limitata al contesto formale<br />

della registrazione, ossia alle sole violazioni della normativa<br />

regolamentare sulla tenuta dei registri, senza incidere<br />

sui fatti riguardanti il contenuto dichiarativo dei registri,<br />

ed in particolare i dati relativi alla non corrispondenza tra<br />

la giacenza contabile e quella reale.<br />

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI<br />

Cass. pen., sez. III, 4 maggio 2011, n. 17215<br />

Il nocumento, quale condizione obiettiva di punibilità<br />

del reato di trattamento illecito di dati personali, ex<br />

art. 167 del d. legisl. 196 del 2003, non è esclusivamente<br />

riferibile a quello derivato alla persona fisica o giuridica<br />

cui si riferiscono i dati, ma anche a quello causato a soggetti<br />

terzi quale conseguenza dell’illecito trattamento<br />

(nella specie i familiari di persona, deceduta, la cui immagine<br />

in stato morente era stata illecitamente diffusa).<br />

In tema di diffusione dei dati personali per finalità<br />

giornalistiche, l’essenzialità dell’informazione riguardo a<br />

fatti di interesse pubblico quale presupposto, in assenza<br />

del consenso dell’interessato, di liceità della condotta deve<br />

essere inquadrata nel generale parametro della continenza,<br />

nel senso della indispensabile osservanza del limite<br />

di contemperamento tra la necessità del diritto di cronaca<br />

e la tutela della riservatezza del dato. (Fattispecie di<br />

pubblicazione di fotografie di minore morente a seguito<br />

di evento omicidiario ritenuta eccedente rispetto alla funzione<br />

di divulgazione della notizia, pur di interesse pubblico,<br />

con conseguente integrazione del reato di cui all’art.<br />

35, comma 3, della legge n. 675 del 1996, oggi art. 167<br />

del d. legisl. n. 196 del 2003).<br />

trofi – Re<strong>qui</strong>sito della vicinanza all’impianto e del collegamento<br />

stabile con il territorio – Sufficienza – Prova<br />

della pericolosità concreta dell’impianto – Non occorre]<br />

Massima – I comuni limitrofi al sito di localizzazione di un<br />

impianto per il recupero di rifiuti finalizzato alla produzione di<br />

energia elettrica sono da considerarsi portatori di interessi so-


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

stanziali sotto vari profili, essendo al riguardo sufficiente una<br />

prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale<br />

collocato nelle immediate vicinanze del sito da realizzare.<br />

Fatto – Alcuni comuni adivano il tribunale amministrativo<br />

chiedendo che fosse annullata l’autorizzazione unica,<br />

rilasciata ai sensi dell’art. 208, d. legisl. n. 252 del<br />

2006, per la realizzazione e la gestione di un impianto di<br />

recupero di rifiuti mediante processi di digestione anaerobica<br />

e di compostaggio con annessa sezione per la<br />

produzione di energia elettrica, in un’area di natura geomorfologica.<br />

Era stata indetta una conferenza dei servizi per l’ottenimento<br />

del relativo provvedimento autorizzativo al fine<br />

della realizzazione della discarica (con valutazione di<br />

impatto ambientale favorevole), conferenza conclusasi<br />

favorevolmente con la partecipazione degli enti interessati<br />

e con l’approvazione di una variante urbanistica interessante<br />

l’area in questione.<br />

Tuttavia, i ricorrenti eccepivano che alla conferenza<br />

dei servizi non erano stati invitati tutti i comuni contermini<br />

e non aveva partecipato alcun soggetto che potesse<br />

impegnare il consiglio del comune titolare del potere<br />

di approvare la variante urbanistica.<br />

Sulla base di tali censure, il ricorso in primo grado veniva<br />

accolto.<br />

Viene proposto appello, per i seguenti motivi: nessuno<br />

dei ricorrenti in primo grado avrebbe allegato un<br />

qualsiasi pregiudizio dall’intervento programmato, non<br />

bastando all’uopo la mera “vicinitas”; la mancata partecipazione<br />

alla conferenza dei servizi di alcuni comuni è<br />

superata dal fatto che gli stessi non hanno un territorio<br />

che ricade nell’area dell’intervento; la mancata partecipazione<br />

di un rappresentante del consiglio del comune<br />

che poteva impegnare lo stesso per la variante era irrilevante,<br />

non essendo necessario un tale strumento, stante<br />

la compatibilità urbanistica.<br />

Motivi della decisione – Il Consiglio di Stato conferma<br />

la sentenza appellata, rigettando il gravame.<br />

Viene riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti<br />

in primo grado, in quanto gli stessi, trovandosi<br />

tutti in vicinanza dell’impianto e in stabile collegamento<br />

con il relativo territorio, allo stato degli atti appaiono<br />

logicamente portatori di interessi sostanziali<br />

sotto vari profili (in particolare con riguardo alla eventuale<br />

svalutazione delle loro aree, alla minore appetibilità<br />

delle stesse, alla salubrità dei siti). Come tali sono<br />

legittimati ad agire per il rispetto della normativa anche<br />

procedimentale di settore, una volta che, come<br />

nella specie, essa sia posta a tutela della corretta localizzazione<br />

dell’impianto.<br />

Il collegio ribadisce principi affermati in precedenza,<br />

secondo cui la legittimazione non si può subordinare<br />

alla produzione di una prova puntuale della concreta<br />

pericolosità dell’impianto, essendo sufficiente una<br />

prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio<br />

comunale collocato nelle immediate vicinanze del<br />

sito da realizzare.<br />

Viene, inoltre, ritenuta correttamente motivata la<br />

sentenza di primo grado, in quanto il fatto che la confe-<br />

110<br />

renza dei servizi abbia individuato la necessità di una<br />

variante al piano regolatore generale involge sicuramente<br />

la competenza esclusiva del consiglio del comune<br />

pretermesso, mentre il parere favorevole alla stessa in<br />

sede di conferenza è stato reso da un funzionario dell’amministrazione<br />

comunale, senza alcuna rappresentatività<br />

del medesimo consiglio comunale.<br />

Che la variante urbanistica fosse necessaria o meno è<br />

poi giudicata quale vicenda irrilevante nella specie; il<br />

fatto è che tale variante è stata deliberata, senza che però<br />

l’organo competente alla sua adozione sia stato parte<br />

della conferenza dei servizi, per cui la medesima (non<br />

adottata, peraltro, successivamente dal consiglio comunale)<br />

ha deliberato in ordine a poteri di cui era sprovvista,<br />

con la conseguenza che, essendo la variante medesima<br />

essenziale per l’adozione del provvedimento di<br />

autorizzazione, la medesima autorizzazione deve ritenersi<br />

priva di un presupposto necessario.<br />

Come detto soggetti interessati alla localizzazione<br />

sono non solo gli appartenenti al comune di ubicazione,<br />

ma anche i cittadini dei comuni limitrofi con la<br />

conseguenza che va riconosciuta la qualità di soggetto<br />

interessato anche a tale comune limitrofo, quale ente<br />

competente alla tutela degli interessi della collettività dei<br />

propri cittadini. E ciò anche ai fini della partecipazione<br />

alla conferenza di servizi ex art. 208, d. legisl. 152 del<br />

2006 in qualità di ente locale interessato, indipendentemente<br />

dal fatto che l’impianto non sia ubicato nel territorio<br />

dei due comuni, ma sia solo limitrofo ad esso.<br />

[Precedenti] Nel senso che la legittimazione non si può subordinare<br />

alla produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità<br />

dell’impianto, reputandosi sufficiente una prospettazione delle temute<br />

ripercussioni su un territorio comunale collocato nelle immediate<br />

vicinanze della centrale da realizzare: Cons. St., sez. VI, 5 dicembre<br />

2002, n. 6657; ha evidenziato come un impianto di trattamento<br />

di rifiuti, benché ricadente in altro vicino comune, può nondimeno<br />

arrecare disagi e danni non solo agli appartenenti al comune<br />

di ubicazione, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi: Cons.<br />

St., sez. V, 3 maggio 2006, n. 2471.<br />

[Nota bibliografica] P. Brambilla, Legittimazione ad agire. L’impugnativa<br />

dei provvedimenti ambientali di localizzazione: i nuovi vincoli<br />

giurisprudenziali della legittimazione e dell’interesse ad agire dalla nozione<br />

di “vicinitas” a quella di “collegamento stabile”, in R. giur. ambiente<br />

2002, p. 61 ss.; M. Cardillo, Sul procedimento di localizzazione di impianto<br />

di discarica, in D. e g. agr. 2002, n. 4, p. 270; A. Maestroni, Localizzazione<br />

di discarica. Nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di<br />

impugnazione di provvedimenti di localizzazione di discarica, in R. giur.<br />

ambiente 1999, p. 891 ss.; C. L. Coppini, Smaltimento dei rifiuti e VIA:<br />

Conferenza di servizi e valutazione di impatto ambientale. Una convivenza<br />

possibile, ivi 1999, p. 934 ss.; M. Ceruti, Localizzazione degli impianti<br />

per lo smaltimento dei rifiuti ed enti locali interessati: il T.A.R. per il<br />

Veneto chiude il cerchio, in R. amm. 1996, p. 726 ss.; Id., Sulla localizzazione<br />

degli impianti di smaltimento definitivo. Le mobili frontiere della<br />

legittimazione al ricorso in materia ambientale: posizione differenziata ed<br />

attualità del pregiudizio nella localizzazione degli impianti di gestione dei<br />

rifiuti, in R. giur. ambiente 1998, p. 763 ss.; G. Pizzanelli, La partecipazione<br />

dei privati alle decisioni pubbliche, Milano 2010; G. Zinzi, Legittimazione<br />

alla impugnazione di atti di localizzazione di discariche e<br />

dubbi di costituzionalità in ordine alla competenza funzionale del T.A.R.<br />

Lazio, in www.giustamm.it, 2011, n. 9; M. D’Arienzo, Limiti all’esercizio<br />

del potere di autotutela sul consenso prestato in sede di conferenza di<br />

servizi, in A. Contieri -F. Francario -M. Immordino -A. Zito (a<br />

cura di), L’interesse pubblico tra politica e amministrazione, II, Napoli<br />

2010, p. 217 ss.<br />

[Guerino Fares]


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

7<br />

AFFIDAMENTO DI INCARICHI<br />

ALLE UNIVERSITÀ<br />

Cons. St., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5207<br />

[Università – Natura di operatore economico – Presupposti<br />

– Conclusione di accordi ex art. 15, legge n. 241<br />

del 1990 – Possibilità – Sussiste – Sottrazione alla disciplina<br />

in materia di appalti pubblici – Condizioni – Individuazione]<br />

Massima – Va sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione<br />

Europea la questione interpretativa pregiudiziale: se<br />

la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio<br />

2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento<br />

delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici<br />

di lavori, di forniture e di servizi ed in particolare l’art.<br />

1, n. 2, lett. a) e d), l’art. 2, l’art. 28 e l’all. II categorie n. 8<br />

e n. 12 ostino ad una disciplina nazionale che consente la<br />

stipulazione di accordi in forma scritta tra due amministrazioni<br />

aggiudicatrici per lo studio e la consulenza tecnicoscientifica<br />

finalizzata alla redazione degli atti costituenti il<br />

piano di governo del territorio comunale così come individuati<br />

dalla normativa nazionale e regionale di settore verso<br />

un corrispettivo la cui non remuneratività non è manifesta,<br />

ove l’amministrazione esecutrice possa rivestire la qualità<br />

di operatore economico.<br />

Fatto – Un Comune pubblicava avviso di selezione per<br />

l’affidamento dell’incarico di studio e consulenza tecnico-scientifica<br />

per la redazione del piano di governo del<br />

territorio (P.G.T.) comunale.<br />

L’avviso indicava l’importo massimo per l’esecuzione<br />

dell’incarico e prevedeva che il corrispettivo contrattuale<br />

delle prestazioni sarebbe stato, in ogni caso, negoziato<br />

dall’amministrazione con il soggetto prescelto a<br />

conclusione di apposita procedura.<br />

Oltre a specificare oggetto, contenuti e modalità dell’incarico,<br />

l’avviso restringeva la partecipazione alla procedura<br />

di affidamento ai soli istituti universitari, pubblici<br />

e privati.<br />

L’avviso veniva impugnato con ricorso straordinario<br />

al Presidente della Repubblica, per violazione dei principi<br />

generali in materia di affidamento di incarichi di servizi,<br />

ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.<br />

Il Comune chiedeva la trasposizione in sede giurisdizionale<br />

del ricorso che veniva respinto dal T.A.R. sulla<br />

scorta delle seguenti argomentazioni: a) il diritto comunitario<br />

consente alle amministrazioni aggiudicatrici, in<br />

alternativa allo svolgimento di una procedura di evidenza<br />

pubblica, di stipulare accordi a titolo oneroso con altre<br />

amministrazioni pubbliche (sentt. C. giust. 13 novembre<br />

2008, C-324/07 e 9 giugno 2009, C-480/06);<br />

b) il principio trova applicazione nell’ordinamento nazionale<br />

laddove è riconosciuta, alle amministrazioni<br />

pubbliche, la possibilità di concludere fra loro accordi<br />

per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività<br />

di interesse comune (art. 15, legge n. 241 del 1990).<br />

Avverso la sentenza di primo grado viene proposto<br />

appello, per i seguenti motivi: a) avrebbe errato il giudice<br />

di primo grado nel non ritenere che nella specie si<br />

111<br />

sia in presenza di una semplice transazione economica,<br />

assoggettata alla disciplina di cui al d. legisl. n. 163<br />

del 2006; b) avrebbe errato il giudice di primo grado<br />

nel ritenere che nella specie si sia in presenza di un accordo<br />

ex art. 15, legge n. 241 del 1990; c) avrebbe errato<br />

il giudice di primo grado nel non ritenere che la<br />

procedura concorsuale indetta dal Comune non rientri<br />

soggettivamente ed oggettivamente nel novero dei<br />

contratti pubblici di appalto di servizi disciplinati dal<br />

d. legisl. n. 163 del 2006; d) avrebbe errato il giudice<br />

di primo grado nel ritenere che nella fattispecie le prestazioni<br />

previste e l’organizzazione richiesta per l’espletamento<br />

delle stesse non configurino un appalto<br />

di servizi.<br />

Motivi della decisione – Il Consiglio di Stato, risolte le<br />

questioni di rito, nel merito ritiene necessaria, ai fini del<br />

decidere, la risoluzione di problemi interpretativi della<br />

disciplina comunitaria in materia di procedure di affidamento<br />

di appalti pubblici di servizi. Ordina, <strong>qui</strong>ndi, la<br />

sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla<br />

Corte di giustizia UE secondo lo schema del rinvio pregiudiziale.<br />

Nel caso di specie, osserva il collegio, attraverso il disciplinare<br />

approvato dal Comune e la successiva convenzione,<br />

è stato concluso un accordo in forma scritta<br />

tra due pubbliche amministrazioni per l’esecuzione, a<br />

titolo oneroso, di attività di studio e consulenza tecnico<br />

scientifica.<br />

L’amministrazione comunale sostiene che la prestazione<br />

d’opera intellettuale (attività di studio e ricerca) richiesta<br />

all’Università rientrerebbe tra quelle istituzionalmente<br />

svolte e che pertanto l’accordo trarrebbe il proprio<br />

fondamento giuridico dall’art. 15, comma 1, legge<br />

n. 241 del 1990.<br />

Passando in rassegna la normativa nazionale rilevante,<br />

viene evidenziato come, in base alla legislazione di<br />

settore, le Università costituiscano la sede naturale<br />

degli studi e della ricerca scientifica e tecnologica<br />

(art. 6, legge n. 168 del 1989; art. 63, d.p.r. n. 382 del<br />

1980).<br />

Al contempo, le Università, purché non vi osti lo<br />

svolgimento della loro funzione scientifica didattica,<br />

possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite<br />

mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e<br />

privati, secondo una disciplina dettata dall’art. 66, d.p.r.<br />

n. 382, cit.<br />

Nella ricerca dei possibili profili di contrasto col diritto<br />

dell’Unione Europea, vengono messi in luce i<br />

tratti caratteristici degli accordi fra pubbliche amministrazioni<br />

regolati dall’art. 15 della legge fondamentale<br />

sul procedimento: accordi che sono preordinati al<br />

coordinamento dell’azione di diversi apparati amministrativi<br />

ciascuno portatore di uno specifico interesse<br />

pubblico e possono essere utilizzati come forma di<br />

collaborazione per la più efficiente ed economica gestione<br />

di servizi pubblici. D’altra parte, l’accezione di<br />

interesse comune è, allo stato della giurisprudenza,<br />

piuttosto ampia e coincide, nella sostanza, con il perseguimento<br />

dell’interesse pubblico da parte degli enti


Novità giurisprudenziali Studium Iuris, 1/2012<br />

partecipanti all’accordo conformemente ai loro scopi<br />

istituzionali.<br />

La giurisprudenza amministrativa, al di fuori dell’ipotesi<br />

più ricorrente di svolgimento di funzioni comuni<br />

(quali, ad esempio, la costituzione di un consorzio tra<br />

enti per la gestione tecnica ed amministrativa di aree industriali<br />

o la gestione di un servizio comune), ha ritenuto<br />

che sia possibile ricorrere all’art. 15 quando una p.a.<br />

intenda affidare a titolo oneroso ad altra amministrazione<br />

pubblica un servizio ove questo ricada tra i compiti<br />

dell’ente. E, anche prescindendo dalla diretta applicazione<br />

dell’art. 15, ha comunque consentito di derogare<br />

alla gara, considerando la materia esclusa dall’àmbito di<br />

applicazione della disciplina sugli appalti pubblici, in alcune<br />

significative fattispecie, quali l’affidamento del servizio<br />

di elisoccorso integrato tecnico-sanitario da parte<br />

di una regione al Ministero dell’Interno – Dipartimento<br />

dei Vigili del Fuoco e l’affidamento dell’incarico di studio<br />

e di consulenza tecnico, scientifica per la redazione<br />

del piano regolatore comunale da parte di un Comune<br />

ad una Università.<br />

Negli ultimi due casi, l’insussistenza dell’obbligo a<br />

carico dell’amministrazione affidante di fare ricorso<br />

alle procedure di scelta ad evidenza pubblica è stata<br />

giustificata con riferimento alla non configurabilità dell’amministrazione<br />

affidataria come operatore economico,<br />

alla mancanza di remunerazione qualificabile come<br />

corrispettivo quando venga pattuito per l’esecuzione<br />

della prestazione un mero rimborso dei costi, al riconoscimento<br />

da parte della giurisprudenza comunitaria<br />

della possibilità che amministrazioni pubbliche concludano<br />

accordi diretti per il perseguimento di fini di interesse<br />

pubblico.<br />

Come rileva il Consiglio di Stato, sul piano comunitario<br />

il tema della cooperazione pubblico-pubblico ha<br />

costituito oggetto della Risoluzione del Parlamento europeo<br />

del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia<br />

di appalti pubblici (2009/2175 (INI)): Risoluzione che,<br />

rifacendosi alle innovazioni di cui al Trattato di Lisbona,<br />

ha posto l’accento sulla possibilità accordata dalla più<br />

recente giurisprudenza comunitaria alle autorità pubbliche<br />

di ricorrere ai propri strumenti per adempiere alle<br />

proprie missioni di diritto pubblico in collaborazione<br />

con altre autorità pubbliche ed ha sottolineato come, i<br />

partenariati pubblico-pubblico così come gli accordi di<br />

collaborazione tra autorità locali non rientrino nel campo<br />

di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici a<br />

condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri: a) lo<br />

scopo del partenariato è l’esecuzione di un compito di<br />

servizio pubblico spettante a tutte le autorità locali in<br />

questione; b) il compito è svolto esclusivamente dalle<br />

autorità pubbliche, senza la partecipazione di privati o<br />

di imprese private; c) l’attività è espletata essenzialmente<br />

per le autorità pubbliche coinvolte. Lo stesso Parlamento<br />

europeo ha poi ricordato che detti principi hanno<br />

validità generale e di conseguenza possono essere<br />

applicati alla cooperazione tra tutte le amministrazioni<br />

aggiudicatrici pubbliche e non esclusivamente a quelle<br />

locali.<br />

Nota, pertanto, il giudice d’appello che potrebbe ef-<br />

112<br />

fettivamente ritenersi che l’accordo in questione risponda<br />

ai suindicati criteri in quanto esso: a) soddisfa un interesse<br />

comune in base alla normativa nazionale citata<br />

ed ai compiti svolti dall’Università, avvalorato dalla collaborazione<br />

tra due gruppi di lavoro di entrambe le amministrazioni<br />

e dalla possibilità di diffusione nel mondo<br />

scientifico dei risultati della ricerca; b) non è prevista alcuna<br />

partecipazione di privati.<br />

Deve inoltre rilevarsi che l’Università non ha carattere<br />

commerciale e che l’espletamento dei compiti di studio<br />

e di ricerca, anche applicata, rientranti nell’attività<br />

oggetto della convenzione sono tra quelli che essa può<br />

svolgere in base al proprio Statuto.<br />

In definitiva, seguendo la giurisprudenza comunitaria,<br />

dovrebbe essere ammesso a due amministrazioni<br />

pubbliche di ricorrere allo strumento della collaborazione<br />

per adempiere alle missioni di servizio pubblico.<br />

Tuttavia, la Sezione sospetta che, nel caso in esame,<br />

osti alla conclusione di un contratto come quello<br />

oggetto del contendere la direttiva n. 2004/18/CE relativa<br />

al coordinamento delle procedure di aggiudicazione<br />

degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di<br />

servizi ed in particolare: l’art. 1, n. 2, lett. a) e d) che<br />

definisce l’àmbito di applicazione della direttiva in riferimento<br />

agli appalti pubblici di servizi; l’art 2, secondo<br />

cui le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli<br />

operatori economici su un piano di parità, in modo<br />

non discriminatorio e agiscono con trasparenza; l’art.<br />

28 secondo cui per aggiudicare gli appalti pubblici, le<br />

amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure<br />

nazionali adattate ai fini della direttiva; l’allegato II<br />

categoria 8 recante “servizi di ricetta e sviluppo” e categoria<br />

12 recante “servizi attinenti all’architettura e<br />

all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica<br />

e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza<br />

scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione<br />

tecnica e analisi”.<br />

Ritiene, in particolare, il collegio che il ricorso al partenariato<br />

pubblico-pubblico possa profilare il pericolo<br />

di contrasto con i principi di concorrenza quando<br />

l’amministrazione con cui sia concluso un accordo<br />

di collaborazione possa rivestire al tempo stesso<br />

la qualità di operatore economico.<br />

D’altro canto, la Corte di giustizia riconosce la qualità<br />

di operatore economico ad ogni ente pubblico che offra<br />

servizi sul mercato, indipendentemente dal perseguimento<br />

di uno scopo di lucro, dalla dotazione di una organizzazione<br />

di impresa o dalla presenza continua sul<br />

mercato.<br />

La Corte comunitaria, richiamando la propria giurisprudenza<br />

per cui, nell’ottica di apertura degli appalti<br />

pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile,<br />

la normativa comunitaria è applicabile qualora il<br />

soggetto con cui un’amministrazione aggiudicatrice intenda<br />

concludere un contratto a titolo oneroso sia a sua<br />

volta un’amministrazione aggiudicatrice (sent. Stadt<br />

Hall e RPL Lochau), ha considerato ammesso a presentare<br />

un’offerta un ente indipendentemente dal fatto di<br />

essere un soggetto di diritto privato o di diritto pubblico,


Studium Iuris, 1/2012 Novità giurisprudenziali<br />

aggiungendo che un’interpretazione restrittiva della<br />

nozione di operatore economico avrebbe come conseguenza<br />

che i contratti conclusi tra amministrazioni<br />

aggiudicatrici e organismi che non agiscono in<br />

base ad uno scopo di lucro non sarebbero considerati<br />

come appalti pubblici e sarebbero sottratti alle<br />

norme comunitarie in materia di parità di trattamento<br />

e di trasparenza, in contrasto con la finalità delle medesime<br />

norme.<br />

Alla luce di tale giurisprudenza comunitaria, le Università<br />

devono considerarsi ammesse a partecipare<br />

ad una gara come qualsiasi altro operatore economico<br />

ed i contratti conclusi tra queste ed amministrazioni<br />

aggiudicatrici rientrano nell’àmbito delle norme<br />

comunitarie sulle aggiudicazioni.<br />

Parimenti, sembrerebbe non decisiva la circostanza<br />

che il corrispettivo previsto per l’esecuzione della prestazione<br />

non abbia, in ipotesi, carattere remunerativo,<br />

servendo essenzialmente a ripianare i costi sostenuti<br />

dall’Università. Invero, la fissazione di un corrispettivo,<br />

pur nell’assenza di un sostanziale profitto, non<br />

vale a conferire gratuità all’accordo che rimane a titolo<br />

oneroso e che <strong>qui</strong>ndi, sotto tale profilo, potrebbe rientrare<br />

nel campo di applicazione della disciplina comunitaria<br />

degli appalti. E, peraltro, nella specie il corrispettivo<br />

fissato dal bando di gara non sembra essere oggettivamente<br />

rapportato ai soli costi da sostenere da parte<br />

del soggetto incaricato.<br />

Anche il riferimento al modulo di autoproduzione dell’in<br />

house providing appare non pertinente ove si consideri<br />

che l’Università è amministrazione distinta dal comune<br />

sottratta a qualsiasi genere di controllo (in specie, controllo<br />

analogo) e che in alcun modo può considerarsi derivazione<br />

o longa manus del Comune stesso. Pertanto, in base<br />

alla giurisprudenza Teckal, l’esclusione dall’applicazione<br />

della disciplina dei contratti pubblici di servizi degli accordi<br />

di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, in<br />

mancanza di controllo analogo tra gli enti, sarebbe in contrasto<br />

con la disciplina comunitaria in materia di aggiudicazione<br />

di appalti pubblici di servizi.<br />

In conclusione, poiché dalla giurisprudenza comunitaria<br />

non si traggono decisive indicazioni interpretative<br />

per risolvere i problemi enunciati, il Collegio sottopone<br />

alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione<br />

interpretativa pregiudiziale.<br />

113<br />

[Precedenti] La giurisprudenza comunitaria che consente alle<br />

pubbliche autorità di definire forme di collaborazione per lo svolgimento<br />

in comune di attività finalizzate alla realizzazione delle proprie<br />

missioni di diritto pubblico è copiosa: C. giust., sent. 19 aprile<br />

2007, C-295/05; 18 dicembre 2007, C-532/03; 13 novembre<br />

2008, C-324/07 (di particolare rilievo); 10 settembre 2009, C-<br />

206/08; 9 ottobre 2009, C-573/07; 15 ottobre 2009, C-196/08;<br />

15 ottobre 2009, C-275/08; 25 marzo 2010, C-451/08. Sui re<strong>qui</strong>siti<br />

necessari affinché gli accordi di collaborazione tra autorità locali<br />

possano esulare dal campo di applicazione delle direttive sugli<br />

appalti pubblici: C. giust, Grande Sezione, 9 giugno 2009, causa C-<br />

480/06.<br />

Ha ritenuto legittimo l’affidamento del servizio di trasporti intrainter<br />

ospedalieri da parte di un’azienda ospedaliera alla Croce Rossa<br />

<strong>Italia</strong>na, ente di diritto pubblico avente, tra i propri compiti, quello<br />

di effettuare, con propria organizzazione, il servizio di pronto<br />

soccorso e trasporto infermi, concorrendo all’adempimento delle<br />

finalità del Servizio Sanitario nazionale attraverso apposite convenzioni:<br />

Cons. St., sez. V, 12 aprile 2007, n. 1707.<br />

Il Consiglio di Stato ha ammesso l’affidamento senza gara, considerando<br />

la materia esclusa dall’àmbito di applicazione della disciplina<br />

sugli appalti pubblici, del servizio di elisoccorso integrato tecnico,<br />

sanitario da parte di una Regione al Ministero dell’Interno -<br />

Dipartimento dei Vigili del Fuoco (sez. V, 13 luglio 2010, n. 4539)<br />

e l’affidamento dell’incarico di studio e di consulenza tecnicoscientifica<br />

per la redazione del Piano regolatore comunale da parte<br />

di un Comune ad una Università (sez. V, 10 settembre 2010, n.<br />

6548).<br />

Ha precisato C. giust., 23 dicembre 2009, C-305/08, che la<br />

qualità di operatore economico va riconosciuta ad ogni ente pubblico<br />

che offra servizi sul mercato, indipendentemente dal perseguimento<br />

di uno scopo di lucro, dalla dotazione di una organizzazione<br />

di impresa o dalla presenza continua sul mercato.<br />

Nel senso che, mancando il re<strong>qui</strong>sito del controllo analogo, l’esclusione<br />

degli accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni<br />

dall’applicazione della disciplina dei contratti pubblici di servizi,<br />

si pone in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di<br />

aggiudicazione di appalti pubblici di servizi, C. giust., 13 gennaio<br />

2005, C-84/03.<br />

[Nota bibliografica] F. Leggiadro, Affidamento in house della<br />

concessione per la gestione di una rete di teledistribuzione: controllo<br />

analogo e controllo pubblico, in Urb. e app. 2009, p. 288 ss.; M.<br />

Giorgio, L’in house pluripartecipato: nuovo modello societario o apparato<br />

amministrativo?, in Giorn. d. amm. 2009, p. 1269 ss.; C. Baseggio,<br />

La concorrenza negli appalti pubblici e la natura dei partecipanti<br />

nel diritto vigente, in F. amm. – I Tar 2010, p. 1135 ss.; G.<br />

Ferraro, La nozione di “operatore economico” nelle gare d’appalto,<br />

in Urb. e app. 2007, p. 943 ss.; A. Ghiribelli, Gli accordi tra pubbliche<br />

amministrazioni: disciplina normativa e pronunce giurisprudenziali,<br />

in Nuova rass. 2009, p. 2204 ss.; C. E. Gallo, Affidamenti<br />

diretti e forme di collaborazione tra enti locali, in Urb. e app. 2009,<br />

p. 1180 ss.<br />

[Guerino Fares]


a cura di Giulio Carpaneto<br />

Aggiornamento al 17 novembre 2011<br />

Giurisprudenza dell’Unione europea<br />

Sentenza 83/10 del 13 ottobre 2011 – [Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 –<br />

Art. 2, lett. I – Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo – Nozione di “cancellazione del volo”<br />

– Art. 12 – Nozione di “risarcimento supplementare” – Compensazione pecuniaria ai sensi della normativa nazionale]<br />

Un volo di linea dell’Air France che era regolarmente decollato da Parigi in serata diretto a Vigo (Spagna) rientrava<br />

alla base dopo pochi minuti di volo per accertamenti tecnici su alcune irregolarità constatate dal pilota. Dagli atti<br />

processuali della causa principale non emergono elementi che dimostrino che il velivolo sia ripartito. I passeggeri<br />

potevano raggiungere le loro destinazioni grazie a voli del giorno successivo, taluni diretti in Portogallo, con rientro<br />

in Spagna con un taxi, altri con il volo serale corrispondente a quello annullato il giorno precedente. Tuttavia l’Air<br />

France non provvedeva a fornire alcuna assistenza ai passeggeri bloccati, che durante il periodo d’attesa dovevano<br />

rimediare vitto ed alloggio a loro spese. Tutti citavano per danni la compagnia aerea, che faceva osservare che nella<br />

fattispecie non si era trattato di “cancellazione del volo”, ma di un incidente imprevisto che escludeva la sua responsabilità.<br />

I ricorrenti invocavano la normativa comunitaria a tutela dei passeggeri delle linee aeree ed il giudice si rivolgeva<br />

alla Corte. La Corte rispondeva che:<br />

1. La nozione di “cancellazione di volo”, come definita dall’art. 2, lett. I), del Regolamento (CE) n. 261/2004<br />

dev’essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella in discussione nella causa principale, essa non<br />

si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui l’aereo in questione non sia affatto partito, bensì comprende anche il caso<br />

in cui tale aereo è partito, ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di partenza,<br />

e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli.<br />

2. La nozione di “risarcimento supplementare” di cui all’art. 12 del Regolamento n. 261/2004 dev’essere interpretata<br />

nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione per l’unificazione<br />

di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso<br />

quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo. Il giudice nazionale non<br />

può invece utilizzare la nozione di “risarcimento supplementare” quale fondamento giuridico per condannare il vettore<br />

aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure è stato cancellato, le spese che gli stessi<br />

hanno dovuto sostenere a causa dell’inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza<br />

di cui agli artt. 8 e 9 di tale regolamento.<br />

Sentenza 439/09 del 13 ottobre 2011 – [Art. 101, nn. 1 e 3 TFUE – Regolamento (CE) n. 2790/1999 – Artt. 2 e<br />

4 – Concorrenza – Pratica restrittiva – Rete di distribuzione selettiva – Prodotti cosmetici e di igiene personale – Divieto generale<br />

ed assoluto di vendita su Internet – Divieto imposto dal fornitore ai distributori autorizzati]<br />

Una società francese operante nel settore dei cosmetici e dei prodotti per l’igiene personale controlla vari laboratori<br />

che immettono sul mercato prodotti con marche diverse tramite centri di vendita con diritto di esclusiva. Tali<br />

prodotti non rientrano nella categoria dei medicinali, tuttavia il contratto di esclusiva prescrive che i centri di vendita<br />

dispongano della presenza costante di un laureato in farmacia incaricato di sorvegliare le vendite ed assistere i<br />

clienti.<br />

Corollario di detta clausola è il tassativo divieto di vendita via Internet.<br />

Il garante per la concorrenza francese, vagliando detta situazione, ha ritenuto che, data la quota di mercato detenuta<br />

dal gruppo in esame, potesse concedersi un’esenzione sotto il profilo del monopolio sul mercato, ma il divieto<br />

di vendita via Internet fosse un illecito impedimento alla libera concorrenza. In sede giurisdizionale il giudice<br />

ha consultato la Corte che ha così risposto:<br />

1. L’art. 101, n. 1 TFUE deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che, nell’àmbito di un sistema<br />

di distribuzione selettiva, impone che la vendita di prodotti cosmetici e di igiene personale siano effettuate in<br />

uno spazio fisico alla presenza obbligatoria di un farmacista laureato, con conseguente divieto di utilizzare Internet<br />

per tali vendite, costituisce una restrizione per oggetto ai sensi di detta disposizione se, a seguito di un esame individuale<br />

e concreto del tenore e dell’obiettivo della clausola contrattuale in parola nonché del contesto giuridico ed<br />

economico in cui si colloca, risulta che, alla luce delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, tale clausola non è<br />

obiettivamente giustificata.<br />

2. L’art. 4, lett. c) del Regolamento n. 2790/1999 dev’essere interpretato nel senso che l’esenzione per categoria<br />

prevista all’art. 2 di detto regolamento non si applica ad un contratto di distribuzione selettiva contenente una clau-<br />

114


Studium Iuris, 1/2012 Giurisprudenza dell’Unione europea<br />

sola che vieta, di fatto, di avvalersi di Internet come modalità di commercializzazione dei prodotti oggetto del contratto.<br />

Un simile contratto può invece fruire, a titolo individuale, dell’applicabilità dell’eccezione di legge dell’art. 101,<br />

n. 3, TFUE qualora sussistano le condizioni poste da tale disposizione.<br />

Sentenza procedimenti riuniti 431-432/09 del 13 ottobre 2011 – [Diritto d’autore – Radiodiffusione via satellite<br />

– Direttiva 93/83/CEE – Artt. 1, n. 2 lett. a) e 2 – Comunicazione al pubblico via satellite – Fornitore di pacchetto satellitare<br />

– Carattere unico della comunicazione al pubblico via satellite – Imputabilità di tale comunicazione – Autorizzazione di titolari<br />

di diritti d’autore per tale comunicazione]<br />

Una società belga offre al pubblico programmi televisivi via satellite, giovandosi della collaborazione tecnica di<br />

una società olandese. Due enti belgi per la tutela dei diritti d’autore hanno citato in giudizio entrambe le società, accusandole<br />

di operare senza chiedere la necessaria autorizzazione alla diffusione delle opere, che viene rilasciata corrispondendo<br />

i relativi diritti d’autore. Le convenute hanno obiettato di limitarsi a provvedere alla diffusione dei programmi<br />

radiotelevisivi delle stazioni emittenti mettendo a disposizione i mezzi tecnici, intervento che non implica<br />

vincoli sotto l’aspetto della proprietà intellettuale.<br />

Il giudice adìto ha deciso di chiedere alla Corte l’interpretazione delle norme comunitarie in materia, ottenendo<br />

questa risposta: l’art. 2 della Direttiva 93/83/CEE deve essere interpretato nel senso che un fornitore di pacchetto<br />

satellitare è obbligato ad ottenere un’autorizzazione dei titolari dei diritti di cui trattasi per il suo intervento nelle<br />

trasmissioni, dirette o indirette, di programmi televisivi, come quelle di cui trattasi nelle cause principali, a meno<br />

che tali titolari non abbiano convenuto con l’organismo di radiodiffusione in questione che le opere protette sarebbero<br />

state altresì comunicate al pubblico con l’intermediazione di tale fornitore, a condizione che, in quest’ultimo<br />

caso, l’intervento di detto fornitore non renda dette opere accessibili ad un pubblico nuovo.<br />

Sentenza 224/10 del 13 ottobre 2011 – [Direttiva 91/439/CEE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida –<br />

Revoca della patente di guida nazionale rilasciata dallo Stato membro di residenza e rilascio di una patente di guida per i veicoli<br />

di categoria B e D da parte di un altro Stato membro – Rifiuto di riconoscimento da parte dello Stato membro di residenza<br />

– Obbligo di essere titolare di una patente valida per i veicoli di categoria B al momento del rilascio della patente per i veicoli di<br />

categoria D]<br />

Ad un cittadino tedesco era stata ritirata la patente di guida per i veicoli di categoria 1a, 1b, 3, 4, e 5 perché sorpreso<br />

alla guida in stato di ebbrezza. La sanzione era stata associata ad un divieto di conseguire una nuova patente<br />

prima del 29 novembre 2006. Il 1 marzo 2006 l’interessato otteneva una nuova patente per la guida dei veicoli<br />

di categoria B nella Repubblica ceca. Nel 2007 le autorità ceche, in base al precedente rilascio, concedevano al<br />

cittadino tedesco anche la patente di grado D, sempre indicando nel documento la residenza in Germania del titolare.<br />

Ad un controllo della polizia tedesca, l’interessato era fermato alla guida di un autobus tedesco circolante sulle<br />

strade tedesche e gli era contestata la regolarità del documento di guida. Dinanzi al giudice, l’imputato invocava la<br />

normativa comunitaria e il giudice chiedeva lumi alla Corte. La Corte dichiarava che gli artt. 1, n. 2, 5, n. 1, lett. a), 7,<br />

n. 1, lett. b) e 8 nn. 2 e 4 della Direttiva 91/439/CEE, modificata dalla Direttiva 2000/56/CE non ostano a che uno<br />

Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere una patente di guida per i veicoli di categoria B e D rilasciata da un altro<br />

Stato membro, qualora, in primo luogo, il titolare di tale patente di guida abbia conseguito un’autorizzazione alla<br />

guida di veicoli di categoria B in violazione del re<strong>qui</strong>sito della residenza normale e dopo che la patente rilasciatagli<br />

dal primo Stato membro era stata oggetto di un provvedimento di ritiro provvisorio da parte dei servizi di polizia<br />

di questo medesimo Stato, ma prima dell’adozione, in quest’ultimo, di un provvedimento giudiziale di revoca dell’autorizzazione<br />

alla guida, e qualora, in secondo luogo, il titolare di detta patente abbia conseguito un’autorizzazione<br />

alla guida di veicoli di categoria D successivamente all’adozione del citato provvedimento giudiziale di revoca e<br />

dopo la scadenza del divieto di conseguire una nuova patente di guida.<br />

Sentenza 148/ 10 del 13 ottobre 2011 – [Servizi postali – Procedure esterne per la gestione dei reclami degli utenti –<br />

Direttiva 97/67/CE – Art. 19 – Ambito di amplificazione – Complementarietà dei mezzi di ricorso messi a disposizione dal<br />

diritto nazionale e dal diritto dell’Unione – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Limiti – Art. 49 TFUE – Libertà<br />

di stabilimento]<br />

Sentenza 139/10 del 13 ottobre 2011 – [Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001<br />

– Exequatur – Motivi di diniego – Esecuzione nello Stato di origine della decisione giudiziaria oggetto della domanda di dichiarazione<br />

di esecutività]<br />

Una banca finlandese mutuava un’ingente somma di denaro ad una società belga, che con questo denaro concedeva<br />

un mutuo alla propria controllata olandese che a sua volta concedeva mutui ad altre società olandesi. Due anni<br />

dopo, il tribunale belga condannava la società belga a rimborsare il mutuo alla banca finlandese, ma la sentenza<br />

era impugnata in appello. Nel giudizio di appello interveniva la controllata olandese, che chiedeva in via incidentale<br />

la condanna di una delle sub-mutuatarie al rimborso del prestito. La domanda era accolta. Tuttavia la destinataria<br />

del provvedimento adiva il giudice olandese, invocando il Regolamento UE 44/2001, ed argomentava che la de-<br />

115


Giurisprudenza dell’Unione europea Studium Iuris, 1/2012<br />

cisione belga era già stata portata ad esecuzione in Belgio mediante compensazione. La domanda era disattesa dal<br />

giudice olandese, che osservava che non sussistevano i presupposti per la revoca dell’esecutività fissati dal regolamento<br />

invocato. La controversia giungeva in Cassazione ed il giudice decideva di consultare la Corte. La Corte ha dichiarato<br />

che l’art. 45 del Regolamento (CE) n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che osta a che il giudice<br />

adito ai sensi degli artt. 43 o 44 del regolamento medesimo neghi o revochi la dichiarazione di esecutività di<br />

una decisione per un motivo diverso da quelli indicati agli artt. 34 e 35 di tale Regolamento, quale l’esecuzione<br />

della decisione stessa nello Stato membro d’origine.<br />

Sentenza 406/09 del 18 ottobre 2011 – [Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione<br />

delle decisioni – Nozione di “materia civile e commerciale” – Riconoscimento ed esecuzione di una decisione che infligge<br />

un’ammenda – Direttiva 2004/48/CE – Diritti di proprietà intellettuale – Lesione di tali diritti – Misure, procedure e mezzi<br />

di ricorso – Condanna – Procedura di exequatur – Spese giudiziarie relative a tale procedura]<br />

Su istanza di un’impresa tedesca il giudice di Düsseldorf (Germania) condannava una società olandese ad ammenda<br />

per contraffazione di brevetto.<br />

Con lo stesso provvedimento si vietava alla società condannata l’importazione e la detenzione in Germania di taluni<br />

pesticidi e la si condannava alle spese processuali.<br />

In base a tale pronuncia, il tribunale di Düsseldorf multava inoltre la stessa società olandese con condanna alle<br />

spese per detto ulteriore procedimento.<br />

Con una terza decisione, lo stesso giudice irrogava una penalità alla società olandese per indurla a denunciare le<br />

pratiche commerciali aventi ad oggetto i pesticidi in questione. Anche in questo caso le spese erano poste a carico<br />

della società condannata. Tutti i provvedimenti sono stati ritualmente notificati alla parte interessata e l’istante tedesca<br />

ne ha sollecitato l’esecuzione al giudice olandese. La società olandese si è opposta all’esecuzione osservando<br />

che tutti i provvedimenti erano stati emessi inaudita et altera pars, con grave violazione del diritto al contraddittorio.<br />

L’eccezione è stata disattesa e anche in questa fase processuale l’opponente è stata condannata alle spese. La controversia<br />

è giunta in cassazione ed il giudice adito ha deciso di chiedere alla Corte l’interpretazione delle disposizioni<br />

UE sull’esecuzione delle decisioni “in materia civile e commerciale”. La Corte ha dichiarato che:<br />

1. La nozione di “materia civile e commerciale” che figura all’art. 1 del Regolamento n. 44/2001 deve essere interpretata<br />

nel senso che tale regolamento si applica al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione giurisdizionale<br />

che comporta una condanna al pagamento di un’ammenda allo scopo di far rispettare una decisione giurisdizionale<br />

emessa in materia civile e commerciale.<br />

2. Le spese connesse ad una procedura di exequatur avviata in uno Stato membro, nel corso della quale si chiedano<br />

il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, nell’àmbito di una causa<br />

diretta a far rispettare un diritto di proprietà intellettuale, rientrano nella sfera d’applicazione dell’art. 14 della Direttiva<br />

2004/48/CE.<br />

Sentenza 34/10 del 18 ottobre 2011 – [Direttiva 98/44/CE – Art. 6, n. 2, lett. c) – Protezione giuridica delle invenzioni<br />

biotecnologiche – Ottenimento di cellule progenitrici a partire da cellule staminali embrionali umane – Brevettabilità –<br />

Esclusione dell’”utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali” – Nozione di “embrione umano” e di “utilizzazione<br />

a fini industriali o commerciali”]<br />

Un ricercatore tedesco è titolare di un brevetto tedesco relativo a cellule progenitrici neurali e alla loro produzione<br />

a partire da cellule staminali e alla loro utilizzazione.<br />

L’associazione Greenpeace ha richiesto l’annullamento del brevetto, in considerazione del fatto che le cellule<br />

progenitrici sono ottenute da cellule staminali embrionali umane e mediante procedimenti per la produzione<br />

di tali cellule. La domanda è stata accolta e l’annullamento è stato impugnato dal titolare del brevetto. Il giudice<br />

adito ha vagliato la questione sotto il profilo del diritto nazionale ed ha preso in considerazione altresì la normativa<br />

UE in materia decidendo infine di chiedere alla Corte se quest’ultima entrasse in linea di conto per la soluzione<br />

di un caso complesso come quello a lui sottoposto.<br />

La Corte ha dichiarato che:<br />

1. L’art. 6, n. 2, lett. c) della Direttiva 98/44/CE deve essere interpretato nel senso che<br />

a. costituisce un “embrione umano” qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano<br />

non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato<br />

che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi;<br />

b. spetta al giudice nazionale stabilire, in considerazione degli sviluppi della scienza, se una cellula staminale ricavata<br />

da un embrione umano nello stadio di blastocisti costituisca un “embrione umano” ai sensi dell’art. 6, n. 2,<br />

lett. c) della Direttiva 98/44.<br />

2) L’esclusione della brevettabilità relativa all’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali<br />

enunciata all’art. 6, n. 2 lett. c) della Direttiva 98/44 riguarda altresì l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica mentre<br />

solo l’utilizzazione a finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all’embrione umano e sia utile a<br />

quest’ultimo può essere oggetto di un brevetto.<br />

116


Studium Iuris, 1/2012 Giurisprudenza dell’Unione europea<br />

3) L’art. 6, n. 2, lett. c) della Direttiva 98/44 esclude la brevettabilità di un’invenzione qualora l’insegnamento tecnico<br />

oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione<br />

come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo e anche qualora la descrizione<br />

dell’insegnamento tecnico oggetto di rivendicazione non menzioni l’utilizzazione di embrioni umani.<br />

Sentenza procedimenti riuniti 128-135/09 del 18 ottobre 2011 – [Valutazione dell’impatto ambientale dei progetti<br />

– Direttiva 85/337/CEE – Ambito di applicazione – Nozione di “ atto legislativo nazionale specifico” – Convenzione di<br />

Aarhus – Accesso alla giustizia in materia ambientale – Portata del diritto di ricorso contro un atto legislativo]<br />

Diversi cittadini belgi hanno fatto opposizione ad una serie di concessioni rilasciate dalle autorità regionali agli<br />

aeroporti di Liegi e di Charleroi, nonché alla linea ferroviaria Bruxelles Charleroi. Durante la pendenza dei ricorsi dinanzi<br />

al Conseil d’Ètat, il Parlamento Vallone, con atto sancito dalla Région Wallonne, ratificava gli atti di concessione<br />

per motivi imperativi di interesse generale. Detto decreto è stato impugnato da varie parti dinanzi alla Corte costituzionale.<br />

Gli iniziali oppositori hanno obiettato che l’adire la Corte costituzionale per lo stesso oggetto priva di<br />

competenza per materia il Conseil d’Ètat, inoltre il ricorso alla Corte costituzionale sarebbe contrario alla convenzione<br />

di Aarhus, giacché avvia un esame limitato alla costituzionalità degli atti, escludendo un esame del merito, al<br />

quale essi hanno particolare interesse. Il giudice belga ha preferito sottoporre alla Corte diverse questioni di interpretazione,<br />

alle quali è stata data la seguente risposta:<br />

1. L’art. 1, n. 5 della Direttiva 85/337/CEE, modificata dalla Direttiva 2003/35/CEE deve essere interpretato nel<br />

senso che sono esclusi dall’àmbito di applicazione di tale direttiva soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante<br />

un atto legislativo specifico, di modo che gli obiettivi della medesima direttiva siano stati raggiunti tramite la procedura<br />

legislativa.<br />

Spetta al giudice nazionale verificare che detti due re<strong>qui</strong>siti siano stati rispettati tenendo conto sia del contenuto<br />

dell’atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in particolare,<br />

degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari. Al riguardo, un atto legislativo che si limiti a “ratificare” puramente<br />

e semplicemente un atto amministrativo preesistente, constatando unicamente l’esistenza di motivi imperativi di<br />

interesse generale, senza il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti re<strong>qui</strong>siti,<br />

non può essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi della citata disposizione e non è dunque sufficiente<br />

ad escludere un progetto dall’àmbito di applicazione della Direttiva 85/337, modificata dalla Direttiva<br />

2003/35.<br />

2. L’art. 9, n. 2 della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali<br />

e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata con decisione 2005/370/CE e l’art. 10-bis della Direttiva<br />

85/337, modificata dalla Direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che:<br />

a. qualora un progetto rientrante nell’àmbito d’applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante atto<br />

legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest’ultimo, dei re<strong>qui</strong>siti stabiliti all’art. 1, n. 5, di detta direttiva<br />

deve poter essere sottoposta, in base alle norme nazionali procedurali, ad un organo giurisdizionale o ad<br />

un organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge;<br />

b. nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura e della portata sopra rammentate,<br />

spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell’àmbito della sua competenza esercitare il controllo<br />

descritto al precedente trattino e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.<br />

Sentenza 474/10 del 20 ottobre 2011 – [Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 2001/42/CE – Art. 6 –<br />

Designazione, a fini di consultazione, delle autorità che possono essere interessate dagli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione<br />

di piani e programmi – Possibilità, per un’autorità consultiva, di concepire piani o programmi – Obbligo di designazione<br />

di un’autorità distinta – Modalità relative all’informazione e alla consultazione delle autorità e del pubblico]<br />

Sentenza 306/09 del 20 ottobre 2011 – [Rinvio pregiudiziale – Facoltà di un giudice che non sia di prima istanza di<br />

proporre una questione pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Competenza internazionale<br />

– Centro degli interessi principali del debitore – Trasferimento della sede statutaria in un altro Stato membro – Nozione<br />

di “dipendenza”]<br />

In <strong>Italia</strong> era costituita regolarmente una società a responsabilità limitata, che nel 2001 era trasferita in Inghilterra<br />

e <strong>qui</strong> registrata. Col trasferimento era richiesta la radiazione dai registri italiani. Nel 2003 l’Intesa gestione crediti<br />

chiedeva al giudice italiano la dichiarazione di fallimento della società costituita a suo tempo in <strong>Italia</strong>, ma l’impresa<br />

interessata eccepiva la giurisdizione della magistratura italiana, invocando la registrazione in Gran Bretagna. L’eccezione<br />

era ribadita con una richiesta alla Corte di cassazione di pronunciarsi sul conflitto di giurisdizione. La Corte di<br />

cassazione dichiarava che dall’esame delle circostanze della fattispecie erano emersi elementi che consentivano di<br />

desumere che la società in questione avesse ancora un centro di interessi in <strong>Italia</strong> che giustificava la giurisdizione del<br />

giudice italiano. Il tribunale italiano al quale è stata rimessa la causa ha sollevato dubbi sulla correttezza dell’interpretazione<br />

della Corte di Cassazione ed ha consultato la Corte di giustizia dell’UE.<br />

Questa ha dichiarato che:<br />

117


Giurisprudenza dell’Unione europea Studium Iuris, 1/2012<br />

1. Il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi<br />

della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che<br />

le valutazioni espresse dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato<br />

dalla Corte.<br />

2. La nozione di “centro degli interessi principali” del debitore di cui all’art. 3, n. 1 del Regolamento n.<br />

1346/2000 deve essere interpretata con riferimento al diritto dell’Unione.<br />

3. Per individuare il centro degli interessi principali di una società debitrice, l’art. 3, n. 1, seconda frase, del<br />

regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nei termini seguenti:<br />

a. il centro degli interessi principali di una società debitrice deve essere individuato privilegiando il luogo dell’amministrazione<br />

principale di tale società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili<br />

dai terzi. Qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le<br />

decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la presunzione introdotta<br />

da tale disposizione non è superabile. Laddove il luogo dell’amministrazione principale di una società non<br />

si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché l’esistenza di contratti relativi alla loro gestione<br />

finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerati<br />

elementi sufficienti a superare tale presunzione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi<br />

rilevanti consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo<br />

della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro;<br />

4. b. nel caso di trasferimento della sede statutaria di una società debitrice prima della proposizione di una<br />

domanda di apertura di una procedura di insolvenza, si presume che il centro degli interessi principali di tale<br />

società si trovi presso la nuova sede statutaria della medesima.<br />

La nozione di “dipendenza” ai sensi dell’art. 3, n. 2 del medesimo regolamento deve essere interpretata nel senso<br />

che essa richiede la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini<br />

dell’esercizio di un’attività economica. La mera presenza di singoli beni o di conti bancari non corrisponde, in linea<br />

di principio, a tale definizione.<br />

Sentenza 225/10 del 20 ottobre 2011 – [Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Artt. 77 e 78 – Titolari<br />

di pensioni spettanti in base alla legislazione di diversi Stati membri – Figli disabili – Prestazioni familiari per figli a carico<br />

– Diritto alle prestazioni nel precedente Stato membro di occupazione – Esistenza di un diritto alle prestazioni nello Stato<br />

membro di residenza – Assenza di domanda – Scelta del versamento di una pensione di invalidità incompatibile con le prestazioni<br />

per figli a carico – Nozione di “prestazione per figli a carico” – Mantenimento dei diritti ac<strong>qui</strong>siti nello Stato membro del<br />

precedente impiego]<br />

Sentenza 140/10 del 20 ottobre 2011 – [Regolamento (CE) n. 2100/94, modificato dal Regolamento (CE) n.<br />

873/2004 – Interpretazione degli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1-3, 16, 27, 94 e 104 – Principio di esaurimento della privativa comunitaria<br />

per ritrovati vegetali – Contratto di licenza – Azione per infrazione nei confronti di un terzo – Violazione del contratto<br />

di licenza da parte del licenziatario nei suoi rapporti contrattuali con il terzo]<br />

Sentenza 133/10 del 20 ottobre 2011 – [Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza<br />

sociale – Direttiva 79/7/CEE – Artt. 3, n. 1, e 4, n. 1 – Regime nazionale di perequazione annuale delle pensioni –<br />

Aumento straordinario delle pensioni per il 2008 – Esclusione di tale aumento per le pensioni di importo inferiore all’importo<br />

di riferimento per l’integrazione compensativa – Aumento straordinario di tale importo di riferimento per il 2008 – Esclusione<br />

dal beneficio dell’integrazione compensativa dei pensionati i cui redditi, compresi quelli del coniuge convivente, superano detto<br />

importo di riferimento – Ambito di applicazione della direttiva – Discriminazione indiretta delle donne – Giustificazione –<br />

Insussistenza]<br />

Sentenza procedimenti riuniti 509/09 e 161/10 del 25 ottobre 2011 – [Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza<br />

giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza “in materia di illeciti civili<br />

dolosi o colposi” – Direttiva 2000/31/CE – Pubblicazione di informazioni su Internet – Violazione dei diritti della personalità<br />

– Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – Diritto applicabile ai servizi delle società dell’informazione]<br />

Nel 1993 un cittadino domiciliato in Germania era condannato all’ergastolo, assieme al fratello, per omicidio. Fino<br />

al 2007, un’agenzia austriaca di informazione ha mantenuto in una sua rubrica su Internet una notizia apparsa<br />

nel 1999, secondo la quale i due condannati avevano presentato ricorso dinanzi alla Corte costituzionale tedesca<br />

chiedendo la revisione del loro processo. La notizia consisteva in un compendio dei fatti criminosi, nell’indicazione<br />

delle generalità dell’avvocato difensore e nell’esposizione dei motivi di ricorso, secondo i quali diversi testimoni<br />

non avrebbero dichiarato il vero.<br />

I ricorrenti chiedevano che l’agenzia cancellasse la notizia dalla rubrica e si impegnasse ad astenersi dal ripubblicarla,<br />

emanando una dichiarazione espressa ad hoc.<br />

Le richieste venivano esaudite spontaneamente, ma l’agenzia in questione reagiva all’ulteriore azione esercitata<br />

118


Studium Iuris, 1/2012 Giurisprudenza dell’Unione europea<br />

mirante ad ottenere che nessun’altra informazione fosse diffusa in futuro sul conto dei condannati. Essa contestava<br />

la competenza internazionale della magistratura tedesca (che aveva accolto il ricorso nei primi due gradi) dinanzi alla<br />

Corte costituzionale argomentando che i giudici dei primi due gradi si erano dichiarati competenti in spregio delle<br />

disposizioni del Regolamento UE 44/2001. Il giudice tedesco ha ritenuto <strong>qui</strong>ndi necessario chiedere lumi alla<br />

Corte di giustizia.<br />

La seconda causa principale verte sulle notizie pubblicate su un sito Internet riguardanti la vita privata di un attore<br />

francese. Il giudice adito ha espresso dubbi sull’eccezione di incompetenza prodotta dall’agenzia interessata,<br />

poiché le notizie erano diffuse in Francia, ma redatte in lingua inglese. Potrebbe dunque presumersi che fossero dirette<br />

al pubblico di una diversa nazione, il che giustificherebbe la competenza del giudice del paese di destinazione,<br />

nella fattispecie il giudice inglese. La questione è stata prospettata alla Corte in via pregiudiziale, che si è pronunciata<br />

sulle due domande, previa riunione dei procedimenti per connessione oggettiva, come segue:<br />

1. L’art. 5, punto 2, del Regolamento n. 44/2001, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione<br />

dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che<br />

si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi<br />

ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o<br />

dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro di interessi. In luogo di un’azione di risarcimento<br />

per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici<br />

di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata.<br />

Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del<br />

giudice adito.<br />

2. L’art. 3 della Direttiva 2000/31/CE deve essere interpretato nel senso che non impone un recepimento in forma<br />

di norma specifica di conflitto.<br />

Nondimeno, per quanto attiene all’àmbito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le<br />

deroghe autorizzate alle condizioni previste dall’art. 3, n. 4 della Direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del<br />

commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile<br />

nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.<br />

Sentenza 348/10 del 10 novembre 2011 – [Appalti pubblici – Direttiva 2004/17/CE – Art. 1, n. 3, lett. b) – Direttiva<br />

92/13/CEE – Art. 2- <strong>qui</strong>n<strong>qui</strong>es, n. 1, lett. b) – Nozione di “concessione di servizi” – Prestazione di servizi di trasporto<br />

pubblico mediante autobus – Diritto di gestire il servizio e versamento al prestatore di un importo a titolo di compensazione delle<br />

perdite – Rischio connesso alla gestione limitato in base alla normativa nazionale e al contratto – Procedure di ricorso in materia<br />

di aggiudicazione di appalti – Applicabilità diretta dell’art. 2-<strong>qui</strong>n<strong>qui</strong>es, n. 1, lett. b) della Direttiva 92/13/CEE ai contratti<br />

stipulati prima della scadenza del termine di recepimento della Direttiva 2007/66/CE]<br />

Sentenza 126/10 del 10 novembre 2011 – [Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 90/434/CEE – Regime<br />

fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e agli scambi d’azioni concernenti<br />

società di Stati membri diversi – Art. 11, n. 1, lett. a) – Valide ragioni economiche – Ristrutturazione e razionalizzazione<br />

delle attività delle società partecipanti all’operazione – Nozioni]<br />

Sentenza 256/11 del 15 novembre 2011 – [Cittadinanza dell’Unione – Diritto di soggiorno dei cittadini di Stati terzi<br />

familiari di cittadini dell’Unione – Diniego basato sul mancato esercizio del diritto alla libera circolazione del cittadino – Eventuale<br />

disparità di trattamento rispetto ai cittadini dell’Unione che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione – Accordo<br />

di associazione CEE-Turchia – Art. 13 della decisione del Consiglio di Associazione n. 1/80 – Art. 41 del protocollo addizionale<br />

– Clausole di standstill]<br />

In Austria cinque cittadini di Stati terzi che hanno stabilito legami familiari con cittadini austriaci residenti in<br />

Austria non hanno mai esercitato il loro diritto alla libera circolazione e, successivamente al loro insediamento in territorio<br />

austriaco, è stato loro negato il permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Tutti hanno impugnato in<br />

giudizio il diniego e dagli atti processuali emerge che nessuno degli interessati dipende dal familiare austriaco per i<br />

mezzi di sussistenza, mentre non tutti hanno seguito una regolare procedura per fare ingresso nel territorio dell’Unione.<br />

Per cercare una sanatoria alla loro situazione, tutti hanno invocato in giudizio le norme UE in materia di immigrazione<br />

ed i giudici aditi hanno deciso di chiedere alla Corte l’interpretazione della legislazione che poteva offrire<br />

tutela a tutti gli immigrati. La Corte, considerando che la problematica era fondamentalmente identica nei cinque casi,<br />

ha deciso di pronunciarsi con un’unica sentenza che recita:<br />

1. Il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni di quest’ultimo in materia di cittadinanza dell’Unione,<br />

dev’essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro neghi al cittadino di uno Stato terzo il<br />

soggiorno sul proprio territorio, quando detto cittadino è intenzionato a risiedere con un suo familiare, cittadino<br />

dell’Unione e residente in tale Stato membro di cui possiede la cittadinanza, il quale non ha mai fatto uso del suo diritto<br />

alla libera circolazione, purché un diniego siffatto non comporti per il cittadino dell’Unione interessato la pri-<br />

119


Giurisprudenza dell’Unione europea Studium Iuris, 1/2012<br />

vazione del godimento effettivo e sostanziale dei diritti attribuiti dallo status di cittadino dell’Unione, circostanza<br />

che spetta al giudice del rinvio verificare.<br />

2. L’art. 41, n. 1 del protocollo addizionale, siglato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e confermato dalla Comunità<br />

con il regolamento n. 2760/72, dev’essere interpretato nel senso che occorre considerare come “nuova restrizione”,<br />

ai sensi di detta disposizione, l’adozione di una nuova disciplina più restrittiva della precedente, la quale costituiva<br />

a sua volta un mitigamento della disciplina anteriore in materia di presupposti per l’esercizio della libertà di<br />

stabilimento dei cittadini turchi al momento dell’entrata in vigore di questo protocollo nel territorio dello Stato<br />

membro interessato.<br />

Sentenza 435/10 del 17 novembre 2011 – [Direttiva 80/987/CEE – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del<br />

datore di lavoro – Prestazione d’insolvenza – Pagamento subordinato alla condizione della registrazione quale persona in cerca<br />

di lavoro]<br />

L’ex dipendente di una società olandese fallita, tentava invano di avviare un’attività autonoma e – viste le scarse<br />

possibilità di successo – chiedeva di essere registrato nelle liste di disoccupazione. Gli veniva però rifiutato il diritto<br />

ad indennità per il periodo nel quale aveva esercitato un’attività indipendente. L’ente nazionale obiettava che<br />

lo status di disoccupato presupponeva una rituale registrazione presso gli uffici competenti. L’interessato invocava<br />

lo spirito del diritto comunitario e in sede processuale il giudice chiedeva alla Corte se la normativa UE ponesse ine<strong>qui</strong>vocabilmente<br />

il presupposto della registrazione per il riconoscimento dello status di disoccupato. La Corte ha dichiarato<br />

che gli artt. 3 e 4 della Direttiva 80/987/CEE, modificata dalla direttiva 2002/74/CE devono essere interpretati<br />

nel senso che ostano ad una normativa nazionale che obbliga i lavoratori, in caso di insolvenza del loro datore<br />

di lavoro, a farsi registrare quali persone in cerca di lavoro per poter esercitare pienamente il loro diritto al pagamento<br />

dei crediti retributivi insoluti, come quelli controversi nella causa principale.<br />

Sentenza 434/10 del 17 novembre 2011 – [Libera circolazione di un cittadino dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE<br />

– Divieto di lasciare il territorio nazionale a causa del mancato pagamento di un debito tributario – Provvedimento giustificabile<br />

da motivi di ordine pubblico]<br />

Il ricorrente nella causa principale dirigeva una società dichiarata fallita, nei confronti della quale non era stato<br />

possibile ricuperare i debiti insoddisfatti verso il fisco bulgaro. Le autorità nazionali emanavano <strong>qui</strong>ndi, in via precauzionale,<br />

un divieto di espatrio nei confronti del dirigente, unica misura possibile per garantire il ricupero del<br />

credito. L’interessato contestava il divieto, osservando che aveva attività anche in altri settori e l’impossibilità di<br />

espatrio avrebbe gravemente pregiudicato il suo lavoro.<br />

Inoltre il provvedimento sarebbe stato incompatibile con la libertà di movimento dei cittadini dell’Unione,<br />

espressamente sancita dal diritto comunitario. Il giudice chiedeva alla Corte se la normativa UE debba prevalere su<br />

una legge nazionale che prevede il divieto di espatrio a garanzia del soddisfacimento di un debito fiscale. La Corte<br />

ha dichiarato che:<br />

1. Il diritto dell’Unione non osta ad una disposizione legislativa di uno Stato membro che consenta alla pubblica<br />

amministrazione di vietare ad un cittadino dello Stato medesimo di lasciare il suo territorio a causa del mancato assolvimento<br />

di un debito tributario gravante sulla società di cui detto cittadino sia uno degli amministratori, subordinatamente,<br />

tuttavia, alla duplice condizione che la misura di cui trattasi sia volta a rispondere, in presenza di<br />

talune circostanze eccezionali eventualmente risultanti, segnatamente, dalla natura ovvero dall’entità del debito, ad<br />

una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società e che l’obiettivo<br />

così perseguito non risponde solamente a fini economici. Spetta al giudice nazionale verificare che tale duplice<br />

condizione sia soddisfatta.<br />

2. Anche ammesso che un provvedimento di divieto di uscita dal territorio come quello riguardante il sig. X nella<br />

causa principale sia stato adottato nel rispetto dei re<strong>qui</strong>siti previsti dall’art. 27, n. 1 della Direttiva 2004/38/CE,<br />

quelli previsti al n. 2 del medesimo articolo ostano ad una misura di tal genere:<br />

a. qualora questa si fondi unicamente sull’esistenza del debito tributario della società di cui detto ricorrente è uno<br />

dei co-amministratori e in considerazione di tale solo status, ad esclusione di qualsiasi specifica valutazione del<br />

comportamento personale dell’interessato e senza alcun riferimento ad una qualsivoglia minaccia che questi costituirebbe<br />

per l’ordine pubblico, e:<br />

b. qualora il divieto di uscita dal territorio non risulti idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito<br />

e vada al di là di quanto necessario ai fini del suo raggiungimento.<br />

Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò sia avvenuto nella causa dinanzi ad esso pendente.<br />

Sentenza 430/10 del 17 novembre 2011 – [Libera circolazione dei cittadini dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE<br />

– Divieto di lasciare il territorio nazionale a causa di una condanna penale in un altro paese – Traffico di stupefacenti<br />

– Misura giustificabile da motivi di ordine pubblico].<br />

Un cittadino bulgaro era condannato in Serbia per traffico di stupefacenti.<br />

La condanna era formalmente comunicata alle autorità bulgare, che emanavano un divieto di espatrio nei con-<br />

120


Studium Iuris, 1/2012 Giurisprudenza dell’Unione europea<br />

fronti dell’interessato. Detto provvedimento era notificato al cittadino bulgaro al suo rientro in patria, dopo aver<br />

scontato la pena in Serbia. Questi contestava la misura, obiettando che la legge nazionale era inapplicabile nei suoi<br />

confronti, dal momento che in Serbia era stato rilasciato ed in Bulgaria alcun reato gli era imputabile.<br />

Inoltre invocava la libertà di circolazione sancita dal diritto europeo.<br />

Anche in questo caso il giudice chiede alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità della legge nazionale con i<br />

principi della normativa UE. La Corte ha dichiarato che gli artt. 21 TFUE e 27 della Direttiva 2004/38/CE non ostano<br />

ad una normativa nazionale che consenta restrizioni al diritto di un cittadino di uno Stato membro di spostarsi<br />

sul territorio di un altro Stato membro a causa, in particolare, di una condanna penale subita dal cittadino medesimo<br />

in un altro Stato per traffico di stupefacenti, subordinatamente alla condizione, in primo luogo, che il comportamento<br />

personale di tale cittadino costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di interesse<br />

fondamentale della società, in secondo luogo, che la misura restrittiva prevista sia idonea a garantire la realizzazione<br />

dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto sia necessario al suo conseguimento e, in terzo luogo, che<br />

la misura medesima possa costituire oggetto di sindacato giurisdizionale effettivo che consenta di verificarne la legittimità,<br />

in fatto e in diritto, con riguardo alle esigenze del diritto dell’Unione.<br />

Sentenza 412/10 del 17 novembre 2011 – [Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle<br />

obbligazioni extracontrattuali – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Ambito di applicazione ratione temporis]<br />

Un cittadino britannico rimasto vittima di un incidente in Francia, citava in giudizio la società assicuratrice francese<br />

dinanzi al giudice inglese, sostenendo che il danno risarcibile andava valutato secondo la legge inglese, mentre<br />

l’assicuratore obiettava cha la valutazione doveva avvenire secondo i parametri francesi. A sostegno dei diversi<br />

punti di vista si invocava l’entrata in vigore del regolamento comunitario, che non poteva applicarsi a fatti anteriori<br />

alla data di entrata in vigore (in Inghilterra), mentre da parte francese si faceva richiamo alle norme sui conflitti di legge<br />

del regolamento stesso, che – interpretate correttamente – portavano all’applicazione dei canoni francesi.<br />

Onde dissipare ogni dubbio, il giudice adito ha sottoposto la questione alla Corte, che si è pronunciata come segue:<br />

gli artt. 31 e 32 del Regolamento n. 864/2007, letti in combinato disposto con l’art. 297 TFUE, devono essere<br />

interpretati nel senso che un giudice nazionale è tenuto ad applicare tale Regolamento unicamente ai fatti generativi<br />

di un danno verificatisi a partire dall’11 gennaio 2009, e che la data di instaurazione del procedimento di risarcimento<br />

o la data di determinazione della legge applicabile da parte del giudice adito non hanno alcuna incidenza ai<br />

fini della definizione dell’àmbito di applicazione nel tempo di detto regolamento.<br />

Sentenza 327/10 del 17 novembre 2011 – [Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile<br />

e commerciale – Contratto di credito immobiliare concluso da un consumatore avente la cittadinanza di uno Stato membro<br />

presso una banca stabilita in un altro Stato membro – Normativa di uno Stato membro che consente, quando il domicilio esatto<br />

del consumatore non sia noto, d’intentare un’azione nei suoi confronti, dinanzi ad un giudice di tale Stato]<br />

Un cittadino tedesco che nel 2005 risiedeva in una città della Repubblica ceca distante circa 150 km da Praga, stipulava<br />

un contratto di mutuo con una banca ceca, contenente la clausola che per eventuali controversie era competente<br />

il giudice del luogo in cui la banca aveva la sede centrale (cioè Praga). Il mutuante risultava insolvente e nel<br />

2008 la banca lo citava in giudizio. Non essendo in grado di produrre l’originale del contratto, l’attrice adiva il foro<br />

del convenuto, che risultava irreperibile. A comparire in giudizio era chiamato un tutore.<br />

Il giudice adito sollevava la questione del se le norme di procedura nazionali, che prevedevano la costituzione<br />

come parte di un tutore qualora si ignorasse il luogo di residenza del convenuto fosse compatibile con il Regolamento<br />

n. 44/2001 e se la competenza del giudice adito avesse validità anche nel quadro internazionale. La Corte<br />

ha risposto che:<br />

1. Il Regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che l’applicazione delle norme stabilite dallo<br />

stesso presuppone che la situazione di cui trattasi nella controversia pendente dinanzi al giudice di uno Stato membro<br />

sia atta a sollevare questioni relative alla determinazione della competenza internazionale di tale giudice. Una<br />

simile situazione si presenta in un caso come quello di cui alla causa principale, nella quale un giudice di uno Stato<br />

membro è investito di un’azione intentata contro un cittadino di un altro Stato membro il cui domicilio non è noto a<br />

tale giudice.<br />

2. Il Regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che:<br />

a. in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui un consumatore parte in un contratto<br />

di credito immobiliare di lunga durata, che includa l’obbligo di informare la controparte di ogni mutamento di indirizzo,<br />

rinuncia al proprio domicilio prima della promozione di un’azione nei suoi confronti per violazione dei suoi<br />

obblighi contrattuali, i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova l’ultimo domicilio noto del consumatore<br />

sono competenti, a norma dell’art. 16, n. 2 di detto regolamento, a conoscere di tale azione quando essi non siano in<br />

grado di determinare, in applicazione dell’art. 59 dello stesso regolamento, il domicilio attuale del convenuto e non<br />

dispongano neppure di indizi probatori tali da consentir loro di concludere che quest’ultimo sia effettivamente domiciliato<br />

al di fuori del territorio dell’Unione europea;<br />

b. tale Regolamento non osta all’applicazione di una disposizione di diritto processuale interno dello Stato mem-<br />

121


Giurisprudenza dell’Unione europea Studium Iuris, 1/2012<br />

bro che, allo scopo di evitare una situazione di diniego di giustizia, consente di svolgere un procedimento nei confronti<br />

e in assenza di una persona di cui non sia noto il domicilio, ove il giudice investito della controversia si sia assicurato,<br />

prima di pronunciarsi sulla stessa, che siano state condotte tutte le indagini richieste dai principi di diligenza<br />

e di buona fede per rintracciare il convenuto.<br />

Sentenza 112/10 del 17 novembre 2011 – [Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Apertura<br />

di una procedura territoriale di insolvenza – Condizioni previste dalla normativa nazionale vigente che ostano all’apertura<br />

di una procedura principale di insolvenza – Creditore legittimato a chiedere l’apertura di una procedura territoriale di insolvenza]<br />

In Belgio era dichiarata l’insolvenza della sede staccata di una società olandese, che in Olanda non era dichiarata<br />

insolvente. In seguito i giudici belgi dichiaravano il fallimento anche della società principale olandese, ma la Corte<br />

d’appello riformava la sentenza, osservando che i giudici belgi erano incompetenti a pronunciarsi su scala internazionale.<br />

Il pubblico ministero impugnava la decisione, sostenendo che la sua azione era condotta nel pubblico interesse.<br />

La Corte di cassazione belga ha consultato la Corte di Lussemburgo, chiedendo se un pubblico ministero possa<br />

impugnare una siffatta sentenza, se l’impugnazione in siffatti casi possa intendersi come effettuata nell’interesse<br />

della “classe” dei creditori e se le autorità nazionali possano rientrare nella categoria dei creditori. La Corte ha risposto<br />

che:<br />

1. L’espressione “condizioni previste” di cui all’art. 3, n. 4, lett. a) del Regolamento n. 1346/2000, la quale rinvia<br />

ai re<strong>qui</strong>siti che ostano, secondo la normativa dello Stato membro nel cui territorio il debitore ha il centro dei suoi interessi<br />

principali, all’apertura di una procedura principale di insolvenza in tale Stato, deve essere interpretata nel<br />

senso che non si riferisce ai re<strong>qui</strong>siti che escludono determinate persone dalla cerchia di quelle legittimate a chiedere<br />

l’apertura di una siffatta procedura.<br />

2. Il termine “creditore” di cui all’art. 3, n. 4, lett. b) del citato Regolamento, utilizzato per indicare la cerchia delle<br />

persone legittimate a chiedere l’apertura di una procedura territoriale indipendente, deve essere interpretato nel<br />

senso che non comprende un’autorità di uno Stato membro che, in forza del diritto nazionale ad essa applicabile, ha<br />

il compito di agire nell’interesse generale, ma che non interviene in veste di creditore, né in nome e per conto dei creditori.<br />

122


a cura di Simona Droghetti<br />

Aggiornamento alla G.U. n. 1259 del 7 novembre 2011<br />

Novità legislative<br />

D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 – Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro<br />

dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente<br />

inidoneità psicofisica, a norma dell’art. 55-octies del d. legisl. 30 marzo 2001, n. 165 (G.U. 20 ottobre<br />

2011, n. 245). Il presente regolamento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta,<br />

disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico relativi all’accertamento della permanente<br />

inidoneità psicofisica dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato,<br />

anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, delle<br />

Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell’art. 55-octies del d. legisl. 30 marzo 2001,<br />

n. 165.<br />

Legge 23 settembre 2011, n. 169 – Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia<br />

e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo (G.U. 18 ottobre 2011, n. 243).<br />

Legge 3 ottobre 2011, n. 174 – Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione<br />

(G.U. 2 novembre 2011, n. 255). Si riporta di seguito il testo integrale del provvedimento normativo:<br />

Art. 1. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi<br />

dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi<br />

del Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 14, numero<br />

2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al<br />

regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, uno o più decreti legislativi<br />

con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi<br />

unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui:<br />

a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di legge di<br />

principi generali per le amministrazioni pubbliche;<br />

b) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari<br />

in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto<br />

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.<br />

445;<br />

c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;<br />

d) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.<br />

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si<br />

attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:<br />

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto<br />

di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano<br />

prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque<br />

obsolete;<br />

123<br />

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o<br />

per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;<br />

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche<br />

necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica<br />

della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare<br />

il linguaggio normativo;<br />

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo<br />

conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.<br />

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta<br />

del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,<br />

di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa,<br />

previa ac<strong>qui</strong>sizione del parere della Conferenza unificata<br />

di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.<br />

281, e successive modificazioni, e, successivamente, del parere<br />

della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui<br />

all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n.<br />

246, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di<br />

cui al citato articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del<br />

2005, e successive modificazioni.<br />

D. Legisl. 8 ottobre 2011, n. 175 – Attuazione della Direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato<br />

parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana (G.U. 4 novembre 2011, n. 257).<br />

D. Legisl. 8 ottobre 2011, n. 176 – Attuazione della Direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione<br />

delle acque minerali naturali (G.U. 5 novembre 2011, n. 258).


Novità legislative Studium Iuris, 1/2012<br />

D.P.C.M. 14 ottobre 2011 – Proroga del termine che autorizza l’autocertificazione circa la rispondenza dei<br />

dispositivi automatici di firma ai re<strong>qui</strong>siti di sicurezza di cui al D.P.C.M. 30 ottobre 2003 (G.U. 31 ottobre<br />

2011, n. 254). Si riporta di seguito il testo del decreto:<br />

Art. 1. 1. Le autocertificazioni e le autodichiarazioni di cui al<br />

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio<br />

2010, riguardante i dispositivi per l’apposizione di firme elettroniche<br />

con procedure automatiche, continuano a spiegare<br />

ininterrottamente i propri effetti fino al 1° novembre 2013<br />

esclusivamente nel caso in cui, alla data del 1° novembre 2011,<br />

i relativi dispositivi abbiano ottenuto il pronunciamento positivo<br />

sull’adeguatezza del traguardo di sicurezza da parte dell’Organismo<br />

di Certificazione della Sicurezza Informatica (OCSI) e<br />

124<br />

per essi, alla medesima data, sia in corso un processo di certificazione,<br />

debitamente comprovato, presso il medesimo Organismo<br />

di Certificazione della Sicurezza Informatica (OCSI) o<br />

analogo organismo di certificazione che aderisce all’accordo<br />

internazionale denominato Common Criteria Recognition Arrangement<br />

(CCRA) con il ruolo di Certificate Authorizing<br />

Scheme.<br />

2. Il presente decreto non reca oneri aggiuntivi per il bilancio<br />

dello Stato.


“Questo matrimonio s’ha da fare”: incostituzionale<br />

il divieto di contrarre matrimonio in <strong>Italia</strong><br />

per gli stranieri irregolari<br />

di Paolo Veronesi<br />

1. Sin dal suo apparire, l’art. 1, comma 15, l. 15 luglio<br />

2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica),<br />

ha suscitato parecchie polemiche (anche se, per<br />

lo più, passate inosservate presso il grande pubblico).<br />

Modificando l’art. 116, comma 1, c.c., tale disposizione<br />

imponeva infatti allo straniero che intendesse contrarre<br />

matrimonio in <strong>Italia</strong> di produrre inderogabilmente a tal<br />

fine « un documento attestante la regolarità del [suo]<br />

soggiorno nel territorio italiano » 1 . Spacciata mediaticamente<br />

come una misura destinata a impedire i matrimoni<br />

“di comodo”, essa, di fatto, colpiva “nel mucchio”,<br />

vietando anche i matrimoni del tutto genuini tra italiani<br />

e stranieri “irregolari” celebrati nel Belpaese. Richiamando<br />

concetti già espressi dalla Corte costituzionale, sin<br />

dall’entrata in vigore della norma si sottolineò pertanto<br />

come tale prescrizione incidesse in maniera più che<br />

esplicita « sul diritto di contrarre matrimonio, discendente<br />

dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente<br />

enunciato nell’articolo 16 della Dichiarazione<br />

universale dei diritti dell’uomo del 1948 e nell’articolo<br />

12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti<br />

dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva<br />

in <strong>Italia</strong> con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (e vedi og-<br />

1 Prima della modifica legislativa, intervenuta con la citata<br />

legge n. 94, lo straniero intenzionato a contrarre matrimonio in<br />

<strong>Italia</strong>, doveva presentare all’ufficiale dello stato civile solo un<br />

nulla osta rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese.<br />

In aggiunta – come precisa la Corte costituzionale – egli « doveva<br />

in ogni caso (e deve tuttora) rispettare le condizioni previste<br />

dalla normativa italiana riguardanti la capacità di contrarre<br />

matrimonio (tra l’altro, libertà di stato, età minima) e l’assenza<br />

di situazioni personali ostative (ad esempio, impedimenti per<br />

parentela ed affinità). Si tratta, infatti, di norme di applicazione<br />

necessaria secondo l’ordinamento interno, che devono comunque<br />

essere osservate, anche se non sono previste dalla legge<br />

nazionale dello straniero ».<br />

2 Un’analisi di queste discipline, nel quadro delle complessive<br />

leggi razziali fasciste, è ricavabile da P. Caretti - A. Cardone,<br />

La parabola della legislazione razziale. Alcuni appunti in tema di<br />

fonti del diritto, in G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi (a<br />

cura di), Il diritto costituzionale come regola e limite al potere. Scritti<br />

in onore di Lorenza Carlassare, vol. V, sez. II, Della storia e della<br />

memoria (costituzionale), Napoli 2009, p. 2213 ss.<br />

125<br />

Notiziario e varie<br />

gi anche l’articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali<br />

dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre<br />

2000) ». Il divieto conseguente all’obbligo di esibizione<br />

realizzava <strong>qui</strong>ndi un’evidente « limitazione all’esercizio<br />

di diritti fondamentali: quali, nella specie, oltre al diritto<br />

di contrarre matrimonio, quello di non essere sottoposti<br />

ad interferenze arbitrarie nella vita privata (proclamato<br />

nell’articolo 12 della Dichiarazione universale e nell’articolo<br />

8 della Convenzione europea; e vedi oggi anche<br />

l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione<br />

europea) » (sentenza n. 445/2002).<br />

Vi fu inoltre anche chi opportunamente ammonì che<br />

– storicamente – la legislazione razziale di stampo fascista<br />

prese appunto le mosse dall’elaborazione di una serie<br />

di astrusi impedimenti matrimoniali tra italiani, ebrei<br />

e stranieri 2 ; non si trattava insomma – visti i precedenti<br />

– di una materia e di un problema giuridico da considerare<br />

con troppa sufficienza.<br />

Ora è la stessa Corte costituzionale a confermare e a<br />

illustrare distesamente quanto, a suo tempo, il legislatore<br />

italiano – come ormai d’abitudine – non ha voluto<br />

neppure prendere in considerazione: è questo il nucleo<br />

della sentenza n. 245/2011, la quale – sotto la specie di<br />

un accoglimento parziale – demolisce un altro significativo<br />

(ma illegittimo) tassello del c.d. “pacchetto sicurezza”.<br />

2. Nella fattispecie, è il Tribunale di Catania a promuovere<br />

– in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 31 e 117,<br />

comma 1, Cost. – questione di legittimità costituzionale<br />

dell’art. 116, comma 1, c.c., come modificato dall’art. 1,<br />

comma 15, della citata l. 15 luglio 2009, n. 94; ciò limitatamente<br />

alle parole « nonché un documento attestante<br />

la regolarità del soggiorno nel territorio italiano ». Più<br />

di preciso, la quaestio è stata sollevata nel corso di un<br />

giudizio civile, promosso da una cittadina italiana e da<br />

un cittadino marocchino, avente ad oggetto – previo accertamento<br />

della illegittimità del rifiuto opposto dall’ufficiale<br />

dello stato civile alla celebrazione del matrimonio<br />

tra gli stessi – la richiesta della pronuncia di un ordine<br />

indirizzato all’ufficiale dello stato civile medesimo di celebrare<br />

il matrimonio in questione pur in assenza del<br />

documento di cui sopra.<br />

La Corte – ribadendo la sua giurisprudenza (in primis,<br />

la citata la sentenza n. 445/2002)– afferma, in via generale,<br />

che « al legislatore italiano è certamente consentito<br />

dettare norme, non palesemente irragionevoli e non<br />

contrastanti con obblighi internazionali, che regolino<br />

l’ingresso e la permanenza di stranieri extracomunitari<br />

in <strong>Italia</strong> ». Precisa però che tali norme « devono costitui-


Notiziario e varie Studium Iuris, 1/2012<br />

re pur sempre il risultato di un ragionevole e proporzionato<br />

bilanciamento tra i diversi interessi, di rango costituzionale,<br />

implicati dalle scelte legislative in materia di<br />

disciplina dell’immigrazione, specialmente quando esse<br />

siano suscettibili di incidere sul godimento di diritti<br />

fondamentali, tra i quali certamente rientra quello “di<br />

contrarre matrimonio”, discendente dagli articoli 2 e 29<br />

della Costituzione, ed espressamente enunciato nell’articolo<br />

16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo<br />

del 1948 e nell’articolo 12 della Convenzione<br />

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle<br />

libertà fondamentali ».<br />

In altri termini, per la Corte è senz’altro vero che la<br />

« basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero<br />

» – « consistente nella circostanza che, mentre il primo<br />

ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque<br />

permanente, il secondo ne ha uno ac<strong>qui</strong>sito e<br />

generalmente temporaneo » – può « giustificare un loro<br />

diverso trattamento » nel godimento di certi diritti »<br />

(sentenza n. 104 del 1969). Si pensi, in particolare, all’assoggettamento<br />

dello straniero « a discipline legislative<br />

e amministrative » del tutto peculiari, l’articolazione<br />

delle quali rimane « collegata alla ponderazione di svariati<br />

interessi pubblici » (ad esempio, quelli riguardanti<br />

« la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico, i<br />

vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale<br />

in tema di immigrazione ») (sentenza n. 62 del 1994).<br />

Tuttavia, resta pur sempre fermo – ribadisce la Corte –<br />

che i diritti inviolabili, di cui all’art. 2 Cost., spettano « ai<br />

singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità<br />

politica, ma in quanto esseri umani » (corsivo non testuale);<br />

la « condizione giuridica dello straniero non deve essere<br />

pertanto considerata – per quanto riguarda la tutela<br />

di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti<br />

diversificati e peggiorativi » (sentenza n. 249 del 2010).<br />

In altri termini, la scelta del legislatore di differenziare il<br />

trattamento dello straniero da quello del cittadino deve<br />

rispondere a ragioni specifiche e non derivare da un approccio<br />

meramente “etnico”. In caso contrario, quella<br />

normativa (come nella circostanza) sarebbe infatti incostituzionale,<br />

quantomeno perché in contrasto con i<br />

principi personalista, d’uguaglianza e di ragionevolezza<br />

di cui agli artt. 2 e 3 Cost. (e ulteriori norme costituzionali<br />

agganciate a queste ultime), oltre che con le norme<br />

internazionali che vietano simili trattamenti discriminatori<br />

(e richiamate, a mo’ di parametro interposto, dall’art.<br />

117, comma 1, Cost.).<br />

3. Detto ciò, la Corte concede che le norme impugnate<br />

evidenzino la loro comune, dichiarata finalizzazione<br />

al contrasto dei cosiddetti “matrimoni di comodo”, rispondendo<br />

così alla necessità di « garantire il presidio e<br />

la tutela delle frontiere ed il controllo dei flussi migratori<br />

» anche su tale terreno. Uno scopo certamente legittimo,<br />

almeno in astratto. Tuttavia, non risulta affatto proporzionato<br />

a tale obiettivo « il sacrificio imposto – dal<br />

novellato testo dell’art. 116, comma 1, cod. civ. – alla libertà<br />

di contrarre matrimonio non solo degli stranieri<br />

ma, in definitiva, anche dei cittadini italiani che intendano<br />

coniugarsi con i primi. È, infatti, evidente che la limi-<br />

126<br />

tazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio<br />

nel nostro Paese si traduce anche in una compressione<br />

del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina<br />

italiana che tale diritto intende esercitare. Ciò comporta<br />

che il bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale<br />

coinvolti deve necessariamente tenere anche<br />

conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto<br />

legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero<br />

».<br />

Ne deriva che « la previsione di una generale preclusione<br />

alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi<br />

risulti uno straniero non regolarmente presente<br />

nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento<br />

non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato<br />

bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella<br />

presente ipotesi, specie ove si consideri che il decreto legislativo<br />

25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni<br />

concernenti la disciplina dell’immigrazione e<br />

norme sulla condizione dello straniero) già disciplina alcuni<br />

istituti volti a contrastare i cosiddetti “matrimoni di<br />

comodo”» 3 . Strumenti che possono certo essere perfezionati<br />

e arricchiti ma non già resi del tutto superflui da<br />

divieti generalizzati e tranchant.<br />

La Corte poi non lo evidenzia, ma il divieto coniato<br />

dal legislatore palesemente introduceva una disparità di<br />

trattamento tra stranieri che intendessero sposare un<br />

cittadino italiano in <strong>Italia</strong> e stranieri che invece sposassero<br />

un cittadino italiano presso un consolato italiano<br />

all’estero (nel qual caso non era evidentemente possibile<br />

pretendere l’esibizione del documento attestante un<br />

regolare soggiorno nella penisola). Considerazioni analoghe<br />

erano poi evidentemente applicabili a quegli stranieri<br />

che avessero sposato un italiano o un’italiana presso<br />

le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati<br />

esteri. In tal caso valevano e valgono infatti le forme<br />

prescritte dalle leggi degli Stati d’appartenenza; e si trattava<br />

e si tratta comunque di matrimoni che potevano e<br />

possono poi essere regolarmente trascritti in <strong>Italia</strong>. Va<br />

però da sè che, in questi casi, la prescrizione ora dichiarata<br />

incostituzionale non avrebbe sortito alcun effetto: i<br />

3 In particolare, la Corte rammenta l’art. 30, comma 1-bis,<br />

del citato d. legisl. n. 286 del 1998, il quale prevede che, con riguardo<br />

agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo<br />

da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio<br />

dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro<br />

dell’Unione europea (ovvero con cittadini stranieri regolarmente<br />

soggiornanti), il permesso di soggiorno « è immediatamente<br />

revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è<br />

seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata<br />

prole ». Con riguardo invece allo straniero che sia entrato in <strong>Italia</strong><br />

con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero<br />

con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi<br />

previsti dall’art. 29 del medesimo d.legisl., ovvero con visto di<br />

ingresso per ricongiungimento al figlio minore, si prevede che<br />

la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno<br />

«è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato<br />

che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo<br />

esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio<br />

dello Stato ».


Studium Iuris, 1/2012 Notiziario e varie<br />

celebranti non avrebbero insomma potuto neppure prenderla<br />

in considerazione 4 . Da <strong>qui</strong> un’ulteriore ed evidente<br />

disparità di trattamento tra soggetti che versavano in situazioni<br />

sostanzialmente identiche (con una conseguente<br />

, illegittima deroga del principio di uguaglianza).<br />

4. La Corte ravvisa invece, nella circostanza, la palese<br />

violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. Non a caso la<br />

Corte stessa attentamente richiama una recente pronuncia<br />

della Corte europea dei diritti dell’uomo avente a<br />

oggetto proprio la normativa del Regno Unito in tema di<br />

capacità matrimoniale degli stranieri (sentenza 14 dicembre<br />

2010, O’Donoghue and Others v. The United<br />

Kingdom). La Consulta sottolinea pertanto come, in<br />

detta decisione, la Corte europea abbia affermato che « il<br />

margine di apprezzamento riservato agli Stati non può<br />

estendersi fino al punto di introdurre una limitazione<br />

generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale<br />

garantito dalla Convenzione (par. 89 della<br />

sentenza). Secondo i giudici di Strasburgo, pertanto, la<br />

previsione di un divieto generale, senza che sia prevista<br />

alcuna indagine riguardo alla genuinità del matrimonio,<br />

è lesiva del diritto di cui all’art. 12 della Convenzione ».<br />

Ma proprio questo avviene – chiosa la Corte costituzionale<br />

– « nel caso previsto dalla norma ora censurata,<br />

giacché il legislatore – lungi dal rendere più agevole le<br />

4 Per questa casistica cfr. S. Tonolo, La modifica dell’art. 116<br />

c.c. e la libertà matrimoniale della donna musulmana, in questa Rivista<br />

2011, fasc. 12, p. 1278 ss.<br />

Allontanamento del figlio maggiorenne dalla<br />

casa dei genitori<br />

di Alessandro M. Basso<br />

Il caso – Due soggetti sono sposati da vari anni e hanno un<br />

figlio di diciannove anni. Un giorno, quest’ultimo si allontana<br />

da casa, comunicando il luogo in cui andrà a vivere soltanto<br />

alla madre e vietando alla stessa di riferire al padre detto luogo.<br />

Il padre, desideroso di conoscere ove il figlio si è recato, si<br />

rivolge a un legale per conoscere se sia esperibile una qualche<br />

azione a ciò diretta.<br />

Soluzione – Il figlio maggiorenne non ha alcun obbligo<br />

di chiedere, e tanto meno di attendere il consenso<br />

dei genitori per allontanarsi da casa: una volta raggiunta<br />

la maggiore età, infatti, il figlio non è più sogget-<br />

* * *<br />

127<br />

condizioni per l’accertamento del carattere eventualmente<br />

“di comodo” del matrimonio di un cittadino con<br />

uno straniero – ha dato vita, appunto, a una generale<br />

preclusione a contrarre matrimonio a carico di stranieri<br />

extracomunitari non regolarmente soggiornanti nel territorio<br />

dello Stato ». Il legislatore non ha insomma ragionevolmente<br />

distinto caso da caso, nè ha coniato strumenti<br />

giuridici funzionali a questi riscontri, bensì ha<br />

raccolto in un unico fascio vicende dalla fisionomia alquanto<br />

diversa. La disciplina d’attuazione di un diritto<br />

fondamentale – qual è, appunto, il diritto a contrarre<br />

matrimonio – non consente però simili (e pericolose)<br />

scorciatorie e richiede anzi operazioni di cesello. Dalla<br />

norma impugnata era pertanto scaturita una sorta di<br />

criminalizzazione di un’intera categoria di persone:<br />

quella degli stranieri “irregolari” (che, in ispecie, volessero<br />

convolare a nozze). I quali – sia detto per inciso –<br />

sono peraltro tali in base a vicende anche assai diverse e,<br />

talvolta, senza un’effettiva e personale responsabilità in<br />

questo senso. In ogni caso – come opportunamente<br />

sottolineato dalla Corte – la disciplina dichiarata incostituzionale<br />

aveva, di fatto, introdotto una generale preclusione<br />

a contrarre matrimoni anche del tutto sinceri<br />

tra irregolari e italiani. Di ben altra natura (più sofisticata,<br />

“mirata” e chirurgica) devono insomma essere gli<br />

strumenti che occorre eventualmente mettere in campo<br />

al fine di raggiungere gli obiettivi sbandierati dal legislatore<br />

all’atto dell’approvazione della disciplina ora annullata.<br />

I diritti fondamentali vanno insomma “presi sul<br />

serio” e (in materia) il legislatore deve sempre svolgere<br />

sino in fondo e con scrupolo il suo mestiere.<br />

to alla potestà dei genitori (art. 316 c.c.), e risulta perciò<br />

inapplicabile l’art. 318 c.c. in tema di abbandono<br />

della casa dei genitori o del genitore che esercita su di<br />

lui la potestà.<br />

Nei confronti del figlio, il padre non potrà perciò esercitare<br />

alcuna azione.<br />

In capo alla madre, non sembra poi configurabile alcun<br />

dovere di comunicare al padre le notizie che lo interessano:<br />

nessuna indicazione in questo senso pare potersi<br />

ricavare dalle norme dirette a regolare i rapporti fra<br />

i coniugi, e così, in particolare, dall’art. 143 c.c. Anzi,<br />

semmai, dall’ordinamento, e, in particolare, dalle norme<br />

costituzionali concernenti la protezione dei diritti della<br />

persona, potrebbero trarsi indicazioni nel senso della<br />

configurabilità, in capo alla madre, di un dovere di tutelare<br />

la riservatezza del figlio.<br />

Così che il padre non potrà esercitare alcuna azione<br />

neppure nei confronti della madre.


a cura di Giulia Benini, Giulia Gabassi, Sara Gualandi e Raffaele Palumbo<br />

INDICE DELLE NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI<br />

1. INDICE ANALITICO ALFABETICO<br />

Indici<br />

Voce 1 a sottovoce 2 a sottovoce Pag.<br />

Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - legge n. 241 del 1990 111<br />

Giurisdizione civile - straniero - azione di responsabilità extracontrattuale<br />

68<br />

Patto commissorio - ordine pubblico internazionale - legge n. 218 del 1995 68<br />

Responsabilità civile - violazione dei doveri coniugali - risarcimento del danno non<br />

patrimoniale 80<br />

Responsabilità delle persone giuridiche<br />

- falsità nelle relazioni o nelle<br />

comunicazioni delle società di<br />

revisione (reato di) - d. legisl. n. 39 del 2010 74<br />

Rifiuti - localizzazione degli impianti<br />

di recupero - legittimazione dei comuni limitrofi<br />

al sito 109<br />

Successioni mortis causa - azione di simulazione - azione di riduzione 83<br />

Unione europea - efficacia delle decisioni della<br />

Corte di Giustizia - rilevabilità dell’abolitio criminis<br />

da parte della Corte di Cassazione<br />

98<br />

Violazione dell’ordine di respingimento<br />

o di espulsione (reato<br />

di) - d. legisl. n. 286 del 1998 - Direttiva 2008/115/CE 98<br />

2. INDICE CRONOLOGICO<br />

CASSAZIONE CIVILE<br />

Schede in formato tema<br />

Sezione Data Numero Pag.<br />

sez. un. 5 luglio 2011 14650 68<br />

I 15 settembre 2011 18853 80<br />

Schede<br />

Sezione Data Numero Pag.<br />

II 31 agosto 2011 17896 83<br />

128


Studium Iuris, 1/2012 Indici<br />

sez. lav. 3 giugno 2011 12130 97<br />

I 6 giugno 2011 12175 85<br />

I 6 giugno 2011 12177 86<br />

sez. lav. 6 giugno 2011 12211 93<br />

II 6 giugno 2011 12238 90<br />

II 6 giugno 2011 12242 87<br />

96<br />

97<br />

III 7 giugno 2011 12274 92<br />

III 7 giugno 2011 12278 95<br />

III 7 giugno 2011 12286 92<br />

II 7 giugno 2011 12291 89<br />

II 7 giugno 2011 12296 91<br />

II 7 giugno 2011 12297 89<br />

II 7 giugno 2011 12304 94<br />

II 7 giugno 2011 12308 90<br />

II 7 giugno 2011 12310 89<br />

III 7 giugno 2011 12408 95<br />

sez. un. 8 giugno 2011 12409 73<br />

sez. un. 8 giugno 2011 12410 73<br />

sez. un. 8 giugno 2011 12411 74<br />

II 8 giugno 2011 12527 91<br />

II 8 giugno 2011 12528 97<br />

II 8 giugno 2011 12532 90<br />

sez. un. 9 giugno 2011 12538 72<br />

sez. un. 9 giugno 2011 12543 73<br />

I 9 giugno 2011 12624 97<br />

I 9 giugno 2011 12628 92<br />

I 9 giugno 2011 12634 90<br />

I 9 giugno 2011 12646 86<br />

III 9 giugno 2011 12685 94<br />

III 9 giugno 2011 12686 92<br />

III 9 giugno 2011 12693 85<br />

sez. un. 10 giugno 2011 12722 72<br />

I 10 giugno 2011 12730 86<br />

I 10 giugno 2011 12737 85<br />

I 10 giugno 2011 12738 85<br />

II 10 giugno 2011 12854 86<br />

II 10 giugno 2011 12864 87<br />

II 10 giugno 2011 12872 94<br />

sez.un. 13 giugno 2011 12895 73<br />

sez.un. 13 giugno 2011 12898 72<br />

sez.un. 13 giugno 2011 12907 73<br />

III 14 giugno 2011 12960 94<br />

95<br />

II 15 giugno 2011 13097 87<br />

II 15 giugno 2011 13099 90<br />

II 15 giugno 2011 13101 88<br />

II 15 giugno 2011 13108 91<br />

III 16 giugno 2011 13179 95<br />

III 16 giugno 2011 13184 85<br />

Massime<br />

Sezione Data Numero Pag. Sezione Data Numero Pag.<br />

129<br />

III 16 giugno 2011 13193 91<br />

VI 16 giugno 2011 13221 86<br />

I 16 giugno 2011 13229 92<br />

I 16 giugno 2011 13231 94<br />

I 16 giugno 2011 13234 96<br />

I 16 giugno 2011 13243 93<br />

sez. trib. 17 giugno 2011 13293 96<br />

II 17 giugno 2011 13385 86<br />

II 17 giugno 2011 13395 97<br />

III 20 giugno 2011 13467 96<br />

III 20 giugno 2011 13488 97<br />

VI 20 giugno 2011 13508 86<br />

III 20 giugno 2011 13530 93<br />

II 20 giugno 2011 13534 88<br />

II 20 giugno 2011 13537 90<br />

II 20 giugno 2011 13547 87<br />

III 21 giugno 2011 13592 93<br />

III 21 giugno 2011 13603 84<br />

sez. un. 22 giugno 2011 13639 72<br />

II 22 giugno 2011 13689 89<br />

II 22 giugno 2011 13695 97<br />

II 22 giugno 2011 13700 88<br />

II 22 giugno 2011 13710 87<br />

VI 23 giugno 2011 13747 84<br />

I 23 giugno 2011 13827 96<br />

sez. un. 24 giugno 2011 13908 72<br />

sez. un. 24 giugno 2011 13909 72<br />

sez. un. 24 giugno 2011 13910 73<br />

I 24 giugno 2011 13968 96<br />

I 24 giugno 2011 13969 92<br />

II 24 giugno 2011 13979 91<br />

II 24 giugno 2011 13983 92<br />

III 27 giugno 2011 14107 94<br />

II 27 giugno 2011 14178 88<br />

II 27 giugno 2011 14179 88<br />

II 27 giugno 2011 14180 90<br />

II 27 giugno 2011 14182 86<br />

II 27 giugno 2011 14187 93<br />

II 27 giugno 2011 14194 87<br />

II 27 giugno 2011 14197 89<br />

sez. un. 28 giugno 2011 14319 71<br />

II 28 giugno 2011 14331 88<br />

III 30 giugno 2011 14402 95<br />

III 30 giugno 2011 14410 93<br />

II 30 giugno 2011 14453 90<br />

II 30 giugno 2011 14460 89<br />

II 30 giugno 2011 14461 91<br />

II 30 giugno 2011 14463 90<br />

II 30 giugno 2011 14472 88<br />

II 30 giugno 2011 14473 87<br />

II 30 giugno 2011 14474 89


Indici Studium Iuris, 1/2012<br />

CASSAZIONE PENALE<br />

Schede in formato tema<br />

Sezione Data Numero Pag.<br />

I 1 giugno 2011 22105 98<br />

V 2 maggio 2011 16852 106<br />

VI 3 maggio 2011 17058 109<br />

II 3 maggio 2011 17100 104<br />

II 3 maggio 2011 17106 103<br />

105<br />

II 3 maggio 2011 17109 102<br />

II 3 maggio 2011 17157 105<br />

III 3 maggio 2011 17210 101<br />

III 3 maggio 2011 17211 104<br />

III 4 maggio 2011 17215 109<br />

III 4 maggio 2011 17218 106<br />

II 4 maggio 2011 17295 105<br />

VI 5 maggio 2011 17303 103<br />

VI 5 maggio 2011 17305 102<br />

II 5 maggio 2011 17344 102<br />

IV 5 maggio 2011 17463 106<br />

V 5 maggio 2011 17673 104<br />

II 6 maggio 2011 17718 105<br />

II 6 maggio 2011 17748 107<br />

III 9 maggio 2011 17834 108<br />

III 9 maggio 2011 17863 107<br />

III 9 maggio 2011 17873 108<br />

III 10 maggio 2011 18046 102<br />

VI 10 maggio 2011 18082 103<br />

II 10 maggio 2011 18273 105<br />

I 10 maggio 2011 18311 104<br />

I 10 maggio 2011 18314 102<br />

I 10 maggio 2011 18327 106<br />

I 10 maggio 2011 18343 105<br />

III 11 maggio 2011 18502 107<br />

III 11 maggio 2011 18504 107<br />

III 11 maggio 2011 18533 108<br />

III 11 maggio 2011 18535 108<br />

V 11 maggio 2011 18565 108<br />

I 11 maggio 2011 18575 105<br />

I 11 maggio 2011 18586 106<br />

I 11 maggio 2011 18592 105<br />

VI 12 maggio 2011 18841 103<br />

II 13 maggio 2011 18858 105<br />

III 13 maggio 2011 18896 101<br />

Massime<br />

Sezione Data Numero Pag. Sezione Data Numero Pag.<br />

CONSIGLIO DI STATO<br />

Sezione Data Numero Pag.<br />

V 16 settembre 2011 5193 109<br />

IV 16 settembre 2011 5207 111<br />

130<br />

108<br />

109<br />

II 16 maggio 2011 19077 102<br />

103<br />

II 16 maggio 2011 19079 105<br />

V 16 maggio 2011 19252 104<br />

III 17 maggio 2011 19315 107<br />

III 17 maggio 2011 19316 107<br />

III 17 maggio 2011 19317 107<br />

III 17 maggio 2011 19328 107<br />

V 18 maggio 2011 19615 101<br />

V 18 maggio 2011 19637 105<br />

V 18 maggio 2011 19639 102<br />

VI 19 maggio 2011 19700 101<br />

III 19 maggio 2011 19725 102<br />

III 19 maggio 2011 19737 102<br />

III 19 maggio 2011 19752 107<br />

III 19 maggio 2011 19753 107<br />

II 20 maggio 2011 20040 104<br />

II 20 maggio 2011 20046 108<br />

VI 20 maggio 2011 20085 103<br />

VI 20 maggio 2011 20087 106<br />

VI 20 maggio 2011 20094 103<br />

I 20 maggio 2011 20123 101<br />

I 20 maggio 2011 20130 106<br />

I 20 maggio 2011 20142 102<br />

I 20 maggio 2011 20143 106<br />

I 20 maggio 2011 20144 101<br />

I 20 maggio 2011 20145 106<br />

III 24 maggio 2011 20529 108<br />

VI 25 maggio 2011 20937 109<br />

VI 25 maggio 2011 20940 103<br />

VI 25 maggio 2011 20944 101<br />

II 26 maggio 2011 21000 103<br />

IV 26 maggio 2011 21028 100<br />

I 26 maggio 2011 21198 104<br />

I 26 maggio 2011 21256 107<br />

VI 27 maggio 2011 21375 108<br />

I 30 maggio 2011 21586 104


Novità<br />

Tito Ballarino<br />

Diritto internazionale privato italiano<br />

Settima edizione<br />

pp. XVI-332<br />

ISBN: 88-13-30823-0 e 26,00<br />

Quest’Opera si propone di dare un quadro completo del Diritto internazionale privato e<br />

processuale vigente in <strong>Italia</strong>, comprensivo dei testi creati dall’Unione Europea: Convenzione<br />

di Bruxelles, reg.to Bruxelles I e II, Convenzione di Roma, reg.to Roma I e II.<br />

Questi ultimi hanno dato un impulso decisivo alla trattazione congiunta, come si è fatto<br />

in tutte le precedenti edizioni di quest’Opera, del diritto internazionale privato (le norme<br />

sulla scelta di legge) e del diritto processuale civile internazionale (le norme sul potere di<br />

giurisdizione e sul riconoscimento delle sentenza straniere).<br />

In forma concisa, il testo esamina le problematiche con le quali la materia si è presentata<br />

all’attenzione degli studiosi già da diversi secoli, per poi imporsi nell’attività legislativa di<br />

tutti gli Stati europei.<br />

Con questa settima edizione, il titolo dell’Opera perde volutamente l’aggettivo ’breve’ – il<br />

volume non è più breve – e aggiunge l’aggettivo ’italiano’.<br />

In vendita nelle migliori librerie, presso i nostri centri di documentazione e<br />

distribuzione e sul sito www.cedam.com


Novità<br />

Ubaldo Perfetti<br />

Ordinamento e deontologia forensi<br />

pp. XXII-416<br />

ISBN: 978-88-13-31284-8 e 35,00<br />

Il testo spiega in maniera approfondita e con ricchezza di esempi, casi pratici e soluzioni offerte<br />

dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, del Consiglio nazionale forense e della<br />

Corte di Giustizia UE, la struttura e le caratteristiche dell’ordinamento professionale forense,<br />

nonché del Codice deontologico forense.<br />

Prende in considerazione, in aggiunta, le principali leggi speciali che in qualche modo sono<br />

collegate al tema, tra cui il d. leg.vo 28/2010 sulla cd. mediazione civile suggerendo argomenti<br />

per una deontologia dell’avvocato/mediatore civile (normativa su cui la recente<br />

ordinanza del TAR Lazio, sez. I, del 12.4.2011 di rimessione alla Corte costituzionale per<br />

l’esame della legittimità degli artt. 5, co. 1, primo, secondo e terzo periodo e 16. co. 1 in<br />

confronto agli artt. 24 e 77 Cost. ha steso un’ombra perché l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità<br />

destrutturerebbe la parte essenziale della legge); commenta anche il disegno<br />

di legge di riforma dell’ordinamento professionale approvato dal senato della Repubblica<br />

ed attualmente in discussione alla Camera dei deputati (AC-3900).<br />

Costituisce, pertanto, uno strumento essenziale non solo per l’esame di Stato per l’abilitazione<br />

alla professione forense, ma anche per qualsiasi concorso nel quale sia richiesta la<br />

conoscenza approfondita della materia.<br />

L’appendice contiene:<br />

1) Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997, nel testo<br />

quale risulta dopo le modifiche apportate il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio<br />

2006, il 14 dicembre 2006 ed il 27 giugno 2008<br />

2) Codice deontologico degli avvocati europei.<br />

3) Formazione continua. Regolamento approvato dal C.N.F. il 13 luglio 2007<br />

4) Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici<br />

essenziali. Deliberazione 13 dicembre 2007<br />

5) Regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista<br />

In vendita nelle migliori librerie, presso i nostri centri di documentazione e<br />

distribuzione e sul sito www.cedam.com


Novità<br />

Manuali di scienze giuridiche<br />

Alberto Trabucchi<br />

Istituzioni di diritto civile<br />

A cura di Giuseppe Trabucchi<br />

Quarantesima <strong>qui</strong>nta edizione<br />

pp. XXXIV-1286 e 64,00<br />

ISBN: 88-13-30843-8<br />

Trattasi di un aggiornamento puntuale e competente del notissimo Manuale: ogni argomento<br />

viene seguito da un esperto che cura l’inserimento di tutte le novità.<br />

L’Opera si conferma completa e autorevolissima mentre ogni edizione viene sempre più<br />

affinata e migliorata.<br />

È il più noto Manuale della materia, al punto da potersi ritenere un ‘classico’ del Diritto<br />

privato.<br />

In vendita nelle migliori librerie, presso i nostri centri di documentazione e<br />

distribuzione e sul sito www.cedam.com


Condizioni di abbonamento<br />

L’abbonamento decorre dalla data di perfezionamento del contratto d’ac<strong>qui</strong>sto e comunque dal primo<br />

numero utile. L’abbonamento si intenderà tacitamente disdetto in assenza di richiesta di rinnovo da comunicarsi<br />

con contestuale pagamento del canone almeno 30 giorni prima della data di scadenza.<br />

I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro e non oltre un mese dal ricevimento<br />

del fascicolo successivo. Decorso tale termine saranno spediti contro rimessa dell’importo.<br />

ABBONAMENTO 2012<br />

<strong>Italia</strong> r 150,00; Estero r 208,00<br />

Il pagamento potrà essere effettuato tramite gli incaricati della Casa Editrice sottoscrivendo l’apposita ricevuta<br />

intestata a WKI Srl - Cedam, oppure con un versamento intestato a WKI Srl - Cedam - Viale dell’Industria,<br />

60 – 35129 Padova - utilizzando le seguenti modalità:<br />

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tramite propri incaricati.<br />

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comma 4, del D.lgs. n. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli<br />

oggetto della presente vendita.<br />

Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, fra cui il diritto di<br />

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al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni<br />

commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante<br />

comunicazione scritta da inviarsi a: <strong>Wolters</strong> <strong>Kluwer</strong> <strong>Italia</strong> S.r.l. – PRIVACY – Centro Direzionale Milanofiori<br />

Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.


DIREZIONE<br />

Sergio BARTOLE - Ord. dell’Università di Trieste<br />

Giorgio CIAN - Ord. dell’Università di Padova<br />

Sebastiano CICCARELLO - Ord. dell’Università di Reggio Calabria<br />

«Mediterranea »<br />

Giorgio CONETTI - Ord. dell’Università di Varese-Como « dell’Insubria<br />

»<br />

Guido CORSO - Ord. dell’Università di Roma Tre<br />

Luigi COSTATO - Ord. dell’Università di Ferrara<br />

Giovannangelo DE FRANCESCO - Ord. dell’Università di Pisa<br />

Giovanni DE CRISTOFARO - Ord. dell’Università di Ferrara<br />

Maria Vita DE GIORGI - Ord. dell’Università di Ferrara<br />

Giovanni GABRIELLI - Ord. dell’Università di Trieste<br />

Fausto GIUNTA - Ord. dell’Università di Firenze<br />

Giorgio MARASÀ - Ord. dell’Università di Roma « Tor Vergata »<br />

Antonio MASI - Ord. dell’Università di Roma « La Sapienza »<br />

Pietro MASI - Ord. dell’Università di Roma « Tor Vergata »<br />

Francesco C. PALAZZO - Ord. dell’Università di Firenze<br />

Andrea PUGIOTTO - Ord. dell’Università di Ferrara<br />

Antonio SERRA - Ord. dell’Università di Sassari<br />

Giorgio SPANGHER - Ord. dell’Università di Roma « La Sapienza »<br />

Ferruccio TOMMASEO - Ord. dell’Università di Verona<br />

Francesco VIGANÒ - Ord. dell’Università di Milano « Statale »<br />

Enzo VULLO - Ord. dell’Università di Sassari<br />

Alessio ZACCARIA - Ord. dell’Università di Verona<br />

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI a cura di Giovanni DE CRISTOFARO (Ord. dell’Università<br />

di Ferrara), Guido CASAROLI (Ass. dell’Università di Ferrara)<br />

REDAZIONE<br />

Paolo VERONESI (redattore capo), Francesca BURASCHI, Silvia CALLEGARI, Francesco<br />

OLIVIERO e Riccardo VILLANI<br />

HANNO INOLTRE COLLABORATO A QUESTO NUMERO:<br />

Giulio Carpaneto - Matteo Ceolin (Ric. Univ. Padova) - Federico Crivellari (Notaio in Torino)<br />

- Guerino Fares (Ric. Univ. Roma Tre) - Costanza Honorati (Ord. Univ. Milano-Bicocca)<br />

- Jacopo Meini - Alessandra Palma (Avv. in Ferrara) - Guido Savio (Avv. in Torino) -<br />

Manuela Verdone - Nunzia Paola Visconti (Avv. in Napoli)<br />

La corrispondenza, inviata alla direzione o alla redazione del periodico, va indirizzata a<br />

STUDIUM IURIS, Corso Ercole I d’Este n. 37, 44100 FERRARA<br />

E-mail: cedamsi@global.it<br />

Sede operativa CEDAM, Via dell’Industria, 60 – 35129 PADOVA


ISBN 978-88-13-31674-7<br />

ATTUALITÀ E SAGGI<br />

Matteo Ceolin e Federico Crivellari, Ampliato l’ambito di applicazione dei privilegi<br />

per i crediti tributari<br />

Andrea Pugiotto, Cattive nuove in materia di ergastolo<br />

Guido Savio, Legge Bossi-Fini: de profundis per i reati di inottemperanza all’ordine del<br />

questore<br />

Costanza Honorati, Problemi applicativi del Regolamento Bruxelles II: la nozione di residenza<br />

abituale del minore (Prima parte)<br />

TEMI<br />

Concorso per uditore giudiziario-Prova scritta di diritto penale, di Jacopo Meini e Manuela<br />

Verdone<br />

Esame per l’iscrizione agli albi degli avvocati-Atto giudiziario su quesito proposto in materia<br />

di diritto civile, di Riccardo Villani<br />

Concorso per notaio-Prova teorico-pratica riguardante un atto tra vivi, di Nunzia Paola<br />

Visconti<br />

I Temi del prossimo numero<br />

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI<br />

a cura di Giovanni De Cristofaro e Guido Casaroli<br />

GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA<br />

a cura di Giulio Carpaneto<br />

NOVITÀ LEGISLATIVE<br />

a cura di Simona Droghetti<br />

NOTIZIARIO E VARIE<br />

Paolo Veronesi, “Questo matrimonio s’ha da fare”: incostituzionale il divieto di contrarre<br />

matrimonio in <strong>Italia</strong> per gli stranieri irregolari<br />

Alessandro M. Basso, Allontanamento del figlio maggiorenne dalla casa dei genitori<br />

00130879<br />

& 16,00

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