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SCENARI DI SOCCORSO - Ven. Confr. Misericordia Montelupo

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_________________________________Manuale operativo per Soccorritori Volontari___________________________<br />

DPI - <strong>DI</strong>SPOSITIVI <strong>DI</strong> PROTEZIONE IN<strong>DI</strong>VIDUALE<br />

Capitolo<br />

9<br />

Secondo il Decreto Legislativo 626/94, con il termine dispositivo di protezione individuale (DPI) si<br />

intende “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di<br />

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il<br />

lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.<br />

La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del soccorritore sanitario devono essere valutati<br />

dal datore di lavoro che, “all’esito della valutazione … elabora un documento contenente:<br />

a. Una relazione della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella<br />

quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa<br />

b. L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate in conseguenza della<br />

valutazione di cui alla lettera a, nonché delle attrezzature di protezione individuale.”<br />

(D.Lgs 626/94 art. 4 comma 1 e 2).<br />

Il datore di lavoro è obbligato dal D.Lgs 626/94 art.4 comma 5 ad adottare le misure necessarie per<br />

la sicurezza e la salute dei lavoratori, fornendo a questi ultimi i necessari ed idonei mezzi di<br />

protezione.<br />

L’articolo 4 L.11-09-1991 n°266 della Legge Quadro sul volontariato obbliga le associazioni di<br />

volontariato a stipulare polizze assicurative (numeriche o collettive) per tutti i propri aderenti,<br />

volontari/dipendenti del soccorso sanitario, per la responsabilità civile e morale verso terzi,<br />

infortuni e malattie connesse con l’attività di volontariato. Affinché l’assicurazione risarcisca il<br />

danno il soccorritore sanitario è tenuto ad indossare i dispositivi di protezione individuale previsti<br />

dal D.Lgs 626/94.<br />

Divisa<br />

Ogni soccorritore sanitario durante l’espletamento di servizi sanitari (di emergenza o meno) deve<br />

indossare una divisa ad alta visibilità, costituita da pantaloni e giacca, certificata secondo le seguenti<br />

normative europee:<br />

EN 340 che specifica i requisiti generali per ergonomia, invecchiamento, tagle e marcatura degli<br />

indumenti di protezione<br />

EN 471 rappresenta la normativa che si occupa degli indumenti di segnalazione ad alta visibilità<br />

utili per salvaguardare l’incolumità dei lavoratori che lavorano sulla strada anche per brevi periodi.<br />

La normativa prevede che un capo ad alta visibilità deve proteggere sia durante l’orario diurno che<br />

notturno. A tale scopo deve essere costruito con tessuto fluorescente alla luce solare che permette la<br />

maggiore visibilità del lavoratore durante il giorno e materiale rifrangente alla luce artificiale (fari<br />

di automobile) che permette maggiore visibilità di notte.<br />

Scarpe antinfortunistiche<br />

Le scarpe utilizzate dagli operatori sanitari sono calzature di sicurezza per uso professionale e<br />

devono essere certificate secondo le seguenti direttive europee:<br />

EN 344 definisce i requisiti generali ed i metodi dei test delle scarpe di sicurezza, di protezione e da<br />

lavoro ad uso professionale<br />

EN 345 definisce i requisiti fondamentali ed addizionali delle calzature di sicurezza per uso<br />

professionale<br />

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