POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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Una recente delibera di un'assemblea condominiale, a maggioranza, ha deciso di ubicare i cassonetti della spazzatura (plastica, umido e secco) a 50 cm dall'ingresso del mio garage che è una proprietà privata con accesso dal cortile condominiale rendendo difficoltosa la manovra di accesso in auto al garage e spesso, inoltre, l'ambiente è maleodorante e malsano per la presenza di sacchetti e altra spazzatura depositata a terra, a ridosso dei cassonetti perché pieni. Vorrei sapere se la maggioranza dei presenti puo' decidere in tal senso, ignorando non solo i diritti di un condomino, il sottoscritto, ma anche mutare la destinazione d'uso di questa zona di cortile. D. Il collocamento dei contenitori della raccolta differenziata non cambia la destinazione d’uso del cortile. Se però la loro presenza provoca esalazioni superiori alla normale tollerabilità (soprattutto nei mesi caldi), se ne può chiedere la rimozione al giudice. Lo stesso dicasi se i rifiuti vengono collocati all’esterno dei cassonetti. INSTALLAZIONE ASCENSORE E CONDOMINO CONTRARIO E' stato installato un ascensore in un edificio che ne era sprovvisto. Il quesito è: 9 su 10 partecipano alle spese, un proprietario (al 2 piano) non vuole pagare: è obbligato a farlo, oppure la sua spesa deve essere a carico di altri condomini? U. G. Trattandosi d’impianto suscettibile di utilizzazione separata, il condomino può esimersi dal contribuire alla spesa ma deve esimersi anche dall’utilizzo dell’ascensore. Può tuttavia (come pure i suoi eredi o aventi causa), in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione,
contribuendo alle spese di esecuzione debitamente rivalutate, nonché a quelle di manutenzione dell’impianto (art. 1121 c.c.). PULIZIA SCALE “FAI DA TE” Nel condominio dove abito la pulizia delle scale viene effettuata da un altro condomino. Nella mia scala però un condomino non partecipa al pagamento della spesa ma un mese ogni sette (essendo in otto condomini nella scala) provvede alla pulizia della scala. La pulizia della scala dovrebbe avvenire due volte alla settimana, una volta la scala viene solo spazzata, mentre l’altra viene spazzata e lavata. Andrebbero poi puliti i vetri del portone e il corrimano. Peccato che tutto questo non venga fatto quando tale condomino provvede alla pulizia, la scala viene a volte solo spazzata una volta alla settimana e a volte nemmeno lavata, per non parlare dei vetri del portone e del corrimano. Volevo chiedere se possiamo imporre a tale condomino la partecipazione al pagamento della pulizia scale pur sapendo che questa avviene senza regolare contratto. Premetto che con tale condomino molte volte per la tranquillità del quieto vivere in passato si sono lasciate correre molte ingiustizie, però vorrei provarci lo stesso. S. B. Per evitare di discutere con il condomino che si approfitta, ma soprattutto per non incorrere nella sanzione amministrativa da 516 a 1.032 euro, l’assemblea può deliberare di affidare la pulizia delle scale, con regolare contratto d’opera, ad un’impresa iscritta nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane, come imposto dall’art. 6 L. 25/1/1994, n. 82. ACQUISTO E RIVENDITA IMMOBILE Ho acquistato un piccolo bilocale di 35mq nell'aprile 2011. Vorrei sapere se posso rivenderlo subito oppure se devono passare alcuni anni dopo il primo acquisto.
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D.<br />
Il collocamento dei contenitori della raccolta differenziata non cambia la destinazione d’uso del<br />
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(soprattutto nei mesi caldi), se ne può chiedere la rimozione al giudice. Lo stesso dicasi se i<br />
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E' stato installato un ascensore in un edificio che ne era sprovvisto. Il quesito è: 9 su 10<br />
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U. G.<br />
Trattandosi d’impianto suscettibile di utilizzazione separata, il condomino può esimersi dal<br />
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