POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

Questa norma stabilisce che, se la consegna e la misurazione dell’acqua avviene per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi dev’essere organizzata, a cura e spese dell’utente, tramite l’installazione di singoli contatori per ciascuna unità immobiliare. Si è pertanto nel diritto di pretendere l’applicazione della suddetta disposizione, se del caso ricorrendo al Giudice di pace. RIFACIMENTO FRONTALINI Nel condominio di 5 appartamenti dove sono proprietario di un appartamento, privo di amministratore, abbiamo rifatto la solita inutile riunione per la riparazione dei frontalini dei balconi e della sottostante soletta in quanto il cemento circa un anno fa è scoppiato e quindi è uscito fuori il ferro. Chi ha la maggioranza dei mill/mi la tira per le lunghe adducendo la scusa che bisogna ancora interpellare altre ditte, oltre quelle già interpellate, per il preventivo più conveniente, poi che non ha i soldi per poter pagare perché la spesa a suo carico, secondo i millesimi posseduti è enorme e via dicendo. Ora poiché i miei balconi sono quelli peggio ridotti e noto che il ferro altre ad arrugginirsi si sta anche pericolosamente assottigliando. Posso io a mie spese sistemare i miei balconi e far applicare sui frontalini delle protezioni di rame? R. C. I frontalini dei balconi, stando al più recente indirizzo della Cassazione (sentenza n. 2241 del 30/1/2008), rientrano fra le parti comuni dell’edificio. Di conseguenza il condomino potrebbe, ai sensi del primo comma dell’art. 1102 c.c., apportarvi a proprie spese le modifiche finalizzate ad una loro migliore utilizzazione. Usiamo il condizionale perché questa norma va coniugata con l’art. 1122 c.c., per il quale il condomino non può, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio. E siccome il rivestimento in rame che il lettore vorrebbe introdurre potrebbe alterare il decoro architettonico della facciata dell’edificio, con conseguente, possibile contestazione anche ad opera di un solo condomino, è consigliabile che questo intervento venga autorizzato dall’assemblea.

AMPLIAMENTO PORTA GARAGE Ho acquistato un appartamento in condominio, siamo 20 condomini e ci sono 4 box, io possiedo uno di questi. I box sono in un corpo di fabbrica staccato dal palazzo ma ricadente nel cortile comune. Il regolamento di condominio prevede testualmente: "sono di proprietà comune tra i singoli comproprietari dello stabile, in proporzione dei millesimi rispettivi determinati...l'area su cui sorge il fabbricato, gli atri di accesso allo stabile, il cortile, escluso però la proprietà ad uso garage che insistono su area condominiale". Io vorrei allargare l'ingresso del mio garage che internamente misura 2,90 mt mentre la porta misura 1,95 mt. Andrei perciò ad operare nella sola mia proprietà, mi basterebbe allargarla di 40 cm in totale. Devo chiedere l'autorizzazione al condominio? Nel regolamento è detto anche "qualsiasi modifica del fabbricato dovrà essere autorizzata dall'amministratore anche quando non ne guasti l'estetica e la simmetria esteriore". Come conciliare le due clausole? F. M. Le due clausole non sono in contrasto fra loro; l’esercizio della proprietà esclusiva di un’unità immobiliare, infatti, incontra un limite nell’esigenza di non arrecare danni alle parti comuni dell’edificio (art. 1122 c.c.). E poiché l’ampliamento della porta del garage potrebbe alterare le linee architettoniche del corpo di fabbrica in cui esso è ubicato, il condomino è tenuto ad assicurarsi l’autorizzazione prevista dal regolamento, tanto più che questo la richiede a prescindere. RIPRISTINO CANNA FUMARIA

Questa norma stabilisce che, se la consegna e la misurazione dell’acqua avviene per utenze<br />

raggruppate, la ripartizione interna dei consumi dev’essere organizzata, a cura e spese<br />

dell’utente, tramite l’installazione di singoli contatori per ciascuna unità immobiliare. Si è<br />

pertanto nel diritto di pretendere l’applicazione della suddetta disposizione, se del caso<br />

ricorrendo al Giudice di pace.<br />

RIFACIMENTO FRONTALINI<br />

Nel condominio di 5 appartamenti dove sono proprietario di un appartamento, privo di<br />

amministratore, abbiamo rifatto la solita inutile riunione per la riparazione dei frontalini dei<br />

balconi e della sottostante soletta in quanto il cemento circa un anno fa è scoppiato e quindi è<br />

uscito fuori il ferro. Chi ha la maggioranza dei mill/mi la tira per le lunghe adducendo la scusa<br />

che bisogna ancora interpellare altre ditte, oltre quelle già interpellate, per il preventivo più<br />

conveniente, poi che non ha i soldi per poter pagare perché la spesa a suo carico, secondo i<br />

millesimi posseduti è enorme e via dicendo. Ora poiché i miei balconi sono quelli peggio ridotti<br />

e noto che il ferro altre ad arrugginirsi si sta anche pericolosamente assottigliando. Posso io a<br />

mie spese sistemare i miei balconi e far applicare sui frontalini delle protezioni di rame?<br />

R. C.<br />

I frontalini dei balconi, stando al più recente indirizzo della Cassazione (sentenza n. 2241 del<br />

30/1/2008), rientrano fra le parti comuni dell’edificio. Di conseguenza il condomino potrebbe,<br />

ai sensi del primo comma dell’art. 1102 c.c., apportarvi a proprie spese le modifiche<br />

finalizzate ad una loro migliore utilizzazione. Usiamo il condizionale perché questa norma va<br />

coniugata con l’art. 1122 c.c., per il quale il condomino non può, nel piano o porzione di piano<br />

di sua proprietà, eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio. E siccome il<br />

rivestimento in rame che il lettore vorrebbe introdurre potrebbe alterare il decoro<br />

architettonico della facciata dell’edificio, con conseguente, possibile contestazione anche ad<br />

opera di un solo condomino, è consigliabile che questo intervento venga autorizzato<br />

dall’assemblea.

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