POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

Se l’inquilino usa il terrazzo in modo difforme da quello pattuito con il locatore è questione alla quale il vicino deve rimanere estraneo, a meno che ciò non gli arrechi un danno. In particolare, il vicino non può impedire le immissioni di fumo, calore e odori provenienti dal barbecue del confinante, a meno che non superino la normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. Né può impedire all’inquilino e ai suoi familiari di consumare i pasti sul proprio balcone, a meno che le immissioni (in questo caso rumorose) prodotte non superino il citato limite o, peggio, realizzino gli estremi del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.). ESPROPRIO E RISARCIMENTO DANNO Le ferrovie - per costruire un nuovo binario - mi portano via 4 metri di terreno di mia proprietà impedendomi una ristrutturazione già autorizzata dal comune. Posso ottenere un risarcimento danni? G. P. Se il trasferimento del suolo avviene attraverso una trattativa privata, il proprietario può chiedere un prezzo che tenga conto del lamentato inconveniente. Se invece si fa luogo a procedimento di espropriazione, il proprietario può contestare l’ammontare dell’indennità ma non chiedere il risarcimento del danno: azionabile, questo, solo in caso di occupazione illegittima del bene. CONDOMINO MOROSO

Il condominio è costituito da 48 unità abitative e 3 locali commerciali, tra cui un bar, il quale non paga per morosità le spese condominiali (riscaldamento, acqua, eccetera) per un ammontare di circa 6000 euro. Il nostro amministratore vuole ripartire la spesa con tutti i condomini. Come ci dobbiamo comportare? Noi condomini non vogliamo pagare anche perchè sono morosi per oltre 70.000 euro anche per l'affitto di locazione. L. M. Il condomino in regola con i pagamenti può legittimamente rifiutarsi di farsi carico, pro-quota, di quanto dovuto dal condomino moroso, non sussistendo, in capo ai condomini adempienti, alcun vincolo di solidarietà passiva nei confronti del terzo creditore (Trib. Salerno 6/6/2009). Di fatto accade però che, a causa del mancato pagamento del fornitore da parte dell’amministratore, il servizio venga interrotto nei confronti dell’intero condominio (si pensi alla distribuzione dell’acqua in presenza di un’unica utenza condominiale), per cui trattasi di situazione da valutare caso per caso. Naturalmente chi è costretto a pagare anche per il condomino moroso può rifarsi nei suoi confronti, se del caso attraverso il pignoramento dell’unità immobiliare. MILLESIMI E DESTINAZIONE D’USO Sono un tecnico e vorrei sapere se nella compilazione delle tabelle millesimali si tiene conto della destinazione d'uso effettiva di una u.i. o di quella catastale? Esistono sentenze in merito? A. L. Nella messa a punto delle tabelle millesimali si deve prendere in considerazione esclusivamente il rapporto intercorrente fra il valore del singolo piano (o porzione di piano) e quello dell'intero edificio, desumibile fra l’altro dalla categoria catastale di ciascuna unità

Se l’inquilino usa il terrazzo in modo difforme da quello pattuito con il locatore è questione alla<br />

quale il vicino deve rimanere estraneo, a meno che ciò non gli arrechi un danno. In particolare,<br />

il vicino non può impedire le immissioni di fumo, calore e odori provenienti dal barbecue del<br />

confinante, a meno che non superino la normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c. Né può<br />

impedire all’inquilino e ai suoi familiari di consumare i pasti sul proprio balcone, a meno che le<br />

immissioni (in questo caso rumorose) prodotte non superino il citato limite o, peggio, realizzino<br />

gli estremi del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.).<br />

ESPROPRIO E RISARCIMENTO DANNO<br />

Le ferrovie - per costruire un nuovo binario - mi portano via 4 metri di terreno di mia proprietà<br />

impedendomi una ristrutturazione già autorizzata dal comune. Posso ottenere un risarcimento<br />

danni?<br />

G. P.<br />

Se il trasferimento del suolo avviene attraverso una trattativa privata, il proprietario può<br />

chiedere un prezzo che tenga conto del lamentato inconveniente. Se invece si fa luogo a<br />

procedimento di espropriazione, il proprietario può contestare l’ammontare dell’indennità ma<br />

non chiedere il risarcimento del danno: azionabile, questo, solo in caso di occupazione<br />

illegittima del bene.<br />

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