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POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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Sono separata dall’Agosto 2010 e vivo con i miei figli nella casa a me assegnata. La casa è di<br />

proprietà 2/3 di mio marito e 1/3 mia. Pago regolarmente le spese ordinarie, così come 1/3 di<br />

quelle straordinarie. La palazzina è composta da 4 scale ed un giardino condominiale recintato.<br />

Da poco abbiamo dovuto rimuovere le siepi ormai secche e quindi reimpiantarle.<br />

Contestualmente si è deciso di verniciare anche la recinzione anch'essa ormai usurata dal<br />

tempo. Mio marito sostiene che a lui spetta di pagare i 2/3 della spesa per le siepi, ma di non<br />

dover pagare i lavori eseguiti per “Verniciatura recinzione e portoni”. Vorrei sapere se queste<br />

spese si intendono come spese straordinarie o ordinarie. Inoltre vorrei sapere se<br />

l'amministratore può procedere comunque nei miei confronti e pignorarmi.<br />

M.<br />

La verniciatura della recinzione e dei portoni attiene alla manutenzione ordinaria di queste parti<br />

comuni dell’edificio, per cui la relativa spesa grava sull’utilizzatore dell’immobile, salvo che gli<br />

usi locali (consultabili presso la Camera di Commercio) dispongano altrimenti. I comproprietari<br />

di un’unità immobiliare sono obbligati in solido al pagamento delle spese condominiali, per cui<br />

l’amministratore può agire esecutivamente nei confronti di uno qualsiasi di essi, con diritto, in<br />

capo a chi abbia pagato anche per l’altro o per gli altri comproprietari, di rivalersi nei loro<br />

confronti per la rispettiva quota.<br />

SPESA STRAORDINARIA E DIRITTO DI ABITAZIONE<br />

Sono amministratore di un condominio composto da 12 appartamenti. Uno di questi è abitato<br />

da un condomino con diritto di abitazione fino alla sua morte. L'assemblea, regolarmente<br />

convocata, ha deciso per la manutenzione straordinaria del terrazzo condominiale e della<br />

facciata ed il relativo riparto. La spesa afferente all'appartamento condotto dal condomino con<br />

diritto di abitazione a chi spetta? al proprietario oppure al condomino con diritto di abitazione<br />

fino alla sua morte.<br />

A. F.

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