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POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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In teoria, in mancanza di un divieto contenuto nel regolamento del condominio, la<br />

trasformazione di un finestra in balcone rientra fra i diritti che gli artt. 1102 e 1122 c.c.<br />

riconoscono ai condomini sulle cose comuni; l'intervento, però, non è consentito se pregiudica<br />

la stabilità o il decoro architettonico dell'edificio, o se lede il diritto all'uso o al godimento delle<br />

parti comuni dell'edificio da parte degli altri condomini. Se l’intervento riportato dal lettore<br />

vìola uno o più dei suddetti limiti, l’assemblea può autorizzare l’amministratore ad<br />

intraprendere un’azione giudiziaria nei confronti del condomino che lo ha realizzato, per<br />

ottenere il ripristino dei luoghi.<br />

LOCAZIONE E ADEGUAMENTO ANTENNA<br />

Mio padre viveva in un condominio appartenente all’istituto case popolari. Il 29/12/2011 ha<br />

avuto un incidente ed è rimasto in ospedale fino al 3 luglio, giorno della sua morte. Nel mese<br />

di marzo, frattanto, viene fatto come lavoro straordinario il montaggio di un impianto tv<br />

terrestre centralizzato, noi l’appartamento lo abbiamo riconsegnato alle case popolari la fine di<br />

luglio e adesso vogliono farci pagare la sua quota di 170 euro per l’antenna. Chi deve pagare<br />

visto che non ha mai usufruito di questo servizio e mai più lo farà dato che non abbiamo più la<br />

casa?<br />

F. C.<br />

L'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto<br />

della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse. Pertanto, tenuto al pagamento è chi<br />

è proprietario nel momento in cui la spesa viene deliberata (Cassazione 2/09/2008, n. 22034).<br />

In particolare, grava sul locatore (nel caso di specie l’ente proprietario dell’appartamento) e<br />

non sul conduttore la spesa richiesta dall’amplificazione dell’antenna televisiva centralizzata, in<br />

quanto non si tratta né di un onere accessorio per la fornitura di un servizio comune ai sensi<br />

dell’art. 9 L. 27/7/1978, n. 392, né di una riparazione di piccola manutenzione ai sensi dell’art.<br />

1609 c.c. (Pret. Taranto 4/12/1981)

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