POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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alcun titolo, né di proprietà né di servitù per poter utilizzare la strada di accesso all’area edificabile. L’unica strada che potrebbe essere utilizzata è privata, di proprietà di un altro soggetto e ricade in zona agricola da un punto di vista urbanistico. T. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3508 dell’8/6/2011, ha stabilito che l’esistenza dell’accesso al fondo sul quale s’intende realizzare la costruzione è condizione per il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune. Costruzione a parte, il proprietario di un fondo intercluso, ai sensi del primo comma dell’art. 1051 c.c., ha il diritto di ottenere una servitù di passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. PICCIONI INVADENTI E AMMINISTRATORE INDOLENTE Vorrei delle delucidazioni riguardo a un annoso problema con l'amministratore del mio palazzo. Abito al 7° e ultimo piano di un palazzo e il sottotetto pullula di piccioni che disturbano notte e giorno; sono disperato, ho sollecitato insieme agli altri inquilini del mio piano un intervento dell'amministratore per la pulizia e la chiusura degli oblo sprovvisti di rete, ma nulla. Cosa posso fare? Oramai l'amministratore non risponde né alle mail né al telefono. R. G. Come previsto dall’art. 66 disp. att. e trans. c.c., almeno due condomini, in rappresentanza di almeno un sesto del valore dell’edificio (167/1.000), possono chiedere all’amministratore la convocazione dell’assemblea in via straordinaria, con all’ordine del giorno il problema dei piccioni. Se l’amministratore non provvede entro dieci giorni gli stessi condomini possono provvedere direttamente alla convocazione, integrando l’ordine del giorno con la revoca dell’amministratore.
LASTRICO SOLARE E TETTOIA Abito all’attico di un palazzo di cinque piani. Su un lato della terrazza vorrei creare uno spazio coperto dove poter riparare bicicletta e biliardino. Sto per far installare una piccola copertura di plastica trasparente, tipo plexiglass, di circa due metri per tre. Questa copertura si appoggerebbe a tubolari sottili in ferro o alluminio laccato bianco, che in alto verranno saldati a uno o due paletti in ferro che sostengono una rete di protezione, e in basso saranno avvitati al lastrico solare tramite uno o due piccoli stop. Questo manufatto sarebbe leggero, ma visibile a vari condomini del palazzo, nonché a quelli di fronte. D'inverno ci metterei una tenda trasparente tutt’intorno, rimovibile; mi domando pero’ se il tettuccio di plexiglass è legale o se richiede l’approvazione del condominio (io preferirei evitare di chiedere, a costo di dover rimuovere il plexiglass se qualcuno se ne dovesse lamentare). L. P. Se la tettoia è visibile dall’esterno, anche un solo condomino (ma non quelli degli edifici circostanti) può eccepire l’alterazione del decoro architettonico dell’edificio. Consigliabile pertanto acquisire il consenso di tutti gli altri condomini. CONDOMINIO MINIMO E MAGGIORANZA Possiedo, con mia moglie, il secondo piano di un edificio composto anche dal piano terra e dal piano primo che però appartengono entrambi ad un altro proprietario. Quindi in pratica noi possediamo 1/3 dell’edificio, lui i 2/3. Vorrei sapere se noi, non possedendo la maggioranza nelle eventuali decisioni sulle parti comuni, dovremo sempre subire le decisioni dell’altro proprietario. R.
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alcun titolo, né di proprietà né di servitù per poter utilizzare la strada di accesso all’area<br />
edificabile. L’unica strada che potrebbe essere utilizzata è privata, di proprietà di un altro<br />
soggetto e ricade in zona agricola da un punto di vista urbanistico.<br />
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Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3508 dell’8/6/2011, ha stabilito che l’esistenza<br />
dell’accesso al fondo sul quale s’intende realizzare la costruzione è condizione per il rilascio del<br />
permesso di costruire da parte del Comune. Costruzione a parte, il proprietario di un fondo<br />
intercluso, ai sensi del primo comma dell’art. 1051 c.c., ha il diritto di ottenere una servitù di<br />
passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.<br />
PICCIONI INVADENTI E AMMINISTRATORE INDOLENTE<br />
Vorrei delle delucidazioni riguardo a un annoso problema con l'amministratore del mio palazzo.<br />
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posso fare? Oramai l'amministratore non risponde né alle mail né al telefono.<br />
R. G.<br />
Come previsto dall’art. 66 disp. att. e trans. c.c., almeno due condomini, in rappresentanza di<br />
almeno un sesto del valore dell’edificio (167/1.000), possono chiedere all’amministratore la<br />
convocazione dell’assemblea in via straordinaria, con all’ordine del giorno il problema dei<br />
piccioni. Se l’amministratore non provvede entro dieci giorni gli stessi condomini possono<br />
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dell’amministratore.