POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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I. P. Il rilascio del permesso di costruire e il pagamento degli oneri di urbanizzazione sono ininfluenti ai fini dei rapporti fra condomini. Chi esercita il diritto di sopraelevazione può procedere alle indispensabili demolizioni e alle successive ricostruzioni a livello più elevato (Cass. 9/12/1980, n. 6362). Nel caso di specie, considerata la disponibilità manifestata dai parenti del lettore con la vendita della cubatura destinata all’ampliamento della costruzione poi realizzata, e visto che è più scomodo ridiscendere un gradino anziché salirne uno in più, sarebbe logico propendere per questa seconda soluzione, che non sembra in contrasto con le prescrizioni tecniche sulle barriere architettoniche di cui al secondo comma dell’art. 1 della L. 9/1/1989, n. 13), approvate con D.M. 14/6/1989, n. 236. RIMOZIONE AMIANTO Da tempo vivo in una corte. I miei bimbi adesso giocano in cortile ma mi preoccupa il garage del vicino che ha il tetto in amianto. Cosa devo fare per farglielo togliere? A chi mi devo rivolgere? So che provoca gravi danni al corpo umano e ho tanta paura per i miei figli. L. Occorre preliminarmente rivolgersi all’Azienda Sanitaria Locale (organismo deputato, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 257 del 27/3/1992, all’analisi dell’amianto presente negli edifici). La legge, infatti, prevede che i materiali contenenti amianto possano essere rimossi solo all’esito di una diagnosi sfavorevole. Se il tecnico si pronuncia per la pericolosità della copertura, il proprietario del garage è tenuto a farla rimuovere da un ditta specializzata, iscritta in apposito albo (l’elenco delle ditte può essere consultato collegandosi al sito http://www.albogestoririfiuti.it ).
INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO Abito al primo piano di una villetta tri familiare composta al piano terra da due appartamenti e al primo piano il mio appartamento. Tutti gli appartamenti hanno ingressi indipendenti. Il mio appartamento e' coperto da tutta la superficie de tetto. Posso eseguire impianto fotovoltaico per una potenza di 3 KWh sfruttando i millesimi di proprietà che mi spettano di diritto (50% di ogni falda di esposizione solare) rispettando eventuale diritto futuro dei coinquilini? Possono nel mio caso questi coinquilini negarmi la possibilità di eseguire tale impianto? M. C. L'installazione, da parte di un condomino, di pannelli fotovoltaici sulla copertura dell'edificio condominiale riduce la possibilità di utilizzo abituale della cosa comune da parte degli altri condomini. Si tratta pertanto di verificare se l’ingombro dei pannelli è tale da impedire agli altri condomini un pari uso del tetto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., per cui è consigliabile acquisirne il consenso scritto. TERRENO ADIBITO A ORTI Abito in un condominio di nuova costruzione; mesi fa quando ancora non ci abitavo hanno fatto una riunione con gli altri condomini per la gestione del terreno dietro i garage. A votazione hanno deciso da fare degli orti, uno per famiglia: tra lavori e tutto, il preventivo è di 19000 euro! Non voglio l'orto e non mi interessa di quel pezzo di terra; sono obbligato a pagare? G. T. Trattandosi d’innovazione voluttuaria, il condomino può esimersi dal contribuire alla spesa, ai sensi del primo comma dell’art. 1121 c.c.
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I. P.<br />
Il rilascio del permesso di costruire e il pagamento degli oneri di urbanizzazione sono<br />
ininfluenti ai fini dei rapporti fra condomini. Chi esercita il diritto di sopraelevazione può<br />
procedere alle indispensabili demolizioni e alle successive ricostruzioni a livello più elevato<br />
(Cass. 9/12/1980, n. 6362). Nel caso di specie, considerata la disponibilità manifestata dai<br />
parenti del lettore con la vendita della cubatura destinata all’ampliamento della costruzione poi<br />
realizzata, e visto che è più scomodo ridiscendere un gradino anziché salirne uno in più,<br />
sarebbe logico propendere per questa seconda soluzione, che non sembra in contrasto con le<br />
prescrizioni tecniche sulle barriere architettoniche di cui al secondo comma dell’art. 1 della L.<br />
9/1/1989, n. 13), approvate con D.M. 14/6/1989, n. 236.<br />
RIMOZIONE AMIANTO<br />
Da tempo vivo in una corte. I miei bimbi adesso giocano in cortile ma mi preoccupa il garage<br />
del vicino che ha il tetto in amianto. Cosa devo fare per farglielo togliere? A chi mi devo<br />
rivolgere? So che provoca gravi danni al corpo umano e ho tanta paura per i miei figli.<br />
L.<br />
Occorre preliminarmente rivolgersi all’Azienda Sanitaria Locale (organismo deputato, ai sensi<br />
dell’art. 12 della L. n. 257 del 27/3/1992, all’analisi dell’amianto presente negli edifici). La<br />
legge, infatti, prevede che i materiali contenenti amianto possano essere rimossi solo all’esito<br />
di una diagnosi sfavorevole. Se il tecnico si pronuncia per la pericolosità della copertura, il<br />
proprietario del garage è tenuto a farla rimuovere da un ditta specializzata, iscritta in apposito<br />
albo (l’elenco delle ditte può essere consultato collegandosi al sito<br />
http://www.albogestoririfiuti.it ).