POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

ispettare il mio posto? Potrei eventualmente comprare tale posto auto (la strada è privata ad uso pubblico)? M. C. Se l’assegnazione degli spazi adibiti a posto auto avviene in via esclusiva, definitiva e permanente, è richiesto il consenso scritto di tutti i condomini, trattandosi, di fatto, di dividere fra loro un bene immobile (Trib. Foggia 25/3/1994). Lo stesso dicasi se si tratta di acquistare la proprietà esclusiva di uno spazio comune. INFILTRAZIONI DI UMIDITA’ Il condominio in cui abito (costruito nel 2004 e fatto su due piani: terra e primo) e' costituito da una serie di 6 appartamenti al piano terra affiancati e con giardino privato sia nella zona di accesso anteriore sia posteriore. Gli altri appartamenti sono al primo piano ed hanno un terrazzino che sta sopra al portico degli appartamenti al piano terra. Quindi ciascun terrazzino ha un proprietario della parte sopra ed un della parte inferiore. Per effetto dell'umidita' naturale ci sono scrostature dell'intonaco sul soffitto dei portici privati e macchie sul bordo verticale esterno dei terrazzini. Come devono essere ripartita le spese tra il condomino che abita sopra e quello che abita sotto? Si applica 1/3 per chi ha il terrazzo ed i 2/3 tra i due (col risultato che chi e' sopra paga 2/3) o l'intonaco sotto al terrazzo e' a totale carico del condomino che sta sotto mentre il lavoro per riverniciare il bordo verticale va diviso a meta'? Si precisa che i terrazzini non presentano sul pavimento difetti o infiltrazioni d'acqua piovana essendo in buono stato e quindi non richiedono manutenzione. P. G. Ai sensi dell’art. 1125 c.c. le spese per l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto sono ad esclusivo carico del proprietario della sottostante unità immobiliare. La spesa richiesta dalla manutenzione del parapetto della terrazza grava sul proprietario di questa. LAVORI CALDAIA Abito a Roma, nel palazzo di un ente: prima come inquilina, da quest'anno come proprietaria. Il fabbricato in questione è composto da 4 scale ed in origine era privo di riscaldamenti. Circa 40 anni fa l'ente installò una caldaia comune e gli inquilini che aderivano dovevano pagarsi i lavori di installazione dei termosifoni con il relativo impianto. Il precedente locatario del mio appartamento, non ha aderito all'installazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, e quindi l'appartamento è sempre stato privo di termosifoni. Quando sono subentrata io, 16 anni

fa, previa domanda all'ente, ho installato un impianto autonomo di riscaldamento con caldaia a gas. Nel corso di questi anni, sono stati venduti quasi tutti gli appartamenti e questo ha dato luogo alla creazione di un condominio. Allo stato attuale, dovendo il condominio fare dei lavori alla caldaia centralizzata, l'amministratore ha mandato a tutti i condomini, anche quelli proprietari dei locali privi di riscaldamento ed agli appartamenti con riscaldamento autonomo, la spesa divisa per millesimi. La mia domanda è: non essendo mai stata attaccata all'impianto e di conseguenza mai distaccata, devo pagare comunque le spese inerenti la caldaia? L. R. Il condomino che non sia mai stato comproprietario della caldaia, né direttamente né attraverso il suo dante causa, non è tenuto a contribuire alla spesa richiesta dalla sua riparazione, a meno che un titolo non disponga altrimenti. DANNI DA INFILTRAZIONI DI LIQUAMI In seguito a delle perdite di liquame maleodorante fuoriusciti dalle tubature della rete fognaria presente sul tetto del mio garage, ho subito il danneggiamento di due componibili della cucina di mio figlio temporaneamente custodita nel mio garage per il suo trasferimento, per motivi di lavoro. Il problema è avvenuto nella prima quindicina del mese di novembre 2010 ma il trasferimento di mio figlio è avvenuto in marzo 2010, periodo in cui si è provveduto a traslocare alcuni mobili nel garage per il trasferimento improvviso. La cucina è nuovissima e a tutt'oggi è stata utilizzata solo pochi mesi. Vorrei sapere se posso chiedere al condominio il risarcimento del costo dei componibili danneggiati. L. A. Dimostrando il nesso di causalità tra le infiltrazioni di liquami provenienti dalla tubatura condominiale e il deterioramento causato ai componibili della cucina si può chiedere al condominio il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2051 c.c. FRAZIONAMENTO SUPERCONDOMINIO Sono comproprietaria di un appartamento (seconda casa) che fa parte di una palazzina la quale, insieme ad una seconda palazzina, è amministrata da un amministratore unico. Dal 2006, infatti, è stato creato un supercondominio a causa di dissapori fra i condomini dei due edifici. C'è poi un amministratore per ogni palazzina. Vorremmo procedere all'eliminazione del supercondominio, attuando una divisione amministrativa dei due edifici, con conseguente rifacimento delle tabelle millesimali. L'amministratore del supercondominio e quello di una

ispettare il mio posto? Potrei eventualmente comprare tale posto auto (la strada è privata ad<br />

uso pubblico)?<br />

M. C.<br />

Se l’assegnazione degli spazi adibiti a posto auto avviene in via esclusiva, definitiva e<br />

permanente, è richiesto il consenso scritto di tutti i condomini, trattandosi, di fatto, di dividere<br />

fra loro un bene immobile (Trib. Foggia 25/3/1994). Lo stesso dicasi se si tratta di acquistare<br />

la proprietà esclusiva di uno spazio comune.<br />

INFILTRAZIONI DI UMIDITA’<br />

Il condominio in cui abito (costruito nel 2004 e fatto su due piani: terra e primo) e' costituito<br />

da una serie di 6 appartamenti al piano terra affiancati e con giardino privato sia nella zona di<br />

accesso anteriore sia posteriore. Gli altri appartamenti sono al primo piano ed hanno un<br />

terrazzino che sta sopra al portico degli appartamenti al piano terra. Quindi ciascun terrazzino<br />

ha un proprietario della parte sopra ed un della parte inferiore. Per effetto dell'umidita'<br />

naturale ci sono scrostature dell'intonaco sul soffitto dei portici privati e macchie sul bordo<br />

verticale esterno dei terrazzini. Come devono essere ripartita le spese tra il condomino che<br />

abita sopra e quello che abita sotto? Si applica 1/3 per chi ha il terrazzo ed i 2/3 tra i due (col<br />

risultato che chi e' sopra paga 2/3) o l'intonaco sotto al terrazzo e' a totale carico del<br />

condomino che sta sotto mentre il lavoro per riverniciare il bordo verticale va diviso a meta'? Si<br />

precisa che i terrazzini non presentano sul pavimento difetti o infiltrazioni d'acqua piovana<br />

essendo in buono stato e quindi non richiedono manutenzione.<br />

P. G.<br />

Ai sensi dell’art. 1125 c.c. le spese per l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto sono ad<br />

esclusivo carico del proprietario della sottostante unità immobiliare. La spesa richiesta dalla<br />

manutenzione del parapetto della terrazza grava sul proprietario di questa.<br />

LAVORI CALDAIA<br />

Abito a Roma, nel palazzo di un ente: prima come inquilina, da quest'anno come proprietaria.<br />

Il fabbricato in questione è composto da 4 scale ed in origine era privo di riscaldamenti. Circa<br />

40 anni fa l'ente installò una caldaia comune e gli inquilini che aderivano dovevano pagarsi i<br />

lavori di installazione dei termosifoni con il relativo impianto. Il precedente locatario del mio<br />

appartamento, non ha aderito all'installazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, e<br />

quindi l'appartamento è sempre stato privo di termosifoni. Quando sono subentrata io, 16 anni

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