POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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una cauzione a garanzia del buon esito dell’operazione.<br />
AMMINISTRATORE DIMISSIONARIO E FONDO MANUTENZIONE SOTTOBALCONI<br />
Un condomino è debitore, nei confronti del condominio, di quote relative alla costituzione di un<br />
fondo specifico per la manutenzione straordinaria dei sottobalconi. Tali somme, pertanto, non<br />
sono mai entrate nella gestione ordinaria del condominio. Considerato che l’amministratore in<br />
carica si è dimesso ed è quindi tenuto a compiere gli atti di ordinaria amministrazione fino al<br />
subentro del nuovo amministratore scelto dall’assemblea, può l’attuale amministratore<br />
richiedere il versamento di tali somme al condomino moroso?<br />
H. M.<br />
La prorogatio dei poteri dell’amministratore dimissionario fino alla sua sostituzione vale solo<br />
nei rapporti esterni, al fine di offrire ai terzi un soggetto cui far riferimento nelle relazioni con il<br />
condominio, ma non nei rapporti interni al negozio di mandato tra amministratore e<br />
condomini; infatti la rinuncia è una dichiarazione negoziale unilaterale, ricettizia verso il<br />
mandante, a forma libera e con efficacia ex nunc, per cui dalla sua ricezione si estingue il<br />
mandato con le relative obbligazioni (Trib. Torino 29/11/2000). Per il recupero del credito<br />
occorrerà pertanto attendere l’insediamento del nuovo amministratore, sempre che si provi che<br />
il condomino aveva dato la propria adesione alla costituzione del fondo.<br />
SERVITU’ E SPESE<br />
Ci troviamo in uno stabile composto di 10 appartamenti: i 2 al piano terra hanno accesso<br />
autonomo (con un cancelletto su giardino privato), gli altri 8 accedono attraverso la scala<br />
comune. Il problema è che all'interno del vano scale sono collocati i contatori enel di tutti gli<br />
appartamenti: anche di quelli con accesso autonomo, che quindi usufruiscono di una servitù di<br />
accesso al vano. L'altro giorno l'assemblea - su proposta di un condomino - ha deliberato che<br />
siccome anche chi ha l'appartamento al piano terra "usa" il vano scale per verificare il<br />
contatore, le spese di gestione devono essere suddivise tra tutti nel rispetto delle tabelle<br />
millesimali di proprietà. Io ovviamente ritengo che l'uso non sia equiparato alla servitù, ma ero<br />
la sola. L'amministratore ha riportato il caso di una sentenza per un ascensore: in quel caso -<br />
riferisce - al negozio con accesso autonomo è stato comunque richiesto di pagarne le spese<br />
(pur non usandolo!). E comunque, se proprio fosse che la servitù è equiparabile all'uso, ritengo<br />
che le spese non debbano essere suddivise in funzione dei millesimi generali, ma in funzione<br />
delle tabelle delle scale: io mi fermo ad un metro oltre la porta? Fin lì pago. Esistono sentenze<br />
che mi danno credito?