POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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signore, forte della maggioranza dei millesimi senza dire niente a nessuno ha abbattuto metri 3,30 di muro di recinzione del condominio con relativa ringhiera soprastante ed al posto di esso ha messo un cancello scorrevole che si appresta anche ad elettrificare per accedere, con l'auto, ad un suo spazio privato di circa 3 metri di larghezza tra il muro perimetrale del condominio ed il muro condominiale del fabbricato sottostante i balconi del piano rialzato di metri 1,90 dal suolo. Non solo ma in contemporanea ha aperto anche una finestra di 50x60 cm. Alle nostre rimostranze ha detto che poteva fare quello che vola perchè aveva la maggioranza millesimale. Ma allora il principio dell'inglobamento nella proprietà esclusiva non vale per lui? C. R. Stando al più recente indirizzo della Corte di Cassazione (sentenza n. 748 del 5/4/2011), l’apertura, ad opera di un condomino, di un varco nel muro condominiale richiede il consenso scritto degli altri condomini. Quanto alla finestra, sempre secondo la Cassazione (sentenza n. 20200 del 19/10/2005), il condomino può aprirla nel muro comune, a condizione che l'innovazione non alteri la stabilità o il decoro architettonico dell'edificio, e non leda i diritti degli altri condomini: si tratta infatti, hanno precisato i giudici della Suprema Corte, di una facoltà compresa nel diritto di servirsi delle parti comuni dell'edificio per il miglior godimento della cosa. USO DELLA COSA COMUNE Mia moglie ha acquistato un locale adibito a laboratorio (perciò usato quotidianamente) al quale accede da un ambiente comune a quattro cantinole sito al piano seminterrato della scala B di un grosso condominio romano e nel quale si trovano anche alcuni grossi armadi metallici dei contatori ENEL e GAS. Questo piccolo (9 mq) locale comune (dove mai avviene una banale manutenzione o pulizia) alto 4 metri ha un pavimento di settant'anni in marmette di cemento logore e macchiate; ha intonaci vecchi e rotti; ha le pitture degli armadi vecchi e macchiati; ha, infine, una selva di tubi più o meno grossi, fili e canalette sospese in alto o ancorate alle murature che lasciano cadere pezzetti di materiale vario, intonaco e ragnatele, Insomma, tale ambiente è cosparso di sporco indelebile assolutamente indecoroso e impossibile da rendere igienico per quanti sforzi faccia mia moglie. Le chiedo se mia moglie può eseguire, a totale suo carico, i seguenti lavori: sostituzione del pavimento, tinteggiatura delle pareti e delle lamiere; esecuzione di un semplicissimo controsoffitto (di immediata rimozione per qualunque intervento dovesse essere necessario fare sugli impianti aerei). Una richiesta con tanto di dichiarazione fatta in tal senso all'amministratore non ha avuto alcuna risposta da alcuni mesi. G. D. M.
Il primo comma dell’art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, se gli interventi di cui parla il lettore (interventi finalizzati al migliore godimento della cosa) rispettano il suddetto criterio, egli può introdurli a proprie spese, come previsto dal secondo periodo del citato comma. SPESA RIFACIMENTO MURO Abito in un condominio. Circa 10 anni fa si è verificato nella mia cantina un parziale crollo dei mattoni facenti parte del muro confinante con un condomino. All'epoca telefonai all'amministratore che diede incarico di eseguire i lavori. Circa tre giorni fa scendendo in cantina si è verificato (in diretta) lo stesso problema nell'altro muro (confinante con un altro condomino). Purtroppo questa mattina telefonando all'amministratore ho "scoperto" che qualche anno fa è stato deliberato dall'assemblea che se si fossero verificati questi episodi i condomini interessati dovevano ripartirsi la spesa al 50% (mi ha precisato che è stata presa questa decisione perchè si stavano verificando troppo casi). A prescindere da cosa ha deciso l'assemblea, non mi sembra che questo episodio si possa paragonare alla famosa crepa nel muro che si presenta nelle case dopo alcuni anni per l'inevitabile assestamento. Anche perché evidentemente la costruzione non è stata proprio perfetta e a mio avviso può essere pericolosa. M. M. Se il muro non è condominiale ma comune a due condomini, sono questi a doversi fare esclusivo carico della spesa, in ragione del 50% ciascuno. Se invece è condominiale alla spesa devono contribuire tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, come previsto dall’art. 1123 c.c. Il criterio legale di ripartizione delle spese comuni può essere modificato soltanto all’unanimità, pena la nullità della relativa delibera (Cass. 15/3/1995, n. 3042). Se il vizio è ancora coperto dalla garanzia decennale di cui all’art. 1669 c.c. è possibile rivalersi nei confronti del costruttore. CHIUSURA PIANEROTTOLO Sono proprietaria dei due appartamenti al quinto piano di uno stabile. Ho messo un telecomando per ragioni di sicurezza per accedere al mio piano, un telecomando è stato dato al portiere in modo tale che sia consentito l’accesso in caso di necessità. Mi è stato detto che non posso mantenere tale telecomando in quanto non consento l’accesso al mio piano, cosa non vera in quanto le scale condominiali consentono l’accesso. Mi è stato detto dai tecnici del
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Il primo comma dell’art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante alla comunione può<br />
servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri<br />
partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, se gli interventi di cui parla<br />
il lettore (interventi finalizzati al migliore godimento della cosa) rispettano il suddetto criterio,<br />
egli può introdurli a proprie spese, come previsto dal secondo periodo del citato comma.<br />
SPESA RIFACIMENTO MURO<br />
Abito in un condominio. Circa 10 anni fa si è verificato nella mia cantina un parziale crollo dei<br />
mattoni facenti parte del muro confinante con un condomino. All'epoca telefonai<br />
all'amministratore che diede incarico di eseguire i lavori. Circa tre giorni fa scendendo in<br />
cantina si è verificato (in diretta) lo stesso problema nell'altro muro (confinante con un altro<br />
condomino). Purtroppo questa mattina telefonando all'amministratore ho "scoperto" che<br />
qualche anno fa è stato deliberato dall'assemblea che se si fossero verificati questi episodi i<br />
condomini interessati dovevano ripartirsi la spesa al 50% (mi ha precisato che è stata presa<br />
questa decisione perchè si stavano verificando troppo casi). A prescindere da cosa ha deciso<br />
l'assemblea, non mi sembra che questo episodio si possa paragonare alla famosa crepa nel<br />
muro che si presenta nelle case dopo alcuni anni per l'inevitabile assestamento. Anche perché<br />
evidentemente la costruzione non è stata proprio perfetta e a mio avviso può essere<br />
pericolosa.<br />
M. M.<br />
Se il muro non è condominiale ma comune a due condomini, sono questi a doversi fare<br />
esclusivo carico della spesa, in ragione del 50% ciascuno. Se invece è condominiale alla spesa<br />
devono contribuire tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, come previsto<br />
dall’art. 1123 c.c. Il criterio legale di ripartizione delle spese comuni può essere modificato<br />
soltanto all’unanimità, pena la nullità della relativa delibera (Cass. 15/3/1995, n. 3042). Se il<br />
vizio è ancora coperto dalla garanzia decennale di cui all’art. 1669 c.c. è possibile rivalersi nei<br />
confronti del costruttore.<br />
CHIUSURA PIANEROTTOLO<br />
Sono proprietaria dei due appartamenti al quinto piano di uno stabile. Ho messo un<br />
telecomando per ragioni di sicurezza per accedere al mio piano, un telecomando è stato dato al<br />
portiere in modo tale che sia consentito l’accesso in caso di necessità. Mi è stato detto che non<br />
posso mantenere tale telecomando in quanto non consento l’accesso al mio piano, cosa non<br />
vera in quanto le scale condominiali consentono l’accesso. Mi è stato detto dai tecnici del