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POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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signore, forte della maggioranza dei millesimi senza dire niente a nessuno ha abbattuto metri<br />

3,30 di muro di recinzione del condominio con relativa ringhiera soprastante ed al posto di<br />

esso ha messo un cancello scorrevole che si appresta anche ad elettrificare per accedere, con<br />

l'auto, ad un suo spazio privato di circa 3 metri di larghezza tra il muro perimetrale del<br />

condominio ed il muro condominiale del fabbricato sottostante i balconi del piano rialzato di<br />

metri 1,90 dal suolo. Non solo ma in contemporanea ha aperto anche una finestra di 50x60<br />

cm. Alle nostre rimostranze ha detto che poteva fare quello che vola perchè aveva la<br />

maggioranza millesimale. Ma allora il principio dell'inglobamento nella proprietà esclusiva non<br />

vale per lui?<br />

C. R.<br />

Stando al più recente indirizzo della Corte di Cassazione (sentenza n. 748 del 5/4/2011),<br />

l’apertura, ad opera di un condomino, di un varco nel muro condominiale richiede il consenso<br />

scritto degli altri condomini. Quanto alla finestra, sempre secondo la Cassazione (sentenza n.<br />

20200 del 19/10/2005), il condomino può aprirla nel muro comune, a condizione che<br />

l'innovazione non alteri la stabilità o il decoro architettonico dell'edificio, e non leda i diritti<br />

degli altri condomini: si tratta infatti, hanno precisato i giudici della Suprema Corte, di una<br />

facoltà compresa nel diritto di servirsi delle parti comuni dell'edificio per il miglior godimento<br />

della cosa.<br />

USO DELLA COSA COMUNE<br />

Mia moglie ha acquistato un locale adibito a laboratorio (perciò usato quotidianamente) al<br />

quale accede da un ambiente comune a quattro cantinole sito al piano seminterrato della scala<br />

B di un grosso condominio romano e nel quale si trovano anche alcuni grossi armadi metallici<br />

dei contatori ENEL e GAS. Questo piccolo (9 mq) locale comune (dove mai avviene una banale<br />

manutenzione o pulizia) alto 4 metri ha un pavimento di settant'anni in marmette di cemento<br />

logore e macchiate; ha intonaci vecchi e rotti; ha le pitture degli armadi vecchi e macchiati;<br />

ha, infine, una selva di tubi più o meno grossi, fili e canalette sospese in alto o ancorate alle<br />

murature che lasciano cadere pezzetti di materiale vario, intonaco e ragnatele, Insomma, tale<br />

ambiente è cosparso di sporco indelebile assolutamente indecoroso e impossibile da rendere<br />

igienico per quanti sforzi faccia mia moglie. Le chiedo se mia moglie può eseguire, a totale suo<br />

carico, i seguenti lavori: sostituzione del pavimento, tinteggiatura delle pareti e delle lamiere;<br />

esecuzione di un semplicissimo controsoffitto (di immediata rimozione per qualunque<br />

intervento dovesse essere necessario fare sugli impianti aerei). Una richiesta con tanto di<br />

dichiarazione fatta in tal senso all'amministratore non ha avuto alcuna risposta da alcuni mesi.<br />

G. D. M.

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