POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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ACCESSO DEL LOCATORE ALL’IMMOBILE LOCATO<br />
Visto che sia casa e cortile, in base al contratto di locazione, sono date in affitto a noi, la<br />
padrona di casa ha diritto di entrare nel cortile e in casa nostra senza preavviso?<br />
M. M.<br />
Il locatore non può, senza congruo preavviso, pretendere di avere accesso all’appartamento<br />
dato in locazione, per esempio per constatarvi un danno o per far visitare i locali a un possibile<br />
nuovo inquilino. Lo stesso dicasi del cortile, a meno che questo non sia comune anche ad altri<br />
condomini fra cui il locatore.<br />
SERVITU’ E DANNI<br />
Lo scorso anno ho acquistato una casa con cantina. Il precedente inquilino non mi ha mai detto<br />
che nella cantina c'è un "pozzetto" per gli scarichi della fogna bianca dell'edificio e che viene<br />
usato dal condominio in caso di problemi. Il problema è che questo pozzetto non ha una gran<br />
tenuta e il più delle volte, nei periodi piovosi, mi trovo dell'acqua nella cantina (circa un metro<br />
alta) rendendone praticamente impossibile il suo utilizzo. Nel contratto d'acquisto così come<br />
nel preliminare di vendita, non c'è scritto da nessuna parte che la mia cantina ha tale servitù,<br />
cosi come non è presente neppure nel regolamento di condominio. Io vorrei avere la cantina<br />
agibile, addirittura vorrei tappare ed eliminare il tombino. Posso farlo? Dal mio punto di vista<br />
dato che non è segnato da nessuna parte non c'è questa servitù per cui potrei fare del<br />
"tombino" quello che voglio. L'amministratore mi ha detto che se volessi alzare un muretto sul<br />
tombino per contenere l'innalzamento dell'acqua, dovrei farlo a mie spese, ma non credo sia<br />
proprio così. Comunque, nel frattempo, è il caso di formalizzare il mio disagio scrivendo una<br />
raccomandata all'amministrazione?<br />
A.V.<br />
Se la servitù esiste da più di venti anni il condominio, in difetto di un titolo idoneo alla sua<br />
costituzione, ne ha acquistato la titolarità per usucapione. Anche non fosse così il proprietario<br />
della cantina non può chiudere il pozzetto se non vuole esporsi a un’azione possessoria da<br />
parte del condominio. Per non parlare dei possibili danni che potrebbero derivare all’edificio da<br />
un intervento del genere. Il lettore può contestare al venditore l’aver taciuto l’esistenza della<br />
servitù e consultare un tecnico circa la soluzione da adottare in caso di piogge abbondanti: per<br />
esempio installazione di una pompa sommersa. La relativa spesa va ripartita fra il proprietario<br />
della cantina e il condominio, trattandosi d’intervento finalizzato ad evitare danni al fondo<br />
servente, danni il cui risarcimento è a carico del condominio. E’ pertanto opportuna l’iniziativa,