POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
Per il Tribunale di Roma (sentenza del 10/12/2007) l'occupazione di spazi di proprietà esclusiva siti all'interno dell’edificio condominiale, che si renda indispensabile per l'esecuzione di lavori di manutenzione e ristrutturazione alle parti comuni dell'edificio, non fa sorgere automaticamente, in capo al proprietario dei suddetti spazi, alcun diritto a percepire un indennizzo. Se però la presenza del ponteggio, magari per mesi, causa un danno alla proprietà esclusiva del condomino, questi ha diritto a un’adeguata indennità, ai sensi del secondo comma dell’art. 843 c.c. RISARCIMENTO DA INFILTRAZIONI DI ACQUA A gennaio ho avuto un problema di allagamento del mio appartamento dovuto ai tubi di scolo acqua dei pozzi bianchi, non puliti da parte della società di espurgo. Avendo il pavimento di legno le tavole si sono subito alzate perchè il problema si è proseguito per circa 3 giorni. Ho chiesto alla amministratrice di rimborsare il danno subito. Ho fatto pervenire un preventivo di spesa e l'amministratrice mi ha pagato il dovuto. Ora il nuovo amministratore dice che io avrei dovuto informare l'assemblea. Perchè l'assemblea deve essere sempre informata su quello che succede nel condominio. Ma questo non va a ledere la mia privacy? via mail Il lettore si è comportato correttamente informando l’amministratore del danno subìto. E’ l’amministratore che, a sua volta, informa l’assemblea facendo nome e cognome del danneggiato, colpito da un evento assolutamente normale di certo non coperto da privacy nei confronti degli altri condomini. EDIFICIO FATISCENTE
Abito in un condominio degli anni '40 di 8 unità abitative, comprato 2 anni e mezzo fa. Il palazzo appare fatiscente (in realtà lo è) verniciatura scale non si fa da 20 anni circa, pezzi di intonaco che si sono scrostati dall'esterno della palazzina e altri stanno per cadere, cantine dove sembra che le travi stiano marcendo, insomma , potrei andare avanti ancora, ma penso che quanto elencato possa bastare! Quando abbiamo comprato casa purtroppo per noi, non abbiamo fatto caso a tutto ciò, forse l'inesperienza... è la nostra prima casa. In previsione della riunione di condominio fra pochi giorni (dove si proporrà di risistemare le parti comuni della palazzina) vi volevo rivolgere alcune domande. Se, fatta la proposta di sistemare le parti comuni, non si dovesse raggiungere la maggioranza cosa bisogna fare? Starsene zitti e aspettare che succeda una disgrazia (se cade un pezzo di intonaco in testa a qualcuno che passa per strada) oppure andare avanti per vie legali contro i condomini che non sono d'accordo nel sistemare il palazzo? In questo caso a chi rivolgersi? L'amministratore ha il compito o un potere ben preciso per far fronte a certi problemi? F. C. Se le condizioni dell’edificio sono tali da rappresentare un pericolo per gli stessi condomini e per chi si trovi a transitare nei pressi, e l’assemblea non delibera i necessari interventi, il condomino può rivolgersi al giudice. L’amministratore può nel frattempo attivarsi presso i Vigili del fuoco se, per esempio, vi sono infissi o parti d’intonaco pericolanti. LOCAZIONE, ALLAGAMENTO E RIPARAZIONE Considerato che compete al conduttore la riparazione di un danno provocato al parquet del soggiorno a seguito di perdita di acqua dal tubo della lavatrice, mi chiedo se il locatore può imporre al conduttore la scelta della propria ditta e dunque determinare il prezzo dell'intervento, e se la responsabilità del conduttore è limitata a ripristinare la situazione preesistente. E ancora, se il danno in questione si è sovrapposto ad un precedente danno provocato con le stesse modalità per il quale il locatore ha ricevuto indennizzo senza però provvedere alle riparazioni? L'ultimo conduttore è tenuto a rifare il pavimento per intero? In che misura il proprietario deve partecipare se intende rifare il pavimento da capo?
- Page 1 and 2: POSTA E RISPOSTA Aggiornato al 9 no
- Page 3 and 4: CONTRARIO - PULIZIA SCALE “FAI DA
- Page 5 and 6: SPESA REALIZZAZIONE POSTI AUTO - FA
- Page 7 and 8: Il tema è la consegna delle chiavi
- Page 9 and 10: chiedeva di andare da lui perchè e
- Page 11 and 12: Si applica l’art. 1125 c.c., che
- Page 13 and 14: P. Se, come nel caso di specie, l
- Page 15 and 16: INFILTRAZIONI DAL TETTO Vorrei sape
- Page 17 and 18: Sul punto non esistono distanze cod
- Page 19 and 20: contatore della luce scala. L’amm
- Page 21: La spesa richiesta dall’installaz
- Page 25 and 26: caloriferi. Questi condizionatori s
- Page 27 and 28: da quello di fianco. A chi spetta l
- Page 29 and 30: Possono posteggiare le auto a GPL,
- Page 31 and 32: sulla quale il lettore non ha il di
- Page 33 and 34: COIBENTAZIONE Abito in una casa bif
- Page 35 and 36: INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- Page 37 and 38: che bisogna mettere un cartello che
- Page 39 and 40: LASTRICO SOLARE E TETTOIA Abito all
- Page 41 and 42: M. V. Considerata la situazione di
- Page 43 and 44: Se l’amministratore del condomini
- Page 45 and 46: D. F. I locatori, considerato il re
- Page 47 and 48: Se la ristrutturazione del solaio s
- Page 49 and 50: Se il proprietario di un’unità i
- Page 51 and 52: E. P. Se, per seguire l'esecuzione
- Page 53 and 54: La L. 9/1/1989, n. 13, non prevede,
- Page 55 and 56: Se nel contratto di vendita non è
- Page 57 and 58: domande di nuove utenze per l'acqua
- Page 59 and 60: Se non si riesce ad individuare l
- Page 61 and 62: A. A. Ai sensi del secondo comma de
- Page 63 and 64: Ho comprato casa al pian terreno di
- Page 65 and 66: In teoria, in mancanza di un diviet
- Page 67 and 68: · Obbligarla almeno a mostrarmi ch
- Page 69 and 70: Sono separata dall’Agosto 2010 e
- Page 71 and 72: evitati per la ragionevolezza degli
Per il Tribunale di Roma (sentenza del 10/12/2007) l'occupazione di spazi di proprietà<br />
esclusiva siti all'interno dell’edificio condominiale, che si renda indispensabile per l'esecuzione<br />
di lavori di manutenzione e ristrutturazione alle parti comuni dell'edificio, non fa sorgere<br />
automaticamente, in capo al proprietario dei suddetti spazi, alcun diritto a percepire un<br />
indennizzo. Se però la presenza del ponteggio, magari per mesi, causa un danno alla proprietà<br />
esclusiva del condomino, questi ha diritto a un’adeguata indennità, ai sensi del secondo<br />
comma dell’art. 843 c.c.<br />
RISARCIMENTO DA INFILTRAZIONI DI ACQUA<br />
A gennaio ho avuto un problema di allagamento del mio appartamento dovuto ai tubi di scolo<br />
acqua dei pozzi bianchi, non puliti da parte della società di espurgo. Avendo il pavimento di<br />
legno le tavole si sono subito alzate perchè il problema si è proseguito per circa 3 giorni. Ho<br />
chiesto alla amministratrice di rimborsare il danno subito. Ho fatto pervenire un preventivo di<br />
spesa e l'amministratrice mi ha pagato il dovuto. Ora il nuovo amministratore dice che io avrei<br />
dovuto informare l'assemblea. Perchè l'assemblea deve essere sempre informata su quello che<br />
succede nel condominio. Ma questo non va a ledere la mia privacy?<br />
via mail<br />
Il lettore si è comportato correttamente informando l’amministratore del danno subìto. E’<br />
l’amministratore che, a sua volta, informa l’assemblea facendo nome e cognome del<br />
danneggiato, colpito da un evento assolutamente normale di certo non coperto da privacy nei<br />
confronti degli altri condomini.<br />
EDIFICIO FATISCENTE