POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

supercondominio: l’iniziativa può essere presa, ai sensi del secondo comma dell’art. 66 disp. att. e trans c.c., da ciascun condomino. RECESSO CONTRATTO DI LOCAZIONE A Marzo 2011 ho stipulato un contratto regolare di affitto per uso abitativo in un appartamento condominiale, 4+4 e regolarmente firmato da ambo le parti e dal notaio competente che ha provveduto alla registrazione. Da Marzo, come scritto sul contratto di affitto, pago regolarmente il canone di 670 euro comprensivo di spese condominiali. Il locatore, 18 giorni fa, mi convoca al suo studio richiedendomi di rientrare in possesso dell'appartamento per problemi gravi (entro il 20 di settembre 2011 è costretto a lasciare l'appartamento dove lui è andato ad abitare insieme alla moglie e un figlio minore). Premetto che alla stipula del contratto ho versato la somma di tre mensilità più le spese che mi spettavano per la registrazione del contratto, non solo, ma alla stipula dei contratti che ho dovuto necessariamente fare per luce, acqua, gas e cambio voltura ho versato a lui le differenze delle volture indicate nei contatori (tutto nero su bianco). Lui è assolutamente intenzionato a recedere dal contratto e rientrare da settembre in possesso dell'appartamento "obbligandomi" a trovarmene un altro in affitto. Io adesso mi trovo, insieme a mia moglie, in una situazione difficilissima poiché siamo senza soldi avendo arredata la casa presa in affitto da lui e per le migliorie apportate all'appartamento, per non parlare di tutti i problemi che dovrò affrontare tra: trasloco, disdetta e riapertura (se riuscirò a trovare un altro appartamento con affitto adatto alle mie tasche) dei contratti di luce, acqua e gas con i relativi costi, rifacimento dei documenti di residenza, carte di identità, nonché dei bollini da apporre sulla patente e sul libretto di circolazione della mia auto e, aggiungo, considerando una mia personale situazione familiare ed economica disastrosa, che la disperazione per questo grave problema da lui recato è quasi al limite. Prima domanda: come mi devo comportare? Può il locatore disdire il contratto di affitto 4+4 passati solo 5 mesi? Seconda domanda: se può farlo, posso richiedere la restituzione della caparra delle tre mensilità, delle spese contrattuali e un risarcimento in denaro per tutte le spese sostenute fino alla sua richiesta e per quelle che dovrò affrontare? B. F. Il locatore non può recedere dal contratto prima della scadenza, a meno che il conduttore non ponga in essere taluno dei comportamenti per i quali egli è legittimato a chiedere la risoluzione del rapporto. LOCAZIONE E IMPIANTO NON A NORMA Circa un anno dopo aver preso in locazione il nostro appartamento, ci siamo accorti che

l'impianto elettrico non possedeva il filo di messa a terra, né risultava collegato all'impianto di messa a terra condominiale. Dal 2008 è fatto obbligo al conduttore, se richiesto, di certificare l'impianto elettrico come a norma secondo le leggi vigenti: peraltro, ci risulta che non si possa né vendere né locare un bene immobile senza questa certificazione. Avendo dato per scontato che l'impianto elettrico fosse a norma non ci siamo posti il problema, ma quando abbiamo sollevato la questione presso il proprietario esso si è (sino ad ora) rifiutato di adeguare l'impianto secondo legge, ben sapendo che i relativi oneri sarebbero stati interamente a suo carico. La nostra domanda è: non tanto la mancata consegna del certificato (in quanto da noi non chiesto alla firma del contratto), quanto proprio il fatto che l'appartamento non fosse a norma sin dal primo giorno e da allora per circa un anno e mezzo, influisce sulla validità del contratto di locazione in quanto tale? Esistono estremi per invalidare il contratto per vizio sostanziale d'origine? Se così fosse, l'interruzione da parte nostra dell'erogazione del canone mensile potrebbe essere o strumentale all'operoso ravvedimento del conduttore, o necessaria per sostenere le spese del lavoro, che va comunque fatto per tutelare la sicurezza di chi abita o visita l'appartamento, nonché (ritengo) per allinearsi alle coperture assicurative condominiali, ove esistenti. Stefano B. Il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del canone, ai sensi del primo comma dell’art. 1578 c.c. Le parti potrebbero accordarsi nel senso che il conduttore assuma su di sé la spesa occorrente alla messa a norma dell’impianto, trattenendo il relativo importo sul canone di locazione. LAVORI E CANONE DI LOCAZIONE Sono conduttrice di un appartamento indipendente provvisto di ampio terrazzo e di un balcone. Da più di due mesi non posso usufruire di entrambi a seguito di un pericolo di crollo della parete adiacente della palazzina accanto confermato da una perizia dei vigili del fuoco. Sia la locatrice che il proprietario della palazzina adiacente continuano a rinviare i lavori. Desidererei sapere se posso avere la riduzione del canone di affitto e in che percentuale. S. P. Se si rende necessaria una riparazione che non può essere rinviata al termine della locazione, il conduttore è tenuto a tollerarla, anche se comporta la privazione del godimento di parte dell'immobile (art. 1583 c.c.). Se però l'esecuzione della riparazione si protrae per oltre un sesto della durata della locazione, e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata della riparazione e all'entità

l'impianto elettrico non possedeva il filo di messa a terra, né risultava collegato all'impianto di<br />

messa a terra condominiale. Dal 2008 è fatto obbligo al conduttore, se richiesto, di certificare<br />

l'impianto elettrico come a norma secondo le leggi vigenti: peraltro, ci risulta che non si possa<br />

né vendere né locare un bene immobile senza questa certificazione. Avendo dato per scontato<br />

che l'impianto elettrico fosse a norma non ci siamo posti il problema, ma quando abbiamo<br />

sollevato la questione presso il proprietario esso si è (sino ad ora) rifiutato di adeguare<br />

l'impianto secondo legge, ben sapendo che i relativi oneri sarebbero stati interamente a suo<br />

carico. La nostra domanda è: non tanto la mancata consegna del certificato (in quanto da noi<br />

non chiesto alla firma del contratto), quanto proprio il fatto che l'appartamento non fosse a<br />

norma sin dal primo giorno e da allora per circa un anno e mezzo, influisce sulla validità del<br />

contratto di locazione in quanto tale? Esistono estremi per invalidare il contratto per vizio<br />

sostanziale d'origine? Se così fosse, l'interruzione da parte nostra dell'erogazione del canone<br />

mensile potrebbe essere o strumentale all'operoso ravvedimento del conduttore, o necessaria<br />

per sostenere le spese del lavoro, che va comunque fatto per tutelare la sicurezza di chi abita<br />

o visita l'appartamento, nonché (ritengo) per allinearsi alle coperture assicurative condominiali,<br />

ove esistenti.<br />

Stefano B.<br />

Il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del canone, ai sensi<br />

del primo comma dell’art. 1578 c.c. Le parti potrebbero accordarsi nel senso che il conduttore<br />

assuma su di sé la spesa occorrente alla messa a norma dell’impianto, trattenendo il relativo<br />

importo sul canone di locazione.<br />

LAVORI E CANONE DI LOCAZIONE<br />

Sono conduttrice di un appartamento indipendente provvisto di ampio terrazzo e di un balcone.<br />

Da più di due mesi non posso usufruire di entrambi a seguito di un pericolo di crollo della<br />

parete adiacente della palazzina accanto confermato da una perizia dei vigili del fuoco. Sia la<br />

locatrice che il proprietario della palazzina adiacente continuano a rinviare i lavori. Desidererei<br />

sapere se posso avere la riduzione del canone di affitto e in che percentuale.<br />

S. P.<br />

Se si rende necessaria una riparazione che non può essere rinviata al termine della locazione, il<br />

conduttore è tenuto a tollerarla, anche se comporta la privazione del godimento di parte<br />

dell'immobile (art. 1583 c.c.). Se però l'esecuzione della riparazione si protrae per oltre un<br />

sesto della durata della locazione, e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto<br />

a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata della riparazione e all'entità

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