POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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lamentano che, poiché le loro abitazioni erano preesistenti alle nostre, per permettere il passaggio della nostra conduttura fognaria per allaccio alla conduttura comunale il costruttore ha dovuto necessariamente “tagliare” il manto stradale esistente ripristinando comunque la situazione iniziale. Tale “taglio” ha indebolito l’asfalto che ha ceduto lungo tutta la linea che attraversa la loro strada. Dando quindi per scontato che esista una “servitù fognaria” (non abbiamo ancora reperito nessuna documentazione in proposito, ma non sapremmo eventualmente che altra normativa applicare) è giusto che i lavori e le spese spettino totalmente al nostro condominio? Oppure la spesa potrebbe essere ripartita in parti uguali? O addirittura spettare tutta all’altro condominio essendo stato il danno causato non da problemi strettamente attinenti alla tubatura (perdite o usura) ma dal continuo passaggio degli altri condomini che accedono alle loro autorimesse? A. P. Se il lamentato inconveniente è stato determinato in sede di costituzione della servitù, la spesa grava sul condominio di cui fa parte il lettore, ai sensi del secondo comma dell’art. 1069 c.c. Se invece il danno è riconducibile all’uso che della strada è stato fatto dai condomini delle sottostanti costruzioni, sono questi a dover sostenere la relativa spesa. DANNI DA ALLAGAMENTO A giugno 2011 ho iniziato i lavori di rifacimento dell'appartamento (pavimenti, tubi sottostanti, smontaggio termosifoni) e ho avvertito l'amministratore del tutto. A inizio luglio senza preavviso hanno pompato acqua nell'impianto di riscaldamento del condominio con conseguente fuoriuscita della stessa dalla mie tubature sprovviste di valvola, al piano sottostante il condomino era in vacanza quindi si è allagato tutto l'appartamento, a fine luglio è arrivata la denuncia (brevi manu, non raccomandata) con il rimborso di tutti i danni (computer, mobilio, impianto elettrico e pensione in albergo per 3 persone in quanto appartamento inagibile) ora per il risarcimento posso rivalermi su una errata manutenzione della società di ristrutturazione o sull'amministratore che non ha avvertito dell'anticipata apertura dell'impianto di riscaldamento? D. C. Se l’amministratore, nonostante fosse stato informato che i tubi dell’appartamento sarebbero stati scollegati, ha fatto immettere acqua nell’impianto provocando i lamentati danni, è a questi che va indirizzata la richiesta risarcitoria. Se poi la ditta incaricata dei lavori era stata a sua volta messa al corrente della circostanza dall’amministratore, questi potrà rivalersi nei suoi confronti, con il condomino legittimato ad agire direttamente anche contro la stessa impresa.
ESERCIZIO DELLA SERVITU’ Sono proprietario di un appartamento in un condominio di 5 appartamenti. I contatori dell'acqua sono situati fin dalla costruzione del condominio in uno spazio largo tre metri e lungo dieci, sottostante i balconi, che è di proprietà privata di uno dei condomini che ha anche la maggioranza dei millesimi. Attualmente questo condominio è privo di amministratore perchè il vecchio amministratore ha comunicato con A.R. agli altri comproprietari le sue dimissioni. Fino a due anni fa si accedeva, liberamente, per la lettura o la chiusura dei contatori dell'acqua, dallo spazio antistante il portoncino di ingresso alla cassa scale. Questo spazio ci fu chiesto, solo verbalmente, di essere chiuso, per motivi di sicurezza, perchè si poteva accedere liberamente nella parte posteriore del giardino che era sempre buia, con ringhiera e porta con lucchetto e già allora non ci fu consegnata alcuna chiave. Da allora, per poter procedere alla lettura dei contatori o alla chiusura dell'acqua, bisogna chiamarlo per far aprire il cancello e procedere alle operazioni da fare. Questo condomino, senza dire nulla a nessuno e senza una assemblea condominiale, ultimamente ha tagliato il muro condominiale, che separava il condominio dalla strada, di circa tre metri ed al posto di esso vi ha installato un cancello scorrevole con chiusura ed è il solo a tenere la chiave. Per la lettura dei contatori anche stavolta, oltre a ricordargli che non poteva inglobare in sua proprietà esclusiva parte del muro di cinta che era condominiale gli è stata chiesta la chiave ma anche stavolta la risposta è stata negativa. La creazione di questo cancello scorrevole ha il duplice scopo di non far parcheggiare in quel tratto e la creazione di un posto macchina sotto il balcone in quello spazio di metri tre. Cosa si può fare? In caso estremo e cioè se continuasse a non voler dare nessuna chiave è possibile costringerlo a spostare i contatori sul muro condominiale che separa la strada dal condominio? In questo caso però sorge un altro problema e cioè che i contatori li andrebbe sicuramente a posizionare sui ultimi 80 cm. ai lati del cancello di ingresso alla cassa scale e non sui precedenti tre metri agli 80 cm. di muro condominiale perchè ci direbbe sicuramente che danno fastidio al cancello scorrevole che ha ultimamente creato. S. R. L'amministratore dimissionario è tenuto ad esercitare le sue funzioni fino a quando non venga sostituito da un altro amministratore, a meno che non risulti una contraria volontà dei condomini, espressa attraverso una delibera assembleare. Il secondo comma dell’art. 1067 c.c. stabilisce che il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo, per cui se l’amministratore dimissionario non interviene non resta che rivolgersi al giudice per costringere il condomino a consegnare una copia della chiave del cancello di accesso all’area in cui sono collocati i contatori.
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lamentano che, poiché le loro abitazioni erano preesistenti alle nostre, per permettere il<br />
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attraversa la loro strada. Dando quindi per scontato che esista una “servitù fognaria” (non<br />
abbiamo ancora reperito nessuna documentazione in proposito, ma non sapremmo<br />
eventualmente che altra normativa applicare) è giusto che i lavori e le spese spettino<br />
totalmente al nostro condominio? Oppure la spesa potrebbe essere ripartita in parti uguali? O<br />
addirittura spettare tutta all’altro condominio essendo stato il danno causato non da problemi<br />
strettamente attinenti alla tubatura (perdite o usura) ma dal continuo passaggio degli altri<br />
condomini che accedono alle loro autorimesse?<br />
A. P.<br />
Se il lamentato inconveniente è stato determinato in sede di costituzione della servitù, la spesa<br />
grava sul condominio di cui fa parte il lettore, ai sensi del secondo comma dell’art. 1069 c.c.<br />
Se invece il danno è riconducibile all’uso che della strada è stato fatto dai condomini delle<br />
sottostanti costruzioni, sono questi a dover sostenere la relativa spesa.<br />
DANNI DA ALLAGAMENTO<br />
A giugno 2011 ho iniziato i lavori di rifacimento dell'appartamento (pavimenti, tubi sottostanti,<br />
smontaggio termosifoni) e ho avvertito l'amministratore del tutto. A inizio luglio senza<br />
preavviso hanno pompato acqua nell'impianto di riscaldamento del condominio con<br />
conseguente fuoriuscita della stessa dalla mie tubature sprovviste di valvola, al piano<br />
sottostante il condomino era in vacanza quindi si è allagato tutto l'appartamento, a fine luglio è<br />
arrivata la denuncia (brevi manu, non raccomandata) con il rimborso di tutti i danni<br />
(computer, mobilio, impianto elettrico e pensione in albergo per 3 persone in quanto<br />
appartamento inagibile) ora per il risarcimento posso rivalermi su una errata manutenzione<br />
della società di ristrutturazione o sull'amministratore che non ha avvertito dell'anticipata<br />
apertura dell'impianto di riscaldamento?<br />
D. C.<br />
Se l’amministratore, nonostante fosse stato informato che i tubi dell’appartamento sarebbero<br />
stati scollegati, ha fatto immettere acqua nell’impianto provocando i lamentati danni, è a<br />
questi che va indirizzata la richiesta risarcitoria. Se poi la ditta incaricata dei lavori era stata a<br />
sua volta messa al corrente della circostanza dall’amministratore, questi potrà rivalersi nei suoi<br />
confronti, con il condomino legittimato ad agire direttamente anche contro la stessa impresa.