POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

L. La regolarità della convocazione dell’assemblea dev’essere verificata dal presidente della stessa. Se si accerta il mancato raggiungimento del quorum ai fini della validità della costituzione dell’assemblea, la circostanza dev’essere messa a verbale dal segretario e la seduta non si può aprire. Se invece l’assemblea è validamente costituita ma non si raggiunge il quorum sufficiente affinché una determinata delibera possa essere validamente adottata, l’assemblea non può assumerla e se lo fa la decisione è suscettibile d’impugnazione. PIANTE SU AREA COMUNE Nel piccolo condominio dove vivono i miei genitori l’accesso, dal cancello sulla strada al portone d’ingresso, avviene attraverso una piccola parte comune costituita da uno slargo ed alcuni gradini che portano ad un vano coperto prospicente il portone vero e proprio. Sia nello slargo che nel vano coperto sono state poste alcune piante ornamentali dai miei genitori che si occupano in proprio, autonomamente e senza alcun onere a carico degli altri condomini, della loro cura e manutenzione assicurando un evidente miglioramento estetico ed abbellimento alla parte comune anche in considerazione della tipologia di piante in questione (cicas ed aspidistra). Essendo i miei genitori fra i primi acquirenti di appartamento nel condominio, hanno inteso tale azione quale spontaneo atto di cura e abbellimento del sito ponendolo in essere fin dal loro insediamento. Tale azione, che non altera ne’ limita la completa disponibilita’ della parte comune agli altri condomini, e’ stata condivisa ed accettata di buon grado dalla totalita’ – meno uno, purtroppo – dei rimanenti condomini con i quali si intrattengono, peraltro, rapporti di ottimo vicinato. Il condomino contrario sostiene che le parti comuni non possono essere utilizzate per depositare oggetti appartenenti ai condomini con evidente e pretestuosa negazione dell’abbellimento effettivo e condiviso dagli altri. I miei genitori sono tenuti a rimuovere le piante? V. P. Se, come scrive il lettore, le piante non impediscono agli altri condomini di fare pari uso, secondo il loro diritto, della parte comune su cui insistono, la loro presenza è legittima, in quanto finalizzata all’abbellimento, e quindi alla valorizzazione dell’edificio. TRASFORMAZIONE SOTTOTETTO E MODIFICA TABELLE MILLESIMALI Ho condonato un sottotetto che da locale di sgombro è diventato abitazione con tanto di abitabilità e agibilità.

1) ho diritto ad installare sulla facciata condominiale, con un modestissimo impatto estetico, i tubi del gas e dell'acqua? 2) le tabelle millesimali giustamente dovranno essere aggiornate, il costo della revisione va ripartito fra tutti o lo devo sostenere solo io? M. C. M. La posa in opera di cavi e tubi sulla facciata condominiale è legittima, trattandosi di assolvere ad esigenze primarie. Poiché la revisione delle tabelle millesimali è conseguenza della modifica introdotta da un condomino, è questi a doversi far carico della relativa spesa. Preferibile che l’elaborato venga predisposto da un tecnico designato dall’assemblea. OSTRUZIONE PASSAGGIO Da qualche mese sono stato nominato Amministratore di Condominio e nello stesso tempo sono un condomino. Il nostro problema è che da 6 mesi c’è un auto senza assicurazione è parcheggiata (davanti al suo Garage) all’interno della area condominiale, dove ostacola l’ingresso secondario di un condomino. Nel regolamento condominiale dice: "è vietato parcheggiare in cortile qualsiasi tipo di veicolo senza autorizzazione; i "signori inquilini", affittuari delle autorimesse, sono pregati di non lasciare l'auto parcheggiata fuori dal box; non si può parcheggiare nessun tipo di motociclo. Per 2 volte mi sono rivolto sia al proprietario che all’inquilino verbalmente e cortesemente di spostare la macchina e posizionarla in garage per non ostacolare l’ingresso di altri condomini, la loro risposta dell’inquilino è stata che il garage è pieno di attrezzature del lavoro e non sa dove metterle, il proprietario mi rimanda al lunedì lo spostamento dell’Auto. I vigili e carabinieri mi hanno risposto che in una area privata non possono intervenire. Adesso pensavo di effettuare una diffida con una raccomandata A/R. A chi mi posso rivolgere per risolvere per la rimozione dell’auto? G. S. Se il condomino disattende l’invito a rimuovere l’autovettura che ostruisce il passaggio, l’amministratore può rivolgersi al giudice attraverso un avvocato. SERVITU’ E SPESE Le chiedo un parere in materia di “servitù fognaria”: faccio parte di un condominio di 12 villette a schiera costruite nel 1994. Oggi i condomini di altre villette a schiera, costruite nella strada sottostante alle nostre, ci chiedono di effettuare e pagare i lavori di ripristino del manto stradale della strada privata di accesso alle loro autorimesse nella parte in cui ha ceduto:

L.<br />

La regolarità della convocazione dell’assemblea dev’essere verificata dal presidente della<br />

stessa. Se si accerta il mancato raggiungimento del quorum ai fini della validità della<br />

costituzione dell’assemblea, la circostanza dev’essere messa a verbale dal segretario e la<br />

seduta non si può aprire. Se invece l’assemblea è validamente costituita ma non si raggiunge il<br />

quorum sufficiente affinché una determinata delibera possa essere validamente adottata,<br />

l’assemblea non può assumerla e se lo fa la decisione è suscettibile d’impugnazione.<br />

PIANTE SU AREA COMUNE<br />

Nel piccolo condominio dove vivono i miei genitori l’accesso, dal cancello sulla strada al<br />

portone d’ingresso, avviene attraverso una piccola parte comune costituita da uno slargo ed<br />

alcuni gradini che portano ad un vano coperto prospicente il portone vero e proprio. Sia nello<br />

slargo che nel vano coperto sono state poste alcune piante ornamentali dai miei genitori che si<br />

occupano in proprio, autonomamente e senza alcun onere a carico degli altri condomini, della<br />

loro cura e manutenzione assicurando un evidente miglioramento estetico ed abbellimento alla<br />

parte comune anche in considerazione della tipologia di piante in questione (cicas ed<br />

aspidistra). Essendo i miei genitori fra i primi acquirenti di appartamento nel condominio,<br />

hanno inteso tale azione quale spontaneo atto di cura e abbellimento del sito ponendolo in<br />

essere fin dal loro insediamento. Tale azione, che non altera ne’ limita la completa disponibilita’<br />

della parte comune agli altri condomini, e’ stata condivisa ed accettata di buon grado dalla<br />

totalita’ – meno uno, purtroppo – dei rimanenti condomini con i quali si intrattengono, peraltro,<br />

rapporti di ottimo vicinato. Il condomino contrario sostiene che le parti comuni non possono<br />

essere utilizzate per depositare oggetti appartenenti ai condomini con evidente e pretestuosa<br />

negazione dell’abbellimento effettivo e condiviso dagli altri. I miei genitori sono tenuti a<br />

rimuovere le piante?<br />

V. P.<br />

Se, come scrive il lettore, le piante non impediscono agli altri condomini di fare pari uso,<br />

secondo il loro diritto, della parte comune su cui insistono, la loro presenza è legittima, in<br />

quanto finalizzata all’abbellimento, e quindi alla valorizzazione dell’edificio.<br />

TRASFORMAZIONE SOTTOTETTO E MODIFICA TABELLE MILLESIMALI<br />

Ho condonato un sottotetto che da locale di sgombro è diventato abitazione con tanto di<br />

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