POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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che potrà essere quantificato dagli stessi condomini o da un tecnico.<br />
SPESA REALIZZAZIONE POSTI AUTO<br />
Nell'area privata antistante il condominio in cui abito è stata decisa la realizzazione di posti<br />
auto (cinque) usufruibili a rotazione da tutti i condòmini. L'accesso a questi posti-auto avverrà<br />
tramite l'apertura automatica di una sbarra, quindi agibile solo dagli aventi diritto. Visto che la<br />
dimensione dei posti auto e l'utilizzo degli stessi è uguale per tutti i condòmini, come devono<br />
essere ripartite le spese per la realizzazione di questi posti-auto?<br />
M. V.<br />
Il primo comma dell’art. 1123 c.c. stabilisce che le spese richieste dalle innovazioni deliberate<br />
dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della<br />
proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione, per cui i condomini possono accordarsi nel<br />
senso di ripartirle in parti uguali, dal momento che l’utilità prodotta dall’innovazione è la stessa<br />
per tutti.<br />
FACCIATA E TUBO DELL’ACQUA<br />
Sono proprietario di un appartamento facente parte di un edificio condominiale, sito al piano<br />
sopraelevato. Siamo due condomini. L'altro condomino è proprietario del primo piano e<br />
dell'unica cantina dati in locazione. L'edificio è circondato dalla corte che dagli atti risulta<br />
comune. Da poco tempo l'inquilino del primo piano ha calato, sulla facciata, una canna di<br />
plastica fino alla corte perlavare le sue moto e per usi vari. Gradirei sapere se questo<br />
comportamento è lecito ritenendo, in primo luogo, che vi sia un danno al decoro dell'edificio<br />
stesso.<br />
B. Z.<br />
Il Pretore di Pisa, con sentenza del 3/3/1993, ha stabilito che l'esposizione di panni su un<br />
balcone o all'esterno delle finestre non costituisce alterazione del decoro architettonico<br />
dell'edificio, dal momento che non dà luogo ad un'opera materiale idonea a modificare<br />
stabilmente le linee architettoniche dell'edificio, consistendo invece in un comportamento di<br />
tipo saltuario. Lasciare però, stabilmente, un tubo dell’acqua pendente lungo la facciata<br />
dell’edificio, altera la destinazione di quest’ultimo ex art. 1102 c.c.<br />
FOSSA BIOLOGICA E SERVITU’