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POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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che potrà essere quantificato dagli stessi condomini o da un tecnico.<br />

SPESA REALIZZAZIONE POSTI AUTO<br />

Nell'area privata antistante il condominio in cui abito è stata decisa la realizzazione di posti<br />

auto (cinque) usufruibili a rotazione da tutti i condòmini. L'accesso a questi posti-auto avverrà<br />

tramite l'apertura automatica di una sbarra, quindi agibile solo dagli aventi diritto. Visto che la<br />

dimensione dei posti auto e l'utilizzo degli stessi è uguale per tutti i condòmini, come devono<br />

essere ripartite le spese per la realizzazione di questi posti-auto?<br />

M. V.<br />

Il primo comma dell’art. 1123 c.c. stabilisce che le spese richieste dalle innovazioni deliberate<br />

dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della<br />

proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione, per cui i condomini possono accordarsi nel<br />

senso di ripartirle in parti uguali, dal momento che l’utilità prodotta dall’innovazione è la stessa<br />

per tutti.<br />

FACCIATA E TUBO DELL’ACQUA<br />

Sono proprietario di un appartamento facente parte di un edificio condominiale, sito al piano<br />

sopraelevato. Siamo due condomini. L'altro condomino è proprietario del primo piano e<br />

dell'unica cantina dati in locazione. L'edificio è circondato dalla corte che dagli atti risulta<br />

comune. Da poco tempo l'inquilino del primo piano ha calato, sulla facciata, una canna di<br />

plastica fino alla corte perlavare le sue moto e per usi vari. Gradirei sapere se questo<br />

comportamento è lecito ritenendo, in primo luogo, che vi sia un danno al decoro dell'edificio<br />

stesso.<br />

B. Z.<br />

Il Pretore di Pisa, con sentenza del 3/3/1993, ha stabilito che l'esposizione di panni su un<br />

balcone o all'esterno delle finestre non costituisce alterazione del decoro architettonico<br />

dell'edificio, dal momento che non dà luogo ad un'opera materiale idonea a modificare<br />

stabilmente le linee architettoniche dell'edificio, consistendo invece in un comportamento di<br />

tipo saltuario. Lasciare però, stabilmente, un tubo dell’acqua pendente lungo la facciata<br />

dell’edificio, altera la destinazione di quest’ultimo ex art. 1102 c.c.<br />

FOSSA BIOLOGICA E SERVITU’

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