POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

SPOSTAMENTO DELLA SERVITU’ Abito in appartamento a piano terra e sotto due delle stanze insiste un cunicolo (non stagno) ove transita lo scarico della fogna di tre appartamenti. Anche se complesso edilizio è costituito da 4 appartamenti non si configura in un condominio in quanto, a parte il passaggio della fogna, non vi è null'altro in comune. Le chiedo: a) posso costruire una rete fognaria e farla passare all'esterno dell'appartamento e farla transitare nel giardino di mia esclusiva proprietà per gli altri appartamenti? b) gli altri proprietari hanno l'obbligo di allacciarsi alla nuova rete fognaria? c) se non volessero allacciarsi alla fogna al nuovo impianto, posso minacciare l'interruzione del passaggio dei loro scarichi nel cunicolo posto sotto il mio appartamento? d) nel caso non fosse possibile e dovessi smantellare la pavimentazione delle due stanze e mettere in opera un tubo stagno, come sarebbero ripartite le spese? E. V. L’art. 1068 c.c. stabilisce che il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente. Tuttavia, se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente, o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo ugualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può rifiutarlo. Altrimenti si può ricorrere al giudice. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE LASTRICO SOLARE DI USO ESCLUSIVO Mio padre è proprietario di una terrazza che copre due cantine, una di proprietà nostra e l’altra di proprietà di un altro condomino. Il pavimento deve essere rifatto perché ci sono delle infiltrazioni quando piove, inoltre nel mezzo della terrazza c’è un 1,20 mt di solo passaggio comune a tutti i condomini (siamo in tutto tre) per uscire sulla strada. Come andranno ripartite le spese per il rifacimento? Se l’altro proprietario non è interessato al rifacimento, cosa si può fare? A. C. La spesa richiesta dal rifacimento della pavimentazione (art. 1126 c.c.) va ripartita in ragione di un terzo a carico del proprietario esclusivo della terrazza, con i restanti due terzi da dividersi, in proporzione ai millesimi di proprietà, tra lo stesso proprietario della terrazza e l’altro condomino. Il condomino che esercita sulla terrazza soltanto il diritto di passaggio è tenuto a contribuire ai sensi del secondo comma dell’art. 1123 c.c., sulla base di un importo

che potrà essere quantificato dagli stessi condomini o da un tecnico. SPESA REALIZZAZIONE POSTI AUTO Nell'area privata antistante il condominio in cui abito è stata decisa la realizzazione di posti auto (cinque) usufruibili a rotazione da tutti i condòmini. L'accesso a questi posti-auto avverrà tramite l'apertura automatica di una sbarra, quindi agibile solo dagli aventi diritto. Visto che la dimensione dei posti auto e l'utilizzo degli stessi è uguale per tutti i condòmini, come devono essere ripartite le spese per la realizzazione di questi posti-auto? M. V. Il primo comma dell’art. 1123 c.c. stabilisce che le spese richieste dalle innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione, per cui i condomini possono accordarsi nel senso di ripartirle in parti uguali, dal momento che l’utilità prodotta dall’innovazione è la stessa per tutti. FACCIATA E TUBO DELL’ACQUA Sono proprietario di un appartamento facente parte di un edificio condominiale, sito al piano sopraelevato. Siamo due condomini. L'altro condomino è proprietario del primo piano e dell'unica cantina dati in locazione. L'edificio è circondato dalla corte che dagli atti risulta comune. Da poco tempo l'inquilino del primo piano ha calato, sulla facciata, una canna di plastica fino alla corte perlavare le sue moto e per usi vari. Gradirei sapere se questo comportamento è lecito ritenendo, in primo luogo, che vi sia un danno al decoro dell'edificio stesso. B. Z. Il Pretore di Pisa, con sentenza del 3/3/1993, ha stabilito che l'esposizione di panni su un balcone o all'esterno delle finestre non costituisce alterazione del decoro architettonico dell'edificio, dal momento che non dà luogo ad un'opera materiale idonea a modificare stabilmente le linee architettoniche dell'edificio, consistendo invece in un comportamento di tipo saltuario. Lasciare però, stabilmente, un tubo dell’acqua pendente lungo la facciata dell’edificio, altera la destinazione di quest’ultimo ex art. 1102 c.c. FOSSA BIOLOGICA E SERVITU’

S<strong>POSTA</strong>MENTO DELLA SERVITU’<br />

Abito in appartamento a piano terra e sotto due delle stanze insiste un cunicolo (non stagno)<br />

ove transita lo scarico della fogna di tre appartamenti. Anche se complesso edilizio è costituito<br />

da 4 appartamenti non si configura in un condominio in quanto, a parte il passaggio della<br />

fogna, non vi è null'altro in comune. Le chiedo:<br />

a) posso costruire una rete fognaria e farla passare all'esterno dell'appartamento e farla<br />

transitare nel giardino di mia esclusiva proprietà per gli altri appartamenti?<br />

b) gli altri proprietari hanno l'obbligo di allacciarsi alla nuova rete fognaria?<br />

c) se non volessero allacciarsi alla fogna al nuovo impianto, posso minacciare l'interruzione del<br />

passaggio dei loro scarichi nel cunicolo posto sotto il mio appartamento?<br />

d) nel caso non fosse possibile e dovessi smantellare la pavimentazione delle due stanze e<br />

mettere in opera un tubo stagno, come sarebbero ripartite le spese?<br />

E. V.<br />

L’art. 1068 c.c. stabilisce che il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio<br />

della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente. Tuttavia, se<br />

l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente, o se impedisce di fare lavori,<br />

riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario<br />

dell'altro fondo un luogo ugualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può<br />

rifiutarlo. Altrimenti si può ricorrere al giudice.<br />

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE LASTRICO SOLARE DI USO ESCLUSIVO<br />

Mio padre è proprietario di una terrazza che copre due cantine, una di proprietà nostra e l’altra<br />

di proprietà di un altro condomino. Il pavimento deve essere rifatto perché ci sono delle<br />

infiltrazioni quando piove, inoltre nel mezzo della terrazza c’è un 1,20 mt di solo passaggio<br />

comune a tutti i condomini (siamo in tutto tre) per uscire sulla strada. Come andranno ripartite<br />

le spese per il rifacimento? Se l’altro proprietario non è interessato al rifacimento, cosa si può<br />

fare?<br />

A. C.<br />

La spesa richiesta dal rifacimento della pavimentazione (art. 1126 c.c.) va ripartita in ragione<br />

di un terzo a carico del proprietario esclusivo della terrazza, con i restanti due terzi da<br />

dividersi, in proporzione ai millesimi di proprietà, tra lo stesso proprietario della terrazza e<br />

l’altro condomino. Il condomino che esercita sulla terrazza soltanto il diritto di passaggio è<br />

tenuto a contribuire ai sensi del secondo comma dell’art. 1123 c.c., sulla base di un importo

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