POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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tetto rientri o meno nella suddetta ipotesi (propendiamo per l’ipotesi negativa) dev’essere un<br />
giudice.<br />
SERVITU’ E MILLESIMI<br />
Ho costruito su un terreno di mia proprietà una cisterna per la raccolta di acque piovane<br />
destinate all'irrigazione. Le acque piovane provengono da una copertura condominiale. Quando<br />
stavo per terminare i lavori, alcuni condomini mi hanno manifestato la volontà di partecipare<br />
alle spese e di usufruire dell'acqua. Fermo restando che nella mia proprietà si viene a creare<br />
una servitù dovuta alla presenza della cisterna chiedo come si possa consentire l'attingimento<br />
dell'acqua piovana ai vari condomini, in che proporzione e se possa esistere una tabella<br />
millesimali che tratti tale argomento.<br />
S. M.<br />
Le tabelle millesimali sono tipiche dell’edificio condominiale. Nulla vieta, però, che le parti,<br />
d’accordo fra loro, stabiliscano un criterio quantitativo sulla base del quale l’acqua proveniente<br />
dall’edificio ritorni dalla cisterna alle unità immobiliari in esso ubicate, se del caso rifacendosi ai<br />
millesimi di proprietà generale. Quanto al sistema da adottare per la conduzione dell’acqua, la<br />
domanda va girata a un tecnico.<br />
VIOLENZA IN CONDOMINIO<br />
Abito in un condominio, siamo tutti proprietari. C'è un condomino pregiudicato aggressivo,<br />
violento e definito dalla polizia pericoloso. Spesso siamo costretti a richiedere il pronto<br />
intervento. Attualmente il soggetto è sottoposto al t.s.o (trattamento sanitario obbligatorio),<br />
picchia la madre da una vita e lei pretende che sia il condominio a intervenire, lo aizza contro<br />
di noi. Questa notte ha divelto la sbarra condominiale: come possiamo tutelarci? La madre ed il<br />
fratello non sono responsabili? Io l'ho denunciato per stalking. Cosa possiamo fare?<br />
via mail<br />
Se il lettore è stato fatto segno ad atti persecutori e, come scrive, ha presentato denuncia, il<br />
condomino dovrebbe essere indotto a riflettere sull’opportunità di cambiare condotta (lo<br />
stalking, infatti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni). Usiamo il condizionale<br />
perché, trattandosi di persona mentalmente disturbata, non è presumibilmente in grado di<br />
rendersi conto della sua condizione, per cui perdurando e aggravandosi questo tipo di<br />
comportamento potrebbe rendersi necessario un trattamento sanitario obbligatorio in una<br />
struttura ospedaliera.