POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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A. S. Nel momento in cui il costruttore vende la prima villetta si viene a creare una situazione di supercondominio, con il venditore tenuto a contribuire alle spese gravanti sulle unità immobiliari invendute, salvo diversa clausola contenuta negli atti di vendita. COSTRUTTORE E ASCENSORE Leggo sul vostro sito questa risposta: "Il costruttore-venditore è tenuto a consegnare all’acquirente un impianto di ascensore regolarmente funzionante e dotato di certificato di collaudo, salvo diverso accordo intervenuto fra le parti. E’ altresì tenuto a dotare l’edificio condominiale di un impianto elettrico di potenza tale da assicurare il regolare funzionamento dell’ascensore e degli altri impianti comuni." Mi chiedo quali siano i riferimenti normativi da citare in merito, in quanto, il condominio dove abito sta per deliberare delle spese (ultimazione impianto + collaudo + messa in esercizio) dell'ascensore alle quali credo di non dover sopperire (ultimazione impianto e collaudo) perchè spetterebbero al costruttore secondo il mio modesto parere e secondo il rogito che non prevedeva tale spesa a mio carico. I. D. R. Le caratteristiche della costruzione sono indicate nel capitolato allegato al contratto di appalto, per cui è a questo che ci si deve rifare per stabilire se l’ultimazione dell’impianto di ascensore era o meno compresa fra gli obblighi del costruttore. Se questi è inadempiente, ai condomini conviene chiedere al giudice un accertamento tecnico preventivo per far certificare lo stato dei lavori, per poi accollarsi la relativa spesa in modo da poter disporre in tempi brevi del servizio, in attesa che il successivo giudizio di merito sancisca l’obbligo risarcitorio in capo al costruttore. SCAVI E RIPRISTINO SEDE STRADALE Abito in una strada privata in casa indipendente con altri 5 famiglie, sempre in case indipendenti. Ora uno di loro, facendo lavori di ristrutturazioni della sua casa, ha dissestato la strada con passaggio di camion e con scavi per le varie utenze. Dopo le nostre richieste di ripristino lui si rifiuta di fare il ripristino. La polizia municipale ci ha detto che non può intervenire in quanto è proprietà privata. Ha l'obbligo del ripristino? Cosa ci consiglia di fare? C. N.
Il vicino è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, e se disattende l’invito ad attivarsi, invito che può essere formulato anche da un solo condomino a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, questi è legittimato a rivolgersi al giudice. CALDAIA RISCALDAMENTO Nel mio condominio abbiamo una caldaia vecchia di 22 anni con una dispersione termica nel vano caldaia del 25%. I tubi, vecchi di 42 anni, ad anello al piano terreno sono esterni nei garage e nelle cantine e quindi con un' altra dispersione del 20%, poi per salire fino al 4° piano avviene un'ulteriore dispersione del 20% con un totale del 65%. Perché io che ho un appartamento grande a nord ed al 1° piano devo pagare la differenza della quota fissa (che andrà deliberata temo a non più del 35%) per quegli appartamenti intermedi e per quelli esposti al sole che effettivamente per lunghi periodi invernali tengono i radiatori chiusi ma con la comodità che in qualsiasi momento possono usufruire dell'acqua calda per i boiler, che se con i radiatori chiusi non stanno pagando, e del riscaldamento che noi che l'usiamo ininterrottamente gli teniamo pronto per quei pochi giorni di freddo intenso? Come posso cercare di equiparare la quota fissa alla reale dispersione termica? Ho indetto due riunioni straordinarie per cambiare la caldaia usufruendo delle agevolazioni fiscali del 55% ma 6 condomini su 9 sono stati contrari nonostante le innumerevoli delucidazioni di risparmio fatte dai tecnici, temo che puntino solamente a lucrare alle spalle di chi ha necessità di utilizzare il riscaldamento! Inoltre, per far salire l'ascensore per ogni piano, c'è consumo di energia come per far salire l'acqua calda ai radiatori da piano a piano c'è dispersione termica e quindi di combustibile, perché non è prevista come per gli ascensori una diversa contabilizzazione piano per piano? A. A. Il condomino, se ritiene che la tabella millesimale del riscaldamento sia frutto di errore, può attivarsi giudizialmente, come previsto dall’art. 69 disp. att. e trans. c.c., per la sua revisione. In alternativa può staccarsi dall’impianto, dimostrando però che dal distacco non derivano né aggravi di spesa per coloro che continuano a fruire dell'impianto, né squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio, ma anche in questo caso non può sottrarsi dal contribuire alle spese occorrenti alla conservazione dell'impianto. Nella messa a punto della tabella millesimale si può seguire il criterio della superficie irradiata, quello della superficie radiante o quello della cubatura, o fare la media fra gli ultimi due. ASSEGNAZIONE POSTI AUTO Circa un anno fa ho acquistato una porzione di trifamigliare. Nell'atto e' anche compreso
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Nel mio condominio abbiamo una caldaia vecchia di 22 anni con una dispersione termica nel<br />
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per far salire l'acqua calda ai radiatori da piano a piano c'è dispersione termica e quindi di<br />
combustibile, perché non è prevista come per gli ascensori una diversa contabilizzazione piano<br />
per piano?<br />
A. A.<br />
Il condomino, se ritiene che la tabella millesimale del riscaldamento sia frutto di errore, può<br />
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In alternativa può staccarsi dall’impianto, dimostrando però che dal distacco non derivano né<br />
aggravi di spesa per coloro che continuano a fruire dell'impianto, né squilibri termici<br />
pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio, ma anche in questo caso non può<br />
sottrarsi dal contribuire alle spese occorrenti alla conservazione dell'impianto. Nella messa a<br />
punto della tabella millesimale si può seguire il criterio della superficie irradiata, quello della<br />
superficie radiante o quello della cubatura, o fare la media fra gli ultimi due.<br />
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Circa un anno fa ho acquistato una porzione di trifamigliare. Nell'atto e' anche compreso