POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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Sono proprietaria di un appartamento posto al 3° ed ultimo piano in un edificio senza<br />
ascensore. In ogni piano ci sono 2 appartamenti tranne al 3° in cui c'è solo il mio e c'è anche<br />
l'accesso al terrazzo utilizzato da diversi condomini per stendere. La mia quota millesimale<br />
(tabella b relativa alle scale) risulta molto elevata in ragione del fatto che non ci sono altri<br />
appartamenti sul terzo piano. Tuttavia andrebbe considerato il fatto che l'ultima rampa di scale<br />
non è utilizzata solo da me ma anche dagli altri condomini per l'utilizzo del terrazzo? Come<br />
tener conto di questo nelle tabelle millesimali?<br />
P. M.<br />
Nella messa a punto della tabella millesimale ai fini della ripartizione delle spese richieste dalla<br />
manutenzione e dalla ricostruzione delle scale trova applicazione il criterio dettato dall’art.<br />
1124 c.c., il cui secondo comma stabilisce che, ai fini del concorso nella metà della spesa, da<br />
ripartirsi in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, si considerano come piani le<br />
cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di<br />
proprietà comune. Nel caso di specie il lastrico solare, in quanto comune, non è considerato<br />
come un piano a sé stante.<br />
GAZEBO E PASSAGGIO COMUNE<br />
Un mio cliente ha deciso di coprire con un gazebo addossato alla facciata della propria casa un<br />
passaggio in comune con un altro condomino che abita al piano superiore. Questo passaggio in<br />
comune in realtà si affaccia sul cortile del mio cliente e non viene mai utilizzato dal vicino, che<br />
accede da un altro passaggio al suo cortile, ma solo dal mio cliente e dalla sua famiglia per<br />
mangiare all'aperto d'estate. Il condomino in realtà è in affitto, e si è mostrato parecchio ostile<br />
a riguardo sostenendo che il gazebo gli toglie l'aria e la luce (ma è largo appena un 1.50 m,<br />
aperto su tre lati e con copertura in plexiglass) ma soprattutto gli impedirebbe di montare un<br />
ponteggio in caso di manutenzione della facciata o delle finestre, minacciando di esporre<br />
denuncia qualora non l'avessimo rimosso. Non so se una persona in affitto può esporre<br />
denuncia in questo caso, io ho comunque intenzione di andare in Comune e presentare una<br />
DIA in sanatoria per la copertura, oppure far smontare il Gazebo e presentare una richiesta<br />
semplice per realizzarlo. Se il gazebo è rimovibile non credo ci possano essere problemi nel<br />
caso del montaggio di un ponteggio, il mio dubbio riguarda se si può realizzare questa<br />
copertura in un passaggio comune (ripeto utilizzato esclusivamente dal mio cliente), o se si<br />
può fare una variazione catastale rendendolo esclusivo del mio cliente.<br />
G. C.<br />
Premesso che il conduttore ha sulle parti comuni dell’edificio gli stessi diritti del locatore, il