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POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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Sono proprietaria di un appartamento posto al 3° ed ultimo piano in un edificio senza<br />

ascensore. In ogni piano ci sono 2 appartamenti tranne al 3° in cui c'è solo il mio e c'è anche<br />

l'accesso al terrazzo utilizzato da diversi condomini per stendere. La mia quota millesimale<br />

(tabella b relativa alle scale) risulta molto elevata in ragione del fatto che non ci sono altri<br />

appartamenti sul terzo piano. Tuttavia andrebbe considerato il fatto che l'ultima rampa di scale<br />

non è utilizzata solo da me ma anche dagli altri condomini per l'utilizzo del terrazzo? Come<br />

tener conto di questo nelle tabelle millesimali?<br />

P. M.<br />

Nella messa a punto della tabella millesimale ai fini della ripartizione delle spese richieste dalla<br />

manutenzione e dalla ricostruzione delle scale trova applicazione il criterio dettato dall’art.<br />

1124 c.c., il cui secondo comma stabilisce che, ai fini del concorso nella metà della spesa, da<br />

ripartirsi in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, si considerano come piani le<br />

cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di<br />

proprietà comune. Nel caso di specie il lastrico solare, in quanto comune, non è considerato<br />

come un piano a sé stante.<br />

GAZEBO E PASSAGGIO COMUNE<br />

Un mio cliente ha deciso di coprire con un gazebo addossato alla facciata della propria casa un<br />

passaggio in comune con un altro condomino che abita al piano superiore. Questo passaggio in<br />

comune in realtà si affaccia sul cortile del mio cliente e non viene mai utilizzato dal vicino, che<br />

accede da un altro passaggio al suo cortile, ma solo dal mio cliente e dalla sua famiglia per<br />

mangiare all'aperto d'estate. Il condomino in realtà è in affitto, e si è mostrato parecchio ostile<br />

a riguardo sostenendo che il gazebo gli toglie l'aria e la luce (ma è largo appena un 1.50 m,<br />

aperto su tre lati e con copertura in plexiglass) ma soprattutto gli impedirebbe di montare un<br />

ponteggio in caso di manutenzione della facciata o delle finestre, minacciando di esporre<br />

denuncia qualora non l'avessimo rimosso. Non so se una persona in affitto può esporre<br />

denuncia in questo caso, io ho comunque intenzione di andare in Comune e presentare una<br />

DIA in sanatoria per la copertura, oppure far smontare il Gazebo e presentare una richiesta<br />

semplice per realizzarlo. Se il gazebo è rimovibile non credo ci possano essere problemi nel<br />

caso del montaggio di un ponteggio, il mio dubbio riguarda se si può realizzare questa<br />

copertura in un passaggio comune (ripeto utilizzato esclusivamente dal mio cliente), o se si<br />

può fare una variazione catastale rendendolo esclusivo del mio cliente.<br />

G. C.<br />

Premesso che il conduttore ha sulle parti comuni dell’edificio gli stessi diritti del locatore, il

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