POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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Se le immissioni superano la normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., chi ne è danneggiato può pretendere che vengano ricondotte nella norma attraverso gli opportuni accorgimenti. Se il vicino non provvede non rimane che rivolgersi al Giudice di pace. SPESA RIPARAZIONE LUCERNARIO Ho acquistato 3 anni fa un appartamento in condominio. Il vecchio proprietario aveva ristrutturato l'appartamento aprendo un abbaino sul tetto ovviamente condonandolo in seguito e comunque prima che io lo comprassi. Ora stiamo ripartendo le spese di rifacimento del tetto e smaltimento eternit e l'amministratore mi ha addebitato delle spese per adeguamento del lucernario. E' giusto? L. Poiché l’abbaino è stato aperto dal proprietario dell’appartamento, è questi a dover sostenere la spesa richiesta dalla riparazione. DISTANZE Abito in una palazzina di due piani, quindi due appartamenti con due entrate separate. Io sono al pian terreno, quindi ho la porta con 2 finestre che danno sul cortile. L'inquilino di sopra a quanta distanza dovrebbe parcheggiare dai miei punti luce? Inoltre, avendo un cancello grande per entrata macchine e uno piccolino per persone a piedi vorrei anche sapere se c'è una distanza da mantenere davanti al cancelletto piccolo? G.
Sul punto non esistono distanze codificate. Il condomino è pertanto tenuto a parcheggiare in modo da non ostacolare le manovre da parte degli altri condomini e a non provocare immissioni superiori alla normale tollerabilità. DISABILE E PARCHEGGIO Sono disabile al 100% con accompagnamento per gravi problemi motori. Ho chiesto al condominio, di poter sostare il veicolo di mia proprietà nel cortile condominiale. Il condominio in maggioranza ha risposto no, nonostante nel medesimo parcheggiano alcune auto 28 giorni al mese, fregandosene dei rimbrotti di molti. Le chiedo se esistono sentenze di Cassazione che mi diano ragione. V. G. Se i condomini parcheggiano nel cortile in spregio al divieto, a maggior ragione può farlo il condomino disabile, fino a quando non si pervenga ad una regolamentazione dell’uso di questa parte comune. L’interessato può anche, ai sensi del secondo comma dell’art. 188 del nuovo codice della strada, chiedere al Sindaco la creazione di uno spazi di parcheggio sulla strada adiacente all’edificio. Per il Tribunale di Firenze (sentenza del 13/2/2008), poiché è da escludere che l’assegnazione, nell’ambito della rete viaria interna, di un posto macchina riservato davanti ai fabbricati in cui si trovi un disabile implichi una sottrazione all’uso comune di un numero di posti macchina così grande da vanificare totalmente il diritto degli altri consorziati di usare della strada comune (oltre che per il transito, anche per il posteggio), alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1102 c.c. deve riconoscersi un tale diritto ove risulti dimostrato - al contempo - che la persona residente nell’unità immobiliare in questione abbia sensibili difficoltà deambulatorie e che l’assegnazione di un posto-auto riservato sia una misura necessaria per garantirne la mobilità. CHIUSURA BOX
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Sul punto non esistono distanze codificate. Il condomino è pertanto tenuto a parcheggiare in<br />
modo da non ostacolare le manovre da parte degli altri condomini e a non provocare<br />
immissioni superiori alla normale tollerabilità.<br />
DISABILE E PARCHEGGIO<br />
Sono disabile al 100% con accompagnamento per gravi problemi motori. Ho chiesto al<br />
condominio, di poter sostare il veicolo di mia proprietà nel cortile condominiale. Il condominio<br />
in maggioranza ha risposto no, nonostante nel medesimo parcheggiano alcune auto 28 giorni<br />
al mese, fregandosene dei rimbrotti di molti. Le chiedo se esistono sentenze di Cassazione che<br />
mi diano ragione.<br />
V. G.<br />
Se i condomini parcheggiano nel cortile in spregio al divieto, a maggior ragione può farlo il<br />
condomino disabile, fino a quando non si pervenga ad una regolamentazione dell’uso di questa<br />
parte comune. L’interessato può anche, ai sensi del secondo comma dell’art. 188 del nuovo<br />
codice della strada, chiedere al Sindaco la creazione di uno spazi di parcheggio sulla strada<br />
adiacente all’edificio. Per il Tribunale di Firenze (sentenza del 13/2/2008), poiché è da<br />
escludere che l’assegnazione, nell’ambito della rete viaria interna, di un posto macchina<br />
riservato davanti ai fabbricati in cui si trovi un disabile implichi una sottrazione all’uso comune<br />
di un numero di posti macchina così grande da vanificare totalmente il diritto degli altri<br />
consorziati di usare della strada comune (oltre che per il transito, anche per il posteggio), alla<br />
stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1102 c.c. deve riconoscersi<br />
un tale diritto ove risulti dimostrato - al contempo - che la persona residente nell’unità<br />
immobiliare in questione abbia sensibili difficoltà deambulatorie e che l’assegnazione di un<br />
posto-auto riservato sia una misura necessaria per garantirne la mobilità.<br />
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