POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

d'inverno con il riscaldamento sempre accesso si gela dato che entra sempre aria. Mi chiedo: nel caso volessi chiedere al proprietario di cambiarmi le finestre, a spese sue, se lui può rifiutarsi o ha l'obbligo di cambiarle? E' una spesa che devo sostenere io? Tenendo sempre il riscaldamento acceso e a una temperatura abbastanza elevata dato che non c’è neanche il termostato, soprattutto d'inverno devo sostenere una spesa per il consumo del gas non indifferente. M. L. Il locatore, ai sensi dell’art. 1576 c.c., è tenuto a farsi carico, durante la locazione, di tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore. L’inconveniente lamentato dalla lettrice fa ritenere che sia necessario un intervento non riguardabile come di piccola manutenzione, per cui tenuto a sostenere la relativa spesa è il locatore. RIPRISTINO ABBAINO Ho un appartamento in un residence di due piani con terrazzo e un abbaino posto proprio sul mio terrazzo all'altezza del mio tetto condominiale. Vorrei sapere se ho diritto a sfondare la falda posta sul mio tetto condominiale e poter utilizzare questo abbaino che da anni non è stato mai utilizzato e che rimane l'unico inutilizzato di tutti gli abbaini del plesso anche perché i condomini non vogliono perché rovina l'estetica, ma l'architetto dice che a opera ultimata non si vedrebbe nulla. F. Se l’abbaino è di pertinenza dell’appartamento del condomino, questi può ripristinarlo nell’originaria conformazione. CONDOMINIO PLURISCALE Ho acquistato una unità immobiliare da dismissione di Enasarco. Il regolamento di condominio allegato all’atto di compravendita parla di complesso edilizio costruito in Roma (...) che quindi, a mio parere costituisce condominio unitario, avendo in comune impianti e servizi. Alcuni condomini ritengono invece che le singole scale, avendo ingresso autonomo su sede stradale, possano costituire condominio autonomo e nominare ciascuna il proprio amministratore, senza che la divisione sia sancita come previsto dall’assemblea generale a maggioranza dei 501 millesimi. Nel caso ciò avvenga, è legale o no e come posso oppormi ?

E. S. L’ipotesi di un condominio caratterizzato dalla presenza di più scale (cosiddetto condominio parziale) è prevista dal terzo comma dell’art. 1123 c.c. con riferimento alle spese. L'art. 61 disp. att. e trans c.c. prevede che, se un edificio o un gruppo di edifici, appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi, sono suscettibili di essere divisi in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio possa essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possano costituirsi in condominio separato. Per far questo è necessaria una delibera dell'assemblea, adottata dalla maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500/1.000, sia in prima che in seconda convocazione; o, in alternativa, un provvedimento dell'A. G., adottato su domanda di almeno un terzo dei comproprietari della parte di edificio di cui si chiede la separazione. Se l’edificio è inscindibile l'assemblea può nominare un responsabile per ciascuna scala, con il compito di fungere da collegamento fra i condomini e l’amministratore. DISTANZA CANNA FUMARIA A che distanza devo installare una canna fumaria a parete dall'abitazione confinante? Non è un condominio, sono due case distinte attaccate l'una all'altra. A. R. La legge non prevede il rispetto di una distanza precisa tra la canna fumaria e la finestra del condomino confinante; la distanza di almeno un metro dal confine che il secondo comma dell'art. 889 c.c. prescrive per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, infatti, si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose, e comportino conseguentemente un permanente pericolo per il fondo vicino, in relazione alla naturale possibilità di trasudamento e di infiltrazioni. Trova pertanto applicazione il successivo art. 890, che rimanda alla distanza eventualmente prevista dai regolamenti locali (Cass. 13/12/1994, n. 10652). In caso di contrasto fra le norme del regolamento e quelle relative all'uso delle cose comuni prevalgono queste ultime, nei cui confronti quelle si trovano in rapporto di subordinazione (Cass. 9/10/1998, n. 9995). Naturalmente l’installazione deve avvenire in modo tale da non pregiudicare il diritto del confinante sulla cosa propria: per es. non deve impedire l'apertura della persiana, né limitare in modo apprezzabile la visuale laterale. PIANTE IN CENTRO STORICO Ho una casa in un centro storico. Il mio balcone affaccia su una piccola strada. Di fronte, a

E. S.<br />

L’ipotesi di un condominio caratterizzato dalla presenza di più scale (cosiddetto condominio<br />

parziale) è prevista dal terzo comma dell’art. 1123 c.c. con riferimento alle spese. L'art. 61<br />

disp. att. e trans c.c. prevede che, se un edificio o un gruppo di edifici, appartenenti per piani o<br />

porzioni di piano a proprietari diversi, sono suscettibili di essere divisi in parti che abbiano le<br />

caratteristiche di edifici autonomi, il condominio possa essere sciolto e i comproprietari di<br />

ciascuna parte possano costituirsi in condominio separato. Per far questo è necessaria una<br />

delibera dell'assemblea, adottata dalla maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di<br />

almeno 500/1.000, sia in prima che in seconda convocazione; o, in alternativa, un<br />

provvedimento dell'A. G., adottato su domanda di almeno un terzo dei comproprietari della<br />

parte di edificio di cui si chiede la separazione. Se l’edificio è inscindibile l'assemblea può<br />

nominare un responsabile per ciascuna scala, con il compito di fungere da collegamento fra i<br />

condomini e l’amministratore.<br />

DISTANZA CANNA FUMARIA<br />

A che distanza devo installare una canna fumaria a parete dall'abitazione confinante? Non è un<br />

condominio, sono due case distinte attaccate l'una all'altra.<br />

A. R.<br />

La legge non prevede il rispetto di una distanza precisa tra la canna fumaria e la finestra del<br />

condomino confinante; la distanza di almeno un metro dal confine che il secondo comma<br />

dell'art. 889 c.c. prescrive per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, infatti, si<br />

riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose, e<br />

comportino conseguentemente un permanente pericolo per il fondo vicino, in relazione alla<br />

naturale possibilità di trasudamento e di infiltrazioni. Trova pertanto applicazione il successivo<br />

art. 890, che rimanda alla distanza eventualmente prevista dai regolamenti locali (Cass.<br />

13/12/1994, n. 10652). In caso di contrasto fra le norme del regolamento e quelle relative<br />

all'uso delle cose comuni prevalgono queste ultime, nei cui confronti quelle si trovano in<br />

rapporto di subordinazione (Cass. 9/10/1998, n. 9995). Naturalmente l’installazione deve<br />

avvenire in modo tale da non pregiudicare il diritto del confinante sulla cosa propria: per es.<br />

non deve impedire l'apertura della persiana, né limitare in modo apprezzabile la visuale<br />

laterale.<br />

PIANTE IN CENTRO STORICO<br />

Ho una casa in un centro storico. Il mio balcone affaccia su una piccola strada. Di fronte, a

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