POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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Di norma la tenda dev’essere installata nel rispetto della distanza legale (tre metri) prevista<br />
dall’art. 907 c.c. La Cassazione ha però stabilito (sentenza n. 22838 dell’11/11/2005) che in<br />
ambito condominiale si deve tenere conto della struttura dell’edificio, delle caratteristiche dello<br />
stato dei luoghi e del particolare contenuto dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli<br />
condomini, affidando al giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, se le norme<br />
sulle distanze legali siano o meno compatibili con i diritti dei condomini. Nel caso di specie gli<br />
attori avevano chiesto la rimozione di una tenda installata dalla convenuta nel balcone di sua<br />
proprietà, lamentando la lesione del diritto di veduta laterale dai medesimi esercitato dal<br />
balcone di loro proprietà, ubicato a fianco di quello della convenuta. La Suprema Corte ha<br />
confermato la sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda, aveva ritenuto inapplicabili le<br />
norme sulle distanze in materia di vedute, sul rilievo che i due balconi si trovavano a distanza<br />
inferiore a quella prescritta dal citato art. 907 c.c.<br />
RIPARAZIONE SOTTOBALCONE<br />
Nell'assemblea condominiale il condominio a maggioranza ha accettato e firmato il verbale di<br />
dimissioni e cessazione con effetto immediato dall'incarico dell'amministratore in deroga.<br />
Quindi attualmente il condominio è privo di amministratore e la maggioranza non ha intenzione<br />
di nominarne un altro. Dopo aver chiuso il verbale di assemblea senza mettere niente per<br />
iscritto si è parlato dei sotto balconi del condominio da sistemare concordando che la<br />
riparazione del sotto balcone è a carico del condomino del piano sottostante così come<br />
specificato anche in alcune sentenze. Il problema sorge per il piano a livello rialzato in quanto<br />
due balconi sporgono sullo spazio sottostante recintato di un unico proprietario e questo dice<br />
che non deve pagare solo lui ma l'intero condominio pur essendo solo lui il proprietario dello<br />
spazio sottostante, mentre altri due balconi sporgono sullo spazio in condominio ed in<br />
comproprietà della strada che porta alla discesa ai garage e qua secondo me è giusto che<br />
paghi l'intero condominio in virtù dei millesimi posseduti mentre secondo gli altri due deve<br />
pagare il proprietario del balcone. Se venisse applicato questo principio vi sarebbe una grossa<br />
anomalia ed incongruenza perché uno dei condomini si troverebbe a pagare per il sotto<br />
balcone a lui soprastante e per il sotto balcone a lui sottostante. Per i due sotto balconi<br />
sporgenti sullo spazio sottostante privato e recintato di un singolo condomino chi deve pagare?<br />
Per i due sotto balconi sporgenti sulla strada in condominio ed in comproprietà che porta alla<br />
discesa dei garage chi deve pagare?<br />
R. C. S.<br />
Se si tratta di balcone incassato e non aggettante la spesa per il rifacimento del sottobalcone<br />
compete al proprietario del balcone sottostante, avendo la giurisprudenza equiparato la soletta