POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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Il lettore avrebbe dovuto dissociarsi dalla delibera con la quale il condominio scelse di costituirsi in giudizio, nelle forme e nel termine di cui all’art. 1132 c.c. MANSARDA E RISCALDAMENTO Nella palazzina dove abito sono proprietario di un appartamento al primo piano e ogni anno viene suddiviso il riscaldamento a millesimi. L'edificio ha 3 piani e 4 appartamenti per piano. I 4 appartamenti all'ultimo piano hanno delle mansarde sovrastanti di ampia superfice che una volta erano usate come locali di sgombero ed hanno l'ingresso indipendente. Da parecchi anni i proprietari le hanno ristrutturate e collegate a gli appartamenti con una scala interna in muratura o legno. Ho fatto presente all'amministratore che i millesimi andrebbero suddivisi per la cubatura completa degli appartamenti incluse le mansarde. Alcuni hanno installato radiatori collegati all'impianto centralizzato e altri utilizzano solamente il riscaldamento che sale dall'appartamento (effetto camino). Dopo il terzo anno che l'ho fatto presente all'amministratore mi ha risposto che non sono tenuti al pagamento della metratura delle mansarde. Richiedo in quale modo andrebbe ripartito il riscaldamento e poiché questa settimana sarà sostituita la caldaia se questa spesa straordinaria sarà pagata dai proprietari dell'ultimo piano calcolando la mansarda ? Qualora sia esatta la mia teoria adirei per vie legali nei confronti dell'amministratore richiedendo il rimborso degli anni arretrati. M. B Il collegamento, ad opera di un condomino, dell'appartamento con il sovrastante sottotetto, legittima una modifica della tabella millesimale del riscaldamento se questo intervento comporta una diminuzione del rendimento dell'impianto e quindi un aumento di spesa in capo ai condomini. A maggior ragione se il sottotetto viene munito di radiatori collegati all’impianto centralizzato. Una volta aggiornata la tabella millesimale si farà luogo, su questa base, alla ripartizione dei costi richiesti dalla sostituzione della caldaia. LA SPESA DEL CAPPOTTO
Abito in un condominio dove sono proprietario di un appartamento sfalsato su due livelli, privo di amministratore. Di comune accordo tra i condomini, si è convenuto che tra qualche mese bisogna rifare i frontalini dei balconi perché, essendosi crepato il cemento, sono usciti i ferri allo scoperto. Il muratore ed il geometra che ho interpellato, per far fare anche io un preventivo quando sono entrati in casa mi hanno fatto notare che le camere da letto, sebbene esposte a sud e ubicate sul piano sfalsato, avevano una diversa temperatura ambientale rispetto al resto della casa e che pertanto era opportuno valutare di fare una camicia termica esterna a dette stanze da letto al fine di evitare condensa , umidità e freddo. Lo stesso problema si è visto che lo ha anche il proprietario dell'appartamento a me sovrastante il quale però, interpellato, ha detto che per mancanza di soldi, a differenza mia, lui non era interessato a risolvere questo problema. I quesiti ora sono questi: Questo lavoro che io intendo fare al mio appartamento rientra nelle spese condominiali oppure sono solo a mia carico? Possono vietare gli altri di farmi fare questo lavoro? La spesa richiesta dalla posa in opera di quello che viene correntemente denominato “cappotto” grava sul proprietario dell’appartamento. Questi può introdurre l’innovazione nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 1102 c.c. Trattandosi d’intervento che potrebbe alterare il decoro architettonico dell’edificio, è consigliabile sottoporre all’assemblea un progetto dell’opera. INSTALLAZIONE CASSETTA POSTALE Superattico e cassetta della posta - Superattico di un appartamento acquistato (inizio anni '60) già con bagno. Nel modello (credo n. 55) del catasto il superattico -identificato con numero di interno diverso dall'appartamento sottostante- risulta A/2, nell'atto di vendita come ripostiglio. - I millesimi comprendono appartamento e superattico e non sono separati. - Superattico condonato nel 2004. - Superattico affittato nel 2009 con regolare contratto di affitto. - Al momento di rinnovare le cassette postali condominiali chiedo una cassetta a parte per l'inquilino del superattico. Alcuni condomini si oppongono ufficialmente perché nelle ripartizioni
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rispetto al resto della casa e che pertanto era opportuno valutare di fare una camicia termica<br />
esterna a dette stanze da letto al fine di evitare condensa , umidità e freddo. Lo stesso<br />
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però, interpellato, ha detto che per mancanza di soldi, a differenza mia, lui non era interessato<br />
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“cappotto” grava sul proprietario dell’appartamento. Questi può introdurre l’innovazione nel<br />
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decoro architettonico dell’edificio, è consigliabile sottoporre all’assemblea un progetto<br />
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INSTALLAZIONE CASSETTA <strong>POSTA</strong>LE<br />
Superattico e cassetta della posta<br />
- Superattico di un appartamento acquistato (inizio anni '60) già con bagno. Nel modello<br />
(credo n. 55) del catasto il superattico -identificato con numero di interno diverso<br />
dall'appartamento sottostante- risulta A/2, nell'atto di vendita come ripostiglio.<br />
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