POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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sporgerà dalla mattonella circa 2 cm e che poi verrà dipinta di bianco come il frontalino, e non credo che ciò possa pregiudicare il decoro dell’edificio. Un condomino non vuole che si sostituisca la soglia in travertino, ma se il balcone è di mia proprietà, e non vieto ad altri di fare altrettanto perché dovrei sottostare alla sua richiesta? Gli altri condomini hanno anche firmato una dichiarazione in cui nulla-osta a tale modifica. C'è qualche sentenza in merito alla questione? F. B. Se l’innovazione di cui parla il lettore altera o meno il decoro architettonico della facciata potrà dirlo soltanto il giudice all’esito del giudizio che potrebbe essere promosso anche da un solo condomino. Non risultano precedenti giurisprudenziali sul punto specifico. SOSTITUZIONE CANNA FUMARIA Abito in un condominio formato solo da piano terra e primo. Mi trovo al primo piano e tra le due finestre della mia abitazione c'è una canna fumaria in amianto. I proprietari di questa canna fumaria sono i condomini al piano terra. Un medico dell'ASL ha dichiarato che la canna non è pericolosa in quanto non presenta spaccature e che può risultare pericolosa solo in futuro, ma io osservandola da vicino mi sono accorta che inizia a deteriorarsi nonostante non presenti spaccature. Cosa posso fare? Devo prima ammalarmi e poi far rimuovere la canna fumaria in amianto? Da precisare che la canna fumaria è presente da più di 40 anni. M. M. Se un tecnico dell’ASL (organismo deputato, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 257 del 27/3/1992, all’analisi dell’amianto presente negli edifici) si è pronunciato per l’attuale non pericolosità della canna fumaria, vi è da credergli fino a prova contraria, per cui i proprietari dell’impianto non possono essere costretti a rimuoverlo; la citata legge prevede infatti che i materiali contenenti amianto possano essere rimossi solo all’esito di una diagnosi sfavorevole.
ACQUA POTABILE E IMU Buongiorno, mia mamma ha la casa di proprietà da 5 anni e il Comune non le ha ancora allacciato l'acqua potabile, nonostante siano già state pagate tutte le imposte dovute, in questo caso l'imu va pagata lo stesso? S. F. L’imposta municipale unica prescinde dal lamentato disservizio, per cui va pagata. Il proprietario dell’immobile può però agire nei confronti del Comune per il risarcimento del danno provocato dal ritardo nell’allaccio dell’utenza. LOCAZIONE E CONTATORE GAS Sono residente a Torino con la mia famiglia, in una villetta divisa in 3 appartamenti. L'appartamento è in affitto. La proprietaria abito al piano sotto il mio e suo figlio a quello sopra. Dal momento che presumo, che anni addietro fosse una villetta composta da una sola unità abitativa, la bolletta del gas per il riscaldamento arriva alla signora proprietaria della villetta, che appunto abita sotto di me. In pratica per 3 appartamenti ci sono 2 contatori del gas: uno dedicato al mio appartamento e l'altro dedicato ai loro 2. Ogni qualvolta arriva alla proprietaria la bolletta del gas, la signora scorpora dal totale dei consumi ,il consumo che segna il contatore del mio appartamento e mi fa i conteggi. Io vorrei avere la possibilità di avere una bolletta del gas intestata a me in modo da poterla pagare con la domiciliazione bancaria, ma la Signora mi dice che il costo per portare i tubi dalla strada al mio contatore devo sostenerli io, al contrario io sostengo che tali spese siano a carico suo. Mi può dare un consiglio? F. V.
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sporgerà dalla mattonella circa 2 cm e che poi verrà dipinta di bianco come il frontalino, e non<br />
credo che ciò possa pregiudicare il decoro dell’edificio. Un condomino non vuole che si<br />
sostituisca la soglia in travertino, ma se il balcone è di mia proprietà, e non vieto ad altri di<br />
fare altrettanto perché dovrei sottostare alla sua richiesta? Gli altri condomini hanno anche<br />
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questione?<br />
F. B.<br />
Se l’innovazione di cui parla il lettore altera o meno il decoro architettonico della facciata potrà<br />
dirlo soltanto il giudice all’esito del giudizio che potrebbe essere promosso anche da un solo<br />
condomino. Non risultano precedenti giurisprudenziali sul punto specifico.<br />
SOSTITUZIONE CANNA FUMARIA<br />
Abito in un condominio formato solo da piano terra e primo. Mi trovo al primo piano e tra le<br />
due finestre della mia abitazione c'è una canna fumaria in amianto. I proprietari di questa<br />
canna fumaria sono i condomini al piano terra. Un medico dell'ASL ha dichiarato che la canna<br />
non è pericolosa in quanto non presenta spaccature e che può risultare pericolosa solo in<br />
futuro, ma io osservandola da vicino mi sono accorta che inizia a deteriorarsi nonostante non<br />
presenti spaccature. Cosa posso fare? Devo prima ammalarmi e poi far rimuovere la canna<br />
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M. M.<br />
Se un tecnico dell’ASL (organismo deputato, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 257 del<br />
27/3/1992, all’analisi dell’amianto presente negli edifici) si è pronunciato per l’attuale non<br />
pericolosità della canna fumaria, vi è da credergli fino a prova contraria, per cui i proprietari<br />
dell’impianto non possono essere costretti a rimuoverlo; la citata legge prevede infatti che i<br />
materiali contenenti amianto possano essere rimossi solo all’esito di una diagnosi sfavorevole.