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POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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che il tetto sia di sua esclusiva proprietà. Mi viene detto anzi, di togliere l'antenna e installarla<br />

in un altro luogo. Chi ha ragione?<br />

L. B.<br />

Il tetto rientra fra le parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 c.c., salvo che da un titolo<br />

risulti il contrario. Di conseguenza il condomino ha il diritto di mantenervi la propria antenna<br />

televisiva.<br />

CONTRIBUTI CONDOMINIALI, MOROSITA’ E PRESCRIZIONE<br />

In un palazzo/condominio ci sono due appartamenti che fanno capo alla cooperativa edilizia<br />

costruttrice in liquidazione coatta (ancora non chiusa); questi non pagano le quote<br />

condominiali. I debiti sono alti e i soci proprietari (da assegnatari a proprietari con rogito<br />

notarile) decidono in assemblea di farsi carico di questi debiti (accettazione del debito) e<br />

rivalersi nei confronti della cooperativa. Nessuno fa opposizione, passano dieci anni, e<br />

qualcuno ora non vuole pagare. Dopo dieci anni e in mancanza di opposizione, diventa esigibile<br />

nei loro confronti l'obbligo al pagamento dei debiti che continuano ad aumentare?<br />

C. P.<br />

I pagamenti periodici finalizzati alla copertura delle spese condominiali attengono<br />

all’obbligazione del singolo condomino nei confronti della collettività condominiale e rientrano<br />

nella previsione dell’art. 2948, n. 4, c.c., con conseguente loro assoggettamento alla<br />

prescrizione breve quinquennale (Cass. 28/8/2002, n. 12596). Se però i condomini solvibili<br />

hanno assunto su di sé, nei confronti dei terzi, il debito dei condomini morosi, il credito è<br />

soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), salvo che il termine sia stato<br />

interrotto nei modi previsti dall’art. 2943 c.c.: per esempio da un atto di messa in mora.

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