POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

nel contratto non dovrebbe esser consentito a un conduttore solo per problematiche riguardanti la propria antenna o il recipiente dell'acqua situato in terrazza? G. C. Il conduttore ha, sulle parti comuni dell’edificio, gli stessi diritti del locatore-condomino, ad eccezione di quelli esclusi dal contratto di locazione o confliggenti con il diritto dello stesso locatore o di terzi (Cass. 24/10/1986, n. 6229). INSTALLAZIONE PORTA SCORREVOLE Stiamo procendendo all'affitto di un immobile a Torino (casa di civile abitazione) costruita circa nei primi anni settanta. Premetto che non abbiamo ancora firmato il contratto di locazione. Stamattina abbiamo fatto un sopraluogo con la proprietà a fronte del rilascio dello stesso dal precedente affittuario. La porta della cucina è mancante (molto probabilmente è in cantina e non in condizioni ottimali) però è presente il telaio della stessa. Mia moglie ed io abbiamo proposto, come alternativa, un'installazione di una porta a soffietto/porta a scrigno/scorrevole esternamente a nostre spese. Essa ci tornerebbe utile a fronte della disposizione dei nuovi mobili della cucina che stiamo acquistando. Però la proprietà ci ha risposto che l'installazione di tale porta scorrevole non è consentita dalla legge per motivi igienici. A me sembra una risposta senza fondamento ma gradirei ricevere un suo parere supportato dal diritto. P. R. Se la cucina è dotata di finestra, non si vede in base a quale norma dovrebbe essere vietata l’installazione della porta scorrevole per motivi igienici: dovrebbe, semmai, valere il contrario, per evitare che gli odori della cucina si propaghino agli altri ambienti dell’unità immobiliare.

RIFACIMENTO SOTTOBALCONE Potrei sapere come vengono ripartite del spese dei sottobalconi (aggettanti). Il problema è: poiché il condominio è vista mare occorre spesso la manutenzione. Il signore che abita al piano inferiore al mio, mi ha chiesto tramite lettera raccomandata di eseguire i lavori a mie spese? E' giusto? A. G. I balconi aggettanti e le relative solette, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa (Cass. 12/1/2011, n. 587), con i conseguenti oneri. INSTALLAZIONE CANCELLO Sono proprietario di appartamento a piano terra e come altri due proprietari che hanno realizzato l'apertura del cancello che immette su parte comune, ho fatto richiesta in assemblea. La parte in comune che è formata da un vialetto ove accedono le autovetture per poi essere sostate nei propri posti auto di proprietà ben lontani ove dovrebbe essere installato il cancelletto. L'amministratore riferisce che per deliberare l'assemblea occorrono i due terzi, perché trattasi di innovazione. Già da due assemblee precedenti non si è raggiunto i due terzi mentre alla terza assemblea vedendo che e quasi impossibile raggiungere il predetto quorum unanime la maggioranza ha dato parere favorevole (sempre senza il raggiungimento dei 2/3). Mi chiedevo innanzitutto se veramente occorrono i 2/3 per tale situazione che è stata interpretata come innovazione o magari dovrebbe essere intesa come modifica, visto che non va ad alterare la destinazione d'uso della parte comune. Ed ancora, considerato l'art 1102 c.c per l'uso del bene in comune debbo chiedere delibera assembleare? C. B.

RIFACIMENTO SOTTOBALCONE<br />

Potrei sapere come vengono ripartite del spese dei sottobalconi (aggettanti). Il problema è:<br />

poiché il condominio è vista mare occorre spesso la manutenzione. Il signore che abita al piano<br />

inferiore al mio, mi ha chiesto tramite lettera raccomandata di eseguire i lavori a mie spese? E'<br />

giusto?<br />

A. G.<br />

I balconi aggettanti e le relative solette, costituendo un prolungamento della corrispondente<br />

unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa (Cass. 12/1/2011, n.<br />

587), con i conseguenti oneri.<br />

INSTALLAZIONE CANCELLO<br />

Sono proprietario di appartamento a piano terra e come altri due proprietari che hanno<br />

realizzato l'apertura del cancello che immette su parte comune, ho fatto richiesta in<br />

assemblea. La parte in comune che è formata da un vialetto ove accedono le autovetture per<br />

poi essere sostate nei propri posti auto di proprietà ben lontani ove dovrebbe essere installato<br />

il cancelletto. L'amministratore riferisce che per deliberare l'assemblea occorrono i due terzi,<br />

perché trattasi di innovazione. Già da due assemblee precedenti non si è raggiunto i due terzi<br />

mentre alla terza assemblea vedendo che e quasi impossibile raggiungere il predetto quorum<br />

unanime la maggioranza ha dato parere favorevole (sempre senza il raggiungimento dei 2/3).<br />

Mi chiedevo innanzitutto se veramente occorrono i 2/3 per tale situazione che è stata<br />

interpretata come innovazione o magari dovrebbe essere intesa come modifica, visto che non<br />

va ad alterare la destinazione d'uso della parte comune. Ed ancora, considerato l'art 1102 c.c<br />

per l'uso del bene in comune debbo chiedere delibera assembleare?<br />

C. B.

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