POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore

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24.02.2013 Views

4)-Infatti con i miei 40 millesimi io pago di spese di condominio € 1350 all'anno mentre quei signori con i loro 13,5 millesimi pagano solo € 780. 5)-È evidente che loro non hanno nessuna intenzione di richiedere la revisione dei millesimi; altrimenti - io che sono una persona corretta lo avrei già fatto - lo avrebbero fatto da tempo. 6)-Quindi per avere giustizia - specie in questo periodo di difficoltà economiche - dovrebbe essere o un condomino, o alcuni condomini o, come sarebbe corretto dall'amministratore se facesse bene il suo mestiere la revisione dei millesimi per diminuire automaticamente i millesimi di tutti gli altri condomini e quindi le relative spese condominiali. 7)-Non so cosa dice la legge, ma il buon senso direbbe che chi deve pagare in questo caso il rifacimento dei millesimi è colui, o coloro, che si sono approfittati degli altri condomini facendosi pagare - alla faccia dei fessi e degli onesti - il 50% delle loro spese. 8)-La domanda che faccio all'esperto è se sono nel giusto o se sbaglio. In base a quanto sopra detto se io chiedessi la revisione dei millesimi chi dovrebbe pagarne le spese? F. C. La spesa per la modifica delle tabelle millesimali dovrebbe gravare sul condomino che vi ha dato origine con la sua innovazione, anche se sarebbe preferibile vi concorressero tutti i condomini, sia pure attraverso un accordo che preveda il rimborso a carico del condomino che ha introdotto l’innovazione: ciò allo scopo di evitare il possibile condizionamento psicologico del tecnico incaricato di procedere all’operazione. Se l’assemblea non delibera la modifica, questa può essere chiesta al giudice, che nominerà un consulente, mentre per ottenere il rimborso di quanto pagato in eccedenza si può promuovere un’azione d’indebito arricchimento nei confronti di chi ha pagato meno del dovuto. ACQUA E SFRATTO Il proprietario dell'appartamento concessomi in affitto non paga le bollette del canone acqua contratto a suo nome mi ha fatto staccare il contatore dell'acqua dicendo ad acea che lo stabile e vuoto e non usato per uso abitativo. Premetto che ho regolare contratto di affitto; ho

scoperto che il proprietario è moroso anche di pagamenti vecchi prima del mio arrivo. Sono ormai sette mesi che sono senza acqua: io non gli sto pagando i canoni di affitto in questi ultimi tre mesi. Lui nel frattempo mi ha fatto recapitare ingiunzione di sfratto per morosità. Che diritti ho in questa vicenda? Posso rivalermi sul proprietario per vie legali la legge cosa dice o prevede in merito? M. Nei rapporti fra locatore e conduttore il pagamento delle utenze fa carico a quest’ultimo, salvo che il contratto di locazione disponga altrimenti. Se nel caso di specie è previsto che il pagamento delle utenze faccia carico al locatore e questi non provvede, con conseguente interruzione del relativo servizio da parte dell’ente erogatore, il conduttore citato per sfratto per morosità può eccepire la legittimità della sospensione del pagamento del canone ai sensi dell’art. 1460 c.c. MOROSITA’ Il mio condominio ha 5 morosi condomini che in 5-6 anni hanno accumulato il debito di 34000 euro. Vorrei sapere chi pagherà? Noi che abbiamo sempre pagato? E se sono obbligata a pagare, perché i fornitori o le aziende non denunciano i malpagatori? O. N. La responsabilità dei condomini nei confronti del creditori del condominio è, come sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9148 dell’8/4/2008, parziaria, per cui ciascun condomino risponde della propria quota, a meno che non abbia assunto l’obbligo di garantire per i condomini morosi.

scoperto che il proprietario è moroso anche di pagamenti vecchi prima del mio arrivo. Sono<br />

ormai sette mesi che sono senza acqua: io non gli sto pagando i canoni di affitto in questi<br />

ultimi tre mesi. Lui nel frattempo mi ha fatto recapitare ingiunzione di sfratto per morosità.<br />

Che diritti ho in questa vicenda? Posso rivalermi sul proprietario per vie legali la legge cosa<br />

dice o prevede in merito?<br />

M.<br />

Nei rapporti fra locatore e conduttore il pagamento delle utenze fa carico a quest’ultimo,<br />

salvo che il contratto di locazione disponga altrimenti. Se nel caso di specie è previsto che il<br />

pagamento delle utenze faccia carico al locatore e questi non provvede, con conseguente<br />

interruzione del relativo servizio da parte dell’ente erogatore, il conduttore citato per sfratto<br />

per morosità può eccepire la legittimità della sospensione del pagamento del canone ai sensi<br />

dell’art. 1460 c.c.<br />

MOROSITA’<br />

Il mio condominio ha 5 morosi condomini che in 5-6 anni hanno accumulato il debito di 34000<br />

euro. Vorrei sapere chi pagherà? Noi che abbiamo sempre pagato? E se sono obbligata a<br />

pagare, perché i fornitori o le aziende non denunciano i malpagatori?<br />

O. N.<br />

La responsabilità dei condomini nei confronti del creditori del condominio è, come sancito<br />

dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9148 dell’8/4/2008, parziaria,<br />

per cui ciascun condomino risponde della propria quota, a meno che non abbia assunto<br />

l’obbligo di garantire per i condomini morosi.

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