POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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Vorrei gentilmente che mi venga data una risposta ad un paio di quesiti riguardanti il<br />
Condominio premetto che vivo in un condominio di 16 appartamenti e che fino al 31/12/2010<br />
eravamo tutti soci di Cooperativa e che partire da tale data si è provveduto ad effettuare l’atto<br />
definitivo di assegnazione dell’alloggio mediante atto notarile e conseguente scioglimento della<br />
Cooperativa. Il nostro edificio è costituito da sette piani ed esattamente al piano terra: i<br />
garages; al piano terra: portico e fonaci; Al secondo, Terzo, Quarto e quinto 16 appartamenti;<br />
al sesto ed ultimo piano oltre al locale per l’ascensore, vi sono 16 locali divisi ed assegnati ai<br />
singoli appartamenti adibiti inizialmente a soffitta poi successivamente trasformate dalla<br />
maggior parte dei proprietari in mansarde con relativo cambio di destinazione d’uso. Si tenga<br />
presente che in ogni locale sono presenti gli allacci fognari ed acqua. Ora in sede di discussione<br />
di assemblea sono sorti due quesiti:<br />
A) La trasformazione da soffitta a mansarda doveva essere autorizzata dall’assemblea ed<br />
eventualmente con quale maggioranza?<br />
B) Una volta effettuata la variazione di destinazione d’uso, le stesse possono essere affittate ad<br />
esempio a studenti oppure occorre l’autorizzazione dell’assemblea o dei proprietari degli<br />
appartamenti sottostanti le mansarde?<br />
A. F.<br />
In mancanza di divieti contenuti in un regolamento condominiale contrattuale (ossia<br />
approvato o accettato da tutti i condomini), la trasformazione della soffitta in vano abitabile,<br />
che avvenga mediante opere meramente interne, non richiede autorizzazione dell’assemblea.<br />
E’ però opportuno assicurarsi il consenso dei condomini che abitano al piano sottostante, i quali<br />
sono nel diritto di ottenere l’inibizione del diverso uso, in quanto pregiudizievole a causa dei<br />
maggiori rumori derivanti dall’uso diuturno da parte degli occupanti, rispetto a quello<br />
discontinuo proprio della soffitta (Cass. 5/1/1985, n. 17). Assicurarsi anche il consenso dei<br />
condomini serviti dagli impianti (per es. scarichi di cucine e bagni) ai quali dovrà essere<br />
allacciata la nuova utenza. Se il proprietario della soffitta trasformata come sopra non assume<br />
obbligazioni di segno contrario, ben può concedere in locazione la propria unità immobiliare.<br />
INSTALLAZIONE SCALDABAGNO ELETTRICO E CANNA FUMARIA