POSTA E RISPOSTA - Giuffre' Editore
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Le spese occorrenti allo spostamento della servitù devono essere sopportate, salvo diverso accordo, dal proprietario del fondo servente che l’abbia richiesto (Cass. 3/3/1994, n. 2104). Questi ha però il diritto di esigere dagli altri condomini che utilizzano il condotto il risarcimento del danno provocato dalla sua rottura: danno che nel frattempo è opportuno documentare idoneamente, anche attraverso i sopralluoghi indicati dal lettore. Non dovrebbe pertanto essere difficile trovare un accordo sulla ripartizione della spesa richiesta dallo spostamento della servitù. ACQUA E DANNI Ho lasciato il rubinetto dell'acqua aperta e ho prodotto una serie di danni all'appartamento sottostante. Sono stato chiamato a riparare il tetto perché compromesso dall'umidità e all'acquisto degli strumenti musicali che a causa dell'acqua avevano subito dei danni. Mi sono reso disponibile a riparare il tetto e a fare la tinteggiatura. Per quanto riguarda gli oggetti musicali si pretende l'acquisto di nuovi strumenti presso il negozio di loro conoscenza. Volevo sapere come si valutano gli strumenti musicali. Si tiene conto delle vetustà degli oggetti? Bisogna nominare un perito per la valutazione? G. R. Danneggiato e danneggiante possono affidare a un tecnico scelto di comune accordo la quantificazione del danno riportato dagli strumenti musicali. Quanto alla vetustà, dipende dallo strumento; per un violino, per esempio, potrebbe essere un pregio: si pensi a uno Stradivari o un Guarneri del Gesù. TRASFORMAZIONE SOTTOTETTO
Vorrei gentilmente che mi venga data una risposta ad un paio di quesiti riguardanti il Condominio premetto che vivo in un condominio di 16 appartamenti e che fino al 31/12/2010 eravamo tutti soci di Cooperativa e che partire da tale data si è provveduto ad effettuare l’atto definitivo di assegnazione dell’alloggio mediante atto notarile e conseguente scioglimento della Cooperativa. Il nostro edificio è costituito da sette piani ed esattamente al piano terra: i garages; al piano terra: portico e fonaci; Al secondo, Terzo, Quarto e quinto 16 appartamenti; al sesto ed ultimo piano oltre al locale per l’ascensore, vi sono 16 locali divisi ed assegnati ai singoli appartamenti adibiti inizialmente a soffitta poi successivamente trasformate dalla maggior parte dei proprietari in mansarde con relativo cambio di destinazione d’uso. Si tenga presente che in ogni locale sono presenti gli allacci fognari ed acqua. Ora in sede di discussione di assemblea sono sorti due quesiti: A) La trasformazione da soffitta a mansarda doveva essere autorizzata dall’assemblea ed eventualmente con quale maggioranza? B) Una volta effettuata la variazione di destinazione d’uso, le stesse possono essere affittate ad esempio a studenti oppure occorre l’autorizzazione dell’assemblea o dei proprietari degli appartamenti sottostanti le mansarde? A. F. In mancanza di divieti contenuti in un regolamento condominiale contrattuale (ossia approvato o accettato da tutti i condomini), la trasformazione della soffitta in vano abitabile, che avvenga mediante opere meramente interne, non richiede autorizzazione dell’assemblea. E’ però opportuno assicurarsi il consenso dei condomini che abitano al piano sottostante, i quali sono nel diritto di ottenere l’inibizione del diverso uso, in quanto pregiudizievole a causa dei maggiori rumori derivanti dall’uso diuturno da parte degli occupanti, rispetto a quello discontinuo proprio della soffitta (Cass. 5/1/1985, n. 17). Assicurarsi anche il consenso dei condomini serviti dagli impianti (per es. scarichi di cucine e bagni) ai quali dovrà essere allacciata la nuova utenza. Se il proprietario della soffitta trasformata come sopra non assume obbligazioni di segno contrario, ben può concedere in locazione la propria unità immobiliare. INSTALLAZIONE SCALDABAGNO ELETTRICO E CANNA FUMARIA
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