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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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S. M.<br />

Per il Tribunale di Roma (sentenza del 10/12/2007) l'occupazione di spazi di proprietà<br />

esclusiva siti all'interno dell’edificio condominiale, che si renda indispensabile per l'esecuzione<br />

di lavori di manutenzione e ristrutturazione alle parti comuni dell'edificio, non fa sorgere<br />

automaticamente, in capo al proprietario dei suddetti spazi, alcun diritto a percepire un<br />

indennizzo. Se però la presenza del ponteggio, magari per mesi, causa un danno alla proprietà<br />

esclusiva del condomino, questi ha diritto a un’adeguata indennità, ai sensi del secondo<br />

comma dell’art. 843 c.c. Quanto al gatto, il proprietario dell’animale risponde dei danni da<br />

questo provocati a terzi, ai sensi dell’art. 2052 c.c., salvo non provi il caso fortuito: caso<br />

fortuito di certo non ravvisabile nel lasciare l’animale libero di andare dove vuole.<br />

S<strong>POSTA</strong>MENTO CONTATORE<br />

Sto ristrutturando casa e desidero spostare il contatore Enel attualmente nel vano scale<br />

condominiale, alloggiandolo in apposito vano tecnico sul muro di cinta . il muro ha la parte<br />

esterna rivolta verso una strada chiusa cui accedono altri residenti in fabbricati distinti dal mio.<br />

Nel caso di diniego di autorizzazione da parte dei condomini /residenti nel mio palazzo ho in<br />

qualche modo diritto ad eseguire comunque il manufatto?<br />

A. D. M.<br />

Il contatore può essere alloggiato nel muro comune, nel rispetto dei limiti previsti dall’art.<br />

1102 c.c.: non alterare la destinazione di questa parte comune e non impedire agli altri<br />

condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Se però il muro affaccia su una strada<br />

sulla quale il lettore non ha il diritto di passaggio, deve chiedere l’autorizzazione ai proprietari<br />

di questa, formalizzando in caso affermativo la costituzione della relativa servitù.

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