POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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24.02.2013 Views

F. S. Se il contratto di acquisto non contiene una clausola che limita temporaneamente l’alienabilità dell’immobile, e non si tratta d’immobile per il quale l’inalienabilità temporanea sia prevista dalla legge (come nel caso del socio di una cooperativa edilizia ammessa a fruire di benefici economici e fiscali), il bilocale può essere rivenduto anche subito. LOCAZIONE, CONDOMINIO E SPESE CONDOMINIALI Il mio ragazzo possiede con i fratelli la proprietà di un appartamento (ognuno al 25%) che abitiamo solo noi due. A chi compete il pagamento delle spese condominiali? In che misura? M. M. Di fronte al condominio tenuto a pagare le spese condominiali, siano queste ordinarie o straordinarie, è il proprietario (o i comproprietari se più d’uno) dell’immobile. Per quanto riguarda i rapporti fra proprietario-locatore e inquilino, l’art. 9 L. 27/7/1978, n, 392, stabilisce che sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. In particolare, le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90%, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Se i proprietari sono più d’uno, ciascuno deve contribuire alle spese in ragione della proprie quota (nel caso di specie in quarto ciascuno). Nel caso di comodato di norma le parti si accordano nel senso che a pagare le spese condominiali sia il comodatario, ossia chi ha l’uso dell’immobile.

TITOLO DI COMPROPRIETA’ E RIPARTIZIONE SPESE Ho un locale commerciale in un condominio composto da n° 8 appartamenti e n° 8 locali commerciali, con due vani scale, una scala per ogni 4 appartamenti, ogni appartamento ha un garage posizionato in seminterrato, piccolo giardino, piazzale e posto macchina dove i proprietari dei locali commerciali non hanno accesso, lo spazio avanti ai locali commerciali e condominiale, sia per i locali commerciali che per gli appartamenti (al momento dell’acquisto dei locali il venditore aveva detto che lo spazio adiacente al detto locale non era in comune ma di proprietà del locale adiacente). Inoltre dopo circa 20 anni si sta nominando un amministratore il quale pretende in parti uguali e non per quote millesimali, la somma di € 7,00 mensile più percentuale sulle varie contabilità. Le domande sono: 1) si può impugnare l’atto visto che tra il dire a voce e la trascrizione sull’atto prevede che lo spazio davanti ai locali commerciale e condominiale? 2) è giusto che i proprietari dei locali commerciali pagano una somma fissa uguale agli appartamenti nonostante le parti comuni dei locali sono: coperture, mura, fondamenta, parte delle fogne e spazio adiacente i locali? 3) Nelle quote millesimali per i locali commerciali nella voce a di destinazione e stato inserito un coefficiente di 1.50, visto che i negozi sono stati costruito con una altezza di 3,00 metri e quindi ad oggi fuori norma, il coefficiente e alto o va bene? L. C. La comproprietà o meno di una parte dell’edificio deve risultare da un titolo scritto e non da dichiarazioni verbali. Le spese comuni vanno ripartite fra i condomini seguendo il criterio dettato dal primo comma dell’art. 1123 c.c., ossia in base ai millesimi di proprietà salvo diversa convenzione. La congruità o meno del coefficiente attribuito ai locali commerciali va verificata tenuto conto di tutta una serie di caratteristiche degli stessi locali (per es. superficie, orientamento, luminosità) e non della sola altezza del solaio.

F. S.<br />

Se il contratto di acquisto non contiene una clausola che limita temporaneamente l’alienabilità<br />

dell’immobile, e non si tratta d’immobile per il quale l’inalienabilità temporanea sia prevista<br />

dalla legge (come nel caso del socio di una cooperativa edilizia ammessa a fruire di benefici<br />

economici e fiscali), il bilocale può essere rivenduto anche subito.<br />

LOCAZIONE, CONDOMINIO E SPESE CONDOMINIALI<br />

Il mio ragazzo possiede con i fratelli la proprietà di un appartamento (ognuno al 25%) che<br />

abitiamo solo noi due. A chi compete il pagamento delle spese condominiali? In che misura?<br />

M. M.<br />

Di fronte al condominio tenuto a pagare le spese condominiali, siano queste ordinarie o<br />

straordinarie, è il proprietario (o i comproprietari se più d’uno) dell’immobile. Per quanto<br />

riguarda i rapporti fra proprietario-locatore e inquilino, l’art. 9 L. 27/7/1978, n, 392, stabilisce<br />

che sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al<br />

servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura<br />

dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo<br />

dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. In particolare, le<br />

spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90%, salvo che<br />

le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Se i proprietari sono più d’uno, ciascuno deve<br />

contribuire alle spese in ragione della proprie quota (nel caso di specie in quarto ciascuno).<br />

Nel caso di comodato di norma le parti si accordano nel senso che a pagare le spese<br />

condominiali sia il comodatario, ossia chi ha l’uso dell’immobile.

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