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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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La servitù può essere spostata, a condizione di non renderne più incomodo l’esercizio da parte<br />

del proprietario del fondo dominante (secondo comma art. 1067 c.c.).<br />

LOCAZIONE: UMIDITA’ E DISDETTA CONTRATTO<br />

Vivo da quasi 4 anni in un appartamento in affitto pieno di muffa in tre zone della casa. Ho<br />

informato subito i padroni di casa che hanno pensato bene di non rinnovarmi il contratto nei<br />

prossimi 4 anni ora quindi mi ritroverò a breve in mezzo ad una strada con due figli minori.<br />

Vorrei sapere a chi devo rivolgermi per fare un controllo e quindi provvedere (nel caso in cui<br />

serva) a sporgere denuncia.<br />

D. P.<br />

L'art. 3 della L. 431/1998 prevede che, alla prima scadenza del contratto, il locatore possa<br />

avvalersi della facoltà di diniego di rinnovo solo nei casi in esso indicati: per es. quando<br />

intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio,<br />

del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado, o quando l'immobile sia<br />

compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale<br />

debba essere assicurata la stabilità, e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al<br />

compimento di indispensabili lavori. Il controllo delle macchie di umidità può essere chiesto<br />

all’Azienda Sanitaria Locale, fermo restando l’obbligo, in capo al locatore, di risarcire gli<br />

eventuali danni prodotti dal lamentato inconveniente.<br />

COSTITUZIONE CONDOMINIO

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