POSTA E RISPOSTA - Giuffre

POSTA E RISPOSTA - Giuffre POSTA E RISPOSTA - Giuffre

24.02.2013 Views

immobiliare (per es. abitazione, studio professionale, negozio) e dal coefficiente di destinazione assegnatogli dal tecnico, a nulla rilevando gli altri elementi estranei a tale rapporto (Trib. Cagliari 31/3/1978). Se un’unità immobiliare viene trasformata in modo tale da provocare una notevole alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano (si pensi a una soffitta trasformata in civile abitazione), si creano le premesse per una richiesta di modifica delle tabelle millesimali ai sensi dell’art. 69, n. 2), disp. att. e trans c.c. MANUTENZIONE QUADRIFAMILIARE Le sottopongo un quesito sulla manutenzione ordinaria di una quadrifamiliare. Sono proprietario di un appartamento in una quadrifamiliare cat. A4 con un piccolo giardino di mq. 200 circa. La proprietà si sviluppa in due appartamenti al primo piano e due a piano terra ognuno con un ingresso autonomo e giardino. Come al solito quando si deve intervenire per le opere di manutenzione ci sono interpretazioni discordi per la divisione delle spese, in particolare dovremmo eseguire: 1) frontalini del tetto di copertura con spicconatura e rimozione delle parti pericolanti e rifacimento delle stesse; 2) sostituzione delle copertine di marmo delle parti esterne del tetto; 3) sostituzione delle gronde; 4) tinteggiatura delle facciate. In particolare i proprietari degli appartamenti a fianco al mio vorrebbero procedere per conto loro dividendo la proprietà a metà e il sottoscritto dovrebbe vedersela con il proprietario dell'unità abitativa sottostante. C. C.

La soluzione prospettata al lettore dai vicini è praticabile se tutti i condomini sono d’accordo. Altrimenti, essendo il tetto e la facciata parti comuni dell’edificio, la relativa spesa va deliberata dall’assemblea e ripartita fra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, come stabilito dal primo comma dell’art. 1123 c.c. PARCHEGGIO E DISTANZA Da circa 16-17 mesi è venuta ad abitare da mio cognato una signora che è solita parcheggiare la sua vettura attaccata alle finestre della mia abitazione (abito al piano terra e i davanzali delle finestre hanno una altezza da terra di circa 80-90 cm; non è presente il marciapiede condominiale è una abitazione rurale). La mia domanda e la seguente: vorrei conoscere la distanza consentita al parcheggio auto, da una finestra di civile abitazione consentita per legge? F. M. Non esiste una distanza normativamente stabilita. Il lettore può però pretendere che l’autovettura venga parcheggiata a distanza tale da consentirgli di ricevere aria e luce, e di aprire e chiudere le persiane della finestra. Inoltre le esalazioni e i rumori prodotti dal motore dell’auto non devono superare la normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., normale tollerabilità facilmente superabile se il parcheggio avviene a ridosso della finestra. Una soluzione potrebbe essere quella di farsi autorizzare dall’assemblea a collocare un dissuasore (per esempio fioriera) a una certa distanza dalla finestra. BOLLETTA ACQUA E LIQUAMI Sono proprietario di un appartamento facente parte di un condominio di 12 appartamenti più un locale commerciale. Con mia sorpresa ho notato che nella fattura dell'acquedotto risultano 12 moduli e non tredici. Tutto questo è a norma? Il locale commerciale comunque ha sempre partecipato alla ripartizione spese di acqua e fogna. Poco tempo fa c'è stata l'otturazione della

La soluzione prospettata al lettore dai vicini è praticabile se tutti i condomini sono d’accordo.<br />

Altrimenti, essendo il tetto e la facciata parti comuni dell’edificio, la relativa spesa va deliberata<br />

dall’assemblea e ripartita fra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, come stabilito<br />

dal primo comma dell’art. 1123 c.c.<br />

PARCHEGGIO E DISTANZA<br />

Da circa 16-17 mesi è venuta ad abitare da mio cognato una signora che è solita parcheggiare<br />

la sua vettura attaccata alle finestre della mia abitazione (abito al piano terra e i davanzali<br />

delle finestre hanno una altezza da terra di circa 80-90 cm; non è presente il marciapiede<br />

condominiale è una abitazione rurale). La mia domanda e la seguente: vorrei conoscere la<br />

distanza consentita al parcheggio auto, da una finestra di civile abitazione consentita per<br />

legge?<br />

F. M.<br />

Non esiste una distanza normativamente stabilita. Il lettore può però pretendere che<br />

l’autovettura venga parcheggiata a distanza tale da consentirgli di ricevere aria e luce, e di<br />

aprire e chiudere le persiane della finestra. Inoltre le esalazioni e i rumori prodotti dal motore<br />

dell’auto non devono superare la normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., normale<br />

tollerabilità facilmente superabile se il parcheggio avviene a ridosso della finestra. Una<br />

soluzione potrebbe essere quella di farsi autorizzare dall’assemblea a collocare un dissuasore<br />

(per esempio fioriera) a una certa distanza dalla finestra.<br />

BOLLETTA ACQUA E LIQUAMI<br />

Sono proprietario di un appartamento facente parte di un condominio di 12 appartamenti più<br />

un locale commerciale. Con mia sorpresa ho notato che nella fattura dell'acquedotto risultano<br />

12 moduli e non tredici. Tutto questo è a norma? Il locale commerciale comunque ha sempre<br />

partecipato alla ripartizione spese di acqua e fogna. Poco tempo fa c'è stata l'otturazione della

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