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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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quale è stata sottratta diversa merce di valore.Vi si può configurare una responsabilità da<br />

parte del servizio di portineria o da parte della proprietà?<br />

R. A.<br />

Se al portiere non è imputabile alcuna negligenza nell’espletamento dell’incarico, l’inquilino non<br />

può pretendere di chiamarlo a rispondere del danno conseguente al furto, né può rivalersi<br />

nei confronti del proprietario-locatore.<br />

RIPARTIZIONE SPESE COMUNI<br />

Spulciando fra i consuntivi condominiali degli scorsi anni, mi sono accorta che diverse spese<br />

non sono state ripartite secondo quanto previsto dall'articolo 1123 c.c. - laddove, al secondo<br />

comma, recita: "Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese<br />

sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne" - ma sono state ripartite su tutti i<br />

condomini in proporzione ai millesimi, anche quelle che erano riferibili a una sola scala (il<br />

nostro condominio ne possiede due, con ingressi distinti), o alla conduttura riguardante una<br />

sola colonna. Ho letto che per modificare le delibere approvate, ma che contengono errori di<br />

ripartizione, è sufficiente chiedere all'amministratore che sottoponga nuovamente tali delibere<br />

all'assemblea perché essa provveda a correggerle. E' vero? Per quanti anni è possibile<br />

chiederne la correzione? Quali i riferimenti legislativi e/o la giurisprudenza prevalente? Qualora<br />

l'amministratore non provveda a sottoporre a revisione tali delibere è possibile il ricorso<br />

all'autorità giudiziaria?<br />

via mail<br />

I criteri di ripartizione delle spese comuni, stabiliti dall’art. 1123 c.c., possono essere modificati<br />

soltanto all’unanimità, per cui una delibera adottata a semplice maggioranza sarebbe<br />

radicalmente nulla e quindi impugnabile senza limite di tempo davanti all’Autorità Giudiziaria.<br />

Sul punto Cass. 15/3/1995, n. 3042.

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