POSTA E RISPOSTA - Giuffre
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quale è stata sottratta diversa merce di valore.Vi si può configurare una responsabilità da<br />
parte del servizio di portineria o da parte della proprietà?<br />
R. A.<br />
Se al portiere non è imputabile alcuna negligenza nell’espletamento dell’incarico, l’inquilino non<br />
può pretendere di chiamarlo a rispondere del danno conseguente al furto, né può rivalersi<br />
nei confronti del proprietario-locatore.<br />
RIPARTIZIONE SPESE COMUNI<br />
Spulciando fra i consuntivi condominiali degli scorsi anni, mi sono accorta che diverse spese<br />
non sono state ripartite secondo quanto previsto dall'articolo 1123 c.c. - laddove, al secondo<br />
comma, recita: "Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese<br />
sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne" - ma sono state ripartite su tutti i<br />
condomini in proporzione ai millesimi, anche quelle che erano riferibili a una sola scala (il<br />
nostro condominio ne possiede due, con ingressi distinti), o alla conduttura riguardante una<br />
sola colonna. Ho letto che per modificare le delibere approvate, ma che contengono errori di<br />
ripartizione, è sufficiente chiedere all'amministratore che sottoponga nuovamente tali delibere<br />
all'assemblea perché essa provveda a correggerle. E' vero? Per quanti anni è possibile<br />
chiederne la correzione? Quali i riferimenti legislativi e/o la giurisprudenza prevalente? Qualora<br />
l'amministratore non provveda a sottoporre a revisione tali delibere è possibile il ricorso<br />
all'autorità giudiziaria?<br />
via mail<br />
I criteri di ripartizione delle spese comuni, stabiliti dall’art. 1123 c.c., possono essere modificati<br />
soltanto all’unanimità, per cui una delibera adottata a semplice maggioranza sarebbe<br />
radicalmente nulla e quindi impugnabile senza limite di tempo davanti all’Autorità Giudiziaria.<br />
Sul punto Cass. 15/3/1995, n. 3042.