POSTA E RISPOSTA - Giuffre
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RECESSO E DEPOSITO CAUZIONALE Mia moglie è proprietario di un immobile, affittato con uso transitorio per la durata di 18 mesi con scadenza a marzo 2013; questo è già il secondo contratto stipulato con questo inquilino. A maggio ci ha comunicato verbalmente che era intenzionato a cambiare casa poichè avrebbe voluto acquistarne una, fatto sta che il 27 settembre l'inquilino in questione dovrà effettuare il rogito per l'acquisto della casa, ma ancora non ci ha comunicato nulla per iscritto. Preciso che per una mancanza dell'agenzia sul contratto non sono stati specificati i termini per la disdetta: c'è qualcosa che posso fare? Aggiungo inoltre che questo inquilino paga un canone mensile di 600 euro, di cui 500 d'affitto e 100 di spese condominiali, essendo questa abitazione con riscaldamento condominiale ed il riscaldamento viene compreso in queste spese ma che i 100 euro non coprono in pieno le spese sostenute, nel contratto è stata apposta la clausola salvo conguaglio delle spese condominiali; per farla breve mancano 460 euro per il riscaldamento che lo stesso non vuole corrispondere perché asserisce di averle già pagate con i 100 euro in più. Posso trattenere la cifra dalla caparra? A. M. Il secondo comma dell'art. 4 della L. 392/1978 stabilisce che il conduttore può recedere dal contratto in qualsiasi momento, a condizione che questa facoltà sia prevista dallo stesso contratto, dandone comunicazione al locatore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima del giorno in cui il recesso diverrà operativo. Il lettore può trattenere dal deposito cauzionale l’importo dovuto dal conduttore a titolo di conguaglio per spese di riscaldamento, non senza avergli prima consegnato copia della documentazione comprovante il credito. DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATO Nel caso di demolizione parziale di fabbricato a chi spettano le spese di ristrutturazione della parte intatta e a chi quelle di ricostruzione. Chi decide per la ricostruzione?
A. A. Ai sensi del secondo comma dell’art. 1128 c.c., in caso di perimento dell’edificio in misura inferiore ai tre quarti del valore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione ai suoi diritti sulle parti stesse. Circa le spese di ristrutturazione della parti comuni intatte, ciascun condomino vi deve contribuire in proporzione ai millesimi di proprietà, salvo diverso accordo (primo comma art. 1123 c.c.). COSTRUZIONE BOX IN MURATURA E MILLESIMI A seguito di costruzione di un box in muratura, su posto auto di proprietà (concesso dall’assemblea a maggioranza), sussistono i presupposti di variazione tabelle millesimali? E in caso positivo, chi deve farsene carico? D. L. Va premesso che una parte del suolo comune può essere concessa in proprietà esclusiva a un condomino solo all’unanimità. La modifica delle tabelle millesimali presuppone che l’innovazione introdotta sia di “vasta portata”, come stabilito dall’art. 69, n. 2), disp. att. e trans. c.c.; questo accertamento va condotto caso per caso. Se l’innovazione è tale da portare alla modifica delle tabelle, la relativa spesa grava sul condomino che vi ha dato luogo. BONIFICA TERRENO
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A. A.<br />
Ai sensi del secondo comma dell’art. 1128 c.c., in caso di perimento dell’edificio in misura<br />
inferiore ai tre quarti del valore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle<br />
parti comuni e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione ai suoi diritti sulle parti stesse.<br />
Circa le spese di ristrutturazione della parti comuni intatte, ciascun condomino vi deve<br />
contribuire in proporzione ai millesimi di proprietà, salvo diverso accordo (primo comma art.<br />
1123 c.c.).<br />
COSTRUZIONE BOX IN MURATURA E MILLESIMI<br />
A seguito di costruzione di un box in muratura, su posto auto di proprietà (concesso<br />
dall’assemblea a maggioranza), sussistono i presupposti di variazione tabelle millesimali? E in<br />
caso positivo, chi deve farsene carico?<br />
D. L.<br />
Va premesso che una parte del suolo comune può essere concessa in proprietà esclusiva a un<br />
condomino solo all’unanimità. La modifica delle tabelle millesimali presuppone che<br />
l’innovazione introdotta sia di “vasta portata”, come stabilito dall’art. 69, n. 2), disp. att. e<br />
trans. c.c.; questo accertamento va condotto caso per caso. Se l’innovazione è tale da portare<br />
alla modifica delle tabelle, la relativa spesa grava sul condomino che vi ha dato luogo.<br />
BONIFICA TERRENO