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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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La L. 9/1/1989, n. 13, non prevede, per i vecchi edifici, l'obbligo del superamento delle<br />

barriere architettoniche a spese del condominio; il secondo comma dell'art. 2, infatti, stabilisce<br />

che, se il condominio rifiuta di assumere, o non assume, entro 3 mesi dalla richiesta scritta, le<br />

delibere finalizzate al superamento di dette barriere, i portatori di handicap o chi ne esercita la<br />

tutela o la potestà possono installare a proprie spese servoscala, nonché strutture mobili e<br />

facilmente rimovibili, e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di<br />

rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage. Qualora le<br />

opere finalizzate al superamento delle barriere vengano invece decise dall'assemblea, alla<br />

spesa devono contribuire tutti i condomini, ai sensi del primo comma dell'art. 1123 c.c., in<br />

proporzione ai millesimi di proprietà.<br />

ASCENSORE FANTASMA<br />

Nel mese di agosto ho sottoscritto un preliminare di compravendita per l’acquisto di un<br />

appartamento situato in un palazzo con ascensore. Ho acquistato l’appartamento tramite<br />

agenzia immobiliare. Purtroppo né l’agenzia né il venditore mi hanno detto (volutamente) che<br />

il proprietario non aveva partecipato alle spese per l’installazione dell’ascensore con<br />

conseguente impossibilità di utilizzo dell’ascensore. L’ho scoperto solo quando, dopo infiniti<br />

tentativi, sono riuscita a parlare con l’amministratore del condominio, il quale mi ha detto che<br />

per l’utilizzo avrei dovuto pagare 4.300 euro. Hanno, il venditore e l’intermediario, omesso di<br />

dirmi una cosa che erano tenuti a dirmi? Doveva essere scritto nel preliminare di<br />

compravendita che anche se presente non era consentito utilizzare l’ascensore? Ho qualche<br />

possibilità di riuscire a far pagare al venditore, anche se in minima parte, la cifra richiesta?<br />

T. F.<br />

L’art. 1337 c.c. stabilisce che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del<br />

contratto, devono comportarsi secondo buona fede. Non v’è dubbio che l’aver taciuto la<br />

circostanza indicata dal lettore costituisca violazione del suddetto principio, legittimando una<br />

richiesta risarcitoria ragguagliata al maggior aggravio economico determinato dal<br />

comportamento scorretto. Se però l’appartamento fosse ubicato a piano terra e la copertura<br />

dell’edificio non fosse costituita da lastrico solare condominiale, sarebbe più difficile parlare di<br />

reticenza del venditore.

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