POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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24.02.2013 Views

3) Siccome sono semplicemente affittuario, non dovevo intromettermi in quelli che erano affari solo dei due proprietari. Ho ribadito che i danni ero io a subirli e quindi certo che mi interessa la cosa. Parlando con il proprietario del mio appartamento, non si è mostrato disponibile ad alcuna azione anche legale che stabilisse la cosa, dicendo che siccome non danneggiava alcuna sua proprietà in quanto sottostante al muro c'era solo terreno, l'unico danneggiato dall'altrui proprietà era io, e quindi toccava a me adire eventualmente le via legali per costringere il confinante a riparare il muro che tra l'altro all'altezza del terrazzo è evidentemente ammalorato tanto da rendere reale il pericolo di caduta di pezzi di intonaco piuttosto grassi e pericolosi. Posso fare qualcosa che mi permetta di costringere il proprietario del muro confinante ad apportare le necessarie riparazioni, in modo da e portare a termine il mio progetto, tra l'altro a mie spese per abbellire il giardino? A. S. Il conduttore non ha azione diretta contro il confinante. Può invece pretendere che il locatore provveda a mettere in sicurezza il muro, qualora le sue condizioni siano tali da creare situazioni di pericolo. SOSTITUZIONE CANCELLO E CONDOMINO DISABILE Sono disabile. Per poter uscire di casa con la carrozzina è necessario sostituire il cancello esistente, in quanto vecchio di trent’anni e arrugginito e non adatto alla autonomizzazione. Come devono essere pagate le spese in considerazione che e l’unica via d’uscita, perché dal passaggio pedonale si trovano due gradini? A. F.

La L. 9/1/1989, n. 13, non prevede, per i vecchi edifici, l'obbligo del superamento delle barriere architettoniche a spese del condominio; il secondo comma dell'art. 2, infatti, stabilisce che, se il condominio rifiuta di assumere, o non assume, entro 3 mesi dalla richiesta scritta, le delibere finalizzate al superamento di dette barriere, i portatori di handicap o chi ne esercita la tutela o la potestà possono installare a proprie spese servoscala, nonché strutture mobili e facilmente rimovibili, e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage. Qualora le opere finalizzate al superamento delle barriere vengano invece decise dall'assemblea, alla spesa devono contribuire tutti i condomini, ai sensi del primo comma dell'art. 1123 c.c., in proporzione ai millesimi di proprietà. ASCENSORE FANTASMA Nel mese di agosto ho sottoscritto un preliminare di compravendita per l’acquisto di un appartamento situato in un palazzo con ascensore. Ho acquistato l’appartamento tramite agenzia immobiliare. Purtroppo né l’agenzia né il venditore mi hanno detto (volutamente) che il proprietario non aveva partecipato alle spese per l’installazione dell’ascensore con conseguente impossibilità di utilizzo dell’ascensore. L’ho scoperto solo quando, dopo infiniti tentativi, sono riuscita a parlare con l’amministratore del condominio, il quale mi ha detto che per l’utilizzo avrei dovuto pagare 4.300 euro. Hanno, il venditore e l’intermediario, omesso di dirmi una cosa che erano tenuti a dirmi? Doveva essere scritto nel preliminare di compravendita che anche se presente non era consentito utilizzare l’ascensore? Ho qualche possibilità di riuscire a far pagare al venditore, anche se in minima parte, la cifra richiesta? T. F. L’art. 1337 c.c. stabilisce che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. Non v’è dubbio che l’aver taciuto la circostanza indicata dal lettore costituisca violazione del suddetto principio, legittimando una richiesta risarcitoria ragguagliata al maggior aggravio economico determinato dal comportamento scorretto. Se però l’appartamento fosse ubicato a piano terra e la copertura dell’edificio non fosse costituita da lastrico solare condominiale, sarebbe più difficile parlare di reticenza del venditore.

3) Siccome sono semplicemente affittuario, non dovevo intromettermi in quelli che erano affari<br />

solo dei due proprietari.<br />

Ho ribadito che i danni ero io a subirli e quindi certo che mi interessa la cosa. Parlando con il<br />

proprietario del mio appartamento, non si è mostrato disponibile ad alcuna azione anche legale<br />

che stabilisse la cosa, dicendo che siccome non danneggiava alcuna sua proprietà in quanto<br />

sottostante al muro c'era solo terreno, l'unico danneggiato dall'altrui proprietà era io, e quindi<br />

toccava a me adire eventualmente le via legali per costringere il confinante a riparare il muro<br />

che tra l'altro all'altezza del terrazzo è evidentemente ammalorato tanto da rendere reale il<br />

pericolo di caduta di pezzi di intonaco piuttosto grassi e pericolosi. Posso fare qualcosa che mi<br />

permetta di costringere il proprietario del muro confinante ad apportare le necessarie<br />

riparazioni, in modo da e portare a termine il mio progetto, tra l'altro a mie spese per abbellire<br />

il giardino?<br />

A. S.<br />

Il conduttore non ha azione diretta contro il confinante. Può invece pretendere che il locatore<br />

provveda a mettere in sicurezza il muro, qualora le sue condizioni siano tali da creare<br />

situazioni di pericolo.<br />

SOSTITUZIONE CANCELLO E CONDOMINO DISABILE<br />

Sono disabile. Per poter uscire di casa con la carrozzina è necessario sostituire il cancello<br />

esistente, in quanto vecchio di trent’anni e arrugginito e non adatto alla autonomizzazione.<br />

Come devono essere pagate le spese in considerazione che e l’unica via d’uscita, perché dal<br />

passaggio pedonale si trovano due gradini?<br />

A. F.

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