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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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del piano inferiore l’intonaco, la tinteggiatura e la decorazione del soffitto. E’ pertanto escluso<br />

dalla contribuzione il proprietario del piano terra.<br />

ANTENNA CENTRALIZZATA<br />

L'antenna TV condominiale è stata posizionata vicino al lucernario della mia mansarda e se<br />

dovesse per qualsiasi motivo cadere temo possa sfondare il lucernario, inoltre tutti gli uccelli<br />

che vi si posano sopra hanno riempito di escrementi il citato lucernario. Cosa posso fare per<br />

tutelarmi dal pericolo e dalle deiezioni visto che l'amministratore fa orecchie da mercante?<br />

F.<br />

Se, per come è posizionata l’antenna, si ha ragione di temere un danno grave e imminente al<br />

lucernario (circostanza che dev’essere idoneamente provata), il condomino può giovarsi<br />

dell’azione di danno temuto prevista dall’art. 1172 c.c.. Quanto alle deiezioni, provando che i<br />

volatili le provocano appollaiandosi sull’antenna, si può pretendere il risarcimento del danno.<br />

La cosa migliore sarebbe chiedere d’inserire all’ordine del giorno della prossima assemblea lo<br />

spostamento dell’antenna.<br />

STILLICIDIO<br />

Il condominio dove abito è composto da 13 alloggi. Io ed altri 3 condomini abitiamo al piano<br />

terra: ognuno di noi ha un giardino esclusivo di proprietà. Sui 4 giardini grava lo stillicidio di<br />

acque meteoriche provenienti dal tetto in più sul mio grava anche lo stillicidio di acque<br />

meteoriche e acque di pulizia di una terrazza privata del condomino del sottotetto. Posso in<br />

qualche modo fare qualcosa per evitare tutto ciò? Le spese per incanalare le acque nei pozzetti<br />

delle acque bianche a chi fanno carico? E' lecito lo scarico della terrazza privata?<br />

G.<br />

L’art. 908 c.c. stabilisce che, se esistono pubblici colatoi, il proprietario deve provvedere<br />

affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Di conseguenza la spesa<br />

occorrente all’immissione delle acque fa carico al proprietario del terrazzo o del tetto dal quale<br />

provengono. Se è stata costituita una servitù di stillicidio a carico del giardino di un<br />

condomino, questi non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù<br />

o a renderlo più incomodo (secondo comma art. 1067 c.c.).<br />

RIPARAZIONE ANTENNA CONDOMINIALE

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