POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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24.02.2013 Views

l'impianto trasformato, in quanto ciò sarebbe contrario alla ratio legis, che è chiaramente quella della razionalizzazione dell'energia sotto il triplice profilo termico, economico ed ecologico. CHIUSURA CANCELLO Risiedo in una villetta bifamiliare con accesso comune tramite cancello a scorrimento manuale di 3 m. Le chiedo, vista l'insistenza della mia vicina a lasciare sempre aperto il cancello con tutto quello che ne deriva e cioè cani che entrano e depositano i loro bisogni nel giardino e si mettono a litigare con i miei due gatti e quello che è più grave che entrano persone ed arrivano fino alla porta di casa, se è possibile imporle la chiusura del cancello e quali sono le norme del codice che regolano tale materia ed eventuali responsabilità ipotetiche per danni o vandalismi vari e se possibile diffidare la Signora dal continuare con tale atteggiamento. S. B. Se la vicina disattende l’invito a chiudere il cancello non resta che rivolgersi al Giudice di pace adducendo ragioni di sicurezza. Una soluzione potrebbe essere quella di convincere la vicina ad automatizzare il sistema di chiusura. Se si prova il nesso di causalità fra il comportamento della vicina e il danno se ne può chiedere il risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c. MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE Chi paga la messa in sicurezza del cornicione di una delle sei scale di cui è composto il nostro condominio (abbiamo l'ingiunzione del Comune di Napoli), considerando anche che per vari abusi i nostri millesimi sono da rifare? L. L.V. Se il cornicione interessato alla messa in sicurezza fa parte di un tetto unico, alla spesa devono contribuire i condomini di tutte e sei le scale. Se invece ciascuna scala è coperta da un tetto a sé stante, alla spesa devono contribuire i soli condomini della scala interessata alla riparazione. SERVITU’ Dal 1991 io, la mia mamma e i miei due fratelli, ospitiamo in un nostro locale una caldaia che, al momento, serve un solo nostro appartamento ed un altro di proprietà di nostri parenti. Questi ultimi non sono proprietari del locale in cui si trova la caldaia. Nel 1991 avevamo firmato un accordo in base al quale accettavamo di ospitare questa caldaia sino a che i parenti

non si fossero resi autonomi, confidando in buona fede in una soluzione, se non a breve almeno a media scadenza. Da allora sono passati quasi venti anni e, un po' perchè dobbiamo fare dei lavori, un po' perchè temiamo una qualche forma di usucapione, abbiamo quest'anno chiesto loro di staccarsi dall'impianto e rendersi autonomi. Ci hanno risposto che non abbiamo nessun diritto a chiedere loro quanto sopra e che se procediamo possiamo incorrere in sanzioni civili e penali. E' vero? Se si, come potersi "liberare"? In che termini sta esattamente la questione secondo lei? via mail Il proprietario del locale è tenuto a rispettare l’accordo fino a quando la controparte non decida di staccarsi dall’impianto comune. Un’eventuale azione di forza verrebbe presumibilmente contrastata da un’azione di reintegrazione in sede civile (art. 1168 c.c.), cui potrebbe accompagnarsi una querela per danneggiamento in sede penale (art. 635 c.p.). SOSTITUZIONE TOMBINO Sono proprietario di un box dove all'interno ci sono 2 tombini per le fogne, i chiusini sono ormai distrutti ed ho chiesto già da un anno all'amministratore la sostituzione dato che non posso far fare più la pulizia delle fogne perché poi non posso rimetterli al loro posto, mi si sfaldano in mano. Dall'amministratore non ho risposte, è comunque in dovere di farli sostituire o no ? A. C. Se il chiusino è collocato su un tombino che smaltisce, oltre ai liquami provenienti dall’unità immobiliare del proprietario del box, anche quelli delle unità immobiliari di uno o più altri condomini, si è nel diritto di pretenderne la sostituzione, con spesa a carico dei condomini serviti dall’impianto, spesa da dividersi in proporzione ai millesimi di proprietà salvo diversa convenzione. INFILTRAZIONI DA LASTRICO SOLARE Abito in un palazzo dal doppio numero civico con due ingressi separati e due ingressi per accedere al terrazzo. La copertura è unica per i due palazzi attigui e uniti. A seguito di lavori per infiltrazioni sulla parziale copertura di uno dei due palazzi gradirei sapere come vanno divise le spese. I condomini del palazzo non interessato a detti lavori devono contribuire alle spese anche se i palazzi, uniti, hanno doppio numero civico e doppio ingresso?

non si fossero resi autonomi, confidando in buona fede in una soluzione, se non a breve<br />

almeno a media scadenza. Da allora sono passati quasi venti anni e, un po' perchè dobbiamo<br />

fare dei lavori, un po' perchè temiamo una qualche forma di usucapione, abbiamo quest'anno<br />

chiesto loro di staccarsi dall'impianto e rendersi autonomi. Ci hanno risposto che non abbiamo<br />

nessun diritto a chiedere loro quanto sopra e che se procediamo possiamo incorrere in sanzioni<br />

civili e penali. E' vero? Se si, come potersi "liberare"? In che termini sta esattamente la<br />

questione secondo lei?<br />

via mail<br />

Il proprietario del locale è tenuto a rispettare l’accordo fino a quando la controparte non decida<br />

di staccarsi dall’impianto comune. Un’eventuale azione di forza verrebbe presumibilmente<br />

contrastata da un’azione di reintegrazione in sede civile (art. 1168 c.c.), cui potrebbe<br />

accompagnarsi una querela per danneggiamento in sede penale (art. 635 c.p.).<br />

SOSTITUZIONE TOMBINO<br />

Sono proprietario di un box dove all'interno ci sono 2 tombini per le fogne, i chiusini sono<br />

ormai distrutti ed ho chiesto già da un anno all'amministratore la sostituzione dato che non<br />

posso far fare più la pulizia delle fogne perché poi non posso rimetterli al loro posto, mi si<br />

sfaldano in mano. Dall'amministratore non ho risposte, è comunque in dovere di farli sostituire<br />

o no ?<br />

A. C.<br />

Se il chiusino è collocato su un tombino che smaltisce, oltre ai liquami provenienti dall’unità<br />

immobiliare del proprietario del box, anche quelli delle unità immobiliari di uno o più altri<br />

condomini, si è nel diritto di pretenderne la sostituzione, con spesa a carico dei condomini<br />

serviti dall’impianto, spesa da dividersi in proporzione ai millesimi di proprietà salvo diversa<br />

convenzione.<br />

INFILTRAZIONI DA LASTRICO SOLARE<br />

Abito in un palazzo dal doppio numero civico con due ingressi separati e due ingressi per<br />

accedere al terrazzo. La copertura è unica per i due palazzi attigui e uniti. A seguito di lavori<br />

per infiltrazioni sulla parziale copertura di uno dei due palazzi gradirei sapere come vanno<br />

divise le spese. I condomini del palazzo non interessato a detti lavori devono contribuire alle<br />

spese anche se i palazzi, uniti, hanno doppio numero civico e doppio ingresso?

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