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POSTA E RISPOSTA - Giuffre

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(non c'era, c'era solo un solaio con dell'isolante) andando a coprire anche una piccola terrazza<br />

interna che causava ulteriori problemi anche al piano di sotto (dei nostri vicini). Nel 2002 i<br />

rapporti con i vicini erano buoni quindi ci fu un’autorizzazione solo orale e non scritta da parte<br />

loro che ci consentiva la costruzione del tetto (esistono anche testimoni che possono affermare<br />

quanto detto). All'inizio del 2011 è arrivata una lettera degli avvocati dei vicini nella quale<br />

richiedono il ripristino dello stato dei luoghi di allora e un risarcimento danni in quanto non<br />

sono mai stati avvertiti dei lavori effettuati. Il tetto è stato costruito secondo le norme e le<br />

autorizzazioni edilizie necessarie. La mia famiglia non ha mai chiesto soldi per i lavori effettuati<br />

ed inoltre, i soliti ponteggi utilizzati per la costruzione sono stati utilizzati anche dai vicini per il<br />

rifacimento della facciata (sempre pagati da noi). Le chiedo cortesemente se è possibile a<br />

distanza di così tanti anni poter richiedere il ripristino dello stato di allora e il risarcimento<br />

danni.<br />

E. F.<br />

Il rilascio del permesso di costruire non comporta accettazione dei lavori da parte dell’altro<br />

condomino; la concessione, infatti, viene accordata facendo salvi i diritti dei terzi, anche se,<br />

trattandosi d’intervenire su una parte comune dell’edificio, alcuni Comuni sono soliti chiedere il<br />

benestare degli altri condomini. Il consenso del vicino all’effettuazione dei lavori va provato per<br />

iscritto, trattandosi di bene immobile. La richiesta di demolizione e risarcimento del danno è<br />

tempestiva, non essendo ancora intervenuta l’usucapione ventennale del diritto.<br />

SUPERCONDOMINIO E CENTRALE TERMICA<br />

In un Condominio costituito da tre singole palazzine con impianto di riscaldamento ed acqua<br />

calda centralizzati, l’Assemblea ha deliberato la formazione di tre impianti separati. A causa<br />

della difficoltà di posizionamento delle nuove caldaie in due delle tre palazzine, si vuole<br />

continuare col centralizzato. La palazzina dotata di centrale termica di propria proprietà può<br />

opporsi al cambiamento della delibera ?<br />

E. G.<br />

Il Tribunale di Napoli (sentenza del 29/11/1991), con riferimento alla trasformazione di un<br />

impianto centralizzato di riscaldamento in impianti a gas di proprietà singola, avvenuta ai sensi<br />

della L. n. 10/1991, ha escluso, sia sotto l'aspetto funzionale che sotto il profilo giuridico, la<br />

conservazione attiva del sistema termico trasformato, le cui componenti materiali rimangono<br />

solo come semplici residuati per l’opportuna rottamazione, non potendo la minoranza<br />

dissenziente pretendere di lasciare attivo o riattivare e far funzionare a proprie spese

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